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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6028/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2291/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 14 e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7344/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6028/2025, Ricorrente_1 , in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, SO.GE.T. SpA, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
2291/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 6760,16 oltre interessi, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Visto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso preso atto dell'avvenuta ottemperanza medio tempore
Vista la accettazione di controparte alla rinuncia con compensazione delle spese.
.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese e competenze della procedura di ottemperanza compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6028/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2291/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 14 e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7344/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6028/2025, Ricorrente_1 , in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, SO.GE.T. SpA, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
2291/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 6760,16 oltre interessi, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Visto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso preso atto dell'avvenuta ottemperanza medio tempore
Vista la accettazione di controparte alla rinuncia con compensazione delle spese.
.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. spese e competenze della procedura di ottemperanza compensate