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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...]ù) il 24.07.1979, residente in Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
Via entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
a Buenos Aires il 08.04.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ 1) La figlia studentessa di anni 14, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse concernenti l'educazione, istruzione, salute, tenendo conto Per_ delle inclinazioni personali e delle sue aspirazioni;
manterrà la propria residenza presso l'attuale collocazione abitativa in Codogno, Via Bellò n. 7, di proprietà della madre, ove continuerà ad abitare con la stessa.
2) Il padre potrà liberamente vedere e stare con la figlia previo avviso, anche telefonico, alla madre ed alla figlia, tenendo in considerazione gli impegni scolastici e sociali della stessa;
in ogni caso la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera e con il padre anche un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori decideranno il periodo di tempo che la figlia trascorrerà continuativamente con ciascun genitore per le vacanze estive. Per_2 trascorrerà il giorno di Natale, di Capodanno e della Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore invertendo successivo, con paritetica suddivisione dei giorni festivi infrannuali. Per_
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, Parte_2 entro il se, della somma di €. 500,00 rivalutabili ISTAT no successivo. Saranno a carico di ciascun genitore al 50% le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludico sportive da sostenersi in favore della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Milano a cui ci si riporta. CP_ Per_ 4) I coniugi convengono che l'assegno unico corrisposto dall' per la figlia verrà esclusivamente e per intero percepito dalla madre impegna il sig. a sottoscrivere la richiesta Parte_1 Parte_2 per la documentazione che si rendesse necessaria.
5) I medesimi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
6) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto sopra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in La Tablada, circoscrizione La Matanza, (Buenos Aires) in data 02.11.2000 e con decreto di omologa n. 14545/2022 pubblicata il 29.11.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole concordate non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2
02.11.2000 a La Tablada, circoscrizione La Matanza (Bu ss to Civile del Comune di Codogno (LO) al n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2000;
2) Omologa le condizioni di divorzio;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, in data 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...]ù) il 24.07.1979, residente in Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
Via entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
a Buenos Aires il 08.04.2002, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ 1) La figlia studentessa di anni 14, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggior interesse concernenti l'educazione, istruzione, salute, tenendo conto Per_ delle inclinazioni personali e delle sue aspirazioni;
manterrà la propria residenza presso l'attuale collocazione abitativa in Codogno, Via Bellò n. 7, di proprietà della madre, ove continuerà ad abitare con la stessa.
2) Il padre potrà liberamente vedere e stare con la figlia previo avviso, anche telefonico, alla madre ed alla figlia, tenendo in considerazione gli impegni scolastici e sociali della stessa;
in ogni caso la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica sera e con il padre anche un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi. Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori decideranno il periodo di tempo che la figlia trascorrerà continuativamente con ciascun genitore per le vacanze estive. Per_2 trascorrerà il giorno di Natale, di Capodanno e della Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore invertendo successivo, con paritetica suddivisione dei giorni festivi infrannuali. Per_
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla madre, Parte_2 entro il se, della somma di €. 500,00 rivalutabili ISTAT no successivo. Saranno a carico di ciascun genitore al 50% le spese straordinarie, scolastiche, mediche e ludico sportive da sostenersi in favore della figlia secondo il protocollo del Tribunale di Milano a cui ci si riporta. CP_ Per_ 4) I coniugi convengono che l'assegno unico corrisposto dall' per la figlia verrà esclusivamente e per intero percepito dalla madre impegna il sig. a sottoscrivere la richiesta Parte_1 Parte_2 per la documentazione che si rendesse necessaria.
5) I medesimi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento.
6) In ultimo, i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente rispetto a quanto sopra concordato per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in La Tablada, circoscrizione La Matanza, (Buenos Aires) in data 02.11.2000 e con decreto di omologa n. 14545/2022 pubblicata il 29.11.2022 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole concordate non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Parte_2
02.11.2000 a La Tablada, circoscrizione La Matanza (Bu ss to Civile del Comune di Codogno (LO) al n. 56, Parte II, Serie C, Anno 2000;
2) Omologa le condizioni di divorzio;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codogno (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, in data 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello