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5 agosto 2009
5 agosto 2009
Art. 57. (Modifica all'articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205) 1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ".
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 , e successive modificazioni (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui all'ultimo comma dell' art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , introdotto dal comma 1 del presente articolo. Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 .»
21 luglio 2000, n. 205) 1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ".
Note all'art. 57:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 , e successive modificazioni (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui all'ultimo comma dell' art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , introdotto dal comma 1 del presente articolo. Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 .»
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