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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
NR. 7952 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7952 /2024 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BELTRAMINI GIANLUCA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1965
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in GENOVA il 17/07/1999
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 [...]
CP_1
Rilevato che parte resistente non si è costituita nel giudizio nonostante la CP_1 regolarità della notifica;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 17/07/1999 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 1999, numero atto di matrimonio 370, numero registro II Ufficio 1, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che le parti si sono separate in base alla sentenza 1093/2025 pronunciata da questo Tribunale nella prima fase del processo;
d) che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza indicare alcuna condizione;
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 17/07/1999 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 1999, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 370, numero registro II Ufficio 1,
da
codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
codice fiscale nato a [...]/10/1965 il RA (TA), CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7952 /2024 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BELTRAMINI GIANLUCA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
27/10/1965
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in GENOVA il 17/07/1999
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 [...]
CP_1
Rilevato che parte resistente non si è costituita nel giudizio nonostante la CP_1 regolarità della notifica;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 17/07/1999 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 1999, numero atto di matrimonio 370, numero registro II Ufficio 1, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che le parti si sono separate in base alla sentenza 1093/2025 pronunciata da questo Tribunale nella prima fase del processo;
d) che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia del divorzio senza indicare alcuna condizione;
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 17/07/1999 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 1999, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 370, numero registro II Ufficio 1,
da
codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
codice fiscale nato a [...]/10/1965 il RA (TA), CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3