Articolo 5 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 febbraio 1991
Art. 5. Gestione amministrativo-contabile 1. Il LENS ha autonomia finanziaria contabile ed amministrativa.
2. Per quanto concerne le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano al LENS le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni e integrazioni, e del titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 , come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1982.
3. Sovrintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal rettore dell'Universita' di Firenze tra il personale, di qualifica non inferiore alla settima, assegnato al LENS.
4. Provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' di Firenze.
Note all'art. 5:
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 86 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Universita' e saranno gestiti quali contabilita' speciali con le modalita' di cui all'art. 58 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilita' diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Universita'".
- Il titolo V del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con D.P.R. n. 371/1982 , concerne la gestione dipartimenti.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991