Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 295/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 295/2021 R.G.A.C.C. di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
415/2021, emessa il 28.06.2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 837/2020 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Marciano Moscardino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Venafro, v.
Conca Casale n. 11/D.
CP_1
e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis alla via Insorti d'Ungheria n. 74.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10.10.2024, assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO
Il Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, con ordinanza n. 415/2021, emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 28.06.2021 e comunicata il 1° luglio 2021, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il provvedimento di revoca della sua ammissione al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, adottato nell'ambito del procedimento penale n. 2558/2011 R.G. mod. 21,
condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello con citazione notificata il 26.07.2021, Parte_1
chiedendola riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio o, in subordine, con compensazione integrale.
Con comparsa del 25.11.2021, si è costituito l'appellato , eccependo Controparte_2
preliminarmente in rito l'inammissibilità dell'atto di appello avversario e, comunque, la sua infondatezza nel merito, vinte le spese di lite.
L'eccezione sollevata dal è fondata. CP_2
Secondo la giurisprudenza della S.C., il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché – in forza del rinvio operato dall'art. 84 di detto D.P.R. all'art. 170 – del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione – cfr. Cass. Sez.1,
Sentenza n. 13807 del 23.06.2011; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21685 del 23.09.2013; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 21700 del 26.10.2015 -.
Le controversie di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione (osservato dal provvedimento oggetto del presente appello), come stabilito dall'art. 15
del d.lgs. n. 150/2011, il cui comma 6 prevede che l'ordinanza che definisce il giudizio non è
appellabile.
L'appello proposto deve pertanto dichiararsi inammissibile, in quanto relativo ad ordinanza non appellabile, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.
Le spese processuali del grado vanno poste a carico dell'appellante per il principio di soccombenza,
dal quale non ricorrono motivi per discostarsi, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n.
147/2022, parametri minimi (stante la non particolare novità e difficoltà delle questioni trattate) per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile –
complessità bassa.
Ricorrono per l' appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26.07.2021 da
[...]
nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, avverso Parte_1 Controparte_2 l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 415/2021 emessa il 28.06.2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso, in favore del , delle spese Controparte_2
processuali del presente grado di giudizio, liquidandole in € 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa
come per legge;
3. dà atto che l'appello è dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.03.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico