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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2564/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2564/2018 promossa da:
E2E GIA' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e Pt_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE Part
E2E GIA' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_3 P.IVA_2 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPI Controparte_1 P.IVA_3
CRISTIANO e dell'avv. BAGIANTI STEFANO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza del Liberty 8 20121 MILANOpresso il difensore avv. RUSPI CRISTIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Le società e hanno citato in giudizio la Parte_1 Pt_3 Parte_1 CP_1
in relazione al contratto di finanziamento n. 19068544708sottoscritto in data 07.09.09
[...] da per l'erogazione dell'importo di € 4.041.000,00, nel quale a settembre 2012 è Parte_1 subentrata la società , a seguito di atto di scissione parziale. Parte_3
In data 26.02.16 la società EGBM effettuava l'estinzione anticipata del finanziamento, Pt_3 versando le somme calcolate secondo il contratto (euro 3.213,724,36).
Deduce che il contratto di finanziamento indica in modo errato l'indice TAEG/ISC, nonché del tasso di interesse contrattuale, con conseguente violazione dell'art. 117 commi 4 e 7 T.U.B. e superamento della soglia usuraria di cui alla L. n. 108/1996 e all'art. 644 c.p., anche in caso di estinzione anticipata.
Allega, inoltre, la violazione da parte della banca dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza nella formazione e nell'esecuzione del contratto ex artt. 1174, 1374 e 1375 c. c., nonché della responsabilità contrattuale ed ex art. 185 c. p. e 2059 c. c. della banca.
Chiede, quindi, la restituzione delle somme indebitamente pagate ed il risarcimento dei danni subiti.
si è costituita, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, in quanto Controparte_1 infondate.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU, affidata alla dott.ssa Persona_1 depositata in data 2/8/2022.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., la causa viene oggi in decisione.
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Dall'analisi approfondita e motivata effettuata dal CTU – le cui argomentazioni, anche per i metodi osservati e i documenti esaminati, si condividono e richiamano per intero – non vi è riscontro all'assunto delle attrici riguardo al superamento della soglia di usura delle pattuizioni contrattuali.
Parte attrice non contesta, sul punto, specificatamente i calcoli dei CTU se non nella parte in cui non ha considerato ai fini della verifica anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi (o comunque i maggiori oneri della capitalizzazione composta), che considera un vero e proprio costo del credito, da ricomprendere nel TAEG per il confronto ai fini della legge n. 108/96.
A supporto di tale ragionamento cita una pronuncia della Cassazione, sez. I, 17/11/2022, n.33964 (in tema di conto corrente), oltre che alcune pronunce di merito.
Va tenuto conto, appare prioritario ed utile osservare, che è ormai consolidato il principio secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria - dovuta alla volontà delle parti e con origine endogena al contratto - e non anche la c.d. usura sopravvenuta, ossia quella esogena allo stesso, dovuta a cause esterne al contratto, come l'andamento dei tassi e le modifiche delle soglie.
Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse.
Nel caso di specie, quindi, benchè l'erogazione sia stata effettuata in tre tempi diversi (con tassi soglia di riferimento diversi), è comunque all'unico contratto che deve farsi riferimento.
pagina 2 di 4 Ciò posto, si ritiene che in generale l'ammortamento alla francese non comporti di per sé dei costi occulti, come si può desumere anche dalla recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130.
Più in particolare, poi, anche in conformità ad un consolidato orientamento di merito che appare pertinente al contratto di finanziamento di cui si tratta, si ritiene che aggiungere al calcolo per la verifica della soglia di usura i maggiori oneri indicati dall'attrice porterebbe ad una duplicazione dell'incidenza degli interessi nel calcolo del TEG, già considerati precipuamente quali “interessi” nel primo addendo della formula della Banca d'Italia di calcolo del TEG, ma anche una seconda volta, quale “onere” (occulto) nel secondo addendo della medesima formula, sebbene si tratti sempre dei medesimi interessi passivi.
L'argomentazione delle attrici, pertanto, non può essere condivisa e non vi è motivo di chiedere un supplemento alla CTU per tale aspetto.
Si può aggiungere, in conformità all'orientamento anche di questo Tribunale, che non appare corretto inserire la penale relativa all'estinzione anticipata nel calcolo del TEG. Con tale pattuizione, infatti, le parti prevedono la facoltà per il cliente di rimborsare anticipatamente il finanziamento, corrispondendo una commissione, da calcolare sulle somme rimborsate. È evidente che la funzione della pattuizione in parola è quella di “compensare” l'istituto bancario per il minor guadagno dovuto all'esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto. Su tali somme, infatti, alla banca non vengono corrisposti gli interessi previsti dal contratto, per cui l'istituto di credito “perderebbe” la remunerazione spettante per l'erogazione delle somme. Così inquadrata la funzione della c.d. commissione di estinzione anticipata, è evidente che non debba entrare nella “costruzione” del TEG contrattuale, atteso che essa costituisce corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto, la cui attivazione da parte del cliente è peraltro solo eventuale. La corresponsione della commissione di estinzione anticipata, inoltre, è alternativa rispetto a quella degli interessi (sia corrispettivi che moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente.
Ciò impedisce di cumulare la commissione in parola con il tasso di interesse praticato ex contractu. Peraltro, la commissione in questione non venendo in considerazione nel calcolo del TEGM dalla Banca d'Italia, non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso di interesse del contratto concretamente stipulato, atteso che così facendo verrebbero comparate grandezze tra loro disomogenee (cfr. Cassazione nella sentenza n. 7352/22).
L'attrice, alla luce della CTU, ribadisce la propria richiesta di restituzione delle somme indebitamente pagate per interessi, in applicazione della sanzione di cui art. 117 TUB in quanto nel contratto è stato indicato un TAEG inferiore a quello effettivo (Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.)
Sul punto si deve ritenere – in conformità all'orientamento anche di legittimità - che il c.d. Taeg (o ISC), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle pagina 3 di 4 singole voci di costo elencati in contratto.
Anche tale argomento, pertanto, deve essere disatteso.
Non sono emersi altri elementi, d'altronde, di violazione dei doveri di buona fede o correttezza o, comunque, di responsabilità per danni, patrimoniali o non patrimoniali.
La domanda deve essere pertanto interamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 19.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
Cont
- Condanna GIA' e a rifondere a Pt_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
19.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2564/2018 promossa da:
E2E GIA' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI DANIELE e Pt_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE Part
E2E GIA' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_3 P.IVA_2 DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FANTINI DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSPI Controparte_1 P.IVA_3
CRISTIANO e dell'avv. BAGIANTI STEFANO ( Indirizzo Telematico;
C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_4 C.F._2 elettivamente domiciliato in Piazza del Liberty 8 20121 MILANOpresso il difensore avv. RUSPI CRISTIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 27/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Le società e hanno citato in giudizio la Parte_1 Pt_3 Parte_1 CP_1
in relazione al contratto di finanziamento n. 19068544708sottoscritto in data 07.09.09
[...] da per l'erogazione dell'importo di € 4.041.000,00, nel quale a settembre 2012 è Parte_1 subentrata la società , a seguito di atto di scissione parziale. Parte_3
In data 26.02.16 la società EGBM effettuava l'estinzione anticipata del finanziamento, Pt_3 versando le somme calcolate secondo il contratto (euro 3.213,724,36).
Deduce che il contratto di finanziamento indica in modo errato l'indice TAEG/ISC, nonché del tasso di interesse contrattuale, con conseguente violazione dell'art. 117 commi 4 e 7 T.U.B. e superamento della soglia usuraria di cui alla L. n. 108/1996 e all'art. 644 c.p., anche in caso di estinzione anticipata.
Allega, inoltre, la violazione da parte della banca dei principi di buona fede, trasparenza e correttezza nella formazione e nell'esecuzione del contratto ex artt. 1174, 1374 e 1375 c. c., nonché della responsabilità contrattuale ed ex art. 185 c. p. e 2059 c. c. della banca.
Chiede, quindi, la restituzione delle somme indebitamente pagate ed il risarcimento dei danni subiti.
si è costituita, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, in quanto Controparte_1 infondate.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU, affidata alla dott.ssa Persona_1 depositata in data 2/8/2022.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., la causa viene oggi in decisione.
Visti gli atti, si osserva quanto segue.
Dall'analisi approfondita e motivata effettuata dal CTU – le cui argomentazioni, anche per i metodi osservati e i documenti esaminati, si condividono e richiamano per intero – non vi è riscontro all'assunto delle attrici riguardo al superamento della soglia di usura delle pattuizioni contrattuali.
