Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 1918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
UDIENZA DEL 17 MARZO 2025
Il Giudice dott. Antonio Bellusci, relativamente alla causa in epigrafe indicata;
VERTENTE TRA
, rappr. dagli avv.ti VALICENTI ANTONELLA e ROMANO VINCENZO;
Parte_1
ricorrente e
, rapp. dal dott. PETRUZZI LUCIANO CP_1
resistente
Oggetto: assegno ordinario invalidità L. 222/84.
Premesso che l'udienza viene svolta nelle modalità di cui agli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e che il contraddittorio scritto è regolarmente instaurato;
letti gli atti e documenti di causa, nonché le note scritte depositate in atti;
rilevato che parte ricorrente ha aderito all'eccezione di inammissibilità sollevata dall' e chiesto la CP_1 compensazione delle spese in virtù della dichiarazione di esenzione in atti;
dato atto che il resistente non ha depositato le note;
precisato che l'art. 445 bis co. 1 c.p.c. dettato in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie, dispone che deve procedersi per l'appunto con istanza di accertamento tecnico preventivo nelle sole controversie in esso specificamente indicate, ed in particolare in “… materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222”; sottolineato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo deve contenere espressamente l'enunciazione della pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'A.T.P. è preordinato, e ciò anche la fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
evidenziato che il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, ed in particolar modo, a titolo esemplificativo, la competenza territoriale del giudice adito, la presentazione di una valida domanda amministrativa, la comunicazione del verbale di accertamento
il mancato verificarsi della decadenza semestrale di cui all'art. 42 co. 3 D.L. 30.09.2003 n.
269 conv. in L. 24.11.2003 n. 326, l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 L.
18.06.2009 n. 69 in relazione all'art. 11 L. 12.06.1984 n. 222, la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, reddituali ecc.; specificato che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina l'inammissibilità del ricorso per A.T.P.; considerato che, nel caso in esame, dalle conclusioni del ricorso si evince che la ricorrente chiede disporsi
ATPO per la verifica: “della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per chiedere ed ottenere il riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo ..” ed anche dal corpo dell'atto, si evince che è richiesto l'accertamento del requisito sanitario diretto ad ottenere l'erogazione dei benefici ai sensi della L. 222/84; constatato che da tutta la documentazione prodotta, ed in particolare dal certificato medico introduttivo, dalla domanda amministrativa e dai verbali di visita, si evince che il procedimento amministrativo espletato ha avuto come oggetto la verifica delle condizioni sanitarie dirette ad ottenere prestazioni assistenziali di invalidità civile, verosimilmente alcuna di quelle previste dalla L. 118/1971 e, certamente, non l'assegno ordinario di invalidità, prestazione previdenziale disciplinata dalla invocata L. 222/84, in relazione alla quale non è
depositata nessuna documentazione;
ritenuto, pertanto, che la ricorrente, relativamente al suddetto assegno, non ha fornito prova né di aver presentato domanda amministrativa, né di essere stata sottoposta a visita, né di aver presentato ricorso amministrativo, né di aver tempestivamente proposto il presente ricorso giudiziale, né di essere in possesso degli altri requisiti, sicchè la domanda va dichiarata inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità della domanda.
Nulla per le spese di lite, in virtù della presenza di idonea dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si comunichi.
Lagonegro 19.03.2025
IL GIUDICE
Dott. ANTONIO BELLUSCI