Articolo 12 della Legge 3 marzo 1949, n. 52
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 marzo 1949
Art. 12.
Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.
Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalita' fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 e' rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50.
Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non e' dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.
Entrata in vigore il 29 marzo 1949
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