Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere alla pubblica udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 218/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BIRARDI MASSIMO e Parte_1
dall'Avv. PORTACCIO MONICA
RECLAMANTE
contro
:
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
LOFOCO FABRIZIO e da , contumace CP_2
RECLAMATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4.3.2024 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza emessa il 26.7.2021 dal medesimo Parte_1
Tribunale, la quale aveva disatteso l'impugnativa del avverso il Parte_1
licenziamento per giusta causa intimato il 25.6.2018 dalla CP_1
19.9.2018) alla quale era subentrata la quale acquirente del compendio CP_2
aziendale presso il quale l'istante era addetto, giusta atto notarile del 28.6.2018, con successione ex legge dei contratti di lavoro ex art. 2112 c.c..
Avverso tale sentenza il proponeva reclamo con ricorso depositato il Parte_1
29.3.2023 al quale resisteva la Curatela Fallimentare della predetta , mentre CP_1
la restava contumace. CP_2
All'esito della discussione orale, la causa veniva quindi riservata per la decisione.
Con il primo motivo di reclamo, il lavoratore insiste nell'eccepire il mancato rilievo da parte del Tribunale, dell'assenza del potere disciplinare in capo a Parte_2
e la conseguente nullità del provvedimento espulsivo di cui sopra.
In particolare, ha lamentato che la delibera assembleare del 03.05.2018, era inidonea ad attribuire realmente il potere gerarchico e disciplinare in favore di colui (ovvero il predetto che ha successivamente intimato il licenziamento ad esso Parte_2
reclamante.
Aggiunge che in ogni caso, il recesso intimato non poteva considerarsi ratificato dalla curatela della società datrice, neanche per facta concludentia, poiché giammai quest'ultima aveva adottato un atto scritto, conforme ai precetti giuridici in tema di licenziamenti, volto a manifestare tale volontà.
Con il secondo motivo di gravame, il lamenta il malgoverno dell'onere Parte_1
probatorio e l'errata applicazione dell'art. 5, L. n. 604 del 1966 e dell'art. 2967 c.c.
Afferma che il Giudice di prime cure avrebbe in sostanza posto a fondamento della propria decisione il comportamento tenuto dal lavoratore al momento delle giustificazioni rese in sede disciplinare – tra l'altro valorizzando erroneamente la mancata contestazione del fatto storico addebitato dal datore di lavoro – così violando l'art. 115 c.p.c. il quale prevede l'applicazione del principio di non contestazione unicamente in ambito processuale.
Evidenzia che, invero, la società datrice, pur essendone gravata, non aveva fornito, neppure sul piano assertivo, la prova dell'illecito disciplinare, avendo tra l'altro -
2 all'interno del processo - preso posizione sulle allegazioni di parte ricorrente richiamando fatti inerenti alla posizione di (padre del lavoratore Persona_1
ed ex presidente della ) e non già in ordine a quella del lavoratore. CP_1
Con la terza censura, rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo correttamente individuato il riparto dell'onere probatorio tra le parti, ha di fatto ritenuto che il lavoratore - sul quale nulla incombeva a livello probatorio - non avesse provato di non aver commesso il fatto imputato dalla società datrice, la quale, viceversa, non aveva dimostrato alcunché.
Con il quarto ed ultimo motivo, lamenta il travisamento del materiale istruttorio raccolto.
Assume che l'assunto in base al quale “…con la presente, riscontro la Sua nota di
“contestazione disciplinare …” IS … per contestarne integralmente il contenuto, in quanto non rispondente alla realtà dei fatti, non imputabili allo scrivente” - presente nella lettera di giustificazioni inviata alla – in realtà conteneva la CP_1
chiara negazione del fatto disciplinare ascritto.
Sempre in merito alla lettera di giustificazioni, afferma che nel suddetto documento esso istante inteso solamente affermare che “il sig. era solo Parte_2
l'amministratore della società che aveva acquistato le quote sociali della CP_2
né poteva conoscere, in difetto di pubblicazione nel Registro delle CP_1
Imprese, che fosse il nuovo rappresentante dell'impresa datrice di Parte_2
lavoro”.
