Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 792/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 792/2021 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI e
P_
OPPOSTO
* Oggi 03/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Baroni per i sigg.ri e l'Avv. Folzani per i quali concludono come da foglio di Parte_1 P_ precisazione conclusioni depositato per l'udienza del 30.01.2025. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, in quanto esaminate le note conclusive delle parti nel corso della mattinata odierna, differisce la pronuncia della sentenza alle ore 17,00, dando conto della rinuncia dei procuratori a presenziare alla lettura.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 792/2021 Ruolo Generale promossa
DA Parte_1
[...] entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Marzia Baroni e Carlo Pollini come da mandato in atti;
OPPONENTI CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore P_ Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Margherita Folzani come da mandato in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1836/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 19.11.2020”.
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE - Dichiarare nullo e revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il D.I. n. n. 1836 del 19/11/2020 R.G. 3965/2020 in quanto infondato, non provato e illegittimo, per le motivazioni di cui in premessa;
IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un diritto di credito in favore di dichiarare tenuti i sig.ri e al P_ Pt_1 Parte_1 pagamento del minor prezzo che risulterà dovuto e comunque entro i limiti del beneficio di inventario. IN OGNI CASO, condannare l'opposta a rifondere spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati e iva come per legge.
Conclusioni per l'opposto:“Voglia il Tribunale di Parma, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria, a) in rito, in via principale, dichiarare, ex art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione, datato 23.02.2021 e in pari data notificato, con cui e Parte_1 opposto il decreto ingiuntivo n. 1836/2020 emesso dal Tribunale di Parma, nella persona Parte_1 della Dott.ssa il giorno 19.11.2020 per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e, di CP_3 conseguenza, dichiarare inammissibile l'opposizione allo stesso per inutile decorrenza del termine di decadenza di
2 cui all'art. 641 c.p.c.; b) nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non aderisse alle prospettate censure di nullità dell'atto di citazione proposto da e Parte_1 Parte_1 respingere in ogni sua parte l'opposizione promossa da parte avversa siccome infondata e per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente Voglia il Giudice adito confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1836/2020 emesso dal Tribunale di Parma;
c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse provato integralmente il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 1836/2020, dichiarare il diverso importo dell'eventuale minore credito vantato da nei confronti di P_ [...]
e per l'effetto condannare gli attori opponenti al pagamento in favore Controparte_4 della convenuta opposta del diverso importo ritenuto di giustizia;
d) con vittoria di spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 23.02.2021, e hanno Parte_1 Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della richiedente della somma di 4.426,00 Euro ciascuno, oltre interessi e spese. P_
La richiesta di pagamento è stata rivolta loro dall'ingiungente in quanto eredi di CP
, socio accomandatario della fallita che, nel 2013, aveva conferito ad
[...] CP [...] incarico di gestione della propria contabilità e adempimenti fiscali. Per lo svolgimento di P_ tali attività, aveva maturato un credito di 19.929,91 Euro, relativo a prestazioni P_ impagate dal 08.01.2018 fino al recesso contrattuale del 20.12.2020. Sebbene oggetto il pagamento di specifica diffida e formale messa in mora, il credito era rimasto insoddisfatto. L'ammontare della richiesta di pagamento nei confronti degli eredi del socio illimitatamente responsabile di veniva parametrato alla quota ereditaria dei due eredi legittimi (figli) CP pari a 2/9 del totale. Con l'opposizione proposta i sig.ri hanno eccepito: il difetto di prova scritta del Parte_1 credito poiché depositata da quest'ultima soltanto la fattura n. 576/2020 del 14.02.2020; P_
l'avvenuta accettazione dell'eredità paterna con beneficio di inventario;
l'incerta consistenza del patrimonio ereditario e, infine, che per la società si era aperta procedura fallimentare CP ancora in corso, con la conseguenza che il diritto dell'ingiungente avrebbe dovuto trovare soddisfacimento in quella sede nel rispetto del principio della par condicio.
costituendosi in lite, ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto introduttivo per P_ avere i sigg. citato in proprio e non come legale rappresentante di Parte_1 Controparte_2
oltreché per alcune indicazioni errate risultanti dall'intestazione dell'atto e dalle sue P_ conclusioni;
nel merito, ha mantenuto ferma la propria richiesta e affermato l'infondatezza dei motivi di opposizione avversari. La causa è stata istruita mediante documenti e prova testimoniale;
è infine pervenuta all'udienza odierna per odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'eccezione di nullità della citazione è già stata esaminata e decisa con ordinanza del 28.09.2021, che si richiama e conferma quanto a intervenuta sanatoria dei vizi contenuti nell'atto, la cui presenza non ha impedito ad di costituirsi avanti questo Tribunale, giudice P_ funzionalmente competente a definire la lite in quanto emittente il decreto ingiuntivo (art. 645, primo comma, c.p.c.) La comparsa di risposta di è completa nel contenuto, esamina e P_ prende posizione sui singoli motivi di opposizione, escludendo così in modo palese l'esistenza di pregiudizi all'attività difensiva derivati dagli errori presenti nella citazione.
3 Anche il rilievo afferente alla vocatio in ius è stato superato dalla rituale costituzione in giudizio di in persona del legale rappresentante e non di quest'ultimo in P_ Controparte_2 proprio. Nel merito della vicenda, occorre rilevare che il Giudice del monitorio ha riconosciuto il credito per l'importo indicato nella fattura fiscale n. 576 del 14.10.2020 prodotta, che trova la sua causa petendi nell'accordo negoziale intervenuto tra e L'esistenza di tale accordo CP P_ non è stata posta in contestazione dagli opponenti, poiché questi ultimi hanno introdotto eccezioni presupponenti la fonte negoziale del credito, riferite all'esecuzione dell'incarico, ai limiti dei propri obblighi quali eredi dell'accomandatario della società debitrice e alle sorti di quest'ultima. Orbene, è noto e ormai ampiamente consolidato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto modificativo, estintivo o impeditivo del diritto attoreo. Si può ritenere che abbia assolto all'onere dimostrativo su di sé gravante. P_
Quanto ai fatti costitutivi del credito, una volta ribadito che l'esistenza del titolo è provata in applicazione del principio di non contestazione espresso dall' art.115 c.p.c, anche l'esecuzione delle prestazioni esposte nelle tre fatture e la adeguatezza dei relativi compensi sono state verificate attraverso il deposito del doc. n. 12 comprensivo di undici sottocartelle relative a alla contabilità Iva, agli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, alle deleghe dei modelli F24, all'elaborazione dei cedolini paga e adempimenti connessi, agli adempimenti fiscali ordinari e straordinari. Il contenuto delle testimonianze raccolte il 02.03.2023, di Tes_1
e , impiegate contabili alle dipendenze di e di , Testimone_2 P_ Testimone_3 anche lei dipendente di quale consulente del lavoro, ha confermato l'espletamento P_ delle documentate attività a favore di CP
L'attendibilità delle tre testimoni non può essere messa seriamente in dubbio, come invece insinuato dagli opponenti, per il solo fatto che le tre donne abbiano dichiarato di avere avuto modo di riesaminare i documenti prima dell'udienza, in quanto ciò appare rispondente a un canone di normalità proprio per il fatto di trovarsi nella disponibilità della documentazione presso l'ufficio in cui lavorano, di essere state citate a testimoniare nel presente contenzioso e di essere consapevoli di non potere, oggettivamente, rammentare a memoria il corso di un rapporto professionale durato svariati anni (dal 2013 al 2020) e gli adempimenti da loro espletati in esecuzione dello stesso. Con l'ulteriore rilevante precisazione, da parte delle tre dichiaranti, di avere avuto in la persona referente per la cliente Controparte_4 CP
Per il resto, la prova della qualità di eredi del socio illimitatamente responsabile, CP
, dei due figli e è incontestata, così come l'accettazione da
[...] Parte_1 Pt_1 parte dei medesimi dell'eredità paterna con beneficio di inventario e il fatto che la pretesa di pagamento rivolta loro dall'opposta sia rispettosa della quota pari a 2/9 in conformità alla previsione dell'art. 581 c.p.c., per la presenza anche della loro madre e altro fratello tra gli eredi. E ancora, l'art. 490, secondo comma, cod. civ. per il caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario prevede che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
4 legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, con la conseguenza che entro tale limite egli è tenuto al pagamento dei debiti del defunto. Ne discende che e ben possono essere convenuti in giudizio dal Parte_1 Pt_1 creditore del loro dante causa affinché sia accertato nei loro confronti l'obbligo di pagamento ed emessa la relativa condanna. Per il resto, le questioni sollevate dagli opponenti non assumono rilievo nel presente processo di cognizione, bensì unicamente in sede esecutiva/concorsuale, con necessità di attendere l'esito della procedura prima di agire esecutivamente verso gli eredi. Fermo l'interesse qualificato di di munirsi, sin d'ora, di un valido titolo esecutivo nei CP_5 confronti di e . Parte_1 Pt_1
In ragione di quanto suesposto, l'opposizione va respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1836/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 19.11.2020 è da confermare. Infine, le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico degli opponenti soccombenti, in solido, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (dai 5.201 ai 26.000 Euro) per la fase di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, su quelli minimi per la fase decisoria, stante la concentrazione dei relativi incombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da e nei Parte_1 Parte_1 confronti di così decide: P_
- rigetta l'opposizione proposta, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1836/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 19.11.2020;
- condanna e , in solido, a rifondere a le spese Parte_1 Parte_1 P_ del giudizio di opposizione, liquidate in 4.227,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 3 aprile 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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