Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12477
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, non può attribuirsi alla dichiarazione del difensore del convenuto valore di ammissione dello stesso fatto costitutivo, potendosi verificare tale ammissione solo su fatti già allegati dall'attore, ne' il giudice può usare i poteri riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12477
    Data del deposito : 25 agosto 2003

    Testo completo