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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15258/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 da nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CARETTA ELENA FRANCESCA
ATTORE
e
(ALBANIA, 01/03/1981) CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA domiciliato in
BERGAMO, VIA VITTORIO EMANUELE 8, con l'Avv. BELLANI EMANUELE
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: Parte_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE LELLE PARTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2025
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
Conferma dell'affidamento ai servizi sociali del Comune di Milano con conferma di tutti gli
.
interventi in essere (come da sentenza di separazione)
• Collocamento dei minori in via preferenziale presso la madre;
assegnazione alla ricorrente della casa conoidale di largo Caccia Dominioni 3 rimettere ai servizio sociali la disciplina delle frequentazioni padre e figli
•
determinazione in € 300 mensili dell'assegno che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligati
•
a versare alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli importo che verrà versato direttamente alla signora Parte_1 sul conto corrente bancario di cui la stessa comunicherà le coordinate dal datore di lavoro del Sig. Pt_1 che quindi formulerà allo stesso tale richiesta. Inoltre il sig. Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ista dal novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025)
• Spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania il
28/02/2002 (trascritto a MILANO anno 2017, atto n 0176, parte 2, serie C/1)
Dal matrimonio sono natii figli Per_1 nato il [...] e Per_2 nato il 17.8.2912.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere in data 9.3.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza 9164/2022 del Tribunale di Milano del 19.10.2022 passata in giudicato.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido dei minori Per_1 e
Per_2 al Comune di Milano con incarico agli stessi di regolamentare i rapporti tra padre e figli,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la prosecuzione degli incarichi e degli interventi anche specialisti in essere, la determinazione in € 500,00 dell'assegno che il convenuto deve ritersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli. ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla domanda relativa allo CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente و
concordava sulla richiesta di parte attrice relativa alla conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali del Comune di Milano, chiedeva che venisse prevista la possibilità per lo stesso di chiamare i figli ogni giorno sui loro cellulari e che venisse previsto il proprio favore la possibilità di frequentare i minori un giorno infrasettimanale -indicato nel venerdì - e in una giornata scelta tra il sabato e la domenica quando il medesimo non erta impegnato al lavoro. Quanto ai profili economici chiedeva che venisse determinato in € 350,00 omnicomprensivi l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento dei minori
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi :
• Conferma dell'affidamento ai servizi asociali del Comune di Milano con conferma di tutti gli interventi in essere (come da sentenza di separazione)
• Collocamento die minori in via preferenziale presso la madre;
assegnazione alla ricorrente della casa conoidale di largo Caccia Dominioni 3 rimettere ai servizio sociali la disciplina delle frequentazioni padre e figli deve ritenersi obbligati determinazione in € 300 mensili dell'assegno che il sig. CP_1
Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli importo che a versare alla sig.ra verrà versato direttamente alla signora Parte_1 sul conto corrente bancario di cui la stessa comunicherà le coordinate dal datore di lavoro del Sig. Pt_1 che quindi formulerà allo stesso tale richiesta. Inoltre il sig, Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ista dal novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025)
. Spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti ex art, 472 bis.22
c.p.c. ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camerta di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data .
3.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza 9164/2022 del Tribunale di Milano del 19.10.2022 passata in giudicato ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 16/04/2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in relazione al lungo lasso di tempo trascorso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. recepiti a in provvedimento temporaneo - giorni fa- debbano nella presente sede essere ratificato e fatti propri dal Collegio.
La relazione redata dai servizi sociali del Comune di Milano del 31.10.2025 ( a cui i minori sono affidati in forza della sentenza di separazione) evidenzia e conferma la necessità che i minori Per_1 e Per 2 continuino ad essere affidati ai Servizi Sociali del Comune di Milano essendo del tutto impraticabile, fronte delle perduranti criticità in capo ad entrambi i genitori, l'ordinario regime dell'affidamento condiviso né sussistendo le condizioni per un affidamento monogenitoriale.
In particolar si deve evidenziare che " Il rapporto tra i genitori caratterizzato da conflittualità e scarsa comunicazione è sempre stato faticoso. In questi anni in cui il padre era irreperibile al servizio la madre più volte ha chiamato gli assistenti sociali chiedendo aiuto per poter ottenere la firma del padre per le autorizzazioni scolastiche dei figli o riferendo circa l'assenza paterna sia nel rapporto con i figli sia dal punto di vista economico".
Quanto alle figure genitoriali deve rilevarsi che la madre dei minori in questi anni ha indubbiamente e fattivamente collaborato con l'ente affidatario seguendo le indicazioni dell'ente e rendendo possibile l'attuazione dei progetti e degli interventi proposti e suggeriti per i minori. La stessa, tuttora seguita dal CPS, versa in una condizione di buon compenso farmacologico recandosi al CPS con sufficiente regolarità. Il suo legittimo desiderio di riprende in mano la propria vita rendendosi indipendente anche dal punto di vista economico per provvedere autonomamente ai bisogni propri e dei figli anche liberandosi dalla necessità di percepire sussidi economici ha peraltro implicato che la stessa fosse progressivamente impegnata in molte ore lavorative il che se da un lato ha comportato un miglioramento del benessere economico della famiglia, dall'altro ha però comportato una sua maggiore assenza dalla vita dei figli, soprattutto di Per_2 che patisce la sua assenza e la sua maggiore stanchezza. Con l'aiuto del servizio la situazione è peraltro migliorata: la stessa ha seguito l'indicazione di potersi dedicare ai ragazzi e alla casa almeno nel fine settimana con miglioramento della condizioni di ordine all'interno dell'alloggio e del clima famigliare complessivo soprattutto con
Per_2.
Quanto al padre dei minori, che dopo un lungo periodo di assenza dalla vita della moglie dei figli e mancata relazione con i servizi sociali che aveva lungamente disertato sia per problemi economici sia per mancata ricezione, a suo dire, delle comunicazioni, la situazione è da ultimo migliorata avendo ripreso i rapporti con il servizio sociale a cui ha rappresentato la migliorata condizione lavorava e abitativa ( esponendo il desiderio di poter accogliere i figli presso la sua abitazione) dichiarandosi disponibile ad una prosecuzione degli interventi. Da settembre u.s. ha chiesto di riprendere le visite ai figli ogni 15 giorni il venerdì pomeriggio. Del resto anche quanto riferito ai ragazzi ai servizi sociali evidenzia la permanenza in capo ad entrambi i genitori di sussistenza in capo ai genitori di importanti criticità sia in capo alla madre- che spesso è troppo presa dalle pressanti incombenze lavorative a discapito delle esigenze dei ragazzi, sia in capo al padre che la cui incostanza nella relazione con i minori h determina tuttora importi ricadute sugli stessi.
Nel contesto dato contesto ben descritto che nella relazione da ultimo redatta dal Servizio sociale del Controparte_2 (31.10.2025) dove si sottolinea che "La situazione del nucleo Pt_1 appare delicata e strettamente monitorata dalla rete dei servizi coinvolti. La madre dei minori presenta da tempo un buon compenso e la sua tenuta lavorativa da più di un anno ne ha una positiva dimostrazione con l'aiuto del centro diurno e della psicologa di Per_2 si sta cercando di lavorare sulla rigidità della donna caratteristica legata alla sua struttura personologica per mantenere lo sguardo attento sui bisogni dei suoi figli oltre che sul suo grande desiderio di riscatto nell'ambito lavorativo. Il padre permane una figura molto significativa per i figli che sono tuttavia sofferenti per la sua scarsa presenza che sembra però rientrata. In questo contesto si ritiene importante poter mantenere un rapporto stabile con i ragazzi e una buona collaborazione con il servizio sociale e anche con la madre dei minori" ritiene il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento dei minori Per_1 e Per 2 al Comune di Milano per la durata di anni 2 allo scadere dei quali i Servizi sociali segnaleranno all'autorità giudiziaria (PM minorile) la necessità di eventuale protrazione dell'indicato regime. Debbono altresì essere confermati tutti gli interventi in essere a favore dei minori e dei genitori
Per 1 e Per 2 saranno collocati, anche i fini della residenza anagrafica presso la madre nell'immobile di Largo Caccia Dominioni 3 che sarà alla stessa assegnati.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, deve specificatamente darsi incarico ai servizi sociali del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni tra il padre e i minori secondo un calendario che verrà prefissato e con previsione di progressivo ampiamento delle frequentazione con il padre (con possibilità di frequentazioni anche per i fine settimana con pernottamento) nel rispetto della volontà dei minori e previa verifica dell'idoneità dell'abitazione paterna e sempre che il sig. Pt_1 dia prova di continuità e stabilità della relazione con i ragazzi.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento dei minori, ritiene il Collegio che attese le emergenze in atti, considerate le esigenze dei minori e le capacità economico contributiva delle parti
(il padre vive a Bergamo in un immobile in locazione per cui corrisponde € 500 mensili dichiara di percepire 1050/1060 netti mensile mentre la madre ha fruito nel 2024 di un reddito netto mensile di
€ 676,00 CU 2025 reca un imponibile di 8722 annui) di poter nella presente sede ratificare gli accordi anche di tipo economico raggiunti tra le parti e quindi determinare in € 300 mensili l'assegno che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligati a versare alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Detto importo, come stabilito dalle parti verrà versato alla signora [...]
Pt_1 sul proprio conto corrente bancario direttamente dal datore di lavoro del Sig. CP_1 che formulerà allo stesso tale richiesta e comunicherà le coordinate bancarie del conto della sig.ra
Parte_1 al fine di rendere possibile l'accredito. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal novembre 2026 ( base di calcolo novembre
2025). Il collegio prende atto che il sig. rientrerà degli arretrati ancora dovuti CP_1 compatibilmente le proprie disponibilità.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15258 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra [...] in Albania il 28/02/2002 (trascritto a MILANO anno 2020, Pt_1 e CP_1
R. 09, N.176, P. II, S. C/1 )
2. Conferma l'affidamento dei minori Per_1 e Per_2 ai servizi sociali del CP_2 di
Milano per la durata di anni 2 con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori;
3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente
Affidatario, sentiti i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria dei minori;
4. Dispone che i minori rimangano collocati presso la madre in Milano in Largo Caccia
Dominioni 3 anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Assegna la casa coniugale di Largo Camillo Caccia Dominioni 3 con tutti gli arredi in essa esistenti alla Parte_1 affinché la occupi con i figli minori;
6. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni tra padre e figli secondo un calendario che verrà prefissato e con previsione di progressivo ampiamento delle frequentazione con il padre (con possibilità di frequentazioni anche per i fine settimana con pernottamento) nel rispetto della volontà dei minori, previa verifica dell'idoneità dell'abitazione paterna e sempre che il sig, Pt_1 dia prova di continuità e stabilità della relazione con i ragazzi, 7. Conferma gli incarichi già conferiti con la sentenza di separazione e nello specifico incarica i servizi sociali del Controparte_2 in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per i minori che si rendano necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo loro interesse 8. Conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di prosecuzione della presa in carico della Parte_1 presso il CPS competente che collaborerà con i servizi nella predisposizione del progetto nell'interesse dei minori,
9. Incarica i servizi sociali affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, comunicando al PM presso il TM ogni eventuale situazione di pregiudizio che necessiti di un intervento urgente e segnalando, alla scadenza del biennio di affidamento, la necessità di eventuale prosecuzione.
10. Determina, sull'accordo delle parti, in € 300 mensili omnicomprensivi l'importo che [...]
CP_1 deve ritenersi obbligato a versare a Parte_1 a titolo di mantenimento dei figli.
11. Dispone, sull'accordo delle parti, che il suddetto importo - soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal novembre 2026 ( base di calcolo novembre 2025)- sia versato mensilmente direttamente alla signora sul proprio conto corrente bancario Parte_1 direttamente dal datore di lavoro del Sig. CP_1 che formulerà al datore di lavoro specifica richiesta e comunicherà le coordinate bancarie del conto della sig.ra Parte_1 al fine di rendere possibile l'accredito.
12. Prende atto che il sig.. Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità.
13. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
14. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di MILANO
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 da nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CARETTA ELENA FRANCESCA
ATTORE
e
(ALBANIA, 01/03/1981) CP_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA domiciliato in
BERGAMO, VIA VITTORIO EMANUELE 8, con l'Avv. BELLANI EMANUELE
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
OGGETTO: Parte_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE LELLE PARTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 12.11.2025
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
Conferma dell'affidamento ai servizi sociali del Comune di Milano con conferma di tutti gli
.
interventi in essere (come da sentenza di separazione)
• Collocamento dei minori in via preferenziale presso la madre;
assegnazione alla ricorrente della casa conoidale di largo Caccia Dominioni 3 rimettere ai servizio sociali la disciplina delle frequentazioni padre e figli
•
determinazione in € 300 mensili dell'assegno che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligati
•
a versare alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli importo che verrà versato direttamente alla signora Parte_1 sul conto corrente bancario di cui la stessa comunicherà le coordinate dal datore di lavoro del Sig. Pt_1 che quindi formulerà allo stesso tale richiesta. Inoltre il sig. Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ista dal novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025)
• Spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania il
28/02/2002 (trascritto a MILANO anno 2017, atto n 0176, parte 2, serie C/1)
Dal matrimonio sono natii figli Per_1 nato il [...] e Per_2 nato il 17.8.2912.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere in data 9.3.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza 9164/2022 del Tribunale di Milano del 19.10.2022 passata in giudicato.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/04/2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affido dei minori Per_1 e
Per_2 al Comune di Milano con incarico agli stessi di regolamentare i rapporti tra padre e figli,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la prosecuzione degli incarichi e degli interventi anche specialisti in essere, la determinazione in € 500,00 dell'assegno che il convenuto deve ritersi obbligato a versare per il mantenimento dei figli. ritualmente costituitosi in giudizio aderiva alla domanda relativa allo CP_1 scioglimento del matrimonio, chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente و
concordava sulla richiesta di parte attrice relativa alla conferma dell'affidamento dei minori ai servizi sociali del Comune di Milano, chiedeva che venisse prevista la possibilità per lo stesso di chiamare i figli ogni giorno sui loro cellulari e che venisse previsto il proprio favore la possibilità di frequentare i minori un giorno infrasettimanale -indicato nel venerdì - e in una giornata scelta tra il sabato e la domenica quando il medesimo non erta impegnato al lavoro. Quanto ai profili economici chiedeva che venisse determinato in € 350,00 omnicomprensivi l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento dei minori
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi :
• Conferma dell'affidamento ai servizi asociali del Comune di Milano con conferma di tutti gli interventi in essere (come da sentenza di separazione)
• Collocamento die minori in via preferenziale presso la madre;
assegnazione alla ricorrente della casa conoidale di largo Caccia Dominioni 3 rimettere ai servizio sociali la disciplina delle frequentazioni padre e figli deve ritenersi obbligati determinazione in € 300 mensili dell'assegno che il sig. CP_1
Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli importo che a versare alla sig.ra verrà versato direttamente alla signora Parte_1 sul conto corrente bancario di cui la stessa comunicherà le coordinate dal datore di lavoro del Sig. Pt_1 che quindi formulerà allo stesso tale richiesta. Inoltre il sig, Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ista dal novembre 2026 (base di calcolo novembre 2025)
. Spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti ex art, 472 bis.22
c.p.c. ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camerta di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data .
3.2021 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza 9164/2022 del Tribunale di Milano del 19.10.2022 passata in giudicato ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 16/04/2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in relazione al lungo lasso di tempo trascorso che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. recepiti a in provvedimento temporaneo - giorni fa- debbano nella presente sede essere ratificato e fatti propri dal Collegio.
La relazione redata dai servizi sociali del Comune di Milano del 31.10.2025 ( a cui i minori sono affidati in forza della sentenza di separazione) evidenzia e conferma la necessità che i minori Per_1 e Per 2 continuino ad essere affidati ai Servizi Sociali del Comune di Milano essendo del tutto impraticabile, fronte delle perduranti criticità in capo ad entrambi i genitori, l'ordinario regime dell'affidamento condiviso né sussistendo le condizioni per un affidamento monogenitoriale.
In particolar si deve evidenziare che " Il rapporto tra i genitori caratterizzato da conflittualità e scarsa comunicazione è sempre stato faticoso. In questi anni in cui il padre era irreperibile al servizio la madre più volte ha chiamato gli assistenti sociali chiedendo aiuto per poter ottenere la firma del padre per le autorizzazioni scolastiche dei figli o riferendo circa l'assenza paterna sia nel rapporto con i figli sia dal punto di vista economico".
Quanto alle figure genitoriali deve rilevarsi che la madre dei minori in questi anni ha indubbiamente e fattivamente collaborato con l'ente affidatario seguendo le indicazioni dell'ente e rendendo possibile l'attuazione dei progetti e degli interventi proposti e suggeriti per i minori. La stessa, tuttora seguita dal CPS, versa in una condizione di buon compenso farmacologico recandosi al CPS con sufficiente regolarità. Il suo legittimo desiderio di riprende in mano la propria vita rendendosi indipendente anche dal punto di vista economico per provvedere autonomamente ai bisogni propri e dei figli anche liberandosi dalla necessità di percepire sussidi economici ha peraltro implicato che la stessa fosse progressivamente impegnata in molte ore lavorative il che se da un lato ha comportato un miglioramento del benessere economico della famiglia, dall'altro ha però comportato una sua maggiore assenza dalla vita dei figli, soprattutto di Per_2 che patisce la sua assenza e la sua maggiore stanchezza. Con l'aiuto del servizio la situazione è peraltro migliorata: la stessa ha seguito l'indicazione di potersi dedicare ai ragazzi e alla casa almeno nel fine settimana con miglioramento della condizioni di ordine all'interno dell'alloggio e del clima famigliare complessivo soprattutto con
Per_2.
Quanto al padre dei minori, che dopo un lungo periodo di assenza dalla vita della moglie dei figli e mancata relazione con i servizi sociali che aveva lungamente disertato sia per problemi economici sia per mancata ricezione, a suo dire, delle comunicazioni, la situazione è da ultimo migliorata avendo ripreso i rapporti con il servizio sociale a cui ha rappresentato la migliorata condizione lavorava e abitativa ( esponendo il desiderio di poter accogliere i figli presso la sua abitazione) dichiarandosi disponibile ad una prosecuzione degli interventi. Da settembre u.s. ha chiesto di riprendere le visite ai figli ogni 15 giorni il venerdì pomeriggio. Del resto anche quanto riferito ai ragazzi ai servizi sociali evidenzia la permanenza in capo ad entrambi i genitori di sussistenza in capo ai genitori di importanti criticità sia in capo alla madre- che spesso è troppo presa dalle pressanti incombenze lavorative a discapito delle esigenze dei ragazzi, sia in capo al padre che la cui incostanza nella relazione con i minori h determina tuttora importi ricadute sugli stessi.
Nel contesto dato contesto ben descritto che nella relazione da ultimo redatta dal Servizio sociale del Controparte_2 (31.10.2025) dove si sottolinea che "La situazione del nucleo Pt_1 appare delicata e strettamente monitorata dalla rete dei servizi coinvolti. La madre dei minori presenta da tempo un buon compenso e la sua tenuta lavorativa da più di un anno ne ha una positiva dimostrazione con l'aiuto del centro diurno e della psicologa di Per_2 si sta cercando di lavorare sulla rigidità della donna caratteristica legata alla sua struttura personologica per mantenere lo sguardo attento sui bisogni dei suoi figli oltre che sul suo grande desiderio di riscatto nell'ambito lavorativo. Il padre permane una figura molto significativa per i figli che sono tuttavia sofferenti per la sua scarsa presenza che sembra però rientrata. In questo contesto si ritiene importante poter mantenere un rapporto stabile con i ragazzi e una buona collaborazione con il servizio sociale e anche con la madre dei minori" ritiene il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento dei minori Per_1 e Per 2 al Comune di Milano per la durata di anni 2 allo scadere dei quali i Servizi sociali segnaleranno all'autorità giudiziaria (PM minorile) la necessità di eventuale protrazione dell'indicato regime. Debbono altresì essere confermati tutti gli interventi in essere a favore dei minori e dei genitori
Per 1 e Per 2 saranno collocati, anche i fini della residenza anagrafica presso la madre nell'immobile di Largo Caccia Dominioni 3 che sarà alla stessa assegnati.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, deve specificatamente darsi incarico ai servizi sociali del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni tra il padre e i minori secondo un calendario che verrà prefissato e con previsione di progressivo ampiamento delle frequentazione con il padre (con possibilità di frequentazioni anche per i fine settimana con pernottamento) nel rispetto della volontà dei minori e previa verifica dell'idoneità dell'abitazione paterna e sempre che il sig. Pt_1 dia prova di continuità e stabilità della relazione con i ragazzi.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento dei minori, ritiene il Collegio che attese le emergenze in atti, considerate le esigenze dei minori e le capacità economico contributiva delle parti
(il padre vive a Bergamo in un immobile in locazione per cui corrisponde € 500 mensili dichiara di percepire 1050/1060 netti mensile mentre la madre ha fruito nel 2024 di un reddito netto mensile di
€ 676,00 CU 2025 reca un imponibile di 8722 annui) di poter nella presente sede ratificare gli accordi anche di tipo economico raggiunti tra le parti e quindi determinare in € 300 mensili l'assegno che il sig. CP_1 deve ritenersi obbligati a versare alla sig.ra Parte_1 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Detto importo, come stabilito dalle parti verrà versato alla signora [...]
Pt_1 sul proprio conto corrente bancario direttamente dal datore di lavoro del Sig. CP_1 che formulerà allo stesso tale richiesta e comunicherà le coordinate bancarie del conto della sig.ra
Parte_1 al fine di rendere possibile l'accredito. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal novembre 2026 ( base di calcolo novembre
2025). Il collegio prende atto che il sig. rientrerà degli arretrati ancora dovuti CP_1 compatibilmente le proprie disponibilità.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15258 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra [...] in Albania il 28/02/2002 (trascritto a MILANO anno 2020, Pt_1 e CP_1
R. 09, N.176, P. II, S. C/1 )
2. Conferma l'affidamento dei minori Per_1 e Per_2 ai servizi sociali del CP_2 di
Milano per la durata di anni 2 con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei minori;
3. Dispone che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente
Affidatario, sentiti i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre collocataria dei minori;
4. Dispone che i minori rimangano collocati presso la madre in Milano in Largo Caccia
Dominioni 3 anche ai fini della residenza anagrafica;
5. Assegna la casa coniugale di Largo Camillo Caccia Dominioni 3 con tutti gli arredi in essa esistenti alla Parte_1 affinché la occupi con i figli minori;
6. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni tra padre e figli secondo un calendario che verrà prefissato e con previsione di progressivo ampiamento delle frequentazione con il padre (con possibilità di frequentazioni anche per i fine settimana con pernottamento) nel rispetto della volontà dei minori, previa verifica dell'idoneità dell'abitazione paterna e sempre che il sig, Pt_1 dia prova di continuità e stabilità della relazione con i ragazzi, 7. Conferma gli incarichi già conferiti con la sentenza di separazione e nello specifico incarica i servizi sociali del Controparte_2 in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto socio-educativo-scolastico e/o di supporto psicologico/psichiatrico per i minori che si rendano necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo loro interesse 8. Conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di prosecuzione della presa in carico della Parte_1 presso il CPS competente che collaborerà con i servizi nella predisposizione del progetto nell'interesse dei minori,
9. Incarica i servizi sociali affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, comunicando al PM presso il TM ogni eventuale situazione di pregiudizio che necessiti di un intervento urgente e segnalando, alla scadenza del biennio di affidamento, la necessità di eventuale prosecuzione.
10. Determina, sull'accordo delle parti, in € 300 mensili omnicomprensivi l'importo che [...]
CP_1 deve ritenersi obbligato a versare a Parte_1 a titolo di mantenimento dei figli.
11. Dispone, sull'accordo delle parti, che il suddetto importo - soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal novembre 2026 ( base di calcolo novembre 2025)- sia versato mensilmente direttamente alla signora sul proprio conto corrente bancario Parte_1 direttamente dal datore di lavoro del Sig. CP_1 che formulerà al datore di lavoro specifica richiesta e comunicherà le coordinate bancarie del conto della sig.ra Parte_1 al fine di rendere possibile l'accredito.
12. Prende atto che il sig.. Pt_1 rientrerà degli arretrati ancora dovuti compatibilmente le proprie disponibilità.
13. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
14. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di MILANO
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai