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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 183/2025 RGA tra: (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1
FAGGIOLI; appellante;
, in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
appellato;
*** Oggetto: ricostruzione di carriera;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/12/2025 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 25-09-2023, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_3
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di
[...] Giudice del Lavoro. Affermava di essere dipendente di ruolo del convenuto dal 01-09-2021, per la CP_1 Classe di concorso Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali. Affermava poi che prima dell'immissione in ruolo, aveva stipulato diversi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il convenuto, svolgendo le CP_1 medesime mansioni. Precisava che i contratti a termine si erano svolti dal 2008 al 2021, data dell'immissione in ruolo, e con il decreto di ricostruzione della carriera, il convenuto gli aveva CP_1 riconosciuto l'anzianità di servizio preruolo, in anni 8 e mesi 8, ex art. 485 del Dlgs N°297/1994, con esclusione dell'anno scolastico 2020/2021, che risultava invece dallo stato matricolare, come svolto dal 18-09-2020 al 31-08-2021, con la conseguenza pag. 1 di 8 che il servizio preruolo ammontava a 10 anni, anziché gli 8 anni e 8 mesi riconosciuti dal . CP_1 Eccepiva che il conteggio degli anni di preruolo effettuato dal convenuto, CP_1 violava la Clausola N°4 della Direttiva Comunitaria N°70/1999, e si poneva in contrasto con il dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°31149/2019. Precisava che conteggiando tutti i periodi di servizio preruolo svolti, come indicati in ricorso, l'anzianità effettiva del ricorrente era pari a 10 anni, e l'anzianità conteggiata ex art. 485 del Dlgs N°297/1994 era discriminatoria. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, previa disapplicazione dell'art. 485 del Dlgs N°297/1994, dichiarasse il diritto del ricorrente all'integrale conteggio dell'anzianità di servizio per i periodi di preruolo, come indicata, ai fini Giuridici ed economici. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , affermando l'infondatezza Controparte_3 delle domande svolte dal ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava che l'anno scolastico dal 18-09-2020 al 31-08-2021, oggetto della domanda del ricorrente, a differenza di quanto indicato dal ricorrente stesso, era stato conteggiato, poiché la nomina in ruolo del Prof. era stata retrodatata Pt_1 al gli effetti giuridici al 01-09-2020, con la conseguenza che il calcolo del servizio preruolo ex art. 485 del Dlgs N°297/1994, non solo non era stato discriminatorio, bensì era stato più favorevole, posto che disapplicando l'art. 485 citato e conteggiando solo il periodo di lavoro effettivo preruolo, l'anzianità da riconoscere sarebbe stata, alla data della conferma in ruolo del 01-09-2022, solo di anni 11, mentre applicando l'art. 485 citato, al ricorrente era stata riconosciuta, alla data della conferma in ruolo, un'anzianità di anni 11 mesi 7 e giorni 11 ai fini giuridici ed economici, ed anni 2 e mesi 4, ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18. Ribadiva che l'operato dell'Amministrazione, per quanto sopra indicato, era stato conforme alla Clausola N°4 della Direttiva Comunitaria N°70/1999, ed al dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°31149/2019. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 04-03-2024 e 16-09-2024. Con memoria conclusiva del luglio 2024, il ricorrente introduceva una nuova domanda, avente ad oggetto l'anno 2013, rilevando che in applicazione della sentenza della Suprema Corte di cassazione N°16133/2024, nel decreto di ricostruzione della Carriera, il convenuto avrebbe dovuto conteggiare anche il suddetto anno CP_1 scolastico, posto che come affermato dalla suddetta sentenza, ciò che era stato congelato in forza dell'art. 1 del d.l. N°3/2014, era la sola progressione economica e non l'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali. Con le note finali del 09-09-2024, il convenuto dichiarava di non accettare il CP_1 contraddittorio sulla domanda nuova. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Bologna, poi, all'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1152/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro il . Parte_1 Controparte_3 Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza rigettava il ricorso introduttivo del giudizio ritenendo: a) la domanda per il riconoscimento dell'anno 2013
pag. 2 di 8 domanda nuova e inammissibile;
b) l'assenza della discriminatorietà lamentata, poiché l'anzianità riconosciuta con il decreto di ricostruzione della carriera sarebbe stata superiore a quella effettiva;
c) l'assenza della discriminatorietà lamentata, in virtù del c.d. riallineamento, operante dopo il diciottesimo anno di anzianità. Con ricorso depositato telematicamente in data 27/03/2025, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, che il ricorrente, in virtù della clausola 4) dell'allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, ha diritto all'integrale valorizzazione ai fini giuridici ed economici nell'ambito del ruolo dell'anzianità accumulata per tutti i servizi di pre-ruolo effettivamente svolti come docente, con particolare riferimento alle progressioni economiche del ruolo;
con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato in tutti i suoi snodi il ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale felsineo nella sentenza impugnata, all'uopo formulando tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente: “I MOTIVO. Violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 132 cpc”; “II MOTIVO. Violazione della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999”; “III MOTIVO. Violazione della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999”. Gli spiegati motivi di appello sono così sintetizzati dallo stesso appellante: “a) la richiesta del riconoscimento dell'anno 2013 non era da intendersi come domanda nuova;
b) l'anzianità effettiva del pre-ruolo era comunque superiore a quella conteggiata con il decreto di ricostruzione della carriera;
c) il c.d. “riallineamento” non era idoneo a escludere la discriminatorietà lamentata”. Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avvero gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'odierna udienza la difesa di parte appellante, preso atto della costituzione del appellato, ha precisato che la domanda di “valorizzazione dell'anno 2013” CP_1 deve intendersi limitata agli effetti giuridici, con esclusione di quelli economici. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Quanto al primo motivo di appello proposto dal sig. si deve osservare che, Pt_1 diversamente da quanto affermato dal , odierno appellato e ritenuto dal Giudice CP_1
a quo, la domanda dell'allora ricorrente formulata nel libello introduttivo del giudizio va ritenuta includere la valorizzazione dell'anno 2013: nulla di diverso induce a supporre il tenore delle conclusioni di primo grado1 e nulla è contenuto nelle difese del ricorso originario che deponga per la volontà di limitare la domanda nel senso indicato dall'Amministrazione.
pag. 3 di 8 Ciò detto, quanto al merito di tale richiesta, va richiamato l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136182 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai 2 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_4 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_4 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
pag. 4 di 8 sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte appellante (Cass. n. 16133/2024), affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum3. In sintesi, la "non utilità" dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici dello stesso e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò posto in relazione al primo motivo di gravame e procedendo nell'esame del secondo motivo di impugnazione, si osserva che il primo Giudice ha escluso la discriminatorietà del decreto di ricostruzione della carriera del sig. in quanto l'anzianità del Pt_1 pre-ruolo conteggiata, sarebbe stata più vantaggiosa per il ricorrente. In realtà, ad avviso di questa Corte, la sentenza è errata nel termine di raffronto dei servizi e nel conteggio dell'anzianità effettiva del pre-ruolo come docente, in quanto, a ben vedere, superiore a quanto riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera, a prescindere, dal riconoscimento o meno dell'anzianità accumulata nel 2013.
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 5 di 8 Al riguardo giova premettere che l'anzianità relativa al servizio militare svolto dal sig.
dal 3.6.1996 al 13.5.1997, non è oggetto del presente giudizio, non Pt_1 ponendosi un problema di discriminatorietà o meno, e quindi l'allora ricorrente nel proprio conteggio, al fine di verificare la discriminatorietà, non aveva in alcun modo nè indicato né conteggiato l'anzianità relativa al servizio militare, ma chiesto il riconoscimento integrale dei servizi di pre-ruolo svolti come docente, come si evince dalle conclusioni del ricorso di primo grado, sopra trascritte. E' utile poi trascrivere il decreto di ricostruzione della carriera del sig. emesso Per_1 dal Ministero odierno appellato, dove riporta i servizi svolti dall'odierno appellante nel pre-ruolo come docente, al fine di individuare e conteggiare correttamente il servizio di pre-ruolo, effettivamente svolto dall'allora ricorrente:
L'anzianità effettiva risulta pari a 112 mesi e 174 giorni, ovvero 9 anni 9 mesi e 24 giorni. Pur dovendosi escludere ai fini economici l'anzianità relativa all'anno 2013 pari a 9 mesi e 24 giorni (per le ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo di gravame), l'anzianità effettiva risulta pari a 9 anni e 6 giorni. L'anzianità del pre-ruolo riconosciuta con il decreto di ricostruzione della carriera, con esclusione dell'anzianità del 2013, è invece pari a 8 anni e 8 mesi, come recita il decreto di ricostruzione della carriera a pag. 5, all'art. 2, che si trascrive per comodità di lettura:
Pertanto anche escludendo il conteggio dell'anzianità maturata nell'anno 2013, l'anzianità effettiva dell'odierno appellante risulta superiore, ed è quindi discriminatorio pag. 6 di 8 non riconoscerla integralmente, stante la violazione della clausola 4) della direttiva UE 70/1999. Il ragionamento del primo Giudice è stato fallace in quanto, invece di limitarsi a considerare quanto riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera nei servizi di pre-ruolo come docente, ha indicato nel conteggio anche l'anzianità riconosciuta dopo l'immissione in ruolo, relativa al servizio militare, senza però aggiungerla nella stessa misura al conteggio del ricorrente. Pertanto al netto dell'anzianità relativa al servizio militare, dell'anzianità relativa all'anno 2013 e dell'anzianità relativa all'anno di prova 2020/2021, in quanto o non si conteggiano per alcuna delle parti, oppure si conteggiano per entrambe le parti nella stessa misura, e il risultato quindi non cambierebbe trattandosi degli stessi periodi, l'anzianità effettiva del pre-ruolo come docente dell'allora ricorrente è superiore a quella conteggiata dal con il decreto di ricostruzione della Controparte_3 carriera ed è quindi discriminatorio, ai sensi della clausola 4) della Direttiva UE 70/1999, non riconoscerla integralmente, in assenza di ragioni oggettive che parte appellata non ha neppure allegato, nel corso del giudizio di primo grado. I principi nella materia, sono consolidati, sin dalla pronuncia della Cassazione n. 31149/2019, applicabile nel caso di specie, e pertanto ai principi espressi da tale pronuncia si rinvia espressamente. Va, però, osservato, procedendo così all'esame del terzo motivo di gravame, che il primo Giudice ha indicato un ulteriore motivo, al fine di escludere la discriminatorietà lamentata dall'allora ricorrente, ritenendo meno vantaggioso l'integrale riconoscimento del pre-ruolo, considerato il futuro riallineamento, al compimento del diciottesimo anno di anzianità, con conseguente recupero dell'anzianità precedentemente non riconosciuta. Al riguardo, tuttavia, il Giudice a quo ha completamente trascurato la pronuncia della CGUE intervenuta sul punto, che ha dichiarato l'irrilevanza del futuro e incerto riallineamento, al fine di escludere la discriminatorietà per la minore anzianità, precedentemente conteggiata, in luogo di quella effettiva con riferimento al pre-ruolo. Preliminarmente, va specificato come il riallineamento abbia efficacia solo per il futuro, non recuperando le pregresse differenze retributive, come prevede la stessa norma, ovvero l'art. 4 comma 3 del DPR 399/1988, che espressamente recita: “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Sul punto la CGUE, con la sentenza n. 270/2023 ha espressamente affermato, l'irrilevanza del riallineamento, dovendo la discriminazione valutarsi al momento dell'immissione in ruolo. In detta pronuncia, in particolare, si ha modo di leggere: “59 Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che il terzo di anzianità non applicato oltre i primi quattro anni e accantonato può, se del caso, una volta decorso un certo periodo, essere pag. 7 di 8 recuperato ai fini dell'attribuzione ai docenti a tempo determinato nominati dipendenti pubblici di ruolo delle successive posizioni stipendiali in forza dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988. Ciò premesso, tale recupero può avvenire solo dopo un periodo particolarmente lungo, vale a dire tra il sedicesimo e il ventiquattresimo anno di servizio a seconda dei docenti di cui trattasi e, in particolare, 16 anni di servizio per A.R. e 18 anni di servizio per G.D. e C.M., nel caso in cui essi facciano ancora parte dell'organico del . Controparte_3
60 Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale istituisce una differenza di trattamento a danno di tali docenti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante concorsi generali, ai quali non si applicano tali limitazioni.” Pertanto anche quest'ulteriore motivo della sentenza di primo grado, si pone in palese violazione della clausola 4) della Direttiva UE 70/1999. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va parzialmente accolto con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'odierno appellante dichiaratosi antistatario – sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del valore indeterminabile della controversia tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese, per quanto apprezzabilmente aggiornate. Esse seguono la soccombenza e nella loro regolamentazione si tiene conto bensì del fatto che la giurisprudenza eurounitaria in materia era risalente ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, ma anche del fatto che detti principi sono stati oggetto di armonizzazione con le esigenze non meno cogenti di contenimento della spesa pubblica, il che giustifica una parziale compensazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_3 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1152/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 16.09.2024 e pubblicata il 7.10.2024
1. dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento del servizio pre-ruolo nei limiti meglio indicati in parte motiva, con esclusione dell'anno 2013 ai fini economici,
2. condanna il appellato al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in €. 3.500,00 per compenso professionale di primo grado ed in €. 3.500,00 per compenso professionale del grado di appello, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luca Faggioli, procuratore dell'odierno appellante dichiaratosi antistatario. Bologna, 18/12/2025 Il Cons. Estensore dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale del lavoro di Bologna: a) Previa disapplicazione dell'art. 485 del dlgs 297/1994, dichiarare che il ricorrente, in virtù della clausola 4) dell'allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, ha diritto all'integrale conteggio, nell'ambito dell'anzianità di ruolo, dell'anzianità di servizio per i servizi di pre- ruolo effettivamente svolti ai fini giuridici ed economici;
b) con vittoria delle spese di causa”. 3 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 183/2025 RGA tra: (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1
FAGGIOLI; appellante;
, in persona del in carica pro Controparte_1 CP_2 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
appellato;
*** Oggetto: ricostruzione di carriera;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/12/2025 udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 25-09-2023, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_3
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di
[...] Giudice del Lavoro. Affermava di essere dipendente di ruolo del convenuto dal 01-09-2021, per la CP_1 Classe di concorso Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali. Affermava poi che prima dell'immissione in ruolo, aveva stipulato diversi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il convenuto, svolgendo le CP_1 medesime mansioni. Precisava che i contratti a termine si erano svolti dal 2008 al 2021, data dell'immissione in ruolo, e con il decreto di ricostruzione della carriera, il convenuto gli aveva CP_1 riconosciuto l'anzianità di servizio preruolo, in anni 8 e mesi 8, ex art. 485 del Dlgs N°297/1994, con esclusione dell'anno scolastico 2020/2021, che risultava invece dallo stato matricolare, come svolto dal 18-09-2020 al 31-08-2021, con la conseguenza pag. 1 di 8 che il servizio preruolo ammontava a 10 anni, anziché gli 8 anni e 8 mesi riconosciuti dal . CP_1 Eccepiva che il conteggio degli anni di preruolo effettuato dal convenuto, CP_1 violava la Clausola N°4 della Direttiva Comunitaria N°70/1999, e si poneva in contrasto con il dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°31149/2019. Precisava che conteggiando tutti i periodi di servizio preruolo svolti, come indicati in ricorso, l'anzianità effettiva del ricorrente era pari a 10 anni, e l'anzianità conteggiata ex art. 485 del Dlgs N°297/1994 era discriminatoria. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, previa disapplicazione dell'art. 485 del Dlgs N°297/1994, dichiarasse il diritto del ricorrente all'integrale conteggio dell'anzianità di servizio per i periodi di preruolo, come indicata, ai fini Giuridici ed economici. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il , affermando l'infondatezza Controparte_3 delle domande svolte dal ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare rilevava che l'anno scolastico dal 18-09-2020 al 31-08-2021, oggetto della domanda del ricorrente, a differenza di quanto indicato dal ricorrente stesso, era stato conteggiato, poiché la nomina in ruolo del Prof. era stata retrodatata Pt_1 al gli effetti giuridici al 01-09-2020, con la conseguenza che il calcolo del servizio preruolo ex art. 485 del Dlgs N°297/1994, non solo non era stato discriminatorio, bensì era stato più favorevole, posto che disapplicando l'art. 485 citato e conteggiando solo il periodo di lavoro effettivo preruolo, l'anzianità da riconoscere sarebbe stata, alla data della conferma in ruolo del 01-09-2022, solo di anni 11, mentre applicando l'art. 485 citato, al ricorrente era stata riconosciuta, alla data della conferma in ruolo, un'anzianità di anni 11 mesi 7 e giorni 11 ai fini giuridici ed economici, ed anni 2 e mesi 4, ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18. Ribadiva che l'operato dell'Amministrazione, per quanto sopra indicato, era stato conforme alla Clausola N°4 della Direttiva Comunitaria N°70/1999, ed al dictum della sentenza della Suprema Corte di Cassazione N°31149/2019. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 04-03-2024 e 16-09-2024. Con memoria conclusiva del luglio 2024, il ricorrente introduceva una nuova domanda, avente ad oggetto l'anno 2013, rilevando che in applicazione della sentenza della Suprema Corte di cassazione N°16133/2024, nel decreto di ricostruzione della Carriera, il convenuto avrebbe dovuto conteggiare anche il suddetto anno CP_1 scolastico, posto che come affermato dalla suddetta sentenza, ciò che era stato congelato in forza dell'art. 1 del d.l. N°3/2014, era la sola progressione economica e non l'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali. Con le note finali del 09-09-2024, il convenuto dichiarava di non accettare il CP_1 contraddittorio sulla domanda nuova. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Il Tribunale di Bologna, poi, all'esito dell'udienza di discussione del 16.09.2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 1152/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro il . Parte_1 Controparte_3 Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza rigettava il ricorso introduttivo del giudizio ritenendo: a) la domanda per il riconoscimento dell'anno 2013
pag. 2 di 8 domanda nuova e inammissibile;
b) l'assenza della discriminatorietà lamentata, poiché l'anzianità riconosciuta con il decreto di ricostruzione della carriera sarebbe stata superiore a quella effettiva;
c) l'assenza della discriminatorietà lamentata, in virtù del c.d. riallineamento, operante dopo il diciottesimo anno di anzianità. Con ricorso depositato telematicamente in data 27/03/2025, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma della sentenza impugnata, dichiarare, che il ricorrente, in virtù della clausola 4) dell'allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, ha diritto all'integrale valorizzazione ai fini giuridici ed economici nell'ambito del ruolo dell'anzianità accumulata per tutti i servizi di pre-ruolo effettivamente svolti come docente, con particolare riferimento alle progressioni economiche del ruolo;
con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi da liquidarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato in tutti i suoi snodi il ragionamento logico-giuridico articolato dal Tribunale felsineo nella sentenza impugnata, all'uopo formulando tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente: “I MOTIVO. Violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 132 cpc”; “II MOTIVO. Violazione della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999”; “III MOTIVO. Violazione della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999”. Gli spiegati motivi di appello sono così sintetizzati dallo stesso appellante: “a) la richiesta del riconoscimento dell'anno 2013 non era da intendersi come domanda nuova;
b) l'anzianità effettiva del pre-ruolo era comunque superiore a quella conteggiata con il decreto di ricostruzione della carriera;
c) il c.d. “riallineamento” non era idoneo a escludere la discriminatorietà lamentata”. Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avvero gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado. All'odierna udienza la difesa di parte appellante, preso atto della costituzione del appellato, ha precisato che la domanda di “valorizzazione dell'anno 2013” CP_1 deve intendersi limitata agli effetti giuridici, con esclusione di quelli economici. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Quanto al primo motivo di appello proposto dal sig. si deve osservare che, Pt_1 diversamente da quanto affermato dal , odierno appellato e ritenuto dal Giudice CP_1
a quo, la domanda dell'allora ricorrente formulata nel libello introduttivo del giudizio va ritenuta includere la valorizzazione dell'anno 2013: nulla di diverso induce a supporre il tenore delle conclusioni di primo grado1 e nulla è contenuto nelle difese del ricorso originario che deponga per la volontà di limitare la domanda nel senso indicato dall'Amministrazione.
pag. 3 di 8 Ciò detto, quanto al merito di tale richiesta, va richiamato l'arresto di Cassazione civile sez. lav., 21/5/2025 n. 136182 e alle relative argomentazioni si ritiene di fare rinvio, ai 2 Così la motivazione, articolata e completa sotto tutti i profili di rilievo anche per il caso di specie:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14". Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.....". A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e Controparte_4 saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti". Controparte_4 2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del D.L. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che " Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ".