Quanto all'istruttoria orale, asserisce che quanto addotto dalla società appellata, ovverosia che la cancellazione delle immagini fosse stata effettuata tramite l'utilizzo del computer in uso al lavoratore con assegnazione esclusiva dell'indirizzo IP, era rimasto sfornito prova e che, in ogni caso, i testi escussi e Persona_1
avevano confermato che “…l'indirizzo IP indicato nella Testimone_1
contestazione fosse riconducibile a tutti i PC dell'azienda e non unicamente a quello del reclamante”.
3 Circostanza pure confermata da altro testimone, Ing. la qule aveva Testimone_2
affermato come l'indirizzo IP n. 10.138.32.6 “…non era utilizzato esclusivamente da
, ma da tutti i dipendenti della e che l'indirizzo IP Parte_1 CP_1
suindicato non era neppure configurato su un preciso computer aziendale, potendo altresì essere utilizzato su qualsiasi altro computer attraverso le credenziali che erano alla portata di tutti i dipendenti della società resistente, perché trascritte su una lista accessibile a tutti”.
Conclude, quindi, chiedendo accogliersi tutte le istanze rassegnate con il ricorso introduttivo.
L'appello non merita nel suo complesso accoglimento, essendo in parte infondato ed in parte inammissibile.
Riguardo al primo motivo, la Corte rileva preliminarmente che la doglianza con la quale il reclamante ha qui sostanzialmente inteso censurare la non opponibilità, nei suoi riguardi, della delibera assembleare di nomina dell'Amministratore (per Pt_2
omessa trascrizione nel registro delle imprese), del 03.05.2018, sia inammissibile.
Infatti, tanto nel ricorso cautelare (cfr. pag. 8) che nel ricorso in opposizione (v. pagg.
8-9) avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale, il limitatamente ai “profili Parte_1
di nullità e di illegittimità del licenziamento” ha sempre (e solo) allegato quanto segue:
“Il licenziamento quivi impugnato è innanzi tutto illegittimo e inefficace perché adottato da soggetto privo di potere, non essendo mai stata convocata l'assemblea dei soci e nominato il nuovo consiglio di amministrazione della il CP_1
03.05.2018. A riprova di tanto si veda il decreto assunto inaudita altera parte dal
Tribunale di Bari sez. imprese, nel procedimento rubricato al n. 10192-1/18 con il quale veniva sospesa l'esecuzione della delibera assunta dalla resistente il 03.05.2018 di nomina dei nuovi componenti del CdA. Vieppiù l'azione di invalidità è stata avviata proprio dai vertici della stessa, al momento del deposito del CP_1
ricorso presso la sezione imprese del Tribunale di Bari”.
4 A tenore di quanto riportato, se ne ricava che, a ben vedere, il dipendente non si è mai doluto della presunta inopponibilità della delibera in questione - per omessa trascrizione nel registro delle imprese - avendo, piuttosto, come testé esposto, solamente lamentato l'adozione del provvedimento disciplinare da parte di un soggetto sfornito del potere ad esso inerente “non essendo mai stata convocata l'assemblea dei soci e nominato il nuovo consiglio di amministrazione della ”. CP_1
Di conseguenza, la formulazione di siffatta contestazione soltanto in seno al presente giudizio di appello si pone in contrasto con il divieto dei nova sancito dall'art. 345
c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, e ciò perché le nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.
Difatti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 20502 del 2015 ma anche Cass. n. 4854 del 2014), “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello...possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (si vedano anche Cass. n. 191 del 2016 e Cass. n. 23199 del 2016, da ultimo richiamate in motivazione da Cass. n.
2529 del 2018).
Ma quand'anche si volesse prescindere dai rilevati profili di inammissibilità della doglianza, se ne dovrebbe comunque rilevare l'infondatezza.
Come correttamente affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'art. 2448 c.c. assegna all'iscrizione nel registro delle imprese una forza non già costitutiva ma meramente dichiarativa, nel senso che la positiva iscrizione di un fatto nel registro viene a rendere, in ogni caso, efficace lo stesso anche nei confronti dei terzi. La rilevanza del fatto non scritto (c.d. efficacia negativa della pubblicità del registro) non solo si limita unicamente a investire la posizione dei terzi, ma lo fa sempre a condizione che questi ultimi non possano essere
5 considerati, nel concreto della situazione esaminata, quali soggetti di buona fede (v.
Cass. n. 30542 del 2018).
Pertanto, il perfezionamento e l'efficacia del mandato gestorio dell'azienda, comportante anche l'imputabilità in capo all'amministratore del relativo potere disciplinare, non richiede l'assolvimento degli oneri pubblicitari di che trattasi, avendo l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese, natura dichiarativa e non costitutiva.
A ciò si aggiunga che, ferma restando la natura dichiarativa di tale adempimento, il non può reputarsi terzo rispetto alla compagine sociale, in quanto era un Parte_1
dipendente della stessa, all'epoca della irrogata sanzione disciplinare.
E' indubbio, infatti, che la delibera assembleare (di nomina), sebbene non iscritta, produce pur sempre effetti in ambito societario (v. tra le altre Cass. n. 1046/2015 e
Cass. n. 19797 del 2015) atteso che l'iscrizione, come sopra evidenziato, afferisce esclusivamente la questione dell'opponibilità della cennata delibera – valida ed efficace (all'interno della società) – nei confronti di soggetti estranei alla compagine sociale medesima.
In ordine alla questione della idoneità della delibera de qua a conferire il potere gerarchico e disciplinare in favore del predetto il Collegio osserva Parte_2
ad abundantiam che analoga censura è stata già disattesa da questa Corte con sentenza n. 2329 del 05.12.2023 (R.G. n. 877/2022) - avente ad oggetto l'impugnativa avverso il licenziamento intimato a altra dipendente Testimone_2
ed ex socia della nonché teste del presente procedimento (v. infra) - di cui CP_1
si intendono richiamare anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. alcuni passaggi essenziali.
Nella succitata sentenza, in particolare è stato evidenziato che: con il patto parasociale del 03.05.2018 (versato in atti anche nel presente procedimento), la in persona dell'amministratore CP_2 Parte_2
acquistava dai sigg.ri , e complessivamente, Tes_1 Parte_1 Parte_3 Tes_2
il 70% delle quote da questi possedute in divenendo così socia di CP_1
maggioranza di tale ultima società, per il simbolico valore di € 1,00;
6 nel predetto accordo veniva, altresì, individuato, quale futuro amministratore delegato
(della , un componente designato dalla società coadiuvato da CP_1 CP_2
altri due consiglieri di sua nomina;
quindi, la volontà negoziale delle parti era, con tutta evidenza, nel senso di lasciare alla società di cui il era il legale rappresentante, la “designazione” CP_2 Pt_2
dell'amministratore delegato (della , senza prevedere la rimessione di tale CP_1
decisione all'intero nuovo consiglio di amministrazione ovvero alla volontà dei soci;
ad ogni buon conto, pur volendo ritenere che la delibera del 03.05.2018 (resa nel corso dell'assemblea composta da nuovi soci) adottata dalla non abbia CP_1
validamente nominato amministratore il permaneva il vincolo emergente dal Pt_2
succitato patto parasociale, il quale rimetteva la designazione dell'amministratore delegato della alla titolare ormai del pacchetto di maggioranza;
CP_1 CP_2
infine, sempre nella data del 03.05.2018, emergeva dai documenti allegati che erano state adottate ben due delibere assembleari (pure prodotte in questa sede), laddove, nel corso della prima, si provvedeva alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione costituito dai sigg.ri , Parte_4 Parte_2 [...]
e nel pieno rispetto delle Parte_5 Testimone_1 Testimone_2
previsioni del patto parasociale mentre, nel corso dell'immediatamente successiva riunione consiliare totalitaria (in relazione alla quale il reclamante in questa sede non ha obiettato alcunchè di specifico), il consiglio di amministrazione decideva di nominare “quale Amministratore delegato della il sig. CP_1 Parte_2
conferendogli ogni potere gestionale e decisorio, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nulla escluso”;
In merito poi alla omessa trascrizione nel registro delle imprese delle suddette delibere, risultava dagli atti allegati che in data 08.06.2018, a seguito della denunciata effrazione (avvenuta la notte del 07.06.2018) della porta di ingresso dei locali aziendali, con furto di pc e di server presso la sede della fu presentata, da CP_1
quest'ultima, in data 14.06.2018, denuncia integrativa per il furto anche dei libri
7 sociali e contabili obbligatori, a firma di espressamente Parte_2
qualificatosi amministratore delegato delle CP_1
Successivamente a tale furto, gli amministratori (della ) provvidero ad CP_1
emettere nuovi libri, la cui vidimazione fu curata dal notaio , in cui risultano Per_2
regolarmente trascritte sia la deliberazione dell'assemblea dei soci del 03.05.2018, sia la deliberazione del consiglio di amministrazione del 03.05.2018 (pag. n. 1 nuovo libro sociale); atti che risultano regolarmente depositati presso il registro delle imprese presso la CCIAA di Bari, mentre la certificazione redatta dal Notaio in Per_3
data 27.06.2018, che attesta l'inesistenza nel libro sociale del verbale del 03.05.2018, si riferisce verosimilmente al libro sociale oggetto di furto, non potendo risultare nella disponibilità del notaio in quanto sottratto da ignoti come da denuncia penale sporta già in data 14.06.2018.
In forza di tutte le argomentazioni testé esposte, risulta, perciò, smentito l'assunto della mancata titolarità, in capo a , della carica di amministratore Parte_2
delegato della all'atto delle contestazioni disciplinari, atteso che sono CP_1
state adottate due delibere assembleari nella stessa giornata del 03.05.2018
(viceversa, il reclamante si è riferito genericamente ad una sola delibera), con conseguente assorbimento, anche per tale ragione, delle restanti doglianze del afferenti alla mancata ratifica della curatela in ordine al recesso intimato Parte_1
dalla . CP_1
I restanti motivi, aventi ad oggetto sostanzialmente l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure unitamente al malgoverno dell'onere probatorio, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro reciproca connessione.
Essi non meritano condivisione, dovendosi confermare l'impugnata sentenza, seppur con le dovute integrazioni motivazionali che seguono.
Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che con la contestazione disciplinare irrogata in data 11.06.2018 al è stato addebitato quanto segue: Parte_1
8 “A seguito di furto avvenuto il 01/06/2018 per il quale sono in corso le relative indagini da parte delle competenti autorità, siamo a contestarle che il disco rigido del
NVR (network video recorder) è stato cancellato interamente alle ore 21,44 del giorno 07/06/2018, come risulta dal log di sistema, e che il pc che ha eseguito la Contro formattazione del disco rigido dell ha come indirizzo di rete aziendale
10.138.32.6 al momento assegnato al suo pc aziendale. Tale registrazione sarebbe stata fondamentale per individuare gli autori del furto”.
In data 13.06.2018, il lavoratore ha presentato le seguenti giustificazioni:
“Con la presente, riscontro la Sua nota di “contestazione disciplinare e provvedimento di sospensione” consegnata a mani lo scorso 12/06 alle ore 9:15, per contestarne integralmente il contenuto, in quanto non rispondente alla realtà dei fatti, non imputabili allo scrivente. Come, di certo, a Lei ben noto, a seguito di sostituzioni non autorizzate di serrature effettuate da ignoti nei locali della Società, al solo fine di tutelare il patrimonio intellettuale aziendale, si provvedeva a recuperare il server aziendale ed alcuni elaboratori aziendali messi, poi, in custodia cautelativa. Tanto veniva riferito al deducente dal presidente e dal Vice Presidente della Controparte_1
Lo scrivente, oltre a ribadire l'assoluta infondatezza delle Sue argomentazioni, rileva, altresì, l'irritualità della comunicazione a Sua firma di “contestazione disciplinare” oltre alla assoluta inesistenza della stessa, in quanto elevata da un soggetto che non risulta allo scrivente essere titolare dei relativi poteri disciplinari”.
Con successiva lettera del 20.06.2018, la , a conclusione del procedimento CP_1
disciplinare, ha comunicato il recesso datoriale, per quanto qui di maggiore interesse, nei seguenti termini: “…siamo a comunicarle che riteniamo di non poter accogliere le sue giustificazioni in quanto l'indirizzo di rete 10.138.32.6 dal quale è stato commesso il fatto addebitatole nella contestazione è assegnato al suo pc per il quale le credenziali di accesso erano state consegnate direttamente a lei, pertanto unico responsabile degli accessi e delle operazioni svolte su questo pc”.
Solo nel ricorso di primo grado, per quanto già rilevato dal Tribunale, il ricorrente ha precisato, per quanto concerne il merito della vicenda, che:
9 “…l'indirizzo IP cui fa riferimento la contestazione del 07.06.2018, non è di appannaggio esclusivo del ricorrente, essendo un indirizzo configurato su un elaboratore aziendale utilizzabile anche dal ricorrente. Nondimeno tale indirizzo IP può essere agevolmente usato da un altro computer appositamente configurato attraverso le medesime credenziali, come già esposto dal ricorrente nella denuncia presentata ai Carabinieri…Per altro verso, va aggiunto per completezza espositiva che, il computer utilizzato dall'istante presso la sua postazione di lavoro è stato prelevato e rimosso senza alcun motivo intorno al 10.06.2018, sì da impedire al ricorrente di poter lavorare” (v. pag. 8 del ricorso cautelare).
Tanto doverosamente premesso, la Corte ritiene che il Giudice dell'opposizione abbia fatto corretta applicazione delle regole codicistiche circa il corretto riparto dell'onere probatorio incombente sulle parti in causa.
In via preliminare, si rileva che la sentenza di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non è affatto basata sul principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., bensì sulla valutazione (art. 116 c.p.c.) del contegno complessivamente osservato dal lavoratore durante l'intera controversia, anche e soprattutto in sede pre - processuale.
In dettaglio, quello che ha inteso valorizzare il Tribunale è la circostanza - sulla quale il Collegio concorda - che il , avente peraltro avanzate competenze Parte_1
informatiche (cfr. il punto 2 del ricorso Fornero a tenore del quale lo stesso allega di avere disimpegnato quali compiti la progettazione e la realizzazione di softwares per lo sviluppo di programmi “in favore degli enti, clienti della ”), non ha CP_1
sintomaticamente - sin dalle giustificazione rese in sede disciplinare - manifestato quello che avrebbe dovuto essere il “primo” rilievo (ovvero quello teso ad evidenziare che l'indirizzo IP cui fa riferimento la contestazione del 07.06.2018, non
è di appannaggio esclusivo del ricorrente), sviluppato invero solo in sede processuale, preferendo negare genericamente gli assunti addebitati dalla datrice di lavoro e concentrarsi principalmente sulla qualifica rivestita dal nuovo amministratore
Pt_2
10 A tal uopo, giova rammentare che per la Suprema Corte il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o, come nella specie extraprocessuale delle parti – per tutto quanto sopra detto in ordine al contegno difensivo assunto dal in sede di Parte_1
procedimento disciplinare -, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 14748 del 2007; cfr. anche Cass. n. 26088 del 2011).
In tale contesto, inoltre, in ordine al potere riservato al giudice di merito di esaminare e di valutare i documenti e le risultanze probatorie, di operare la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo consolidato, che tali attività involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, tra le tante, Cass. n. 11699 del 2013, richiamata in motivazione da Cass. n. 16056 del 2016).
Orbene, nella specie, il Tribunale, con motivazione condivisibile, ha sottolineato, unitamente al contegno tenuto dal lavoratore nella fase disciplinare, che dall'istruttoria orale espletata in prime cure era emerso, invero, come l'indirizzo IP di cui alla contestazione disciplinare, in realtà fosse associabile solamente al computer in dotazione all'odierno reclamante;
in dettaglio, “i due testi escussi
( e - non in condizione di neutralità (il Testimone_1 Persona_1
primo per avere un contenzioso con la società convenuta per fatti correlati a quelli oggetto del presente procedimento ed il secondo per essere prossimo congiunto dell'opponente – si tratta del padre -) hanno reso dichiarazioni del tutto generiche
11 sull'utilizzo dell'indirizzo IP in questione anche su altri computer aziendali: “l'IP (di cui trattasi) era configurato sul computer di ma era configurabile anche CP_4
su altri computer aziendali” -teste “l'indirizzo IP (in questione) non Persona_4
era utilizzato esclusivamente da ma le credenziali di accesso Parte_1
potevano essere utilizzate su tutti i computer di ”- teste ). CP_1 Testimone_1
Quanto dichiarato dal teste in fase di opposizione, non collima, poi, con Tes_1
quanto riferito, in fase sommaria, allorquando costui ha precisato di ignorare l'indirizzo IP in contestazione e ha evidenziato che ogni dipendente aveva un indirizzo IP”.
Difatti, il Tribunale ha giustamente preferito le dichiarazioni rese nella fase sommaria - perciò, maggiormente attendibili - tenendo anche in dovuta considerazione la particolare posizione dei testimoni rispetto ai rapporti con le parti.
In sede sommaria, nello specifico, il teste (avente analogo Testimone_1
giudizio in corso con le odierne appellate ed all'epoca direttore commerciale della
), all'udienza del 14.01.2021, ha riportato in totale distonia con quanto CP_1
successivamente dichiarato nel giudizio di opposizione (v. sopra):
“Con riferimento alla posizione sub D del ricorso, che mi viene letta, posso dire che non conosco l'indirizzo IP di cui si parla. Posso solo dire che in azienda ognuno aveva il suo indirizzo e questa lista non era segnata, ma non so se l'IP 10.138.32.6 fosse fornito ed in uso a ”. Parte_1
Il medesimo testimone, all'udienza del 16.03.2023, nuovamente escusso, ha infatti riferito, in senso difforme rispetto a quanto dichiarato nel procedimento sommario, quanto segue:
“Quanto alla posizione sub D, preciso che l'indirizzo IP 10.138.32.6 non era utilizzato esclusivamente solo da , in un'ottica di ottimizzazione Parte_1
delle risorse le credenziali di accesso potevano essere utilizzate su tutti i computer della che erano una ventina. Con riferimento alla circostanza sub E, posso CP_1
dire che non credo che possa aver fatto questa cancellazione. Anzi è impossibile che possa averlo fatto”.
12 In tal senso, propendono, poi, le dichiarazioni del teste fratello Testimone_3
dell'Ing. e collega del ricorrente dal 2010 al 2018, il quale alla Testimone_1
medesima udienza a cognizione sommaria, ha dichiarato: “Con riferimento alla posizione sub “D” del ricorso, che mi viene letta, posso dire che non ho mai avuto conoscenza dell'indirizzo IP di . Posso dire che l'indirizzo IP è Parte_1
conferito a una sola macchina: ognuno di noi ne aveva uno”.
Solo la teste (si rammenta all'uopo che ha avuto un contenzioso Testimone_2
analogo a quello di causa definito in senso sfavorevole alla stessa da questa Corte con sentenza n. 2329/2023), escussa nello stesso giorno, in maniera difforme rispetto agli altri testi, ha affermato:
“L'indirizzo IP 10.138.32.6 non era utilizzato solo dall'Ing. perché Parte_1
l'azienda aveva generato una serie di indirizzi, noti a tutti. L'indirizzo non era accessibile solo da un computer, ma anche da altre macchine”.
Mentre l'altro teste, , padre del ricorrente ed ex presidente del Persona_1
consiglio di amministrazione della all'udienza del 16.03.2023, ha CP_1
asserito: “Con riferimento alla posizione sub D posso dire che l'indirizzo IP
10.138.32.6 era configurato sul computer di ma era configurabile Parte_1
su altri computer. Con riferimento alla posizione sub E non so dire se è accaduto ma non credo che lo abbia fatto. Sono sicuro che non lo abbia fatto. Non aveva ragioni per cancellarlo”.
Palesandosi tale il materiale istruttorio raccolto, risulta meritevole di conferma il percorso logico seguito dal Giudice di prime cure, che ha fornito maggior peso probatorio a quanto riferito dai fratelli in fase cautelare, rispetto a quanto Tes_1
dichiarato dalla (coinvolta in un giudizio analogo contro ) e dal Tes_2 CP_1
padre della ricorrente, Persona_1
Infatti, essendo le dichiarazioni della fase sommaria state raccolte a minore distanza temporale dagli addebiti disciplinari, quest'ultime sono senza dubbio da preferire rispetto a quelle, di segno contrario, di cui alla successiva fase;
anzi, la circostanza che il teste abbia rivisto le sue iniziali dichiarazioni in senso Testimone_1
13 favorevole all'odierno reclamante, rappresenta, in assenza di particolari giustificazioni in merito a tale “virata”, un ulteriore elemento indiziario a supporto della scarsa attendibilità delle di lui dichiarazioni postume.
Acclarato che l'indirizzo di rete aziendale di cui alla contestazione disciplinare fosse di uso esclusivo del , non hanno miglior sorte le difese del lavoratore - Parte_1
esplicitate inammissibilmente solo in questo grado - per le quali non sarebbe mai emersa la sua presenza fisica al momento della cancellazione dei video in questione e della effettiva formattazione del disco rigido, circostanze giammai contestate nei precedenti gradi del giudizio, così come parimenti tardive sono le contestazioni - genericamente esplicitate solo in questa sede di reclamo - circa la presunta carenze di elementi di prova in merito al fatto storico della indebita formattazione del disco rigido.
Neppure va sottaciuta, in siffatto contesto indiziario, la circostanza, addotta dalla reclamata e mai contestata, che la contestata cancellazione è avvenuta il 7 giugno
2018, alle ore 21.44, ossia proprio pochi minuti dopo che l'Ing. Persona_1
(padre del ricorrente) e l'Ing. erano entrati negli uffici aziendali Testimone_1
infrangendo i vetri posti sul retro di una stanza (altra circostanza di fatto del tutto pacifica tra le parti e che si presta a rappresentare, per così dire, il movente della contestata formattazione da parte dell'odierno reclamante, figlio di Per_1
).
[...]
La fondatezza dell'addebito esclude poi la paventata sussistenza del motivo ritorsivo, rappresentato dalla volontà di espellere il , unitamente agli altri Parte_1
componenti del Consiglio di amministrazione di , dalla compagine societaria, CP_1
dovendo, come fin troppo noto, essere l'unica ed esclusiva ragione posta a fondamento del licenziamento.
La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla materia del recesso datoriale fondato su un motivo ritorsivo unico e determinante, affermando che l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo, idoneo a configurare la nullità del recesso (e determinare l'applicazione della più grave delle sanzioni, ai sensi della L.
14 n. 108 del 1990, art. 3), è posto a carico del lavoratore (art. 2697 c.c.) (Cass. n. 3986 del 2015; n. 17087 del 2011; n. 6282 del 2011; n. 16155 del 2009).
La spiegazione di una siffatta incombenza probatoria risiede nel carattere di eccezione della doglianza, la quale rappresenta un “...fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente apparenti...” (Cass. n. 20742 del 2018 e Cass. n. 6501 del 2013).
Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, come novellato dalla L. n. 92 del 2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre, pertanto, che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966, ex art. 3), giusta causa che nella specie deve ritenersi sussistente, con conseguente rigetto della richiesta di applicazione, in favore del , della tutela reintegratoria alle dipendenze della per essere, Parte_1 CP_2
assertivamente, divenuto efficace il contratto di affitto di ramo d'azienda del
28.06.2018.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il reclamo dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata, benché con i parziali apporti motivazionali effettuati in questa sede.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza della reclamante
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione Persona_1
dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, in favore della Curatela Fallimentare della ed avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata;
CP_1
nulla va disposto in favore della essendo rimasta contumace. CP_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare
15 la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei Parte_1
confronti della in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché CP_2
della in persona delle Curatrici in carica, con Controparte_1
ricorso depositato in data 29.03.2024 avverso la sentenza resa in data 04.03.2024 dal
Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna il reclamante alla rifusione delle spese processuali di questo giudizio di reclamo nei confronti delle che liquida, in Controparte_1
complessivi € 5.300,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
3) nulla per le spese nei confronti della CP_2
4) dà atto della sussistenza in capo al reclamante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 01/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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