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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2024/ 2025 introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1984 Con il patrocinio dell'Avv. BROGGI ANTONIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FERRAZZI MAURO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/06/2016 in Bellinzago Novarese (NO) trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Bellinzago Novarese anno 2016 parte II serie A al n. 5; b) -ordinare al Comune di Bellinzago Novarese di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c)- disporre la perdita del cognome per la IG;
Parte_1 CP_1
d)- spese legali compensate tra le parti;
3)di non volersi riconciliare”.
Pag. 1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bellinzago Novarese (NO) in data 11.6.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 11.6.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2016.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Pag. 2 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2024/ 2025 introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1984 Con il patrocinio dell'Avv. BROGGI ANTONIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FERRAZZI MAURO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/06/2016 in Bellinzago Novarese (NO) trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Bellinzago Novarese anno 2016 parte II serie A al n. 5; b) -ordinare al Comune di Bellinzago Novarese di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c)- disporre la perdita del cognome per la IG;
Parte_1 CP_1
d)- spese legali compensate tra le parti;
3)di non volersi riconciliare”.
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Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Bellinzago Novarese (NO) in data 11.6.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 11.6.2016 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5 parte II, serie A, anno 2016.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Pag. 2 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3