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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1477/2024R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in San Benigno C.se alla Via Tiburzio Garrone n. 4/b, domiciliato in in Torino alla Via
Mercantini n. 5, presso lo studio degli avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio che lo rappresentano e difendono per delega in atti.
e nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.F._2
domiciliato in Torino al Corso Francia n. 78, presso lo studio dell'avv. Meris Crivellari
che la rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“CHIEDONO
all'Ill.mo IG. Presidente previo assolvimento degli incombenti di legge, dichiarare
consensualmente separati i coniugi alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare, in comproprietà dei coniugi, sino al futuro trasferimento di quota di cui al
punto 8), resta in uso gratuito alla moglie, con le pertinenze e gli arredi ivi esistenti;
il IG.
si è già trasferito con la figlia in altra abitazione dal mese di gennaio 2024 portando con Pt_1
sé i beni propri e di Il IG. consegnerà ogni chiave e telecomando Per_1 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
2) I coniugi avranno l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa Per_1
prevalente e residenza anagrafica presso la casa paterna;
in totale deroga a quanto previsto dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i coniugi dichiarano di conoscere, il IG. Pt_1
si impegna e obbliga a sostenere in via esclusiva ogni spesa, ordinaria e straordinaria, occorrente
alla minore, rinunciando a chiedere in restituzione qualsivoglia importo, compreso quello già
versato in passato.
3) La IG.ra fermo restando quanto pattuito al punto che precede, potrà vedere e tenere CP_1
con sé liberamente la figlia minore, compatibilmente con gli impegni e gradimento della stessa, e
ciò sia nella quotidianità, sia durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
4) La IG.ra a fronte dell'integrale adempimento delle condizioni pattuite nel presente CP_1
accordo, si accolla in via esclusiva e definitiva ogni onere e spesa riguardante l'ex casa coniugale,
rinunciando a chiedere in restituzione qualsivoglia importo, compreso quello già versato.
5) Il IG. dà atto che il mutuo al medesimo intestato, gravante sull'immobile di cui al Pt_1
punto 1) è stato estinto, il 28 maggio 2024, e si impegna a garantire in sede di rogito che
l'immobile in oggetto, con le sue pertinenze, sarà libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni
pregiudizievoli, liti in corso, privilegi fiscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere. Il IG.
rinuncia a chiedere in restituzione qualsivoglia importo, compreso quello già versato. Pt_1
6) I coniugi hanno già provveduto al riparto delle somme giacenti sul conto corrente cointestato
che è stato estinto.
7) Le autovetture ed i motoveicoli intestati al IG. resteranno assegnati in proprietà Pt_1
esclusiva dello stesso;
il veicolo NISSAN JUKE targato EV028BH intestato alla IG.ra CP_1
rimarrà di proprietà esclusiva della stessa.
8) Il IG. si impegna e obbliga a cedere a titolo gratuito alla moglie (unitamente alla Pt_1
sorella e madre della stessa, rispettivamente IG.ra e Parte_2 Persona_2 - con le quali le parti hanno formalizzato a latere con scrittura privata del 18/06/2024,
[...]
la quota di sua proprietà dell'ex casa coniugale, nonché l'intero arredamento ivi contenuto, ad
eccezione della stufa in maiolica, del barbecue in acciaio e l'ombrellone, che verranno ritirati entro
e non oltre il 18/07/2024 - a definizione di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere
patrimoniale tra le parti.
9) Il rogito notarile riguardante la succitata cessione sarà stipulato entro e non oltre 30 gg. dalla
sottoscrizione del presente ricorso dal Notaio che sarà incaricato dal IG. , e ogni onere e Pt_1
spesa inerente il trasferimento di proprietà, ivi compresi i compensi del Notaio, resteranno a
carico esclusivo del IG. , che rinuncia a chiedere in restituzione qualsivoglia importo. Pt_1
10) La IG.ra si accolla l'integrale pagamento delle spese inerenti al mantenimento del CP_1
cane di famiglia che resterà a lei affidato.
11) Con l'esatta esecuzione delle succitate condizioni, i coniugi danno atto di aver definito tra
loro ogni questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere
reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
12) Ai sensi dell'art. 3 lett. b) della L. 21.11.1967 n. 1185, così come novellati dall'art. 24 L.
3\2003, i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio e ai sensi dell'art. 14 modificato dalla L. 20.11.2009 n. 166
autorizzano il rilascio del passaporto personale per la figlia minore Per_1
13) Per il presente procedimento ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese e delle
competenze del proprio difensore.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”, in data del 23/07/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Controparte_1
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a ET RI (TO) il 24/04/2004, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del ET RI (TO) - Parte II Serie A n.11 anno 2004); - dall'unione dei coniugi é nata la figlia a SO (TO) il Persona_3
23/09/2008;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 4 febbraio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a ET RI (TO) il 24/04/2004, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del ET RI (TO)
- Parte II Serie A n.11 anno 2004).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede: preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a ET RI (TO) il 24/04/2004, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del ET RI (TO)
- Parte II Serie A n.11 anno 2004) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 marzo 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)