Parte attrice non contesta, sul punto, specificatamente i calcoli dei CTU se non nella parte in cui non ha considerato ai fini della verifica anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi (o comunque i maggiori oneri della capitalizzazione composta), che considera un vero e proprio costo del credito, da ricomprendere nel TAEG per il confronto ai fini della legge n. 108/96.
A supporto di tale ragionamento cita una pronuncia della Cassazione, sez. I, 17/11/2022, n.33964 (in tema di conto corrente), oltre che alcune pronunce di merito.
Va tenuto conto, appare prioritario ed utile osservare, che è ormai consolidato il principio secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria - dovuta alla volontà delle parti e con origine endogena al contratto - e non anche la c.d. usura sopravvenuta, ossia quella esogena allo stesso, dovuta a cause esterne al contratto, come l'andamento dei tassi e le modifiche delle soglie.
Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse.
Nel caso di specie, quindi, benchè l'erogazione sia stata effettuata in tre tempi diversi (con tassi soglia di riferimento diversi), è comunque all'unico contratto che deve farsi riferimento.
pagina 2 di 4 Ciò posto, si ritiene che in generale l'ammortamento alla francese non comporti di per sé dei costi occulti, come si può desumere anche dalla recente pronuncia della Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130.
Più in particolare, poi, anche in conformità ad un consolidato orientamento di merito che appare pertinente al contratto di finanziamento di cui si tratta, si ritiene che aggiungere al calcolo per la verifica della soglia di usura i maggiori oneri indicati dall'attrice porterebbe ad una duplicazione dell'incidenza degli interessi nel calcolo del TEG, già considerati precipuamente quali “interessi” nel primo addendo della formula della Banca d'Italia di calcolo del TEG, ma anche una seconda volta, quale “onere” (occulto) nel secondo addendo della medesima formula, sebbene si tratti sempre dei medesimi interessi passivi.
L'argomentazione delle attrici, pertanto, non può essere condivisa e non vi è motivo di chiedere un supplemento alla CTU per tale aspetto.
Si può aggiungere, in conformità all'orientamento anche di questo Tribunale, che non appare corretto inserire la penale relativa all'estinzione anticipata nel calcolo del TEG. Con tale pattuizione, infatti, le parti prevedono la facoltà per il cliente di rimborsare anticipatamente il finanziamento, corrispondendo una commissione, da calcolare sulle somme rimborsate. È evidente che la funzione della pattuizione in parola è quella di “compensare” l'istituto bancario per il minor guadagno dovuto all'esercizio del diritto potestativo del mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto. Su tali somme, infatti, alla banca non vengono corrisposti gli interessi previsti dal contratto, per cui l'istituto di credito “perderebbe” la remunerazione spettante per l'erogazione delle somme. Così inquadrata la funzione della c.d. commissione di estinzione anticipata, è evidente che non debba entrare nella “costruzione” del TEG contrattuale, atteso che essa costituisce corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto, la cui attivazione da parte del cliente è peraltro solo eventuale. La corresponsione della commissione di estinzione anticipata, inoltre, è alternativa rispetto a quella degli interessi (sia corrispettivi che moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente.
Ciò impedisce di cumulare la commissione in parola con il tasso di interesse praticato ex contractu. Peraltro, la commissione in questione non venendo in considerazione nel calcolo del TEGM dalla Banca d'Italia, non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso di interesse del contratto concretamente stipulato, atteso che così facendo verrebbero comparate grandezze tra loro disomogenee (cfr. Cassazione nella sentenza n. 7352/22).
L'attrice, alla luce della CTU, ribadisce la propria richiesta di restituzione delle somme indebitamente pagate per interessi, in applicazione della sanzione di cui art. 117 TUB in quanto nel contratto è stato indicato un TAEG inferiore a quello effettivo (Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.)
Sul punto si deve ritenere – in conformità all'orientamento anche di legittimità - che il c.d. Taeg (o ISC), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle pagina 3 di 4 singole voci di costo elencati in contratto.
Anche tale argomento, pertanto, deve essere disatteso.
Non sono emersi altri elementi, d'altronde, di violazione dei doveri di buona fede o correttezza o, comunque, di responsabilità per danni, patrimoniali o non patrimoniali.
La domanda deve essere pertanto interamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 19.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
Cont
- Condanna GIA' e a rifondere a Pt_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
19.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4