Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 683
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999

    La Corte ha ritenuto che l'annualità 2013 non debba essere conteggiata ai fini economici per l'avanzamento stipendiale, ma debba essere riconosciuta ai fini giuridici. Ha altresì stabilito che l'anzianità effettiva di pre-ruolo è superiore a quella riconosciuta, rendendo discriminatorio il mancato riconoscimento integrale.

  • Accolto
    Domanda di riconoscimento dell'anno 2013

    La Corte ha accolto il motivo di appello, dichiarando che la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 non era una domanda nuova e che tale annualità dovesse essere riconosciuta ai fini giuridici, ma non economici per l'avanzamento stipendiale.

  • Accolto
    Discriminazione nel conteggio dell'anzianità di pre-ruolo

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che l'anzianità effettiva di pre-ruolo sia superiore a quella riconosciuta nel decreto, configurando una discriminazione ai sensi della clausola 4 della Direttiva UE 70/1999.

  • Accolto
    Irrilevanza del futuro riallineamento stipendiale

    La Corte ha accolto questo motivo, affermando che il futuro riallineamento stipendiale non è idoneo a escludere la discriminazione, poiché questa va valutata al momento dell'immissione in ruolo, come stabilito dalla CGUE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 683
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 683
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo