Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1658 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/2/2025 e vertente
TRA
(c.f. , con gli avvocati Riccardo Carboni Parte_1 P.IVA_1 e Luciacristina Arquilla, nello studio di quest'ultima in Roma, via Vincenzo Cesati, 148 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(c.f. , e per essa Controparte_1 P.IVA_2 quale procuratore e mandataria , già denominata CP_2 CP_3
(c.f. , con l'avvocato Roberto Iucci, elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliata in Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Franco;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
pag. 1 di 17
Alexandru Bujin nel cui studio in Roma Via Reno n. 30 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
; Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1618 pubblicata il
10/9/2021 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con contratto di mutuo del 08.09.2005, rep. 72.400, racc. 14.790, a rogito Notaio dott. Per_1
la ai sensi dell'articolo 38 e
[...] Controparte_6 seguenti del Decreto Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, concedeva alla Pt_1 un mutuo garantito da ipoteca volontaria iscritta presso la
[...]
Conservatoria di Roma 2° al n. 16956 di formalità in data 10.09.2005 e gravante sopra la porzione immobiliare sita nel Comune di Anzio, viale
Paolini n°1, e garantito, altresì, da fideiussione personale rilasciata da ed . Persona_2 Parte_2
A seguito di morosità creatasi, la Banca procedeva con la notifica alla di atto di precetto di pagamento, e quest'ultima, nonché i Parte_1 fideiussori ed , si opponevano, Persona_2 Parte_2 incardinando il giudizio R.G. 3497/2013, che si concludeva con la sentenza n. 74/2017 pubblicata il 12.1.2017, passata in giudicato, con la quale si accertava, sulla base di CTU contabile, la legittimità degli interessi applicati, sia corrispettivi che moratori, ai sensi della Legge 108/96 e si disponeva il rigetto delle domande avverse, con condanna degli opponenti alle spese di lite. La incardinava l'esecuzione immobiliare R.G.E. Controparte_6
685/2013, avente ad oggetto il bene immobile gravato da ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario del 8.9.2005.
In data 21.10.2014 la in persona del legale Parte_1 rappresentante proponeva la prima opposizione Persona_2 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., richiamandosi alle eccezioni inerenti il quantum del credito (già oggetto del giudizio R.G. 3497/2013) e chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il G.E., all'udienza del 21.10.2014, rigettava l'istanza di sospensione sul presupposto che le doglianze concernessero solo il quantum pag. 2 di 17 del credito e che, di conseguenza, l'esecuzione dovesse regolarmente proseguire. La stessa parte intraprendeva, in sede di merito, il giudizio R.G.
7992/2014 che si concludeva con la sentenza del 26.9.2018, con la quale l'Organo Giudicante dichiarava la litispendenza in relazione alla domanda di accertamento del credito di cui al sopra citato giudizio R.G. 3497/2013 e rigettava tutte le altre deduzioni ed eccezioni avverse.
In data 15.6.2015, il G.E. ordinava al quale Persona_2 legale rappresentante della nonché a qualunque terzo Parte_1 occupasse l'immobile in forza di titolo non opponibile alla procedura, di rilasciare immediatamente libero da persone e cose l'immobile sito in Anzio, alla via Paolini, 1.
Con ricorso depositato il 13.1.2016, la Controparte_4 proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso il predetto ordine di liberazione, asserendo l'impignorabilità del bene sulla base dell'art. 15 L.
8.3.1989 n. 101 e adducendo l'esistenza di un contratto di trasferimento a suo favore dell'immobile pignorato. Il G.E. respingeva la domanda di sospensione, rilevando che l'atto di vendita non risultava né stipulato, né trascritto prima del pignoramento immobiliare contro la e prima della ipoteca volontaria Parte_1 rilasciata dalla stessa debitrice a garanzia del mutuo. In ogni caso, il Pt_1 G.E. rilevava la mancanza di un valido decreto ufficiale di “deputatio ad cultum” e, persino, non provata un'effettiva e reale destinazione al culto pubblico dell'edificio. Il G.E., pertanto, fissava udienza del 7.6.2016 per la comparizione delle parti, nella quale nessuno compariva, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. Nessun giudizio di merito né procedimento di reclamo seguiva l'opposizione e la dichiarazione di improcedibilità della stessa. Con azione di reintegra nel possesso, ex artt. 703 e 669 c.p.c. e art. 1168 c.c., la e, questa volta, anche la Controparte_4 Parte_3 introducevano il giudizio R.G. 3117/2016 contro la e il Controparte_6
Custode Giudiziario avv. Ciccotti, producendo anche un contratto di locazione stipulato tra la e la Il relativo giudizio R.G. Pt_1 Pt_3
3117/2016 si concludeva con decreto di rigetto emesso Giudice Unico Dr.
Cinti, del 7.11.2016, il quale rilevava che i contratti prodotti, di compravendita e locazione, erano privi di registrazione e di data certa anteriore al pignoramento immobiliare, di cui alla R.G.E. 685/2013, e che non avevano rilievo le rimostranze di soggetti che non fossero parti nel procedimento. Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 685/2013, a seguito della lettera del BI Capo 8.6.2016 e dell'opposizione della Parte_1 sul punto in data 24.6.2016, il G.E. con provvedimento in calce alla lettera chiedeva la trasmissione al Custode di un formale decreto di “dicatio ad cultum” pubblico ex art. 831, comma 2, c.c., che avesse data anteriore al pignoramento, affermando che, in difetto, l'istanza sarebbe stata rigettata.
pag. 3 di 17 In data 1.7.2016, la depositava istanza di revoca/modifica Pt_1 della predetta ordinanza del 24.6.2016 e il G.E., con provvedimento del
7/8.7.2016, ribadiva la mancanza di data certa nel contratto di locazione, dalla quale risultasse l'anteriorità dell'atto rispetto al pignoramento, e la carenza di documenti ufficiali atti a comprovare la pretesa destinazione al pubblico culto dell'edificio, evidenziando, in ogni caso, che la destinazione al culto ebraico non coincide con la destinazione al pubblico culto ebraico e, infine, autorizzando solo provvisoriamente, fino all'udienza fissata per il 27.9.2016, l'utilizzo dei locali pignorati per l'esercizio del culto. A scioglimento della riserva adottata all'udienza del 27.9.2016, con provvedimento depositato il 10.1.2017, il G.E. rigettava l'opposizione, ribadendo l'insussistenza di un espresso decreto, anteriore al pignoramento, che autorizzasse l'esercizio nell'immobile pignorato di pubblico culto.
Il G.E., rilevato, altresì, che il contratto di locazione della Pt_3 risultava privo di data certa e che la “destinazione al culto ebraico” non coincideva con la “destinazione al pubblico culto ebraico”, concedeva l'uso provvisorio dei locali pignorati ai fini dell'esercizio del culto, intimando, tuttavia, alla e alla di Parte_1 Controparte_4 consegnare le chiavi di accesso del lastrico solare per effettuare i lavori di manutenzione, atti a far cessare le copiose infiltrazioni nell'appartamento sottostante di proprietà di terzi.
Avverso il provvedimento del G.E., depositato il 10.1.2017, la Pt_1 proponeva reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.,
[...] incardinando il procedimento con il numero di R.G. 591/2017. Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, con provvedimento del 13.6.2017, disponeva il rigetto del reclamo condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il Collegio, come meglio si approfondirà in seguito, riteneva infondate le doglianze relative all'impignorabilità del bene, fondate su una presunta destinazione dell'edificio all'esercizio del culto ebraico, e confermava, a conclusione del procedimento R.G. 591/2017, il provvedimento del G.E.
In data 28.6.2017, la e la Parte_1 Controparte_4 proponevano istanza di sospensione per opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c., asserendo inesistenza del credito azionato per pretesa usurarietà degli interessi. Il G.E., con provvedimento 7.7.2016 rigettava l'istanza di sospensione, considerando le argomentazioni poste a fondamento delle medesima già dibattute in altro giudizio di merito.
Nessun giudizio di merito, né procedimento di reclamo, seguiva tale opposizione. In data 24.4.2018, la proponeva l'ulteriore opposizione Parte_1 all'esecuzione e, questa volta, anche agli atti esecutivi, inserendo la questione della pretesa usura, decisa in via definitiva dalla sentenza n.
pag. 4 di 17 74/2017, emessa nel giudizio R.G. 3497/2013. Nell'opposizione, la Pt_1 inseriva nuovamente la questione relativa alla pretesa “dicatio ad
[...] cultum” più volte dibattuta e decisa. Il G.E. Dr. con provvedimento del 2.5.2018, rilevava che Per_3 sulla pretesa usurarietà degli interessi già pendeva altro giudizio (si veda sentenza 74/2017 giudizio R.G. 3497/2013) e che si tratta di circostanze che incidono sul quantum e non sull'an del diritto di credito del procedente. Il Dott. con lo stesso provvedimento, espressamente Per_3 disponeva: “per quanto attiene alla adibizione di alcuni locali al culto ebraico, la stessa è stata già oggetto di precedente opposizione di terzo, da parte della conduttrice del bene e della Comunità Ebraica di Roma, in ordine alla quale il GE aveva già denegato la sospensione della procedura
(con decisione che non veniva reclamata, né seguiva il relativo giudizio di merito) per cui nella presente sede, nulla di nuovo e di ulteriore essendo stato allegato, non può a questo punto pervenirsi a diversa decisione, quanto alla richiesta di sospensione”. All'udienza del 11.9.2018, il G.E. si riportava al detto provvedimento e rigettava l'istanza di sospensione, fissando l'udienza del 9.1.2019 per l'introduzione del giudizio di merito. Il giudizio di merito era introdotto dalla con il numero Parte_1 di R.G. 7489/2018 e detto giudizio, nel quale la Controparte_1 già si costituiva regolarmente, all'udienza del 22.5.2019 Controparte_6 era cancellato per mancata comparizione delle parti. In data 29.4.2019, la proponeva l'ennesima opposizione Parte_1 all'esecuzione ed, in relazione alla reiterata richiesta, da parte degli Organi Giudicanti, di deposito del decreto, avente data certa e anteriore al pignoramento, che autorizzasse all'esercizio pubblico del culto ebraico nei locali oggetto di esecuzione, asseriva l'illegittimità dell'intera procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 685/2013 sostenendo che non fosse necessario alcun decreto di Dicatio ad Cultum. Tale opposizione veniva discussa all'udienza del 2.7.2019 ed il G.E. Dr. con provvedimento emesso in udienza, sospendeva Per_3
l'aggiudicazione dell'immobile pignorato al
[...]
e, per essa, la mandataria Controparte_7 CP_2
proponeva, innanzi al Tribunale di Velletri, reclamo ex art. 669
[...] terdecies c.p.c. (R.G. 4869/2019), avverso detto provvedimento di sospensione, all'esito del quale l'Organo Giudicante accoglieva pienamente le istanze della creditrice, revocando la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 685/2013 (ormai giunta in fase di aggiudicazione) ed affermando incontrovertibilmente che non sussistesse alcuna prova che l'edificio pignorato fosse destinato all'attività di culto ebraico nel periodo antecedente al pignoramento e che, pertanto, l'ordinanza di sospensione si fondasse “su presupposti di fatto e di diritto non corretti”.
pag. 5 di 17 Pertanto, la e, per essa, quale Controparte_1 mandataria nella gestione del credito già denominata CP_2
così come rappresentata e difesa in epigrafe, si costituisce, CP_3 con proprio atto, nel giudizio di merito R.G. 7919/2019 relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla Parte_1 ed espone quanto segue in DIRITTO
- Sull'asserita impignorabilità del bene per la destinazione dell'immobile all'esercizio del culto ebraico. Sul punto, le argomentazioni dedotte dalla sono del tutto Parte_1 sprovviste di qualsiasi consistenza logico-giuridica. Ora, è opportuno muovere da una preventiva precisazione del significato della locuzione “deputatio ad cultum”, la cui portata è riassumibile nel fatto che mobili o immobili, ancorché di dominio privato, possono essere destinati ad un uso pubblico di culto ed acquistano la qualifica di res sacrae, con il conseguente assoggettamento al regime inerente a tale categoria di beni.
A tal proposito, l'art. 15 della L. 8 marzo 1989, n. 101 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane – stabilisce che "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'unione.” Si tratta di una disposizione che ricalca sostanzialmente le guarentigie previste dalla disciplina codicistica, per gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, di cui all'art. 831, comma 2 c.c. Orbene, poiché la destinazione dell'edificio privato all'esercizio pubblico del culto cattolico richiede la formale dichiarazione di volontà dell'organo ecclesiastico competente – rappresentando tale dichiarazione elemento costitutivo indefettibile della destinazione medesima –, lo stesso meccanismo regola la destinazione degli edifici di proprietà privata all'esercizio pubblico del culto ebraico. Infatti, l'art. 15 della L. 101/1989 prevede, espressamente, il necessario consenso della Comunità competente o dell'Unione, ai fini della cessazione della destinazione dell'edificio al pubblico culto, pertanto, dottrina e giurisprudenza sono unanimemente concordi nel ritenere che, anche per la deputatio ad cultum, occorra inderogabilmente la medesima autorizzazione, trattandosi (destinazione e cessazione) di due atti che incidono sul regime giuridico dell'edificio. Non solo, affinché un immobile destinato all'esercizio pubblico del culto sia sottratto alla pignorabilità è necessario che il decreto di destinazione “ad cultum” sia anteriore rispetto al pignoramento. Nel caso di specie, non risulta dimostrato né che l'immobile oggetto della procedura esecutiva R.G.E. 685/2013 sia mai stato destinato all'esercizio del culto pag. 6 di 17 ebraico, né che tale destinazione sia antecedente all'atto di pignoramento immobiliare.
A conferma di quanto sopra evidenziato, si pone la pronuncia del Tribunale di Velletri, I Sezione Civile, emessa all'esito del reclamo (R.G. 4869/2019), proposto dalla avverso l'ordinanza CP_1 Controparte_1 di sospensione emessa dal G.E. in data 2.7.2019.
Gli organi giudicanti hanno finora sempre escluso la deputatio ad cultum degli immobili pignorati e, comunque, l'opponibilità della stessa, stante la totale assenza di documenti comprovanti la destinazione dell'edificio all'esercizio pubblico del culto ebraico, recanti data anteriore al pignoramento;
così lo stesso Tribunale di Velletri in composizione collegiale (Proc. N. 591/2017), decidendo in camera di consiglio dell'8.6.2017, in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dall'esecutata avverso l'ordinanza del 10.1.2017 (R.G.E. Parte_1
685/2018),
Dunque, dalle decisioni sono emersi due principi la cui coerenza logico-giuridica appare ineccepibile: da un lato, è stata confermata la necessaria ricorrenza del requisito dell'autorizzazione formale della Comunità religiosa o dell'Unione, allo scopo di destinare l'edificio privato all'esercizio pubblico del culto ebraico;
dall'altro, è stata riaffermata la ratio ispiratrice dell'istituto della trascrizione come mezzo di pubblicità dichiarativa e l'esigenza perseguita dall'ordinamento di tutela della certezza giuridica sull'appartenenza dei beni. Tutto l'impianto probatorio prodotto da parte avversa si è sempre rivelato del tutto inconsistente ai fini probatori. Come già evidenziato, tutte le dichiarazioni allegate dalla risalgono a non prima dell'anno Parte_1
2016. Inoltre, quasi tutte le dichiarazioni depositate da parte attrice sono prive di autenticazione e, in quanto tali, non possono assumere valore probatorio. Le sole due dichiarazioni autenticate risalgono al maggio del
2017. I provvedimenti di rigetto trovano tutti fondamento nella circostanza che la destinazione all'esercizio pubblico del culto necessita di un formale provvedimento autorizzativo, emesso dalla competente Comunità o Unione, produttivo di effetti anche nell'ordinamento statuale e contenuto in un documento avente data certa anteriore al pignoramento (documento mai prodotto dalla o da terzi opponenti) e che tale provvedimento Parte_1 autorizzativo sia antecedente alla data del pignoramento, o della ipoteca che è dell'anno 2005. Altrimenti la pretesa successiva deputatio ad cultum dell'immobile pignorato rappresenterebbe un modo strumentale e pretestuoso, posto in essere dalla per sottrarre l'immobile alla funzione di garanzia Parte_1 del credito erogato dalla ora Controparte_6 Controparte_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge con chiarezza che tutte le domande avverse risultano prive di consistenza fattuale e giuridica pag. 7 di 17 e, pertanto, dovranno essere integralmente rigettate, evidenziando già che, in data 27.1.2020 il Tribunale di Velletri, I Sezione, ha accolto il reclamo
(R.G. Reclami 4869/2019) proposto dalla Controparte_1 avverso l'ordinanza pronunciata dal G.E. Dr. in data 2.7.2019, Per_3 annullando l'ordinanza medesima e revocando la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 685/2013 (ormai giunta in fase di aggiudicazione) ed affermando incontrovertibilmente che non sussiste alcuna prova che l'edificio pignorato fosse destinato all'attività di culto ebraico nel periodo antecedente al pignoramento. Esponendo poi che il comportamento tenuto dall'esecutata, così come dai terzi opponenti, ha senz'altro configurato fenomeni di abuso processuale volti a determinare effetti dilatori tali da frustrare le legittime aspettative del creditore procedente ad un processo giusto e rapido, in grado di tutelarne il diritto di credito garantito, chiedendo volesse l'organo giudicante dichiarare il comportamento della contrario alle Parte_1 basilari regole di correttezza e buona fede che permeano l'assetto ordinamentale, a livello sostanziale e processuale, e condannarla al pagamento delle spese e al risarcimento del danno cagionato da tali comportamenti a discapito dell'odierna ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. Ed il giudizio, istruito documentalmente, nonché con la escussione dei testi ( Capo di Roma), e Testimone_1 Per_4 Testimone_2
(rabbino), veniva infine trattenuto in decisione, sulla scorta delle
[...] rassegnate conclusioni delle parti, con atto scritto, come a ciò autorizzate, alla udienza del 9 giugno 2021, con concessione di termini ex art.190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso “...in parziale accoglimento della opposizione dichiara che l'immobile pignorato, nei limiti di cui in motivazione, può considerarsi adibito a culto ebraico, con possibilità però di ripresa della attività di vendita e di aggiudicazione definitiva dell'immobile, a seguito di versamento del saldo del prezzo da parte dell'offerente, a conoscenza della qualità del bene, con specificazione nel decreto di trasferimento del detto carattere;
fissa in giorni 60 il termine per la riassunzione della procedura, ed in successivi giorni 120 quello di versamento del s.p. da parte dell'offerente; spese del presente giudizio compensate”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il GE, visto il nuovo atto di opposizione alla esecuzione proposto dalla debitrice esecutata, fondata stavolta sulla questione attinente alla adibizione di alcuni locali del compendio pignorato (quanto al lotto 1) al culto ebraico, sebbene la stessa fosse stata già oggetto di precedente opposizione di terzo, da parte della conduttrice del bene e della Comunità Ebraica di Roma, in ordine alla quale il GE medesimo pag. 8 di 17 aveva denegato la sospensione della procedura (con decisione che non veniva reclamata, né seguiva il relativo giudizio di merito, con preclusione ovvero effetto di giudicato sulla questione, neppure formatosi per effetto delle decisioni rese in sede cautelare dal precedente g.e. e dal Collegio di questo Tribunale), ritenuta la possibile fondatezza dei rilievi, sospendeva la procedura esecutiva (con decisione poi venuta meno a seguito di reclamo collegiale), nel frattempo pervenuta ad una provvisoria aggiudicazione del bene residuo;
ma, nella presente sede, in assenza di decisione su cui si sia formato il giudicato, nulla oppone a questo punto pervenirsi a diversa decisione, quanto alla esistenza di una (seppure limitata e temporanea)
“dicatio ad cultum” di religione ebraica di alcuni dei locali che compongono il lotto 1 (villetta a due piani sita in viale Paolini, 1, in Anzio), sulla scorta di nuove argomentazioni ed elementi di prova in fatto, oltre che di una più aderente valutazione in punto di diritto della normativa applicabile;
asseriva infatti la opponente l'impignorabilità del bene sulla base dell'art. 15 L.
8.3.1989 n. 101, adducendo l'esistenza di un atto di destinazione a culto del bene ancora in vendita (seppure in mancanza di un previo decreto ufficiale di “deputatio ad cultum”), ritenendo comunque provata un'effettiva e reale destinazione al culto pubblico dell'edificio. Ma comunque, pur volendosi riconoscere la sufficienza degli elementi solo fattuali acquisiti (documentazione fotografica prodotta ed acquisita, e dichiarazione dei testi escussi) a documentare una “dicatio ad cultum”, parziale, e relativa a solo alcuni ambienti dell'immobile di maggior consistenza di cui al lotto 1, e limitata poi temporalmente alla stagione estiva, perché frequentata, quanto alle attività cultuali, dalla comunità ebraica romana durante il periodo balneare (così emergeva dalle prove testimoniali assunte, oltre che dalla documentazione fotografica versata in atti), la questione non ha alcuna attinenza con la necessità di un formale decreto in tal senso (non richiesto dalla normativa, e non potendosi estendere agli analoghi casi concernenti il culto cattolico, regolati dal Concordato del 1929, ai culti diversi dallo stesso, regolati dalle leggi emesse a seguito delle specifiche intese con le altre confessioni, tra cui quella ebraica), e con la data di inizio di tale attività di culto, rispetto al pignoramento, ovvero alla ipoteca iscritta sul bene, problematica relativa e rilevante solo alle limitazioni di tipo reale sul bene pignorato;
a tal proposito, invero, si nota come l'art. 15 della L. 8 marzo 1989, n. 101 –
“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane” – stabilisce che "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'unione.”
Si tratta di una disposizione che ricalca sostanzialmente le guarentigie previste dalla disciplina codicistica, per gli edifici destinati pag. 9 di 17 all'esercizio pubblico del culto cattolico, di cui all'art. 831, comma 2 c.c., ma che non comprende espressamente altri aspetti formali e di dettaglio tipici della stessa, fondati su prassi consuetudinarie ed amministrative, non estensibili per analogia alle altre confessioni religiose, per le quali esista disciplina specifica, conseguente ad una intesa delle medesime con lo Stato Italiano, prevista espressamente all'art.8 Cost., ed avulsa dalle disposizioni concordatarie vigenti per la confessione cattolica.
Tale disciplina, in ogni caso, non esclude di per sé la alienabilità tra privati del bene (ovvero in caso di vendita forzata), salva la permanenza della destinazione, con obbligo quindi, per i successivi proprietari, di rispetto della limitazione di uso, fino a revoca della stessa da parte delle competenti Autorità religiose, ma solo esclude la espropriabilità da parte dello Stato del bene (il che farebbe altrimenti venire meno la “dicatio”). Pertanto la richiesta di declaratoria di impignorabilità/inalienabilità del bene come considerato non può invece essere accolta, pur con la precisazione conseguente l'accertamento di cui sopra, che dovrà essere inserita nel successivo ddt;
e per cui va, in ogni caso, confermata la già intervenuta, per effetto del citato provvedimento del
Collegio in sede di Reclamo, revoca della disposta sospensione della procedura esecutiva in oggetto, pervenuta alla fase della definitiva aggiudicazione del bene in favore dell'offerente, e provvisorio aggiudicatario, con nuova decorrenza in favore dello stesso CP_7 del termine di versamento del s.p., all'esito della riattivazione della procedura di vendita da parte dello interessato (vendita del lotto 1, dando disposizioni al Delegato/Custode di procedere agli adempimenti relativi). Va, di conseguenza, solo entro i citati limiti, accolta la proposta, ennesima, opposizione esecutiva della esecutata, ovvero con l'accertamento della (limitata e temporanea, iniziata nell'anno 2008) “dicatio ad cultum” ebraico, e con la necessità solo di inserimento di tale dato nel ddt (in quanto come detto la circostanza, come accertata, non incide comunque sulla alienabilità del bene, dovendo soltanto essere rispettata la limitazione in questione da ogni successivo proprietario), che può essere emesso quindi, a seguito del versamento del saldo del prezzo di vendita da parte dello aggiudicatario, soggetto pure appartenente alla comunità ebraica, e verosimilmente consanguineo del l.r. della esecutata, quindi ben a conoscenza della circostanza, seppure non esplicitata nella perizia di stima e nell'a.v.; mentre le spese di lite del presente giudizio, in relazione alla contraddittorietà con le decisione pregresse, ed alla peculiarità e difficoltà interpretativa delle normative di riferimento, ed alla solo limitata accoglibilità della opposizione, sono compensate per intero fra le parti”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Dichiarare la nullità della sentenza n. 1618 del 2021 del Tribunale civile di Velletri emessa nel pag. 10 di 17 procedimento iscritto al n. r.g. 7919 del 2019 pubblicata il 10.09.2021per i motivi esposti;
In via gradata, riformare la sentenza n. 1618 del 2021 del
Tribunale civile di Velletri emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 7919 del 2019 pubblicata il 10.09.2021 e nello specifico nella parte in cui “-in parziale accoglimento della opposizione dichiara che l'immobile pignorato, nei limiti di cui in motivazione, può considerarsi adibito a culto ebraico, con possibilità però di ripresa dell'attività di vendita e di aggiudicazione definitiva dell'immobile, a seguito di versamento del saldo del prezzo da parte dell'offerente, a conoscenza della qualità del bene, con specificazione nel decreto di trasferimento del detto carattere;
” riformare la stessa dichiarando e/o accertando che l'immobile è integralmente adibito a luogo di culto sin dal 2008, ovvero le parti della sentenza come meglio indicate nei motivi sopra esposti. Per l'effetto di quanto sopra dichiarare l'impignorabilità del bene ovvero, in subordine, dichiarare che la procedura di vendita possa proseguire solo dando atto dell'intera destinazione dell'immobile al pubblico culto ebraico garantendo pertanto la possibilità dei fedeli di poter continuare a raccogliersi nel proprio tempio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe i gradi di giudizio.”.
Ha resistito , e per essa quale Controparte_1 procuratore e mandataria , rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi dedotti in atto: In via principale, rigettare l'appello principale promosso da perché inammissibile per carenza di decisività o Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto nel merito. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare in parte qua la sentenza n. 1618 del 2021 del Tribunale Civile di Velletri - emessa nel procedimento iscritto al
Numero di R.G. 7919 del 2019 e pubblicata il 10.09.2021 – laddove a pagina 9 dispone “l'accertamento della (limitata e temporanea, iniziata nell'anno 2008) “dicatio ad cultum” ebraico…”, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione all'esecuzione promossa da Con Parte_1 vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, maggiorate del 15% delle spese generali e degli accessori di legge”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarato preliminarmente ammissibile l'appello principale, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: In via principale: Dichiarare la nullità della sentenza n. 1618 del 2021 del Tribunale civile di Velletri emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 7919 del 2019 pubblicata il
10.09.2021per i motivi esposti;
In via gradata, riformare la sentenza n. 1618 del 2021 del Tribunale civile di Velletri emessa nel procedimento iscritto al n. r.g. 7919 del 2019 pubblicata il 10.09.2021 e nello specifico nella parte in cui “-in parziale accoglimento della opposizione dichiara che pag. 11 di 17 l'immobile pignorato, nei limiti di cui in motivazione, può considerarsi adibito a culto ebraico, con possibilità però di ripresa dell'attività di vendita e di aggiudicazione definitiva dell'immobile, a seguito di versamento del saldo del prezzo da parte dell'offerente, a conoscenza della qualità del bene, con specificazione nel decreto di trasferimento del detto carattere;
” riformare la stessa dichiarando e/o accertando che l'immobile è integralmente adibito a luogo di culto sin dal 2008, ovvero le parti della sentenza come meglio indicate nei motivi sopra esposti. Per l'effetto di quanto sopra dichiarare l'impignorabilità del bene ovvero, in subordine, dichiarare che la procedura di vendita possa proseguire solo dando atto dell'intera destinazione dell'immobile al pubblico culto ebraico garantendo pertanto la possibilità dei fedeli di poter continuare a raccogliersi nel proprio tempio. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Dichiarata la contumacia di Controparte_5
, rinunciato il terzo motivo dell'appello principale, l'appello è stato
[...] discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 14/2/2025.
§ 4. – L'appello principale proposto da cui ha aderito Parte_1 la contiene tre motivi. Controparte_4
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Errore nella motivazione - sulla dicatio ad cultum dell'immobile – Storia della controversia”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui alle pagine 3, 4 e 6 avrebbe negato che l'immobile potesse essere destinato al culto in difetto del consenso degli organi rappresentativi della comunità ebraica e per le ragioni esposte dal collegio nella fase di reclamo nella procedura n. 685/18 rg, trascurando che il BI CA avrebbe dichiarato di aver personalmente consacrato il tempio adibito al culto ebraico sin dal
2008, e che la decisione assunta in fase di reclamo avrebbe preceduto le testimonianze del BI CA e del Cannarutti. Il Tribunale Per_4 avrebbe anche negato che l'edificio fosse adibito ad attività di culto nel periodo anteriore al pignoramento, trascurando, oltre che le deposizioni testimoniali, anche il fonogramma del Ministero dell'Interno del 2012. L'appellante passa a censurare la sentenza nella parte in cui alla pagina 9 afferma che la dicatio ad cultum, temporanea e limitata, non incide sull'alienabilità, ma costituisce una destinazione e limitazione d'uso che transita con il trasferimento del bene, occorrendo soltanto che l'aggiudicatario ne abbia contezza. Secondo l'appellante il Tribunale
pag. 12 di 17 avrebbe trascurato che la legge 101 del 1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) al secondo comma dell'art. 15 impedisce che gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico possano essere espropriati, e che nella nozione di espropriazione dovesse essere ricompresa non solo quella per pubblica utilità ma anche l'espropriazione forzata.
Il motivo è infondato.
Le pagine 3, 4 e 6 della sentenza sono parte dell'esposizione delle contrapposte ragioni da parte del primo giudice, e segnatamente esplicitano le argomentazioni di contenute nell'atto Controparte_1 di costituzione con cui ha resistito all'opposizione proposta da della
[...]
Pt_1
L'appellante ha erroneamente ritenuto che fossero passaggi motivazionali del Tribunale quelli in cui avrebbe negato che l'immobile potesse essere destinato al culto in difetto del consenso degli organi rappresentativi della comunità ebraica o per le ragioni esposte dal collegio nella fase di reclamo, ovvero avrebbe negato che l'edificio fosse adibito ad attività di culto nel periodo anteriore al pignoramento.
In realtà, si tratta di asserzioni fatte da Controparte_1 e non dal Tribunale, che si è limitato a riportarle nell'ambito dello
[...] svolgimento del processo.
Ne discende che il motivo è in questa parte inammissibile, non rivolgendo una censura contro passaggi motivazionali.
Diversamente deve dirsi per la parte del motivo riguardante la censura della sentenza nella parte in cui alla pagina 9. In questa parte il Tribunale ha affermato che la dicatio ad cultum, temporanea in quanto circoscritta al periodo estivo, e limitata in quanto riguardante soltanto alcuni locali ricompresi nel primo lotto, non incide sull'alienabilità, ma costituisce una destinazione e limitazione d'uso che transita con il trasferimento del bene, occorrendo soltanto che l'aggiudicatario ne abbia contezza con espresso avvertimento contenuto nel decreto di trasferimento. L'appellante contesta tale passaggio motivazionale sull'inesistenza di un impedimento all'alienazione, opponendo che la legge prevederebbe in contrario un regime di inespropriabilità. In realtà, il secondo comma dell'art. 15 della legge 101 del 1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) stabilisce che gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico non possano essere “…requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione”. L'espropriazione indicata in tale articolo non può che essere l'espropriazione per pubblica utilità, e non l'espropriazione forzata, perché è
pag. 13 di 17 assimilata a forme tipiche di ablazione reale per necessità di interesse pubblico, quali le requisizioni o le occupazioni, ovvero è assimilata a provvedimenti amministrativi di demolizione, tutte iniziative pubblicistiche incompatibili con la destinazione religiosa e la prosecuzione delle attività di culto. Al contrario l'espropriazione forzata, diretta dall'Autorità giudiziaria, da luogo ad un fenomeno di circolazione del bene tra privati, del tutto compatibile con la dicatio ad cultum, vale a dire con l'adibizione dell'edificio all'esercizio pubblico del culto ebraico, che rappresenta una mera limitazione funzionale stabilita dalla legge, nella parte in cui, al comma 1 del medesimo articolo, con esplicito riferimento agli edifici privati, stabilisce che essi non possano essere sottratti alla loro destinazione, neppure in caso di trasferimento, volontario o forzoso che sia.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Della violazione della L.
101/89 – Dell'errata interpretazione della procedura di destinazione al pubblico culto ebraico - Dell'erroneo accertamento parziale di dicatio ad cultum dell'immobile di Via Paolini”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, contraddittoriamente rispetto all'argomentazione che aveva preceduto l'affermazione, nonché decidendo extra petitum, avrebbe erroneamente limitato le necessità funzionali all'esercizio del culto ebraico soltanto ad alcuni locali ricompresi nel primo lotto, trascurando le peculiarità del culto e le problematiche rappresentate da un tempio ebraico, le quali avrebbero richiesto che anche le stanze dove alloggia il e la sua famiglia, che Per_4 esercita funzioni religiose e di custodia, nonché i bagni dovessero essere ritenuti funzionali all'esercizio del culto.
Il motivo è infondato.
Affermando che alcuni locali ricompresi nel primo lotto fossero nel periodo estivo adibiti all'esercizio del culto, il Tribunale non si è contraddetto con nessuna delle sue precedenti argomentazioni, perché l'appellante allude all'argomento che l'immobile non potesse essere destinato al culto in difetto del consenso degli organi rappresentativi della comunità ebraica ovvero che l'edificio non fosse adibito ad attività di culto nel periodo anteriore al pignoramento, che, per quanto già visto, non costituiscono argomenti spesi dal primo giudice, ma semplici tesi avanzate da semplicemente riportate dal Controparte_1
Tribunale.
Il Tribunale non ha neppure deciso extra petitum, perché la domanda di impignorabilità dell'immobile adibito all'esercizio del culto contiene quella volta a preservare tale esercizio anche in caso di trasferimento forzoso, in applicazione dell'art. 15 della legge 101 del 1989.
pag. 14 di 17 La medesima affermazione per cui soltanto alcuni locali ricompresi nel primo lotto fossero adibiti all'esercizio del culto, non trascura le peculiarità del culto né le problematiche rappresentate da un tempio ebraico, perché, seppure l'abitazione del e della sua famiglia, ovvero i Per_4 bagni, avessero funzioni complementari a quelle strettamente proprie dell'esercizio dell'attività di culto, il Tribunale non ha sancito l'alienabilità degli uni e l'inalienabilità degli altri, bensì l'espropriabilità dell'intero primo lotto alla mera condizione che l'aggiudicatario venisse avvertito dell'impossibilità di sottrarlo alla sua destinazione. Vero è che il Tribunale ha circoscritto la dicatio ad cultum, cioè l'adibizione al culto concretamente esercitato nella struttura, soltanto al periodo estivo quando parte della comunità ebraica romana si reca in vacanza in Anzione limitatamente ai locali genericamente asserviti alle funzioni religiose, sicché, se e nella misura in cui il e la sua Per_4 famiglia dovessero osservare le stringenti prescrizioni dello “shabbat” alloggiando per l'occasione nella struttura, l'aggiudicatario viene avvertito che acquista un immobile che non può essere sottratto anche a tale limitazione.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Della nullità della sentenza di primo grado”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che la sentenza sarebbe nulla in quanto il Tribunale l'avrebbe emessa senza rispettare la scadenza del termine pure concesso dell'art. 190 c.p.c. ed impedendo il deposito delle memorie di replica.
Il motivo è stato rinunciato dall'appellante principale all'udienza di discussione del 14/2/2025.
§ 5. – L'appello incidentale proposto da Controparte_1
e per essa quale procuratore e mandataria , contiene due
[...] CP_2 motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente ritenuto l'espropriabilità del primo lotto alla mera condizione che l'aggiudicatario venisse avvertito dell'impossibilità di sottrarlo alla sua destinazione, dopo aver affermato che la questione non avesse attinenza con la necessità di un formale decreto non richiesto dalla normativa, né e con l'inizio di tale attività di culto, rispetto al pignoramento, ovvero alla ipoteca iscritta.
Il motivo è inammissibile.
L'appellante incidentale non spiega perché le due affermazioni sarebbero contraddittorie, e del resto è chiaro, leggendo la sentenza, che la pag. 15 di 17 decisione sulla semplice necessità di dare avviso all'aggiudicatario del culto in atto prescindesse dall'adozione di un formale decreto di elevazione della struttura al culto ovvero dall'anteriorità dell'attività di culto, rispetto al pignoramento, o all'ipoteca iscritta, questioni che pure avevano fondato la decisione nelle precedenti opposizioni.
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che il
Tribunale avrebbe motivato in contrasto con le risultanze probatorie, le quali avrebbero dato conto dell'abituale uso della struttura come bed and breakfast, gestita secondo le visure dalla Controparte_4 non emergendo neppure dalle dichiarazioni testimoniali dei
[...] e che l'immobile fosse Testimone_3 Testimone_4 liberamente accessibile da fedeli o che fossero pubblicizzati orari di apertura.
Il motivo è infondato.
Il materiale fotografico prodotto e le dichiarazioni testimoniali dei Rabbini e sono stati Testimone_1 Testimone_4 correttamente valorizzati dal Tribunale nel senso che fosse in atto l'adibizione di parte della struttura all'esercizio pubblico del culto, destinazione che non può venire meno in caso di alienazione forzosa, se non con il consenso della comunità religiosa. Non vale obiettare che i testi non avrebbero riferito del libero accesso da parte dei fedeli, né della pubblicizzazione degli orari delle funzioni religiose, non potendo da ciò inferirsi che l'immobile non fosse deputato all'esercizio pubblico del culto nemmeno nel periodo estivo. E' evidente che la pubblica dicatio ad cultum fosse implicita nella fruizione di parte della struttura nel periodo estivo quando parte della comunità ebraica romana si reca in vacanza in Anzio, né verrebbe smentita dalla circostanza che i fedeli fossero ammessi e non entrassero liberamente, restando pubblico l'esercizio del culto partecipato da fedeli ammessi, o dalla circostanza che non fossero pubblicizzati gli orari delle funzioni, che ben possono essere ritualmente concentrate in alcuni giorni della settimana o in taluni orari del giorno secondo tradizione e consuetudine.
Vero è che nel periodo estivo la struttura fosse parzialmente adibita all'esercizio del culto pubblico, facendo da tanto derivare la legge una destinazione che debba conformare la struttura pure in caso di alienazione forzosa.
§ 6. – Le spese del grado vanno compensate per la reciproca soccombenza.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che pag. 16 di 17 sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di , e per essa Parte_1 Controparte_1 quale procuratore e mandataria , cui ha aderito la CP_2 [...] nonché sull'appello incidentale, nella contumacia di Controparte_4
contro la sentenza n. 1618 Controparte_5 pubblicata il 10/9/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
2. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 17 di 17