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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 30372/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30372/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BAUDUCCO VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TONINATO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...], entrambi a CP_2 CP_3
Moncalieri (TO)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 28/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno con impegno di entrambi a collaborare tra di loro nell'interesse dei figli e al fine di permettere ai minori, nei periodi di competenza di ciascuno, il più possibile routine e stabilità.
DISPONE che i figli minori avranno residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Moncalieri, via Renzo Cattaneo 5.
DISPONE che i genitori, salvo diverso accordo, potranno incontrare e tenere presso di sé i figli a settimane alterne, dalla domenica alle ore 20,00 fino alla domenica successiva alle ore 20,00, allorché, verranno accompagnati dal genitore con cui hanno trascorso la settimana presso l'abitazione del genitore con cui trascorreranno la settimana successiva e così via.
DISPONE che quanto ai periodi di vacanza e nei giorni di festa, i minori trascorreranno:
Quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale 2024 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con la madre. Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni a decorrere da Pasqua 2025 in cui i minori trascorreranno tale periodo con la madre.
Quanto ai periodi di vacanza estiva i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore. In caso di mancato accordo, i minori trascorreranno dal 01 al 15 agosto con un genitore e dal 16 (alle ore 16,00) al 31 agosto con l'altro, ad anni alterni, a partire dall'estate 2025 durante la quale i minori trascorreranno il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
Quanto ai ponti legati ad una vacanza scolastica, essi saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana di competenza;
I compleanni dei minori verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con i genitori;
compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con entrambi i figli una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16 ovvero dalle 16 in poi).
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro il diverso luogo, rispetto alla propria residenza, in cui i minori si trovassero ad alloggiare. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno del trasferimento.
PRENDE ATTO che i minori, inoltre, non dovranno essere lasciati da soli in casa, né soli con grandi anziani o con disabilità motorie che non siano in grado di occuparsi dei minori stessi, qualunque sia il luogo ove gli stessi alloggiano.
DISPONE che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avrà con sé e che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno per entrambi i minori secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico a favore dei minori sarà percepito al 50 % tra i genitori.
PRENDE ATTO che è provvista di telefono personale e potrà essere contattata direttamente su CP_2 tale numero da ciascuno dei genitori, questi ultimi potranno contattare telefonicamente nei CP_3 giorni di spettanza dell'altro genitore in una fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 20.30, fermo restando la possibilità per i figli di contattare i genitori in modo autonomo e a piacere.
PRENDE ATTO che quanto all'utilizzo di motorini o simili, i genitori concordano che i minori non potranno ricevere in dono ciclomotori, mentre potranno ricevere in dono ed utilizzare veicoli a 4 ruote con velocità massima di 40 km orari a partire dal quindicesimo anno di età. Ogni costo riferito a tale ultimo acquisto ed utilizzo (esclusivamente riferito all'acquisto e utilizzo di un veicolo a 4 ruote con velocità massima di 40 km orari) sarà a totale carico del padre.
PRENDE ATTO che i genitori convengono che, quando i vestiti dei figli saranno in disuso, l'abbigliamento sarà restituito al genitore che l'ha acquistato e/o regalato.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata dei figli, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
PRENDE ATTO che al fine di migliorare la cooperazione reciproca nell'interesse dei minori, i genitori concordano nell'intraprendere un percorso di mediazione genitoriale che verrà affiancato da un percorso psicologico-educativo individuale da parte di entrambi.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a collocare gli impegni dei figli in modo tale che questi non si sovrappongano.
PRENDE ATTO che le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per i passaporti. PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di aver inteso, con le pattuizioni sopra previste, regolamentare le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli e di non aver null'altro a pretendere in relazione alle stesse.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 30372/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BAUDUCCO VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TONINATO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata il [...] e nato il [...], entrambi a CP_2 CP_3
Moncalieri (TO)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1 Con ricorso congiuntamente depositato il 28/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno con impegno di entrambi a collaborare tra di loro nell'interesse dei figli e al fine di permettere ai minori, nei periodi di competenza di ciascuno, il più possibile routine e stabilità.
DISPONE che i figli minori avranno residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Moncalieri, via Renzo Cattaneo 5.
DISPONE che i genitori, salvo diverso accordo, potranno incontrare e tenere presso di sé i figli a settimane alterne, dalla domenica alle ore 20,00 fino alla domenica successiva alle ore 20,00, allorché, verranno accompagnati dal genitore con cui hanno trascorso la settimana presso l'abitazione del genitore con cui trascorreranno la settimana successiva e così via.
DISPONE che quanto ai periodi di vacanza e nei giorni di festa, i minori trascorreranno:
Quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, a decorrere dal Natale 2024 in cui i minori trascorreranno il primo periodo con la madre. Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni a decorrere da Pasqua 2025 in cui i minori trascorreranno tale periodo con la madre.
Quanto ai periodi di vacanza estiva i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore. In caso di mancato accordo, i minori trascorreranno dal 01 al 15 agosto con un genitore e dal 16 (alle ore 16,00) al 31 agosto con l'altro, ad anni alterni, a partire dall'estate 2025 durante la quale i minori trascorreranno il primo periodo con la madre e il secondo con il padre;
Quanto ai ponti legati ad una vacanza scolastica, essi saranno trascorsi dai minori con il genitore con cui trascorreranno il fine settimana di competenza;
I compleanni dei minori verranno trascorsi dai minori ad anni alterni con i genitori;
compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con entrambi i figli una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16 ovvero dalle 16 in poi).
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro il diverso luogo, rispetto alla propria residenza, in cui i minori si trovassero ad alloggiare. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno del trasferimento.
PRENDE ATTO che i minori, inoltre, non dovranno essere lasciati da soli in casa, né soli con grandi anziani o con disabilità motorie che non siano in grado di occuparsi dei minori stessi, qualunque sia il luogo ove gli stessi alloggiano.
DISPONE che ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avrà con sé e che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno per entrambi i minori secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico a favore dei minori sarà percepito al 50 % tra i genitori.
PRENDE ATTO che è provvista di telefono personale e potrà essere contattata direttamente su CP_2 tale numero da ciascuno dei genitori, questi ultimi potranno contattare telefonicamente nei CP_3 giorni di spettanza dell'altro genitore in una fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 20.30, fermo restando la possibilità per i figli di contattare i genitori in modo autonomo e a piacere.
PRENDE ATTO che quanto all'utilizzo di motorini o simili, i genitori concordano che i minori non potranno ricevere in dono ciclomotori, mentre potranno ricevere in dono ed utilizzare veicoli a 4 ruote con velocità massima di 40 km orari a partire dal quindicesimo anno di età. Ogni costo riferito a tale ultimo acquisto ed utilizzo (esclusivamente riferito all'acquisto e utilizzo di un veicolo a 4 ruote con velocità massima di 40 km orari) sarà a totale carico del padre.
PRENDE ATTO che i genitori convengono che, quando i vestiti dei figli saranno in disuso, l'abbigliamento sarà restituito al genitore che l'ha acquistato e/o regalato.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine della tutela della crescita armonica ed equilibrata dei figli, a garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
PRENDE ATTO che al fine di migliorare la cooperazione reciproca nell'interesse dei minori, i genitori concordano nell'intraprendere un percorso di mediazione genitoriale che verrà affiancato da un percorso psicologico-educativo individuale da parte di entrambi.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a collocare gli impegni dei figli in modo tale che questi non si sovrappongano.
PRENDE ATTO che le Parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e per i passaporti. PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di aver inteso, con le pattuizioni sopra previste, regolamentare le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli e di non aver null'altro a pretendere in relazione alle stesse.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.