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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/08/2024, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. N 1081/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 5 maggio 2022 con il n. 1081/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato in Prato, via Tinaia n. 35, Parte_1 ll'avv. Massimo GORI che lo rappresenta e assiste, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente Contro
,in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco PESENTI e dall'avv. Silvia FERSINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 0248011624 Pec: Email_2
Fax: Pec: Email_3
Opposta All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: “… richiama integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., precisate nella susseguente memoria difensiva e, per quanto di competenza, nella memoria istruttoria. Contesta nuovamente tutte le richieste e deduzioni avversarie, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande – anche istruttorie – ed eccezioni …” Per la opposta: “..Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, in questa sede l'opposta, come sopra rappresentata, difesa ed assistita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che qui si intendono integralmente richiamate. Qualora controparte non dovesse provvedere al deposito delle proprie note scritte, si chiede che il presente procedimento sia rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c...”
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 258/2022, notificato il 25 marzo 2022, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_2
16.662,58 oltre interessi e spese di procedura, per finanziamenti da parte di oltre interessi moratori e spese legali della Controparte_3
procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel saldo debitorio scaturito, per € 4.360,80 dal contratto di finanziamento al consumo n.
40015084, sottoscritto in data 25 luglio 2008 con Findomestic Banca S.p.A. poi ceduto a LOCAM Spa in data 16 aprile 2023 e da quest'ultima a che lo avrebbe successivamente ceduto a banca il Controparte_4
31 luglio 2015;
- che era divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo CP_1
alla gestione dei crediti deteriorati facenti capo a IFIS Banca, divenendo per tale via la nuova creditrice dell'importo indicato nel decreto e, dopo avere mutato la denominazione in , aveva conferito mandato a Controparte_1
per il recupero del credito;
Controparte_2
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiamato altro contratto, sottoscritto in data 9.11.1999, da con Parte_2
Findomestic Banca s.p.a. recante il n. 40015085, e il credito sarebbe stato oggetto di cessione pro soluto a Locam s.p.a., sempre in data 16.04.2013, la quale lo avrebbe ceduto pro soluto dopo 13 giorni alla società-veicolo
[...]
nel contesto dell'identica operazione di cartolarizzazione Controparte_5
e la società-veicolo lo avrebbe ceduto, sempre pro soluto, a Controparte_6
il 31.07.2015, che ne avrebbe intimato il pagamento al signor il Pt_1
2 1°.08.2015, in data successiva a quella relativa al primo finanziamento e di importo differente;
- che tale contratto era privo di sottoscrizione e che era CP_1
divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati facenti capo a IFIS Banca, divenendo per tale via la nuova creditrice dell'importo indicato nel decreto e, dopo avere mutato la denominazione in , aveva conferito mandato a Controparte_1 CP_2
per il recupero del credito;
[...]
- che nel medesimo ricorso era richiamato un ulteriore contratto di ifnanziamento che avrebbe sottoscritto in data Parte_1
26.01.2009 con Agos s.p.a. , recante il n. 64690 e per l'importo di € 587,00, da restituire in n. 20 rate mensili, oggetto della cessione pro soluto alla società-veicolo nel contesto di altra operazione di Controparte_7
cartolarizzazione. Quest'ultima società-veicolo lo avrebbe ceduto, sempre pro soluto, a il 30.11.2015 e , la quale il Controparte_6 Controparte_6
giorno stesso– avrebbe intimato al il pagamento dell'importo di € Pt_1
5.901,77;
- che nel medesimo ricorso era richiamato un quarto contratto di finanziamento e, precisamente, il contratto n. 98531, per l'importo di €
5.500,00=, da restituire in n. 60 rate mensili, sottoscritto con AGOS Spa, senza indicazione di data, ed il relativo credito in data 10.12.2013 sarebbe stato ceduto pro soluto alla nel contesto Controparte_8
dell'operazione di cartolarizzazione in ultimo ricordata, la quale lo avrebbe ceduto pro soluto, a il 30.11.2015 e , la Controparte_6 Controparte_6
quale il giorno stesso avrebbe intimato al il pagamento Pt_1
dell'importo di € 5.901,77, ma producendo estratto conto riferito a contratto recante numero differente;
- che gli estratti prodotti a fondamento del decreto ingiuntivo erano privi di valore probatorio in quanto non erano stati allegati tutti gli estratti conto periodici, né si era offerta dimostrazione della regolare
3 comunicazione al ricorrente e che in crediti non erano in realtà esistenti, in quanto veniva disconosciuta ogni sottoscrizione apposta ai contratti richiamati;
- che in riferimento a tutte le ragioni di credito, erano inoltre maturati i termini di prescrizione, sia per gli importi dovuti a titolo di capitale, che di interessi, con conseguente estinzione di ogni pretesa, sottolineando altresì il carattere vessatorio delle clausole negoziali dei singoli contratti .
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, , e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, tramite la mandataria la quale eccepiva
[...] Controparte_2
l'omessa attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo 28/2010 e sm . Nel merito, deduceva:
- l'esistenza di valida pattuizione contrattuale, relativa ai contratti di finanziamento in favore dell'opponente, completi delle condizioni economiche e da quest'ultimo validamente sottoscritti, con la dichiarazione espressa della parte contraente in cui si accettano le condizioni ivi riportate anche agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
- che erano stati prodotti i documenti attestanti le cessioni e, ad abundantiam, l'identificazione del credito era desumibile dall'elenco dei crediti della cessione intervenuta tra e nonché CP_4 CP_6
dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto del conferimento del ramo d'azienda di a favore di;
CP_6 CP_1
- che in sede monitoria erano state prodotte anche le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente regolarmente recapitate;
- che il contratto n. 64690 prodotto in sede monitoria con il DOC. 14, all'atto della stipula con recava quale numero Controparte_9
identificativo 15518999.6 e solo a seguito della cessione in favore di
, era stato rinumerato dalla cessionaria in 64690, sicché l'estratto CP_6
4 conto dimesso in sede monitoria, in quanto emesso da , recava CP_9
quale identificativo del contratto la numerazione adottata da Agos medesima ovvero il 15518999.6 e non la nuova numerazione adottata da
(64690);
- che analoghe considerazioni riguardavano il contratto n. 98531 sempre stipulato con il quale, prima della cessione ad , era Controparte_9
contraddistinto da un diverso numero identificativo – 15494304 – rinvenibile sia sul frontespizio sia sul relativo estratto conto;
- che il disconoscimento dell'avviso di ricevimento non era ammissibile, trattandosi di atto redatto da pubblico ufficiale, così come quello relativo alle sottoscrizioni dei contratti, in quanto incompatibile con il rimborso sia pure parziale del piano di ammortamento allegati;
- che in riferimento alle date di scadenza dei crediti ed agli atti interruttivi, l'eccezione di estinzione sollevata da controparte era da ritenersi infondata.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 12 gennaio 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecutività, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione. Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 29 febbraio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento
5 d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.110810; Cass.,
23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078). A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 12 gennaio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Nel merito la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
, costituendosi in giudizio tramite la propria Controparte_1
procuratrice , assume di avere cambiato Controparte_2
denominazione da CP_1
Quanto all'acquisto da parte di invece, l'oggetto della CP_1
cessione sarebbe costituito non dai contratti, ma esclusivamente dal credito oggetto dei medesimi e che trova originario titolo costitutivo nei contratti di finanziamento.
Sul piano sostanziale, la creditrice opposta ha infatti allegato più ragioni di credito, in quanto i contratti posti a fondamento del ricorso monitorio sono complessivamente quattro:
a)
Il primo ( relativamente al credito di € 4606,99) identificato con il numero
40015084 , concluso il 25 luglio 2008, ed il secondo ( per il credito di €
5818,23) con il numero 40015085, concluso il 7 agosto 2008, entrambi
6 con FINDOMESTIC BANCA Spa, la quale avrebbe ceduti, a titolo oneroso e pro soluto, a LOCAM Spa in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 aprile 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca FINDOMESTIC S.p.A.
LOCAM Spa avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 29 aprile
2013, dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 52 del 4 maggio 2013, a la quale, attraverso LOCAM Spa- in Controparte_5
qualità di gestore- li avrebbe a sua volta ceduti a , con atto CP_6
del 31 luglio 2015.
appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, avrebbe CP_1
acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di
, effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep. 80866 Racc., CP_6
15510).
I diversi contratti di cessione di crediti risultano prodotti in sede monitoria, ma ai fini della loro identificazione viene richiamato un elenco di crediti di cui all'ALLEGATO ( rispettivamente A o 1) , che tuttavia non risultano prodotti.
b)
Il terzo ( relativamente al credito di € 335,59) identificato con il numero
64690, concluso il 26 gennaio 2009, ed il quarto ( per il credito di €
5901,77) con il numero 98531( contraddistinto in origine da un diverso numero identificativo – 15494304), privo di data e concluso nel gennaio
2009, entrambi con la quale avrebbe ceduti, a titolo Controparte_9
oneroso e pro soluto, a in forza del contratto di Controparte_7
cessione di crediti sottoscritto il 10 dicembre 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
7 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di al precedente 31 agosto 2013. Controparte_9 Controparte_7
avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 30.11.2015, dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 141, del 5 dicembre 2015, a a appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua CP_6 CP_1
volta, avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di , effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep. CP_6
80866 Racc., 15510).
Anche di tali cessioni, la società creditrice in sede monitoria ha prodotto tutti i contratti ( ad esclusione di quello del 10.12.2013 tra quelli richiamati), privi tuttavia degli allegati, contenente l'elenco dei crediti oggetto della cessione, nonché la lettera raccomandata A/R, ricevuta dall'odierno opponente.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1
documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c. Quanto all'estratto di saldaconto
(costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50
T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto
8 documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass. 27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695)
e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020,
n 5617). Poiché gli avvisi pubblicati, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a e, ancora prima, alle danti causa, effettivamente CP_6
comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contiene generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
9 L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti allegati alla comparsa di costituzione ed indicato come “elenco crediti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato il numero identificativo di due finanziamenti affiancato dal nominativo del e dagli importi in ipotesi dovuti, privo di elementi che Pt_1
consentano di riferirli al contenuto dei contratti di cessione.
Infatti si tratta di documenti non sottoscritti e anch'essi del tutto privo di elementi per identificare i medesimi con gli allegati “elenco dei crediti” richiamati dai diversi contratti di cessione e da ultimo dal contratto traslativo del 28 dicembre 2018 e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile “per relationem”.
In proposito, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due CP_1
soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo
10 particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla insussistenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di CP_1
[...]
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nella opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione al carattere indeterminato del contenuto negoziale. Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta
(con i minimi per la ridotta attività), ai sensi degli artt 91 e ss cpc.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da con atto di citazione notificato in data 29 Parte_1 aprile 2022, o ingiuntivo, n 258/2022, notificato il 25 marzo 2022, a favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., Controparte_2 ccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.
Così deciso in data 8 agosto 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 5 maggio 2022 con il n. 1081/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato in Prato, via Tinaia n. 35, Parte_1 ll'avv. Massimo GORI che lo rappresenta e assiste, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente Contro
,in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco PESENTI e dall'avv. Silvia FERSINO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione. Fax: 0248011624 Pec: Email_2
Fax: Pec: Email_3
Opposta All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'opponente: “… richiama integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a D.I., precisate nella susseguente memoria difensiva e, per quanto di competenza, nella memoria istruttoria. Contesta nuovamente tutte le richieste e deduzioni avversarie, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande – anche istruttorie – ed eccezioni …” Per la opposta: “..Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, in questa sede l'opposta, come sopra rappresentata, difesa ed assistita, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate che qui si intendono integralmente richiamate. Qualora controparte non dovesse provvedere al deposito delle proprie note scritte, si chiede che il presente procedimento sia rinviato ex artt. 181 e 309 c.p.c...”
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 258/2022, notificato il 25 marzo 2022, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla la somma di € Controparte_2
16.662,58 oltre interessi e spese di procedura, per finanziamenti da parte di oltre interessi moratori e spese legali della Controparte_3
procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel saldo debitorio scaturito, per € 4.360,80 dal contratto di finanziamento al consumo n.
40015084, sottoscritto in data 25 luglio 2008 con Findomestic Banca S.p.A. poi ceduto a LOCAM Spa in data 16 aprile 2023 e da quest'ultima a che lo avrebbe successivamente ceduto a banca il Controparte_4
31 luglio 2015;
- che era divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo CP_1
alla gestione dei crediti deteriorati facenti capo a IFIS Banca, divenendo per tale via la nuova creditrice dell'importo indicato nel decreto e, dopo avere mutato la denominazione in , aveva conferito mandato a Controparte_1
per il recupero del credito;
Controparte_2
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiamato altro contratto, sottoscritto in data 9.11.1999, da con Parte_2
Findomestic Banca s.p.a. recante il n. 40015085, e il credito sarebbe stato oggetto di cessione pro soluto a Locam s.p.a., sempre in data 16.04.2013, la quale lo avrebbe ceduto pro soluto dopo 13 giorni alla società-veicolo
[...]
nel contesto dell'identica operazione di cartolarizzazione Controparte_5
e la società-veicolo lo avrebbe ceduto, sempre pro soluto, a Controparte_6
il 31.07.2015, che ne avrebbe intimato il pagamento al signor il Pt_1
2 1°.08.2015, in data successiva a quella relativa al primo finanziamento e di importo differente;
- che tale contratto era privo di sottoscrizione e che era CP_1
divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati facenti capo a IFIS Banca, divenendo per tale via la nuova creditrice dell'importo indicato nel decreto e, dopo avere mutato la denominazione in , aveva conferito mandato a Controparte_1 CP_2
per il recupero del credito;
[...]
- che nel medesimo ricorso era richiamato un ulteriore contratto di ifnanziamento che avrebbe sottoscritto in data Parte_1
26.01.2009 con Agos s.p.a. , recante il n. 64690 e per l'importo di € 587,00, da restituire in n. 20 rate mensili, oggetto della cessione pro soluto alla società-veicolo nel contesto di altra operazione di Controparte_7
cartolarizzazione. Quest'ultima società-veicolo lo avrebbe ceduto, sempre pro soluto, a il 30.11.2015 e , la quale il Controparte_6 Controparte_6
giorno stesso– avrebbe intimato al il pagamento dell'importo di € Pt_1
5.901,77;
- che nel medesimo ricorso era richiamato un quarto contratto di finanziamento e, precisamente, il contratto n. 98531, per l'importo di €
5.500,00=, da restituire in n. 60 rate mensili, sottoscritto con AGOS Spa, senza indicazione di data, ed il relativo credito in data 10.12.2013 sarebbe stato ceduto pro soluto alla nel contesto Controparte_8
dell'operazione di cartolarizzazione in ultimo ricordata, la quale lo avrebbe ceduto pro soluto, a il 30.11.2015 e , la Controparte_6 Controparte_6
quale il giorno stesso avrebbe intimato al il pagamento Pt_1
dell'importo di € 5.901,77, ma producendo estratto conto riferito a contratto recante numero differente;
- che gli estratti prodotti a fondamento del decreto ingiuntivo erano privi di valore probatorio in quanto non erano stati allegati tutti gli estratti conto periodici, né si era offerta dimostrazione della regolare
3 comunicazione al ricorrente e che in crediti non erano in realtà esistenti, in quanto veniva disconosciuta ogni sottoscrizione apposta ai contratti richiamati;
- che in riferimento a tutte le ragioni di credito, erano inoltre maturati i termini di prescrizione, sia per gli importi dovuti a titolo di capitale, che di interessi, con conseguente estinzione di ogni pretesa, sottolineando altresì il carattere vessatorio delle clausole negoziali dei singoli contratti .
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, , e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, tramite la mandataria la quale eccepiva
[...] Controparte_2
l'omessa attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo 28/2010 e sm . Nel merito, deduceva:
- l'esistenza di valida pattuizione contrattuale, relativa ai contratti di finanziamento in favore dell'opponente, completi delle condizioni economiche e da quest'ultimo validamente sottoscritti, con la dichiarazione espressa della parte contraente in cui si accettano le condizioni ivi riportate anche agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
- che erano stati prodotti i documenti attestanti le cessioni e, ad abundantiam, l'identificazione del credito era desumibile dall'elenco dei crediti della cessione intervenuta tra e nonché CP_4 CP_6
dall'estratto dell'elenco dei crediti oggetto del conferimento del ramo d'azienda di a favore di;
CP_6 CP_1
- che in sede monitoria erano state prodotte anche le ricevute di ritorno attestanti l'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito all'opponente regolarmente recapitate;
- che il contratto n. 64690 prodotto in sede monitoria con il DOC. 14, all'atto della stipula con recava quale numero Controparte_9
identificativo 15518999.6 e solo a seguito della cessione in favore di
, era stato rinumerato dalla cessionaria in 64690, sicché l'estratto CP_6
4 conto dimesso in sede monitoria, in quanto emesso da , recava CP_9
quale identificativo del contratto la numerazione adottata da Agos medesima ovvero il 15518999.6 e non la nuova numerazione adottata da
(64690);
- che analoghe considerazioni riguardavano il contratto n. 98531 sempre stipulato con il quale, prima della cessione ad , era Controparte_9
contraddistinto da un diverso numero identificativo – 15494304 – rinvenibile sia sul frontespizio sia sul relativo estratto conto;
- che il disconoscimento dell'avviso di ricevimento non era ammissibile, trattandosi di atto redatto da pubblico ufficiale, così come quello relativo alle sottoscrizioni dei contratti, in quanto incompatibile con il rimborso sia pure parziale del piano di ammortamento allegati;
- che in riferimento alle date di scadenza dei crediti ed agli atti interruttivi, l'eccezione di estinzione sollevata da controparte era da ritenersi infondata.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
All'udienza del 12 gennaio 2023, disattesa l'istanza di provvisoria esecutività, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura di mediazione. Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 29 febbraio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento
5 d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.110810; Cass.,
23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078). A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 12 gennaio 2023, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
Nel merito la pretesa di credito non può essere riconosciuta in quanto risulta fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
, costituendosi in giudizio tramite la propria Controparte_1
procuratrice , assume di avere cambiato Controparte_2
denominazione da CP_1
Quanto all'acquisto da parte di invece, l'oggetto della CP_1
cessione sarebbe costituito non dai contratti, ma esclusivamente dal credito oggetto dei medesimi e che trova originario titolo costitutivo nei contratti di finanziamento.
Sul piano sostanziale, la creditrice opposta ha infatti allegato più ragioni di credito, in quanto i contratti posti a fondamento del ricorso monitorio sono complessivamente quattro:
a)
Il primo ( relativamente al credito di € 4606,99) identificato con il numero
40015084 , concluso il 25 luglio 2008, ed il secondo ( per il credito di €
5818,23) con il numero 40015085, concluso il 7 agosto 2008, entrambi
6 con FINDOMESTIC BANCA Spa, la quale avrebbe ceduti, a titolo oneroso e pro soluto, a LOCAM Spa in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 aprile 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca FINDOMESTIC S.p.A.
LOCAM Spa avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 29 aprile
2013, dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 52 del 4 maggio 2013, a la quale, attraverso LOCAM Spa- in Controparte_5
qualità di gestore- li avrebbe a sua volta ceduti a , con atto CP_6
del 31 luglio 2015.
appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua volta, avrebbe CP_1
acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di
, effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep. 80866 Racc., CP_6
15510).
I diversi contratti di cessione di crediti risultano prodotti in sede monitoria, ma ai fini della loro identificazione viene richiamato un elenco di crediti di cui all'ALLEGATO ( rispettivamente A o 1) , che tuttavia non risultano prodotti.
b)
Il terzo ( relativamente al credito di € 335,59) identificato con il numero
64690, concluso il 26 gennaio 2009, ed il quarto ( per il credito di €
5901,77) con il numero 98531( contraddistinto in origine da un diverso numero identificativo – 15494304), privo di data e concluso nel gennaio
2009, entrambi con la quale avrebbe ceduti, a titolo Controparte_9
oneroso e pro soluto, a in forza del contratto di Controparte_7
cessione di crediti sottoscritto il 10 dicembre 2013, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999
7 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di al precedente 31 agosto 2013. Controparte_9 Controparte_7
avrebbe ceduto i crediti , con successivo atto del 30.11.2015, dandone avviso con atto pubblicato nella GU, serie II, n 141, del 5 dicembre 2015, a a appartenente al Gruppo Banca IFIS, a sua CP_6 CP_1
volta, avrebbe acquisito il credito in qualità di cessionaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione del portafoglio di crediti deteriorati di , effettuata con atto del 29 giugno 2018 ( rep. CP_6
80866 Racc., 15510).
Anche di tali cessioni, la società creditrice in sede monitoria ha prodotto tutti i contratti ( ad esclusione di quello del 10.12.2013 tra quelli richiamati), privi tuttavia degli allegati, contenente l'elenco dei crediti oggetto della cessione, nonché la lettera raccomandata A/R, ricevuta dall'odierno opponente.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.
Da un lato, vero è che di alcune cessioni di crediti , risulta essere stata data comunicazione al con lettere raccomandate A/R e tali Pt_1
documenti, sul piano strettamente probatorio, possono assumere valore indiziario in quanto proveniente dalla cedente. Purtuttavia, nonostante l'acquisizione di tali documenti, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione. Le incongruenze nel contenuto dei documenti portano a qualificare il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c. Quanto all'estratto di saldaconto
(costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50
T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto
8 documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi ( Cass. 27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n 9695)
e non costituisce di per sé prova del credito.
A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui:
“l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020,
n 5617). Poiché gli avvisi pubblicati, nel caso in esame, non appaiono presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia dei contratti di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione a e, ancora prima, alle danti causa, effettivamente CP_6
comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Nella prospettiva interpretativa richiamata, il contratto di cessione prodotto in giudizio non risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché contiene generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.
9 L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti allegati alla comparsa di costituzione ed indicato come “elenco crediti”, di seguito riprodotto, in cui è riportato il numero identificativo di due finanziamenti affiancato dal nominativo del e dagli importi in ipotesi dovuti, privo di elementi che Pt_1
consentano di riferirli al contenuto dei contratti di cessione.
Infatti si tratta di documenti non sottoscritti e anch'essi del tutto privo di elementi per identificare i medesimi con gli allegati “elenco dei crediti” richiamati dai diversi contratti di cessione e da ultimo dal contratto traslativo del 28 dicembre 2018 e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile “per relationem”.
In proposito, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due CP_1
soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo
10 particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass.,
29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n
3793). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla insussistenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di CP_1
[...]
In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate nella opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le superiori considerazioni presentano quindi carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione, anche in relazione al carattere indeterminato del contenuto negoziale. Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta
(con i minimi per la ridotta attività), ai sensi degli artt 91 e ss cpc.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da con atto di citazione notificato in data 29 Parte_1 aprile 2022, o ingiuntivo, n 258/2022, notificato il 25 marzo 2022, a favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt., Controparte_2 ccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell' opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.
Così deciso in data 8 agosto 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr. ed .est. Dott. Michele Sirgiovanni
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