Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
In tema di interpretazione del contratto, anche quando l'interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale è compiuta sulla base del "senso letterale delle parole" e conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, posto dall'art. 1363 cod. civ., riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADA MESSINA PALERMO, con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO IANNELLI, difesa dall'avvocato DOMENICO PUSTORINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BERRUTI, difeso dall'avvocato GUGLIELMO D'ANNA con studio in 98051 BARCELLONA P.G.(ME) VIA DEL MARE 103, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LIGA VITTORIO, GENERALI ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 12997/97 proposto da:
GENERALI ASSIC GENERALI SPA, con sede in Trieste, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SALVATORE BARBERA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SA LO, LIGA VITTORIO, AUTOSTRADA MESSINA PALERMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 157/97 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 13/02/97 e depositata il 23/04/97 (R.G. 327/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Manlio NICOSIA (per delega Avv. D.PUSTORINO);
udito l'Avvocato Guglielmo D'ANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 2°, il rigetto del 1° motivo del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI IT -con citazione notificata il 20.9.1985- convenne innanzi al tribunale di Messina il Consorzio dell'autostrada Messina-Palermo e, assumendo che nei giorni 12 e 13.11.1984 le acque meteoriche provenienti dalla pista Nord del tracciato autostradale si erano riversate nel proprio fondo in contrada Saiatine di Funari a causa della mancata manutenzione del cunettone di scarico a mare, chiese la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni. Analoga domanda svolse -con citazione notificata il 2.10.1985- CO LO, il quale dedusse che nella medesima occasione e per la medesima causa aveva subito danno il proprio fondo in contrada Bazia di Furnari e ne chiese il risarcimento.
Il consorzio contestò le domande e chiamò in garanzia le "Assicurazioni generali s.p.a.", che opposero l'inesigibilità dell'obbligazione di garanzia.
Riunite le cause, il tribunale accolse le domande e condannò il consorzio al risarcimento dei danni, liquidati in lire 22.470.000 per il CO ed in lire 22.051.000 per il LI.
La pronuncia del tribunale, impugnata dal consorzio, venne confermata -con sentenza resa il 13.2.1997- dalla Corte d'Appello di Messina, la quale considerò in punto di responsabilità che il fondamento della medesima risiedeva nell'obbligo di manutenzione scaturente dalla qualità di proprietario del cunettone e che era privo di rilevanza il fatto che in tale opera "si riversava materiale da parte di terzi"; ritenne in punto di garanzia che l'art. 3 lett. h) delle condizioni generali di polizza escludesse dalla garanzia "i danni conseguenti alla omessa esecuzione di lavori di manutenzione, come, invece, è avvenuto nel caso di specie". Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Autostrada Messina-Palermo sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
resistono con controricorso il CO e le "Assicurazioni generali s.p.a.", che propongono ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "falsa applicazione dei principi in tema di responsabilità del proprietario- insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". La Corte territoriale -si sostiene- ha indimostratamente ricollegato la responsabilità all'obbligo di manutenzione del cunettone gravante sull'Autostrada in quanto proprietaria e ha erroneamente omesso di dare giusto peso alla circostanza che nel cunettone defluivano acque e materiale terroso provenienti "dalla S.S. 113, dal rilevato ferroviario e da un cantiere realizzato dal comune di Furnari". La Corte -si aggiunge- avrebbe dovuto considerare che, pur essendo l'obbligo di manutenzione indiscutibile, la responsabilità non poteva essere affermata "in forza di una presunzione semplice e come tale superabile dall'accertata circostanza che a causare l'intasamento del cunettone aveva in maniera determinante contribuito l'abnorme ed imprevedibile situazione creata a monte dal cantiere impiantato dal Comune e dall'altrettanto abnorme ed imprevedibile immissione di detriti provenienti da detto cantiere". Il motivo non tocca il fondamento della responsabilità, dalla corte individuato nella violazione dell'obbligo di manutenzione del canale di scolo delle acque piovane, discendente dalla qualità di proprietaria rivestita dall'Autostrada; pone, viceversa, la questione dell'incidenza del riversamento nel canale di acque e materiali provenienti dalle zone viciniori.
Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che il riversamento "non ha rilievo perché la responsabilità nei confronti dei danneggiati spetta all'ente proprietario per non avere adempiuto all'obbligo di manutenzione nascente dall'essere proprietario" e ha così espresso un giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità tranne che per vizi di motivazione;
vizi che non risultano nella specie dedotti.
Il motivo, pertanto, è destituito di fondamento.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale si deduce "violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti - Motivazione insufficiente" per avere la Corte territoriale escluso la copertura assicurativa sulla base dell'art. 3 lett. h) delle condizioni generali di polizza senza esaminare le condizioni particolari, che sono di segno opposto, violando per questo modo il canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. oltre che gli ulteriori canoni di cui agli artt. 1366 e 1369 stesso codice.
Il motivo è fondato.
Anche quando l'interpretazione di ciascuna delle clausole, che concorrono alla formazione del testo negoziale, compiuta sulla base del "senso letterale delle parole", conduca a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, posto dall'art. 1363 c.c., riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante (cfr. Cass. 21.2.1995, n. 1877; Cass. 19.4.1990, n. 3212). All'indicato principio non si è attenuta la Corte territoriale;
la quale ha limitato il proprio esame all'art. 3 lett. h) delle condizioni generali di polizza e non lo ha esteso alle condizioni particolari, che, secondo l'assunto dell'assicurata, comportano copertura assicurativa.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, che regolamenterà anche le spese di questo giudizio di cassazione.
Il ricorso incidentale è inammissibile.
Con esso, difatti, vengono proposte questioni (limite del massimale;
tenutezza per la sola quota), che, non esaminate in grado di appello in quanto assorbite, potranno essere dedotte innanzi al giudice di rinvio (cfr. ex plurimis Cass. 29.7.1994 n. 7141).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo mezzo del ricorso principale;
rigetta il primo mezzo;
cassa in relazione al mezzo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 dicembre 1998. Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.