2.3. è dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di "blocco"; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini CP_1 economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
pag. 4 di 8 sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., evidenziandosi qui che essa prende espressamente in considerazione la pronuncia ricordata da parte appellante (Cass. n. 16133/2024), affermando di superarne, sia pure solo in parte, il dictum3. In sintesi, la "non utilità" dell'anno 2013 va limitata ai soli effetti economici dello stesso e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende invece a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò posto in relazione al primo motivo di gravame e procedendo nell'esame del secondo motivo di impugnazione, si osserva che il primo Giudice ha escluso la discriminatorietà del decreto di ricostruzione della carriera del sig. in quanto l'anzianità del Pt_1 pre-ruolo conteggiata, sarebbe stata più vantaggiosa per il ricorrente. In realtà, ad avviso di questa Corte, la sentenza è errata nel termine di raffronto dei servizi e nel conteggio dell'anzianità effettiva del pre-ruolo come docente, in quanto, a ben vedere, superiore a quanto riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera, a prescindere, dal riconoscimento o meno dell'anzianità accumulata nel 2013.
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo 2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pag. 5 di 8 Al riguardo giova premettere che l'anzianità relativa al servizio militare svolto dal sig.
dal 3.6.1996 al 13.5.1997, non è oggetto del presente giudizio, non Pt_1 ponendosi un problema di discriminatorietà o meno, e quindi l'allora ricorrente nel proprio conteggio, al fine di verificare la discriminatorietà, non aveva in alcun modo nè indicato né conteggiato l'anzianità relativa al servizio militare, ma chiesto il riconoscimento integrale dei servizi di pre-ruolo svolti come docente, come si evince dalle conclusioni del ricorso di primo grado, sopra trascritte. E' utile poi trascrivere il decreto di ricostruzione della carriera del sig. emesso Per_1 dal Ministero odierno appellato, dove riporta i servizi svolti dall'odierno appellante nel pre-ruolo come docente, al fine di individuare e conteggiare correttamente il servizio di pre-ruolo, effettivamente svolto dall'allora ricorrente:
L'anzianità effettiva risulta pari a 112 mesi e 174 giorni, ovvero 9 anni 9 mesi e 24 giorni. Pur dovendosi escludere ai fini economici l'anzianità relativa all'anno 2013 pari a 9 mesi e 24 giorni (per le ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo di gravame), l'anzianità effettiva risulta pari a 9 anni e 6 giorni. L'anzianità del pre-ruolo riconosciuta con il decreto di ricostruzione della carriera, con esclusione dell'anzianità del 2013, è invece pari a 8 anni e 8 mesi, come recita il decreto di ricostruzione della carriera a pag. 5, all'art. 2, che si trascrive per comodità di lettura:
Pertanto anche escludendo il conteggio dell'anzianità maturata nell'anno 2013, l'anzianità effettiva dell'odierno appellante risulta superiore, ed è quindi discriminatorio pag. 6 di 8 non riconoscerla integralmente, stante la violazione della clausola 4) della direttiva UE 70/1999. Il ragionamento del primo Giudice è stato fallace in quanto, invece di limitarsi a considerare quanto riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera nei servizi di pre-ruolo come docente, ha indicato nel conteggio anche l'anzianità riconosciuta dopo l'immissione in ruolo, relativa al servizio militare, senza però aggiungerla nella stessa misura al conteggio del ricorrente. Pertanto al netto dell'anzianità relativa al servizio militare, dell'anzianità relativa all'anno 2013 e dell'anzianità relativa all'anno di prova 2020/2021, in quanto o non si conteggiano per alcuna delle parti, oppure si conteggiano per entrambe le parti nella stessa misura, e il risultato quindi non cambierebbe trattandosi degli stessi periodi, l'anzianità effettiva del pre-ruolo come docente dell'allora ricorrente è superiore a quella conteggiata dal con il decreto di ricostruzione della Controparte_3 carriera ed è quindi discriminatorio, ai sensi della clausola 4) della Direttiva UE 70/1999, non riconoscerla integralmente, in assenza di ragioni oggettive che parte appellata non ha neppure allegato, nel corso del giudizio di primo grado. I principi nella materia, sono consolidati, sin dalla pronuncia della Cassazione n. 31149/2019, applicabile nel caso di specie, e pertanto ai principi espressi da tale pronuncia si rinvia espressamente. Va, però, osservato, procedendo così all'esame del terzo motivo di gravame, che il primo Giudice ha indicato un ulteriore motivo, al fine di escludere la discriminatorietà lamentata dall'allora ricorrente, ritenendo meno vantaggioso l'integrale riconoscimento del pre-ruolo, considerato il futuro riallineamento, al compimento del diciottesimo anno di anzianità, con conseguente recupero dell'anzianità precedentemente non riconosciuta. Al riguardo, tuttavia, il Giudice a quo ha completamente trascurato la pronuncia della CGUE intervenuta sul punto, che ha dichiarato l'irrilevanza del futuro e incerto riallineamento, al fine di escludere la discriminatorietà per la minore anzianità, precedentemente conteggiata, in luogo di quella effettiva con riferimento al pre-ruolo. Preliminarmente, va specificato come il riallineamento abbia efficacia solo per il futuro, non recuperando le pregresse differenze retributive, come prevede la stessa norma, ovvero l'art. 4 comma 3 del DPR 399/1988, che espressamente recita: “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Sul punto la CGUE, con la sentenza n. 270/2023 ha espressamente affermato, l'irrilevanza del riallineamento, dovendo la discriminazione valutarsi al momento dell'immissione in ruolo. In detta pronuncia, in particolare, si ha modo di leggere: “59 Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che il terzo di anzianità non applicato oltre i primi quattro anni e accantonato può, se del caso, una volta decorso un certo periodo, essere pag. 7 di 8 recuperato ai fini dell'attribuzione ai docenti a tempo determinato nominati dipendenti pubblici di ruolo delle successive posizioni stipendiali in forza dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988. Ciò premesso, tale recupero può avvenire solo dopo un periodo particolarmente lungo, vale a dire tra il sedicesimo e il ventiquattresimo anno di servizio a seconda dei docenti di cui trattasi e, in particolare, 16 anni di servizio per A.R. e 18 anni di servizio per G.D. e C.M., nel caso in cui essi facciano ancora parte dell'organico del . Controparte_3
60 Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale istituisce una differenza di trattamento a danno di tali docenti a tempo determinato rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante concorsi generali, ai quali non si applicano tali limitazioni.” Pertanto anche quest'ulteriore motivo della sentenza di primo grado, si pone in palese violazione della clausola 4) della Direttiva UE 70/1999. Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va parzialmente accolto con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'odierno appellante dichiaratosi antistatario – sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del valore indeterminabile della controversia tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese, per quanto apprezzabilmente aggiornate. Esse seguono la soccombenza e nella loro regolamentazione si tiene conto bensì del fatto che la giurisprudenza eurounitaria in materia era risalente ad epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, ma anche del fatto che detti principi sono stati oggetto di armonizzazione con le esigenze non meno cogenti di contenimento della spesa pubblica, il che giustifica una parziale compensazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e il , ogni diversa e Parte_1 Controparte_3 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 1152/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 16.09.2024 e pubblicata il 7.10.2024
1. dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento del servizio pre-ruolo nei limiti meglio indicati in parte motiva, con esclusione dell'anno 2013 ai fini economici,
2. condanna il appellato al pagamento della metà delle spese processuali CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in €. 3.500,00 per compenso professionale di primo grado ed in €. 3.500,00 per compenso professionale del grado di appello, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Luca Faggioli, procuratore dell'odierno appellante dichiaratosi antistatario. Bologna, 18/12/2025 Il Cons. Estensore dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale del lavoro di Bologna: a) Previa disapplicazione dell'art. 485 del dlgs 297/1994, dichiarare che il ricorrente, in virtù della clausola 4) dell'allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, ha diritto all'integrale conteggio, nell'ambito dell'anzianità di ruolo, dell'anzianità di servizio per i servizi di pre- ruolo effettivamente svolti ai fini giuridici ed economici;
b) con vittoria delle spese di causa”. 3 “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”