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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. RIUNITI nn. 3847/2021 e 3883/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite, iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3847/2021 e 3883/2021, vertenti tra
Proc. n. 3847/2021 RG
(c.f., ), in proprio e nella qualità di erede di;
Parte_1 C.F._1 Persona_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_5 C.F._5 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Fortunato e dall'avv. TA D'ambrosio.
[...]
CP_1
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Pepe.
[...]
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Parte_8 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
-APPELLATA-
pagina 1 di 24 (p. iva ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e Parte_8 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
-APPELLATA-
Proc. n. 3883/2021 RG
(p. iva ), in persona del procuratore speciale dott. Pt_8 Parte_8 P.IVA_1 Parte_9 rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
CP_2
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Pepe.
[...]
(c.f., ), in proprio e nella qualità di erede di;
Parte_10 C.F._1 Persona_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_5 C.F._5 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Fortunato e dall'avv. TA D'ambrosio.
[...]
[...]
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Parte_8 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 21.4.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 27.1.2025 dalla difesa di , , e , il 10.1.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dalla difesa di e , il 24.1.2025 dalla difesa della Parte_6 Parte_7 Parte_8 nonché dalla difesa di - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.). Parte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 13.9.2021, (in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
) e , , e (nella qualità di eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e , la Persona_1 Parte_6 Parte_7 nonché la stessa compagnia di assicurazioni, ma in qualità di impresa designata per la Parte_8 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, proponendo appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 21.4.2021.
pagina 2 di 24 Anche la ha proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in giudizio, dinanzi a Parte_8 questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 22.9.2021), e Parte_6 Parte_7
, nonchè (in proprio e nella qualità di erede di ), ,
[...] Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
, e (nella qualità di eredi di ), e la
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8 quale impresa designata ex lege per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Nola, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata dagli attori ( e ), ha così statuito:
1.accoglie la domanda proposta dagli attori, per Parte_6 Parte_7 quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara responsabile al 90% del sinistro stradale Parte_1 verificatosi in data 21/01/2009, alle ore 18:10 circa, in Ottaviano (NA), alla Via Roma;
2. condanna solidalmente e in Parte_1 proprio e nella qualità di erede di , nonché , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, nella qualità di eredi del , e la in persona del legale
[...] Persona_1 Controparte_4 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali: • in favore di liquidati in € 80.547,07 oltre Parte_6 interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
• in favore di liquidati in € 80.547,07 oltre interessi dalla Parte_7 presente pronuncia fino al soddisfo;
3. rigetta tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di a mezzo Parte_8 della sua procuratrice speciale nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_5 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania;
4.condanna solidalmente e Parte_1 in proprio e nella qualità di erede di , nonché , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, nella qualità di eredi del , e la in persona del legale
[...] Persona_1 Controparte_4 rappresentante p.t., a rimborsare agli attori e le spese processuali sostenute, che Parte_6 Parte_7 liquida in complessivi € 13.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre € 508,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; 5.compensa integralmente le spese tra gli attori e la
a mezzo della sua procuratrice speciale nella qualità di impresa Parte_8 Controparte_5 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania;
6.pone le spese occorse per la c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in quota uguale ed in solido tra loro.”.
In particolare e , nella qualità di eredi di , avevano Parte_6 Parte_7 Controparte_6 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e nonché la Persona_1 Parte_1 Parte_8 nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da essi patiti iure proprio a seguito dell'incidente del 21 gennaio
2009, a causa del quale era deceduto il proprio fratello, , esponendo, quanto alla dinamica del Controparte_6 sinistro, che:
In data 21 gennaio 2009, verso le ore 18,10 circa, alla guida dell'autovettura Lancia Y targata AM Parte_1
682FK, di proprietà di , mentre percorreva, a forte velocità, in Ottaviano, via Roma, con direzione Persona_1 di marcia Somma Vesuviana – S. Giuseppe Vesuviano, giunto nei pressi del civico n. 66, aveva investito il pedone, , che si era portato sulla carreggiata stradale per attraversarla;
a seguito dell'accaduto Controparte_6
aveva riportato “politrauma e trauma cranio-cervicale con frattura-lussazione della C3 e C4”, Controparte_6 pagina 3 di 24 per cui, soccorso dal 118, intervenuto in loco, era stato ricoverato inizialmente presso l'Ospedale Civile di Nola e, successivamente, presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ove, dopo alcuni giorni e, precisamente, il 26 gennaio 2009, era deceduto.
Avevano poi aggiunto che, a seguito dell'evento sopra descritto, era stato sottoposto a Parte_1 procedimento penale con contestazione del reato previsto dagli artt. 41 e 589 c.p., in quanto il medesimo, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale (nella specie, degli artt. 140 e 141 co 1, 2, 3 e 8 in relazione all'art. 191 c.d.s.), non modificando la propria condotta di guida e non mettendo in atto alcuna adeguata manovra di aggiramento dell'ostacolo prevedibile ed evitabile, aveva investito il pedone e che, con sentenza n. 11/10 del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2010, era stata accolta l'istanza, formulata dal difensore del con il consenso del P.M., di definizione del procedimento ai sensi degli artt. Per_1
444 c.p.p., con l'applicazione della pena finale di anni 1 di reclusione e con il beneficio della sospensione condizionale.
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini, ritenendo, in sintesi:
a) che sussistesse la legittimazione passiva della con conseguente difetto di legittimazione Parte_8 passiva della stessa nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_8
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania (e, per l'effetto, l'infondatezza della domanda di regresso proposta da quest'ultima ai sensi dell'art. 283, lett. b) del Codice delle Assicurazioni));
b) che la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro, nonché del rapporto di causalità tra lo stesso e il decesso del
, fosse stata raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese dai testi (in particolare da quelle resa da Parte_7
) e dei documenti del procedimento penale (in particolare dalla ricostruzione dell'incidente Testimone_1 operata dall'ing. , consulente del p.m.) versati in atti;
Per_2
c) che la responsabilità del sinistro fosse riconducibile, nella misura del 90%, al conducente del veicolo Lancia Y
e solo del 10% al pedone, essendo emerso un prevalente apporto causale colposo del primo, che avrebbe dovuto non solo prestare un'adeguata attenzione in una strada centrale urbana, ma anche concedere la precedenza al pedone che aveva ormai impegnato per la metà la carreggiata, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto prudenzialmente utilizzare le strisce pedonali poste a poca distanza;
d) che fosse risarcibile il danno non patrimoniale patito (iure proprio) dagli attori in conseguenza della morte del fratello (danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale), pur in assenza di convivenza con la vittima, essendo stato assolto l'onere probatorio che incombeva sui detti danneggiati (germani di ), Controparte_6 attraverso la dimostrazione di un'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto, avendo i testi e riferito e confermato che il defunto fosse stato un punto di Testimone_2 Controparte_7 Controparte_6
pagina 4 di 24 riferimento per tutta la famiglia e che vi fosse una frequentazione assidua con i fratelli, fatta di rispettive visite giornaliere e dal trascorrere insieme con le rispettive famiglie le ricorrenze e le vacanze;
e) che, in ordine alla domanda degli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico patito iure proprio
a seguito del decesso del loro congiunto, fossero condivisibili (anche a seguito alle risposte alle osservazioni delle parti) le valutazioni del consulente di ufficio, dott.ssa , psichiatra e psicoterapeuta, secondo cui CP_8
sarebbe rimasto affetto, a seguito della morte del fratello, da Depressione Reattiva, sfociata, Parte_6 poi, in un Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) o Disturbo Post Traumatico da Amarezza, mentre sarebbe rimasta affetta da uno Stato Depressivo Mascherato, che si era evoluto, in seguito, in Parte_7 un Disturbo Post Traumatico da Amarezza o Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED), quantificando per entrambi un danno non inferiore al 5%, secondo quanto indicato dalle Tabelle INAIL;
f) che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, patito dagli attori a causa della morte del fratello, potesse essere riconosciuto - tenendo conto delle tabelle (del 2021) utilizzate dal Tribunale di
NO (che prevedevano il riconoscimento i favore di ciascun fratello per morte di un fratello un importo oscillante tra un valore minimo di € 24.350,00 ed uno massimo € 146.120,00)- ad entrambi gli attori, il risarcimento nell'importo medio di € 85.235,00, considerata la c.d. personalizzazione del danno, con l'aumento, poi, del 5% per il danno psichico oggetto di accertamento medico-legale;
g) che, in definitiva, tenuto conto della decurtazione del 10% in considerazione dell'accertato concorso di colpa del defunto , spettasse a ciascuno degli attori la somma di € 80.547,07 a titolo di danno non Controparte_6 patrimoniale, oltre interessi dalla pronuncia fino al soddisfo;
h) che i convenuti soccombenti dovessero corrispondere, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in solido tra loro, le spese processuali sostenute dagli attori e che sussistessero, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese tra gli attori e la nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_8 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile;
i) che, infine, le spese della c.t.u. medico - legale andassero definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, in quota uguale ed in solido tra loro.
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(in proprio e nella qualità di erede di ), , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e (nella qualità di eredi di ), hanno censurato la sentenza n.779/2021
[...] Parte_5 Persona_1 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei seguenti motivi.
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Con il primo motivo hanno censurato la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal giudice di primo grado, ritenendo che avesse errato nell'analisi e nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, non valutando pagina 5 di 24 adeguatamente quelle del procedimento civile, contrastanti totalmente – ad avviso degli appellanti - con quelle del procedimento penale.
In particolare hanno sostenuto che il Tribunale di Nola avesse errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla teste , nonostante le criticità della deposizione di quest'ultima in relazione alle risultanze Testimone_1 del procedimento penale.
Hanno evidenziato, al riguardo, che : Testimone_1
a) avesse errato completamente nel fare riferimento al civico n. 65 di Via Roma in Ottaviano - ove è sita la farmacia menzionata stessa testimone- quale del luogo del sinistro, essendo quest'ultimo avvenuto, invece - come dichiarato dallo stesso attore nel capitolo di prova articolato sul punto - all'altezza del civico n. 66, essendo la detta farmacia ubicata sul versante della opposta carreggiata di percorrenza, a circa 50 mt dal civico n. 66, come risultante dalle fotografie acquisite in sede penale, così contrastando, la detta testimonianza, con i rilievi tecnici esperiti dalla P.G. (Vigili Urbani di Ottaviano) nell'immediatezza dell'evento, nonché con la relazione tecnica disposta dal PM e redatta dall'ing. ; Testimone_3
b) che tale testimonianza fosse in contrasto con la relazione tecnica disposta dal PM e redatta dall'ing.
[...]
anche in ordine a quanto dichiarato dalla prima, secondo cui avesse appena iniziato Tes_3 Controparte_6
a calpestare le strisce sulla strada al momento dell'incidente, posto che dai suddetti accertamenti peritali il pedone non aveva utilizzato le strisce pedonali presenti a breve distanza;
c) avesse riferito, inoltre, di essere rimasta sul luogo del sinistro per circa 20 minuti e di non aver visto arrivare autorità e/o ambulanze mentre l'ambulanza, allertata alle ore 17:46, era giunta sul luogo del sinistro alle ore 17:52, quindi dopo appena 6 minuti.
Secondo gli appellanti, pertanto, la più volte menzionata testimonianza resa da avrebbe Testimone_1 indotto erroneamente il giudicante ad attribuire una percentuale di responsabilità pari al 90% in capo al conducente e solo del 10% in capo al pedone, anche tenuto conto dell'ulteriore elemento – non considerato adeguatamente dal Tribunale di Nola- rappresentato dal fatto che la presenza della non fosse neanche Tes_1 risultata dai verbali redatti dalla polizia intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto.
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Con il secondo motivo , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 criticato la decisione del Tribunale di Nola anche nella parte in cui, nel riconoscere il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore degli attori, ha ritenuto che questi ultimi avessero provato l'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto attraverso l'utilizzo delle testimonianze di e Testimone_2
. Controparte_7
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pagina 6 di 24 Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il danno biologico patito da e in seguito al decesso del Parte_6 Parte_7 fratello sulla scorta della ctu medico – legale espletata (dalla dott.ssa ) che, secondo gli appellanti, avrebbe CP_8 solo “supposto” tale danno, stante la totale assenza di elementi probatori sull'esistenza del relativo nesso causale, avendo la dott.ssa ritenuto sussistente il nesso causale a distanza di ben 10 anni dalla morte di CP_8 P_
, osservando semplicemente la “mimica e la gestualità” dei periziati, senza considerare, tra l'altro, che
[...] nelle more gli stessi avevano subìto la perdita di altri svariati stretti congiunti e di altri fratelli e sorelle.
Inoltre , , e hanno sostenuto che il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 primo giudice non avesse erroneamente considerato la nullità della relazione peritale, da essi eccepita, per palese violazione dell'art. 201 c.p.c., attesa la mancata partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti delle altre parti coinvolte nel giudizio, essendosi le operazioni peritali svolte mediante videoregistrazioni raccolte in assenza del contraddittorio tra le parti.
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, , e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola anche nella parte in cui, una volta accertata la carenza di legittimazione della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dal Fondo di Garanzia e della Parte_8 conseguente infondatezza dell'azione di regresso esercitata dalla stessa nei confronti di essi convenuti, non ha condannato la prima alla rifusione delle spese di lite in loro favore.
In sostanza, ad avviso degli appellanti, la detta carenza di legittimazione, pacifica ed incontestata, avrebbe dovuto avere un riconoscimento processuale nel dispositivo della sentenza impugnata con la pronuncia di condanna del richiamato Fondo alle competenze e spese di giudizio, per l'illegittima ed infondata azione di regresso proposta nei loro confronti.
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Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di
Nola, in relazione alla domanda esplicita di manleva, da essi avanzata già in sede di redazione della comparsa di costituzione e più volte reiterata nel corso del giudizio, nei confronti della quale compagnia Parte_8 che assicurava il veicolo condotto da lamentando che il giudice di prime cure, pur riconoscendo la Parte_1 piena legittimazione passiva della chiamata in garanzia, inopinatamente avesse condannato essi convenuti/appellanti, in solido ed in egual misura con la detta compagnia garante.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…in riforma dell'impugnato provvedimento nei punti oggetto di contestazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come modificate ed ampliate in corso di causa. Conseguentemente, disattese le eventuali eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti, condannare gli stessi al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso
pagina 7 di 24 forfettario per spese generali e oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non riscosso le relative competenze.”.
Iscritta la causa al n. 3847/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
26.11.2021, la nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania, per la Parte_8 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, facendo presente che la litisconsorte necessaria, aveva già proposto un autonomo appello, con istanza di inibitoria, Pt_8 Parte_8 avverso la sentenza n. 779/2021 emessa dal Tribunale di Nola.
Ha, poi, ritenuto condivisibili le doglianze degli appellanti sull'an e sul quantum del risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure, contestando, invece, la fondatezza dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e con riferimento alle spese di lite del giudizio di primo grado Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, in particolare, con riferimento alle richieste dei convenuti di condannare il F.G.V.S., attore in regresso Per_1 eventuale, a pagare le spese di lite in loro favore, sostenendo quanto segue: “a) l'azione di regresso è domanda accessoria, subordinata all'accoglimento della domanda principale introdotta a norma dell'art. 283, lett. b), c.a.p. e dunque ne segue le stesse sorti;
b) piuttosto la simultaneità nel processo dell'azione principale e di quella di rivalsa consentita dal codice delle assicurazioni private ha indotto i convenuti, originariamente contumaci, a documentare la regolare copertura assicurativa dell'auto; c) tale fatto, se da un lato comprova il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S., dall'altro attesta anche il ruolo dei sigg.ri di legittimati passivi rispetto all'azione contro di loro promossa dagli eredi a norma Per_1 Parte_7 dell'art. 144 c.a.p.; d) ad ogni buon conto, dimostratasi infondata la domanda principale proposta dagli originari attori
verso gli eredi di SA TA ed il F.G.V.S. a norma dell'art. 283, lett. b), c.a.p., le spese di giudizio non Parte_7 possono che essere poste a carico degli appellati , risultati soccombenti verso i convenuti (eredi SA e Parte_7
F.G.V.S.) rispetto a quella specifica domanda.”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) disporre la riunione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli sub R.G. 3847/2021 e R.G. 3883/2021 in un unico processo a norma dell'art. 355 c.p.c.; B) in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'Atto di appello sub R.G. 3883/2021: I) preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
II) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla restituzione delle somme, Parte_6 Controparte_9 che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado. C) respingere l'appello sulle spese di lite proposto dagli appellanti e sub R.G. 3847/2021, inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non Per_1 Parte_5 provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
D) con vittoria di spese del secondo grado di lite.”.
Costituitasi, con comparsa depositata il 29.11.2021, la dopo aver premesso di avere già Parte_8 proposto un autonomo appello, con istanza di inibitoria, avverso la sentenza n. 779/2021 emessa dal Tribunale di pagina 8 di 24 Nola, ha ritenuto condivisibili le doglianze degli appellanti sull'an e sul quantum del risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure e, quanto all'appello, ex adverso proposto, sulle spese di lite, si è riportata alle difese svolte per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) disporre la riunione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli sub R.G. 3847/2021 e R.G. 3883/2021 in un unico processo a norma dell'art. 355
c.p.c.; B) in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'Atto di appello sub R.G. 3883/2021: I) preliminarmente, dichiarata
l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
II) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla Parte_6 Controparte_9 restituzione delle somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado. C) respingere l'appello sulle spese di lite proposto dagli appellanti e sub R.G. 3847/2021, inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in Per_1 Parte_5 diritto e comunque non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
D) con vittoria di spese del secondo grado di lite.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 20.12.2021, e hanno Parte_6 Parte_7 contestato l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. perché carente di motivi specifici e/o in ogni caso inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; comunque ed in ogni caso infondata per tutti i motivi di cui in comparsa;
condannare, comunque ed in ogni caso, gli appellanti al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
La ha, a sua volta, proposto appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale Parte_8 di Nola sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del primo giudice di riconoscere in capo al conducente dell'autovettura da essa assicurata il 90% della responsabilità dell'incidente, così trascurando, per una giusta graduazione delle corresponsabilità, di valutare compiutamente e correttamente le plurime violazioni da parte del pedone delle norme di prudenza delineate dall'art. 190 C.d.s.; violazioni che avrebbero dovuto condurre, secondo l'appellante, in base all'istruttoria espletata, alla conclusione quantomeno della pari corresponsabilità del de cuius e, comunque, ad una più equa ripartizione delle quote di responsabilità conducente-pedone, posto che sul pedone, che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
In particolare, ad avviso della i rilievi planimetrici redatti dagli agenti intervenuti sul posto, e Parte_8
i rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, allegati al rapporto delle autorità prodotto dai fratelli , avrebbero consentito di ricostruire il sinistro nel senso che, all'altezza del civico n. 66 di via Parte_7
Roma in Ottaviano, il pedone fosse sbucato tra una fila di auto in sosta e, nonostante la scarsa Controparte_6 pagina 9 di 24 visibilità dei veicoli provenienti dalla sua sinistra a causa della fila di auto, che ne ostacolavano la visuale e nonostante egli avesse la visuale ostacolata anche da alcuni fogli di giornale, che sorreggeva con le mani sul capo per ripararsi dalla pioggia scrosciante, avesse attraversato di corsa la sede stradale a doppio verso di marcia da sinistra verso destra e fuori dalle strisce pedonali, senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare e senza dare l'obbligatoria precedenza ai veicoli in transito, non prestando neanche l'attenzione necessaria ad evitare il pericolo per sé e per gli altri.
La inoltre, ha evidenziato, quanto alla condotta di guida del conducente dell'auto Lancia Y, Parte_8 che egli procedesse ad una velocità calcolata tra i 25 ed i 35 km/h e, comunque ad una velocità inferiore a 35
Km/h, in base alle valutazioni del consulente tecnico del P.M. e che, in ogni caso, la velocità del veicolo fosse ben al di sotto del limite di velocità di 50 km/h consentito dalla legge in centro urbano.
E ha, inoltre, aggiunto che, alla vista del pedone, il conducente dell'auto avesse azionato una manovra di emergenza, frenando (risultando senz'altro compatibile la mancanza di segni di frenata sull'asfalto con la pioggia in atto, che li avrebbe cancellati) e, comunque, convergendo nella corsia di pertinenza dei veicoli provenienti dal verso di marcia opposto, corsia dove appunto i verbalizzanti avevano individuato il punto d'urto.
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Con il secondo motivo la ha sostenuto, in ordine al quantum dei danni patiti dagli attori per Parte_8 la morte per la perdita del fratello, che il Tribunale di Nola avesse erroneamente applicato i valori medi (anziché quelli minimi) previsti per tale tipologìa di danni dal Tribunale di NO, non considerando: a) l'età avanzata di ciascun congiunto (all'epoca dei fatti già superiore agli 80 anni) e della vittima;
b) la mancata convivenza tra la vittima e ciascun congiunto superstite;
c) l'esistenza di altri congiunti sopravvissuti.
L'appellante ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla liquidazione c.d. “personalizzata” del danno, avendo considerato – sulla base delle errate valutazioni della ctu medico – legale- gli stati demenziali e depressivi degli attori come ricollegabili all'evento luttuoso, anzichè alla loro età avanzata.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
B) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla Parte_6 Controparte_9 restituzione delle somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado.”.
Iscritta la causa al n. 3883/2021 RG, si sono costituiti in giudizio (in proprio e in qualità di erede di Parte_1
), e , , e (quali eredi di ), Persona_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 Parte_5 Persona_1
pagina 10 di 24 rappresentando, preliminarmente, di aver proposto autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza n.
779/2021 emessa dal Tribunale di Nola e chiedendo, pertanto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio a quello, da loro anteriormente instaurato, recante il n. 3847/2021 RG, pendente dinanzi a questa Corte.
Hanno poi sostenuto che l'appello proposto dalla ove ritenuto ammissibile, fosse fondato e Parte_8 che, pertanto, meritasse accoglimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “-accogliere, previa riunione del presente procedimento a quello avente RG.N. 3847/2021, le conclusioni già rassegnate nel procedimento avente RG. n° 3847/2021 ed innanzi richiamate, riformando in conformità la decisione di Prime Cure.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 7.1.2022, e , Parte_6 Parte_7 contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e quindi rigettarla per mancanza dei requisiti ex lege e per lo effetto condannare le
[...] al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €. 5.000,00 e/o ad una somma determinata dall'adita Corte di Appello Parte_11 secondo la sua comune esperienza;
dichiarare inammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. perché carente di motivi specifici e/o in ogni caso inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; rigettare detto appello in quanto totalmente infondato per tutti i motivi di cui in comparsa;
condannare, comunque ed in ogni caso, gli appellanti al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
E' rimasta contumace la nella qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Parte_8
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non essendosi costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, via PEC, anche nei suoi confronti, il 22.9.2021.
Con ordinanza depositata in data 1.2.2022 è stata disposta la riunione del giudizio n. 3883/2021 RG a quello recante il n. 3847/2021 RG, è stata rigettata l'istanza della volta ad ottenere la sospensione Parte_8 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 19.9.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 28.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 27.1.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , il 10.1.2025 dalla difesa di e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, il 24.1.2025 dalla difesa della nonché dalla difesa di - Fondo
[...] Parte_8 Parte_8 di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.)), la causa è stata riservata in decisione in data 28.1.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
pagina 11 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati e Parte_6
, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) degli appelli ex adverso proposti. Parte_7
Ed infatti, dalla lettura sia dell'atto di appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , che da quello proposto dalla è possibile individuare con
[...] Parte_5 Parte_8 sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata (con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti) dagli appellati e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che Parte_6 Parte_7
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
pagina 12 di 24 Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, degli appelli proposti nei due giudizi riuniti, la Corte ritiene che siano parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta, innanzitutto, fondato il primo motivo di gravame articolato sia da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e che dalla negli appelli rispettivamente
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_8 proposti, esaminabili congiuntamente, sul punto, trattandosi – per entrambe le impugnazioni- della censura alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla conseguente individuazione delle percentuali di responsabilità
(nella misura del 90% per il conducente del veicolo, e nella restante misura del 10% per il pedone) operate dal
Tribunale di Nola.
Premesso che la sentenza di applicazione della pena, ex articolo 444 del codice di procedura penale, non ha effetti vincolanti in un diverso giudizio (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801; ai sensi dell'art. 445, co.1-bis, c.p.p., nell'attuale formulazione, tale sentenza, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non solo non ha efficacia ma non può neanch essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile), va innanzitutto rilevato che il primo giudice, come detto, si è basato, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non tanto (o, meglio, non solo) sulle dichiarazioni rese dalla teste , ma soprattutto sui Testimone_1 documenti del procedimento penale e, in particolare, sulla relazione peritale redatta dall'ing. , consulente Per_2 del p.m.
Tanto è vero che, nell'attribuire la responsabilità del sinistro al conducente del veicolo Lancia Y nella misura del
90%, e al pedone nella restante misura 10%, ha comunque ravvisato la colpa di quest'ultimo consistita nel non aver utilizzato “prudenzialmente… le strisce pedonali poste a poca distanza”.
pagina 13 di 24 Il che contrasta, effettivamente, con quanto dichiarato dalla teste (all'udienza del 4.10.2018; Testimone_1 cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) secondo cui, invece, come evidenziato dagli appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, al momento dell'incidente “Aveva appena iniziato a calpestare le strisce sulla strada…”.
[...]
Ciò posto, e tenendo conto, quindi, dell'analitica ricostruzione dell'incidente operata dal consulente del PM sulla base degli accertamenti disposti in sede penale e delle motivate valutazioni (pienamente utilizzabili in sede civile;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30298; Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947) operate dallo stesso ing. (sulle quali non vi è, sostanzialmente, contestazione degli appellanti nei due giudizi riuniti), Per_2 ad avviso della Corte va riconosciuta, effettivamente, una maggiore responsabilità del pedone ) Controparte_6 rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Il consulente del PM aveva, in particolare, ritenuto, in modo condivisibile, che il sinistro si fosse verificato (cfr. tale consulenza, contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado degli attori, agli atti):
a) per il comportamento pericoloso ed imprudente del pedone , che aveva effettuato Controparte_6
l'attraversamento pedonale senza verificare con attenzione l'assenza di interferenze con i veicoli in marcia, in violazione dell'art. 140 (secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”) e dell'art. 190 C.d.s. (il cui comma 2 prevede, in particolare: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.”);
b) per il comportamento di guida pericoloso tenuto da il quale non aveva prestato la necessaria Parte_1 attenzione ai pedoni posti ai margini della strada e/o in fase di attraversamento della stessa, non modificando la propria condotta di guida (anche in considerazione dell'orario serale e delle precipitazioni meteoriche in atto) e non riuscendo a mettere in atto alcuna manovra di arresto e/o aggiramento dell'ostacolo (tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata e/o di scarroccimento sulla piattaforma stradale), in violazione degli artt. 140 e
141 C.d.s. (art. 141 che, ai commi 1, 2, 3 e 4, in particolare prevede, in particolare: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”).
pagina 14 di 24 Ad avviso della Corte è da ritenersi, pertanto, sì, prevalente, la responsabilità del conducente del veicolo, ma non nella misura determinata, si ribadisce, dal primo giudice.
Nello specifico è ragionevole riconoscere la responsabilità dell'accaduto nella misura del 70% a e Parte_1 nella misura del 30% a . Controparte_6
La prevalenza (comunque) della responsabilità del conducente del veicolo va ravvisata nel fatto che lo stesso, come rilevato dal consulente del P.M. sulla base delle indagini effettuate dalla P.G., viaggiasse, sì, ad una velocità non superiore a 35 km/h, dunque ad una velocità inferiore al limite, per quel tratto di strada, di 50 Km/h, ma comunque non adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto che:
a) si trattava di un tratto di strada in curva, in ambito urbano;
b) il fondo stradale era viscido per la presenza di precipitazioni meteoriche;
c) la visibilità, al momento del sinistro, era mediocre per l'orario serale pur con la presenza di illuminazione artificiale;
d) l'ostacolo costituito dal pedone era certamente improvviso ma prevedibile, in considerazione dell'attraversamento in un'area urbanizzata con numerose strisce pedonali.
La maggiore percentuale di colpa (30%) del pedone rispetto a quella (10%) riconosciuta dal primo giudice è ravvisabile, invece, ad avviso della Corte, nel fatto che l'attraversamento, da parte dello stesso P_
, fosse avvenuto non utilizzando le strisce pedonali nonostante le stesse fossero presenti a breve
[...] distanza dal luogo ove si è verificato il sinistro (come rilevato dal consulente del PM e come evincibile dalla foto n. 4 allegata alla relazione peritale), e non avendo prestato adeguata attenzione nell'attraversare comunque la strada (al di fuori delle strisce) nonostante la pioggia in atto e l'orario serale.
Al riguardo vanno richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
È necessaria una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i soggetti coinvolti, tenendo conto delle specifiche modalità del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21061; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 06/03/2025, n. 6050, che ha confermato la decisione impugnata di riconoscere la responsabilità, in pagina 15 di 24 pari misura, tra il pedone, per non aver utilizzato le strisce pedonali, e il conducente del veicolo investitore, per non aver tenuto una condotta adeguata alle circostanze).
Pertanto:
a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente (ma non è il caso di specie) dinanzi a traiettoria del veicolo;
b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per © sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/11/2014, n.
24472 richiamata, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2433).
Dunque, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20137; Sez. VI – 3, Ord.,
28/01/2019, n. 2241).
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Risulta infondato, invece, il secondo motivo di gravame proposto da , Parte_12 Pt_3
, e con cui, si ribadisce, hanno criticato la decisione del Tribunale di
[...] Parte_4 Parte_5
Nola anche nella parte in cui, nel riconoscere il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore degli attori, ha ritenuto che questi ultimi avessero provato l'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto attraverso l'utilizzo delle testimonianze di e . Testimone_2 Controparte_7
La decisione, sul punto, del primo giudice è, invero, corretta, sia pure integrandone e correggendone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Atteso lo stretto legame parentale tra gli attori e (essendo i primi i fratelli di quest'ultimo), Controparte_6 infatti, non era neanche necessaria la prova, a carico degli attori (prova che il primo giudice ha ritenuto essere stata fornita da questi ultimi e su cui gli appellanti hanno fondato il motivo di gravame in esame, si ribadisce) dell'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello.
Secondo, infatti, la più recente e condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere ex art. 2727 cod. civ. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli).
pagina 16 di 24 In tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare l'indifferenza affettiva tra la vittima e il superstite per escludere il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6500).
In altri termini, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2024, n. 5769).
Quindi i convenuti/appellanti avrebbero dovuto dimostrare, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio.
Ma di ciò non avevano fornito alcuna prova, se è vero che il teste , escusso all'udienza Controparte_7 dell'1/2/2018 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado), aveva solamente confermato le circostanze articolate dagli stessi convenuti nella propria memoria istruttoria (depositata, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 17.3.2016; cfr. tale memoria, contenuta nel fascicolo, in parte telematico, del primo grado di giudizio), riguardanti il rapporto sussistente tra lo stesso teste ed il cognato, ovvero il deceduto Controparte_6
(e il suo nucleo familiare), senza dimostrare, però, che tra e i fratelli vi fosse odio o, comunque, Controparte_6 indifferenza.
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Risultano infondate, inoltre, le doglianze mosse da tutti gli appellanti (nei due procedimenti riuniti) – e, pertanto, esaminabili congiuntamente - rispetto alla decisione del Tribunale di Nola di riconoscere agli attori (anche) il risarcimento del danno biologico (di natura psichica) patito in conseguenza del decesso del fratello, sulla scorta della ctu medico – legale espletata.
Ed infatti il primo giudice ha correttamente dato atto, sul punto, del rigoroso accertamento compiuto dal consulente di ufficio, dott.ssa , che aveva risposto anche adeguatamente alle critiche mosse dalle CP_8 parti interessate, così esaurendo l'obbligo della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740;
Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747; Sez. II, 27/12/2017, n. 30953).
In particolare la dott.ssa (psichiatra – psicoterapeuta) aveva risposto puntualmente (in data CP_8
15.4.2020, come si desume dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado, in cui è contenuta anche la relazione peritale depositata in pari data) sia alle osservazioni del dott. che del prof. Persona_3 [...]
, confermando che l'evento traumatico avesse comportato per e per Per_4 Parte_6 Parte_7
, rispettivamente, per il primo, uno stato depressivo reattivo prima e, in seguito, un disturbo post
[...] traumatico da amarezza o Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) e, per la seconda, uno stato di pagina 17 di 24 depressione mascherata sfociato, poi, anche in tal caso, in un Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) o di disturbo post traumatico da amarezza.
E ha puntualmente chiarito che la condizione di disagio e disturbo dei due periziati non potesse essere ascritta all'età avanzata ed alla lunga esperienza di lutti inevitabilmente accumulati, citando anche la letteratura di riferimento.
Quanto, poi, alla nullità della consulenza, eccepita da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in primo grado (con le note di trattazione scritta del 22.5.2020, contenute nel
[...] Parte_5 fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) lamentando la violazione dell'art. 201 c.p.c. (attesa la mancata partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti delle altre parti coinvolte nel giudizio, essendosi le operazioni peritali svolte mediante videoregistrazioni raccolte in assenza del contraddittorio tra le parti) – doglianza ribadita in questa sede- la Corte ritiene (il che assorbe ogni ulteriore valutazione) che tale mancata partecipazione non possa comunque comportare la nullità dell'intero elaborato peritale (e, di conseguenza, della sentenza impugnata), non essendovi elementi per ritenere che ciò abbia inciso, in concreto, su tale elaborato, avendo comunque le parti, attraverso i propri consulenti, potuto comunque formulare le proprie osservazioni e i propri rilievi alla ctu (che, poi, come detto, ha puntualmente risposto alle stesse).
Al riguardo va, infatti, detto che il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 31/05/2023, n. 15383).
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Risulta fondato il secondo motivo di gravame formulato dalla con riferimento Parte_8 all'applicazione, da parte del Tribunale di Nola, in relazione al danno non patrimoniale riconosciuto agli attori per la perdita del rapporto parentale, dei valori medi (anziché di quelli minimi) previsti per tale tipologìa di danni dal
Tribunale di NO (in base alle tabelle all'epoca vigenti), non considerando: a) l'età avanzata di ciascun congiunto (all'epoca dei fatti già superiore agli 80 anni) e della vittima;
b) la mancata convivenza tra la vittima e ciascun congiunto superstite;
c) l'esistenza di altri congiunti sopravvissuti.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la liquidazione deve essere eseguita secondo un sistema a punti che tenga conto di una serie di indicatori essenziali, quali (proprio come sostenuto dalla compagnia assicuratrice appellante), l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare correttivi in base alle pagina 18 di 24 particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso imponga una liquidazione senza ricorso a tale tabella.
Per tale ragione l'utilizzo di una tabella che preveda (come quella utilizzata dal primo giudice) una liquidazione a forbice, senza articolazione degli indici, è da considerarsi inadeguato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/03/2025, n.
6343).
In sostanza, in tema di risarcimento del danno parentale, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze di fatto rilevanti, come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 06/03/2025, n. 6026).
La liquidazione operata dal primo giudice, pertanto, nel non considerare (applicando, si ribadisce, i valori medi previsti, per la liquidazione c.d. a forbice, dal Tribunale di NO nelle tabelle all'epoca vigenti) l'età avanzata, all'epoca del sinistro, degli attori/danneggiati (avendo 77 anni, e 78 anni), Parte_6 Parte_7 nonché quella (parimenti avanzata) del fratello deceduto, (che aveva 70 anni), nonché la Controparte_6 circostanza (pacifica, in base alle allegazioni difensive delle parti) che i primi non convivessero con il secondo, risulta errata.
Tenuto conto, allora, degli indicatori (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, numero dei familiari superstiti – quindi anche degli eredi legittimi che avevano già ricevuto la liquidazione dei danni da parte della come dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione in primo grado- nonché di un'intensità affettiva Parte_8 media e senza considerare il parametro della convivenza) previsti (per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello) dalle tabelle di NO (da ultimo aggiornate al 5 Giugno 2024) che utilizzano il criterio c.d. a punti, a e spetterebbe (se non vi fosse stato il concorso di colpa di Parte_6 Parte_7
nella detta misura del 30%) l'importo (per ciascuno di loro) pari ad euro 56.034,00. Controparte_6
A tale importo va aggiunta la percentuale del 5% (pari ad euro 2.801,17, per un totale di euro 58.835,17) riconosciuta dal Tribunale per la personalizzazione del danno non patrimoniale patito dagli attori tenuto conto anche del danno biologico psichico riscontrato (essendo stata impugnata, sul punto, si ribadisce, la sussistenza del danno biologico ma non il criterio di personalizzazione adottato dal primo giudice); ciò non costituiva, infatti, una illegittima duplicazione del danno, trattandosi di voci del tutto diverse tra loro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9857; Sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Ragion per cui, tenendo conto del concorso di colpa, nella misura del 30%, di nella Controparte_6 causazione del sinistro, a ciascuno degli attori/appellati ( e ) spetta – in Parte_6 Parte_7 riforma parziale della sentenza impugnata - il complessivo importo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, di euro 41.184,62 (pari al 70% di euro 58.835,17).
Trattandosi, inoltre, di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), a ciascuno degli attori/danneggiati vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento pagina 19 di 24 giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (21.1.2009) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la circostanza che di tale rivalutazione il primo giudice non avesse tenuto conto non impedisce a questa Corte, nel rideterminare (riducendolo) il risarcimento del danno spettante a e , di considerarla. Parte_6 Parte_7
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
Così come non è superfluo precisare che la fondatezza, sul punto, dell'appello proposto dalla Parte_8
quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore (nel senso del riconoscimento di un risarcimento
[...] inferiore in favore degli attori/appellati, rispetto a quello liquidato dal Tribunale di Nola) giova anche a Parte_1
, , e , dovendosi ravvisare un'ipotesi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/07/2024, n. 18308; Sez. VI - 3, Ord.,
11/09/2017, n. 21098; Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
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Risultano infondati gli ultimi due motivi di gravame proposti da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
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Quanto all'invocata condanna della nella qualità di impresa designata per la liquidazione Parte_8 dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la Corte rileva che quest'ultima, nel costituirsi in giudizio (cfr. la comparsa di risposta depositata il 19.12.2014, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), aveva esercitato la domanda di regresso nei confronti di e nel caso in cui Parte_1 Persona_1
pagina 20 di 24 avesse dovuto risarcire gli attori (chiedendo, pertanto, di notificare, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., tale comparsa ai nel caso in cui fossero rimasti contumaci, il che era avvenuto); dunque, sostanzialmente, subordinando la Per_1 domanda di regresso all'eventuale accoglimento, nei confronti di essa convenuta, nella detta qualità, della domanda risarcitoria proposta da e . Parte_6 Parte_7
Pertanto, essendo la domanda (principale) risarcitoria formulata dagli attori stata rigettata nei confronti della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Parte_8 garanzia per le vittime della strada (per carenza di legittimazione passiva della stessa), correttamente il giudice di prime cure non l'ha condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti non potendo la Per_1 prima ritenersi soccombente in senso stretto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., che trova il suo fondamento nel c.d. principio di causazione) nei confronti di questi ultimi (in relazione all'azione di regresso).
In altri termini, la domanda di regresso non è stata rigettata per la mancanza dei relativi presupposti invocati dalla nella detta qualità (ossia per l'assenza di responsabilità dei convenuti SA), ma è Parte_8 stata ritenuta “infondata” quale conseguenza della riscontrata carenza di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia rispetto alla domanda risarcitoria degli attori (nei cui confronti gli appellanti non hanno chiesto, tuttavia, sul punto, la riforma della sentenza impugnata), per essere il veicolo investitore regolarmente coperto da assicurazione.
Dunque, a prescindere dall'espressione utilizzata dal primo giudice (che ha parlato di “infondatezza”), l'esame della domanda di regresso è risultato assorbito, in sostanza, dal rigetto, nei confronti del Fondo di garanzia, della domanda proposta dai (al cui eventuale accoglimento la prima era stata, si ribadisce, subordinata). Parte_7
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Privo di fondamento è, infine, come detto, anche l'ultimo motivo di gravame proposto da Parte_1 Pt_2
, , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Correttamente, infatti, il primo giudice si è limitato a condannare questi ultimi (nelle dette qualità), in solido con la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, senza provvedere sulla Pt_8 domanda di garanzia proposta dai primi.
Tale domanda, infatti, era stata proposta tardivamente, in violazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., non essendosi i detti convenuti costituitisi tempestivamente (ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione il 10.1.2015 e poi differita al 13.1.2015), ma soltanto il 9.6.2015 (chiedendo solo con tale comparsa la chiamata in causa della detta compagnia).
In altri termini gli appellanti, convenuti originariamente in giudizio dagli attori e , Parte_6 Pt_7 avrebbero potuto e dovuto costituirsi tempestivamente in giudizio per chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione (sostenendo la sussistenza della copertura assicurativa;
dunque senza attendere la notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., da parte della comparsa di costituzione della Pt_8
pagina 21 di 24 s.p.a./F.G.V.S.) e formulare, così, ritualmente, la domanda di garanzia in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori nei loro confronti.
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La riforma della sentenza impugnata comporta, con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti nei due giudizi riuniti e gli appellati , che occorra provvedere, in base all'esito complessivo della lite, ad una Parte_7 nuova regolamentazione, anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord.
n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite (tenendo conto, in particolare, delle percentuali di responsabilità del conducente del veicolo e del pedone in ordine al verificarsi del sinistro), ad avviso della Corte risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dagli attori/appellati (comunque vittoriosi, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e a quanto liquidato dal
Tribunale di Nola) nella misura del 30%.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, e con la riduzione del 50% per quella istruttoria in appello, che è comunque da considerare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/07/2024, n. 18723 ; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (euro
41.184,62) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), nella misura del 30% a carico di e (in solido tra loro) e per il restante 70% a carico di (in Parte_6 Parte_7 Parte_1
pagina 22 di 24 proprio e nella qualità di erede di ), , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nella qualità di eredi di ) e della (in solido tra loro). Parte_5 Persona_1 Parte_8
Quanto, poi, al rapporto processuale (riguardante unicamente il giudizio n. 3847/2021 RG) tra gli appellanti
, , e , e l'appellata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8
anche in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, le
[...] spese del secondo grado di giudizio (essendo stato integralmente rigettato l'appello proposto dai primi in relazione alle spese per la domanda di regresso e in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Al riguardo i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate – limitate, in tal caso, a due soli motivi di gravame- ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50% per tutte le fasi;
anche per quella istruttoria in appello, che è comunque da considerare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 3847/2021 e 3883/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente gli appelli proposti da (in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
), , , e (nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
), e dalla avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
[...] Parte_8
21.4.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna (in proprio e Parte_1 nella qualità di erede di ), , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nella qualità di eredi di ), nonché la in persona del legale rappresentante Persona_1 Parte_8
p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni (non patrimoniali), in solido tra loro:
a) in favore di , del complessivo importo di euro 41.184,62 (anziché del maggiore importo di Parte_6 euro 80.547,07 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Nola), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 41.184,62, devalutato al 21.1.2009 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 23 di 24 b) in favore di , del complessivo importo di euro 41.184,62 (anziché del maggiore importo di Parte_7 euro 80.547,07 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Nola), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 41.184,62, devalutato al 21.1.2009 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuti e condanna (in proprio e nella qualità di erede di ), , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e (nella qualità di eredi di ) e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Alfonso Pepe,
[...] quale difensore, dichiaratosi antistatario, di e di , del 70% delle spese del Parte_6 Parte_7 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 5.881,4 per il primo grado
(di cui euro 550,2 per esborsi ed euro 5.331,2 per compensi professionali) ed in euro 5.927,95 per il secondo grado (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, compensandole nella restante misura del 30%.
3. Dichiara tenuti e condanna (in proprio e nella qualità di erede di ), , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e (nella qualità di eredi di ), al pagamento, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 solido tra loro e in favore della in persona del legale rappresentante p.t., anche nella qualità Parte_8 di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado a carico di Parte_6
e di (in solido tra loro) nella misura del 30%, e di (in proprio e nella
[...] Parte_7 Parte_1 qualità di erede di ), , , e (nella Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di ), nonché della (in solido tra loro) nella restante misura del Persona_1 Parte_8
70%.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite, iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3847/2021 e 3883/2021, vertenti tra
Proc. n. 3847/2021 RG
(c.f., ), in proprio e nella qualità di erede di;
Parte_1 C.F._1 Persona_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_5 C.F._5 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Fortunato e dall'avv. TA D'ambrosio.
[...]
CP_1
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Pepe.
[...]
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Parte_8 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
-APPELLATA-
pagina 1 di 24 (p. iva ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e Parte_8 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
-APPELLATA-
Proc. n. 3883/2021 RG
(p. iva ), in persona del procuratore speciale dott. Pt_8 Parte_8 P.IVA_1 Parte_9 rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa.
CP_2
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7 rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Pepe.
[...]
(c.f., ), in proprio e nella qualità di erede di;
Parte_10 C.F._1 Persona_1 Pt_2
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f. ), nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_5 C.F._5 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Fortunato e dall'avv. TA D'ambrosio.
[...]
[...]
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Parte_8 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 21.4.2021, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 27.1.2025 dalla difesa di , , e , il 10.1.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 dalla difesa di e , il 24.1.2025 dalla difesa della Parte_6 Parte_7 Parte_8 nonché dalla difesa di - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.). Parte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 13.9.2021, (in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
) e , , e (nella qualità di eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
), hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e , la Persona_1 Parte_6 Parte_7 nonché la stessa compagnia di assicurazioni, ma in qualità di impresa designata per la Parte_8 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, proponendo appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 21.4.2021.
pagina 2 di 24 Anche la ha proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in giudizio, dinanzi a Parte_8 questa Corte (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 22.9.2021), e Parte_6 Parte_7
, nonchè (in proprio e nella qualità di erede di ), ,
[...] Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
, e (nella qualità di eredi di ), e la
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8 quale impresa designata ex lege per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania.
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Con tale sentenza il Tribunale di Nola, accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria formulata dagli attori ( e ), ha così statuito:
1.accoglie la domanda proposta dagli attori, per Parte_6 Parte_7 quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara responsabile al 90% del sinistro stradale Parte_1 verificatosi in data 21/01/2009, alle ore 18:10 circa, in Ottaviano (NA), alla Via Roma;
2. condanna solidalmente e in Parte_1 proprio e nella qualità di erede di , nonché , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, nella qualità di eredi del , e la in persona del legale
[...] Persona_1 Controparte_4 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali: • in favore di liquidati in € 80.547,07 oltre Parte_6 interessi dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
• in favore di liquidati in € 80.547,07 oltre interessi dalla Parte_7 presente pronuncia fino al soddisfo;
3. rigetta tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di a mezzo Parte_8 della sua procuratrice speciale nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_5 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania;
4.condanna solidalmente e Parte_1 in proprio e nella qualità di erede di , nonché , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
, nella qualità di eredi del , e la in persona del legale
[...] Persona_1 Controparte_4 rappresentante p.t., a rimborsare agli attori e le spese processuali sostenute, che Parte_6 Parte_7 liquida in complessivi € 13.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre € 508,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 cod. proc. civ.; 5.compensa integralmente le spese tra gli attori e la
a mezzo della sua procuratrice speciale nella qualità di impresa Parte_8 Controparte_5 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania;
6.pone le spese occorse per la c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in quota uguale ed in solido tra loro.”.
In particolare e , nella qualità di eredi di , avevano Parte_6 Parte_7 Controparte_6 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, e nonché la Persona_1 Parte_1 Parte_8 nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da essi patiti iure proprio a seguito dell'incidente del 21 gennaio
2009, a causa del quale era deceduto il proprio fratello, , esponendo, quanto alla dinamica del Controparte_6 sinistro, che:
In data 21 gennaio 2009, verso le ore 18,10 circa, alla guida dell'autovettura Lancia Y targata AM Parte_1
682FK, di proprietà di , mentre percorreva, a forte velocità, in Ottaviano, via Roma, con direzione Persona_1 di marcia Somma Vesuviana – S. Giuseppe Vesuviano, giunto nei pressi del civico n. 66, aveva investito il pedone, , che si era portato sulla carreggiata stradale per attraversarla;
a seguito dell'accaduto Controparte_6
aveva riportato “politrauma e trauma cranio-cervicale con frattura-lussazione della C3 e C4”, Controparte_6 pagina 3 di 24 per cui, soccorso dal 118, intervenuto in loco, era stato ricoverato inizialmente presso l'Ospedale Civile di Nola e, successivamente, presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ove, dopo alcuni giorni e, precisamente, il 26 gennaio 2009, era deceduto.
Avevano poi aggiunto che, a seguito dell'evento sopra descritto, era stato sottoposto a Parte_1 procedimento penale con contestazione del reato previsto dagli artt. 41 e 589 c.p., in quanto il medesimo, per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale (nella specie, degli artt. 140 e 141 co 1, 2, 3 e 8 in relazione all'art. 191 c.d.s.), non modificando la propria condotta di guida e non mettendo in atto alcuna adeguata manovra di aggiramento dell'ostacolo prevedibile ed evitabile, aveva investito il pedone e che, con sentenza n. 11/10 del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2010, era stata accolta l'istanza, formulata dal difensore del con il consenso del P.M., di definizione del procedimento ai sensi degli artt. Per_1
444 c.p.p., con l'applicazione della pena finale di anni 1 di reclusione e con il beneficio della sospensione condizionale.
Il Tribunale di Nola ha deciso la controversia nei detti termini, ritenendo, in sintesi:
a) che sussistesse la legittimazione passiva della con conseguente difetto di legittimazione Parte_8 passiva della stessa nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_8
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la Regione Campania (e, per l'effetto, l'infondatezza della domanda di regresso proposta da quest'ultima ai sensi dell'art. 283, lett. b) del Codice delle Assicurazioni));
b) che la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro, nonché del rapporto di causalità tra lo stesso e il decesso del
, fosse stata raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese dai testi (in particolare da quelle resa da Parte_7
) e dei documenti del procedimento penale (in particolare dalla ricostruzione dell'incidente Testimone_1 operata dall'ing. , consulente del p.m.) versati in atti;
Per_2
c) che la responsabilità del sinistro fosse riconducibile, nella misura del 90%, al conducente del veicolo Lancia Y
e solo del 10% al pedone, essendo emerso un prevalente apporto causale colposo del primo, che avrebbe dovuto non solo prestare un'adeguata attenzione in una strada centrale urbana, ma anche concedere la precedenza al pedone che aveva ormai impegnato per la metà la carreggiata, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto prudenzialmente utilizzare le strisce pedonali poste a poca distanza;
d) che fosse risarcibile il danno non patrimoniale patito (iure proprio) dagli attori in conseguenza della morte del fratello (danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale), pur in assenza di convivenza con la vittima, essendo stato assolto l'onere probatorio che incombeva sui detti danneggiati (germani di ), Controparte_6 attraverso la dimostrazione di un'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto, avendo i testi e riferito e confermato che il defunto fosse stato un punto di Testimone_2 Controparte_7 Controparte_6
pagina 4 di 24 riferimento per tutta la famiglia e che vi fosse una frequentazione assidua con i fratelli, fatta di rispettive visite giornaliere e dal trascorrere insieme con le rispettive famiglie le ricorrenze e le vacanze;
e) che, in ordine alla domanda degli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico patito iure proprio
a seguito del decesso del loro congiunto, fossero condivisibili (anche a seguito alle risposte alle osservazioni delle parti) le valutazioni del consulente di ufficio, dott.ssa , psichiatra e psicoterapeuta, secondo cui CP_8
sarebbe rimasto affetto, a seguito della morte del fratello, da Depressione Reattiva, sfociata, Parte_6 poi, in un Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) o Disturbo Post Traumatico da Amarezza, mentre sarebbe rimasta affetta da uno Stato Depressivo Mascherato, che si era evoluto, in seguito, in Parte_7 un Disturbo Post Traumatico da Amarezza o Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED), quantificando per entrambi un danno non inferiore al 5%, secondo quanto indicato dalle Tabelle INAIL;
f) che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, patito dagli attori a causa della morte del fratello, potesse essere riconosciuto - tenendo conto delle tabelle (del 2021) utilizzate dal Tribunale di
NO (che prevedevano il riconoscimento i favore di ciascun fratello per morte di un fratello un importo oscillante tra un valore minimo di € 24.350,00 ed uno massimo € 146.120,00)- ad entrambi gli attori, il risarcimento nell'importo medio di € 85.235,00, considerata la c.d. personalizzazione del danno, con l'aumento, poi, del 5% per il danno psichico oggetto di accertamento medico-legale;
g) che, in definitiva, tenuto conto della decurtazione del 10% in considerazione dell'accertato concorso di colpa del defunto , spettasse a ciascuno degli attori la somma di € 80.547,07 a titolo di danno non Controparte_6 patrimoniale, oltre interessi dalla pronuncia fino al soddisfo;
h) che i convenuti soccombenti dovessero corrispondere, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in solido tra loro, le spese processuali sostenute dagli attori e che sussistessero, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese tra gli attori e la nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_8 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione ratione temporis applicabile;
i) che, infine, le spese della c.t.u. medico - legale andassero definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, in quota uguale ed in solido tra loro.
****
(in proprio e nella qualità di erede di ), , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e (nella qualità di eredi di ), hanno censurato la sentenza n.779/2021
[...] Parte_5 Persona_1 emessa dal Tribunale di Nola sulla base dei seguenti motivi.
****
Con il primo motivo hanno censurato la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal giudice di primo grado, ritenendo che avesse errato nell'analisi e nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, non valutando pagina 5 di 24 adeguatamente quelle del procedimento civile, contrastanti totalmente – ad avviso degli appellanti - con quelle del procedimento penale.
In particolare hanno sostenuto che il Tribunale di Nola avesse errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni rese dalla teste , nonostante le criticità della deposizione di quest'ultima in relazione alle risultanze Testimone_1 del procedimento penale.
Hanno evidenziato, al riguardo, che : Testimone_1
a) avesse errato completamente nel fare riferimento al civico n. 65 di Via Roma in Ottaviano - ove è sita la farmacia menzionata stessa testimone- quale del luogo del sinistro, essendo quest'ultimo avvenuto, invece - come dichiarato dallo stesso attore nel capitolo di prova articolato sul punto - all'altezza del civico n. 66, essendo la detta farmacia ubicata sul versante della opposta carreggiata di percorrenza, a circa 50 mt dal civico n. 66, come risultante dalle fotografie acquisite in sede penale, così contrastando, la detta testimonianza, con i rilievi tecnici esperiti dalla P.G. (Vigili Urbani di Ottaviano) nell'immediatezza dell'evento, nonché con la relazione tecnica disposta dal PM e redatta dall'ing. ; Testimone_3
b) che tale testimonianza fosse in contrasto con la relazione tecnica disposta dal PM e redatta dall'ing.
[...]
anche in ordine a quanto dichiarato dalla prima, secondo cui avesse appena iniziato Tes_3 Controparte_6
a calpestare le strisce sulla strada al momento dell'incidente, posto che dai suddetti accertamenti peritali il pedone non aveva utilizzato le strisce pedonali presenti a breve distanza;
c) avesse riferito, inoltre, di essere rimasta sul luogo del sinistro per circa 20 minuti e di non aver visto arrivare autorità e/o ambulanze mentre l'ambulanza, allertata alle ore 17:46, era giunta sul luogo del sinistro alle ore 17:52, quindi dopo appena 6 minuti.
Secondo gli appellanti, pertanto, la più volte menzionata testimonianza resa da avrebbe Testimone_1 indotto erroneamente il giudicante ad attribuire una percentuale di responsabilità pari al 90% in capo al conducente e solo del 10% in capo al pedone, anche tenuto conto dell'ulteriore elemento – non considerato adeguatamente dal Tribunale di Nola- rappresentato dal fatto che la presenza della non fosse neanche Tes_1 risultata dai verbali redatti dalla polizia intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto.
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Con il secondo motivo , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 criticato la decisione del Tribunale di Nola anche nella parte in cui, nel riconoscere il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore degli attori, ha ritenuto che questi ultimi avessero provato l'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto attraverso l'utilizzo delle testimonianze di e Testimone_2
. Controparte_7
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pagina 6 di 24 Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente il danno biologico patito da e in seguito al decesso del Parte_6 Parte_7 fratello sulla scorta della ctu medico – legale espletata (dalla dott.ssa ) che, secondo gli appellanti, avrebbe CP_8 solo “supposto” tale danno, stante la totale assenza di elementi probatori sull'esistenza del relativo nesso causale, avendo la dott.ssa ritenuto sussistente il nesso causale a distanza di ben 10 anni dalla morte di CP_8 P_
, osservando semplicemente la “mimica e la gestualità” dei periziati, senza considerare, tra l'altro, che
[...] nelle more gli stessi avevano subìto la perdita di altri svariati stretti congiunti e di altri fratelli e sorelle.
Inoltre , , e hanno sostenuto che il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 primo giudice non avesse erroneamente considerato la nullità della relazione peritale, da essi eccepita, per palese violazione dell'art. 201 c.p.c., attesa la mancata partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti delle altre parti coinvolte nel giudizio, essendosi le operazioni peritali svolte mediante videoregistrazioni raccolte in assenza del contraddittorio tra le parti.
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, , e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola anche nella parte in cui, una volta accertata la carenza di legittimazione della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dal Fondo di Garanzia e della Parte_8 conseguente infondatezza dell'azione di regresso esercitata dalla stessa nei confronti di essi convenuti, non ha condannato la prima alla rifusione delle spese di lite in loro favore.
In sostanza, ad avviso degli appellanti, la detta carenza di legittimazione, pacifica ed incontestata, avrebbe dovuto avere un riconoscimento processuale nel dispositivo della sentenza impugnata con la pronuncia di condanna del richiamato Fondo alle competenze e spese di giudizio, per l'illegittima ed infondata azione di regresso proposta nei loro confronti.
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Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale di
Nola, in relazione alla domanda esplicita di manleva, da essi avanzata già in sede di redazione della comparsa di costituzione e più volte reiterata nel corso del giudizio, nei confronti della quale compagnia Parte_8 che assicurava il veicolo condotto da lamentando che il giudice di prime cure, pur riconoscendo la Parte_1 piena legittimazione passiva della chiamata in garanzia, inopinatamente avesse condannato essi convenuti/appellanti, in solido ed in egual misura con la detta compagnia garante.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“…in riforma dell'impugnato provvedimento nei punti oggetto di contestazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come modificate ed ampliate in corso di causa. Conseguentemente, disattese le eventuali eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti, condannare gli stessi al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso
pagina 7 di 24 forfettario per spese generali e oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non riscosso le relative competenze.”.
Iscritta la causa al n. 3847/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
26.11.2021, la nella qualità di impresa designata, per la Regione Campania, per la Parte_8 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, facendo presente che la litisconsorte necessaria, aveva già proposto un autonomo appello, con istanza di inibitoria, Pt_8 Parte_8 avverso la sentenza n. 779/2021 emessa dal Tribunale di Nola.
Ha, poi, ritenuto condivisibili le doglianze degli appellanti sull'an e sul quantum del risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure, contestando, invece, la fondatezza dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e con riferimento alle spese di lite del giudizio di primo grado Parte_3 Parte_4 Parte_5
e, in particolare, con riferimento alle richieste dei convenuti di condannare il F.G.V.S., attore in regresso Per_1 eventuale, a pagare le spese di lite in loro favore, sostenendo quanto segue: “a) l'azione di regresso è domanda accessoria, subordinata all'accoglimento della domanda principale introdotta a norma dell'art. 283, lett. b), c.a.p. e dunque ne segue le stesse sorti;
b) piuttosto la simultaneità nel processo dell'azione principale e di quella di rivalsa consentita dal codice delle assicurazioni private ha indotto i convenuti, originariamente contumaci, a documentare la regolare copertura assicurativa dell'auto; c) tale fatto, se da un lato comprova il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S., dall'altro attesta anche il ruolo dei sigg.ri di legittimati passivi rispetto all'azione contro di loro promossa dagli eredi a norma Per_1 Parte_7 dell'art. 144 c.a.p.; d) ad ogni buon conto, dimostratasi infondata la domanda principale proposta dagli originari attori
verso gli eredi di SA TA ed il F.G.V.S. a norma dell'art. 283, lett. b), c.a.p., le spese di giudizio non Parte_7 possono che essere poste a carico degli appellati , risultati soccombenti verso i convenuti (eredi SA e Parte_7
F.G.V.S.) rispetto a quella specifica domanda.”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) disporre la riunione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli sub R.G. 3847/2021 e R.G. 3883/2021 in un unico processo a norma dell'art. 355 c.p.c.; B) in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'Atto di appello sub R.G. 3883/2021: I) preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
II) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla restituzione delle somme, Parte_6 Controparte_9 che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado. C) respingere l'appello sulle spese di lite proposto dagli appellanti e sub R.G. 3847/2021, inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non Per_1 Parte_5 provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
D) con vittoria di spese del secondo grado di lite.”.
Costituitasi, con comparsa depositata il 29.11.2021, la dopo aver premesso di avere già Parte_8 proposto un autonomo appello, con istanza di inibitoria, avverso la sentenza n. 779/2021 emessa dal Tribunale di pagina 8 di 24 Nola, ha ritenuto condivisibili le doglianze degli appellanti sull'an e sul quantum del risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure e, quanto all'appello, ex adverso proposto, sulle spese di lite, si è riportata alle difese svolte per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) disporre la riunione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli sub R.G. 3847/2021 e R.G. 3883/2021 in un unico processo a norma dell'art. 355
c.p.c.; B) in accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'Atto di appello sub R.G. 3883/2021: I) preliminarmente, dichiarata
l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
II) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla Parte_6 Controparte_9 restituzione delle somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado. C) respingere l'appello sulle spese di lite proposto dagli appellanti e sub R.G. 3847/2021, inammissibile, improponibile, infondato in fatto e in Per_1 Parte_5 diritto e comunque non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
D) con vittoria di spese del secondo grado di lite.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 20.12.2021, e hanno Parte_6 Parte_7 contestato l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. perché carente di motivi specifici e/o in ogni caso inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; comunque ed in ogni caso infondata per tutti i motivi di cui in comparsa;
condannare, comunque ed in ogni caso, gli appellanti al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
La ha, a sua volta, proposto appello avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale Parte_8 di Nola sulla base dei seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del primo giudice di riconoscere in capo al conducente dell'autovettura da essa assicurata il 90% della responsabilità dell'incidente, così trascurando, per una giusta graduazione delle corresponsabilità, di valutare compiutamente e correttamente le plurime violazioni da parte del pedone delle norme di prudenza delineate dall'art. 190 C.d.s.; violazioni che avrebbero dovuto condurre, secondo l'appellante, in base all'istruttoria espletata, alla conclusione quantomeno della pari corresponsabilità del de cuius e, comunque, ad una più equa ripartizione delle quote di responsabilità conducente-pedone, posto che sul pedone, che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
In particolare, ad avviso della i rilievi planimetrici redatti dagli agenti intervenuti sul posto, e Parte_8
i rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, allegati al rapporto delle autorità prodotto dai fratelli , avrebbero consentito di ricostruire il sinistro nel senso che, all'altezza del civico n. 66 di via Parte_7
Roma in Ottaviano, il pedone fosse sbucato tra una fila di auto in sosta e, nonostante la scarsa Controparte_6 pagina 9 di 24 visibilità dei veicoli provenienti dalla sua sinistra a causa della fila di auto, che ne ostacolavano la visuale e nonostante egli avesse la visuale ostacolata anche da alcuni fogli di giornale, che sorreggeva con le mani sul capo per ripararsi dalla pioggia scrosciante, avesse attraversato di corsa la sede stradale a doppio verso di marcia da sinistra verso destra e fuori dalle strisce pedonali, senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare e senza dare l'obbligatoria precedenza ai veicoli in transito, non prestando neanche l'attenzione necessaria ad evitare il pericolo per sé e per gli altri.
La inoltre, ha evidenziato, quanto alla condotta di guida del conducente dell'auto Lancia Y, Parte_8 che egli procedesse ad una velocità calcolata tra i 25 ed i 35 km/h e, comunque ad una velocità inferiore a 35
Km/h, in base alle valutazioni del consulente tecnico del P.M. e che, in ogni caso, la velocità del veicolo fosse ben al di sotto del limite di velocità di 50 km/h consentito dalla legge in centro urbano.
E ha, inoltre, aggiunto che, alla vista del pedone, il conducente dell'auto avesse azionato una manovra di emergenza, frenando (risultando senz'altro compatibile la mancanza di segni di frenata sull'asfalto con la pioggia in atto, che li avrebbe cancellati) e, comunque, convergendo nella corsia di pertinenza dei veicoli provenienti dal verso di marcia opposto, corsia dove appunto i verbalizzanti avevano individuato il punto d'urto.
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Con il secondo motivo la ha sostenuto, in ordine al quantum dei danni patiti dagli attori per Parte_8 la morte per la perdita del fratello, che il Tribunale di Nola avesse erroneamente applicato i valori medi (anziché quelli minimi) previsti per tale tipologìa di danni dal Tribunale di NO, non considerando: a) l'età avanzata di ciascun congiunto (all'epoca dei fatti già superiore agli 80 anni) e della vittima;
b) la mancata convivenza tra la vittima e ciascun congiunto superstite;
c) l'esistenza di altri congiunti sopravvissuti.
L'appellante ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla liquidazione c.d. “personalizzata” del danno, avendo considerato – sulla base delle errate valutazioni della ctu medico – legale- gli stati demenziali e depressivi degli attori come ricollegabili all'evento luttuoso, anzichè alla loro età avanzata.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, come novellato, ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc, ed in accoglimento dell'Istanza, che qui viene proposta, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351 cpc, ricorrendone gravi motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la palese inefficacia della decisione di primo grado, che nell'incerta solvibilità degli appellati;
B) in riforma della sentenza gravata, aa) dichiarare la nullità e l'inefficacia della sentenza di primo grado;
bb) in via gradata, in riforma sempre della sentenza impugnata, ridurre consistentemente le somme liquidate dal primo giudice previa rinnovazione, se del caso, delle c.m.u. con un medico esperto in medicina legale;
cc) vinte le spese del doppio grado di giudizio e, se mai dovute, ridotte le competenze di lite di primo grado;
dd) con condanna dei sigg.ri e alla Parte_6 Controparte_9 restituzione delle somme, che l'appellante Società fosse costretta a pagare a seguito della sentenza di I grado.”.
Iscritta la causa al n. 3883/2021 RG, si sono costituiti in giudizio (in proprio e in qualità di erede di Parte_1
), e , , e (quali eredi di ), Persona_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 Parte_5 Persona_1
pagina 10 di 24 rappresentando, preliminarmente, di aver proposto autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza n.
779/2021 emessa dal Tribunale di Nola e chiedendo, pertanto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del giudizio a quello, da loro anteriormente instaurato, recante il n. 3847/2021 RG, pendente dinanzi a questa Corte.
Hanno poi sostenuto che l'appello proposto dalla ove ritenuto ammissibile, fosse fondato e Parte_8 che, pertanto, meritasse accoglimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “-accogliere, previa riunione del presente procedimento a quello avente RG.N. 3847/2021, le conclusioni già rassegnate nel procedimento avente RG. n° 3847/2021 ed innanzi richiamate, riformando in conformità la decisione di Prime Cure.”.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 7.1.2022, e , Parte_6 Parte_7 contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “preliminarmente dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e quindi rigettarla per mancanza dei requisiti ex lege e per lo effetto condannare le
[...] al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €. 5.000,00 e/o ad una somma determinata dall'adita Corte di Appello Parte_11 secondo la sua comune esperienza;
dichiarare inammissibile il presente atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. perché carente di motivi specifici e/o in ogni caso inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.; rigettare detto appello in quanto totalmente infondato per tutti i motivi di cui in comparsa;
condannare, comunque ed in ogni caso, gli appellanti al pagamento delle spese, diritti et onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
E' rimasta contumace la nella qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Parte_8
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non essendosi costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, via PEC, anche nei suoi confronti, il 22.9.2021.
Con ordinanza depositata in data 1.2.2022 è stata disposta la riunione del giudizio n. 3883/2021 RG a quello recante il n. 3847/2021 RG, è stata rigettata l'istanza della volta ad ottenere la sospensione Parte_8 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, al 19.9.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 28.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 27.1.2025 dalla difesa di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , il 10.1.2025 dalla difesa di e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, il 24.1.2025 dalla difesa della nonché dalla difesa di - Fondo
[...] Parte_8 Parte_8 di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.)), la causa è stata riservata in decisione in data 28.1.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
pagina 11 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati e Parte_6
, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) degli appelli ex adverso proposti. Parte_7
Ed infatti, dalla lettura sia dell'atto di appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , che da quello proposto dalla è possibile individuare con
[...] Parte_5 Parte_8 sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata (con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti) dagli appellati e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che Parte_6 Parte_7
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
pagina 12 di 24 Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò premesso e passando all'esame, nel merito, degli appelli proposti nei due giudizi riuniti, la Corte ritiene che siano parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta, innanzitutto, fondato il primo motivo di gravame articolato sia da , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e che dalla negli appelli rispettivamente
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_8 proposti, esaminabili congiuntamente, sul punto, trattandosi – per entrambe le impugnazioni- della censura alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla conseguente individuazione delle percentuali di responsabilità
(nella misura del 90% per il conducente del veicolo, e nella restante misura del 10% per il pedone) operate dal
Tribunale di Nola.
Premesso che la sentenza di applicazione della pena, ex articolo 444 del codice di procedura penale, non ha effetti vincolanti in un diverso giudizio (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801; ai sensi dell'art. 445, co.1-bis, c.p.p., nell'attuale formulazione, tale sentenza, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non solo non ha efficacia ma non può neanch essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile), va innanzitutto rilevato che il primo giudice, come detto, si è basato, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non tanto (o, meglio, non solo) sulle dichiarazioni rese dalla teste , ma soprattutto sui Testimone_1 documenti del procedimento penale e, in particolare, sulla relazione peritale redatta dall'ing. , consulente Per_2 del p.m.
Tanto è vero che, nell'attribuire la responsabilità del sinistro al conducente del veicolo Lancia Y nella misura del
90%, e al pedone nella restante misura 10%, ha comunque ravvisato la colpa di quest'ultimo consistita nel non aver utilizzato “prudenzialmente… le strisce pedonali poste a poca distanza”.
pagina 13 di 24 Il che contrasta, effettivamente, con quanto dichiarato dalla teste (all'udienza del 4.10.2018; Testimone_1 cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) secondo cui, invece, come evidenziato dagli appellanti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, al momento dell'incidente “Aveva appena iniziato a calpestare le strisce sulla strada…”.
[...]
Ciò posto, e tenendo conto, quindi, dell'analitica ricostruzione dell'incidente operata dal consulente del PM sulla base degli accertamenti disposti in sede penale e delle motivate valutazioni (pienamente utilizzabili in sede civile;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30298; Sez. III, Ord., 28/02/2023, n. 5947) operate dallo stesso ing. (sulle quali non vi è, sostanzialmente, contestazione degli appellanti nei due giudizi riuniti), Per_2 ad avviso della Corte va riconosciuta, effettivamente, una maggiore responsabilità del pedone ) Controparte_6 rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Il consulente del PM aveva, in particolare, ritenuto, in modo condivisibile, che il sinistro si fosse verificato (cfr. tale consulenza, contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado degli attori, agli atti):
a) per il comportamento pericoloso ed imprudente del pedone , che aveva effettuato Controparte_6
l'attraversamento pedonale senza verificare con attenzione l'assenza di interferenze con i veicoli in marcia, in violazione dell'art. 140 (secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”) e dell'art. 190 C.d.s. (il cui comma 2 prevede, in particolare: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.”);
b) per il comportamento di guida pericoloso tenuto da il quale non aveva prestato la necessaria Parte_1 attenzione ai pedoni posti ai margini della strada e/o in fase di attraversamento della stessa, non modificando la propria condotta di guida (anche in considerazione dell'orario serale e delle precipitazioni meteoriche in atto) e non riuscendo a mettere in atto alcuna manovra di arresto e/o aggiramento dell'ostacolo (tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata e/o di scarroccimento sulla piattaforma stradale), in violazione degli artt. 140 e
141 C.d.s. (art. 141 che, ai commi 1, 2, 3 e 4, in particolare prevede, in particolare: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”).
pagina 14 di 24 Ad avviso della Corte è da ritenersi, pertanto, sì, prevalente, la responsabilità del conducente del veicolo, ma non nella misura determinata, si ribadisce, dal primo giudice.
Nello specifico è ragionevole riconoscere la responsabilità dell'accaduto nella misura del 70% a e Parte_1 nella misura del 30% a . Controparte_6
La prevalenza (comunque) della responsabilità del conducente del veicolo va ravvisata nel fatto che lo stesso, come rilevato dal consulente del P.M. sulla base delle indagini effettuate dalla P.G., viaggiasse, sì, ad una velocità non superiore a 35 km/h, dunque ad una velocità inferiore al limite, per quel tratto di strada, di 50 Km/h, ma comunque non adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto che:
a) si trattava di un tratto di strada in curva, in ambito urbano;
b) il fondo stradale era viscido per la presenza di precipitazioni meteoriche;
c) la visibilità, al momento del sinistro, era mediocre per l'orario serale pur con la presenza di illuminazione artificiale;
d) l'ostacolo costituito dal pedone era certamente improvviso ma prevedibile, in considerazione dell'attraversamento in un'area urbanizzata con numerose strisce pedonali.
La maggiore percentuale di colpa (30%) del pedone rispetto a quella (10%) riconosciuta dal primo giudice è ravvisabile, invece, ad avviso della Corte, nel fatto che l'attraversamento, da parte dello stesso P_
, fosse avvenuto non utilizzando le strisce pedonali nonostante le stesse fossero presenti a breve
[...] distanza dal luogo ove si è verificato il sinistro (come rilevato dal consulente del PM e come evincibile dalla foto n. 4 allegata alla relazione peritale), e non avendo prestato adeguata attenzione nell'attraversare comunque la strada (al di fuori delle strisce) nonostante la pioggia in atto e l'orario serale.
Al riguardo vanno richiamati i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
È necessaria una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i soggetti coinvolti, tenendo conto delle specifiche modalità del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21061; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 06/03/2025, n. 6050, che ha confermato la decisione impugnata di riconoscere la responsabilità, in pagina 15 di 24 pari misura, tra il pedone, per non aver utilizzato le strisce pedonali, e il conducente del veicolo investitore, per non aver tenuto una condotta adeguata alle circostanze).
Pertanto:
a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente (ma non è il caso di specie) dinanzi a traiettoria del veicolo;
b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per © sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/11/2014, n.
24472 richiamata, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2433).
Dunque, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20137; Sez. VI – 3, Ord.,
28/01/2019, n. 2241).
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Risulta infondato, invece, il secondo motivo di gravame proposto da , Parte_12 Pt_3
, e con cui, si ribadisce, hanno criticato la decisione del Tribunale di
[...] Parte_4 Parte_5
Nola anche nella parte in cui, nel riconoscere il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore degli attori, ha ritenuto che questi ultimi avessero provato l'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello deceduto attraverso l'utilizzo delle testimonianze di e . Testimone_2 Controparte_7
La decisione, sul punto, del primo giudice è, invero, corretta, sia pure integrandone e correggendone la motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Atteso lo stretto legame parentale tra gli attori e (essendo i primi i fratelli di quest'ultimo), Controparte_6 infatti, non era neanche necessaria la prova, a carico degli attori (prova che il primo giudice ha ritenuto essere stata fornita da questi ultimi e su cui gli appellanti hanno fondato il motivo di gravame in esame, si ribadisce) dell'effettiva e duratura relazione affettiva con il fratello.
Secondo, infatti, la più recente e condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere ex art. 2727 cod. civ. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli).
pagina 16 di 24 In tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare l'indifferenza affettiva tra la vittima e il superstite per escludere il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6500).
In altri termini, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2024, n. 5769).
Quindi i convenuti/appellanti avrebbero dovuto dimostrare, contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto, che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio.
Ma di ciò non avevano fornito alcuna prova, se è vero che il teste , escusso all'udienza Controparte_7 dell'1/2/2018 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado), aveva solamente confermato le circostanze articolate dagli stessi convenuti nella propria memoria istruttoria (depositata, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 17.3.2016; cfr. tale memoria, contenuta nel fascicolo, in parte telematico, del primo grado di giudizio), riguardanti il rapporto sussistente tra lo stesso teste ed il cognato, ovvero il deceduto Controparte_6
(e il suo nucleo familiare), senza dimostrare, però, che tra e i fratelli vi fosse odio o, comunque, Controparte_6 indifferenza.
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Risultano infondate, inoltre, le doglianze mosse da tutti gli appellanti (nei due procedimenti riuniti) – e, pertanto, esaminabili congiuntamente - rispetto alla decisione del Tribunale di Nola di riconoscere agli attori (anche) il risarcimento del danno biologico (di natura psichica) patito in conseguenza del decesso del fratello, sulla scorta della ctu medico – legale espletata.
Ed infatti il primo giudice ha correttamente dato atto, sul punto, del rigoroso accertamento compiuto dal consulente di ufficio, dott.ssa , che aveva risposto anche adeguatamente alle critiche mosse dalle CP_8 parti interessate, così esaurendo l'obbligo della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740;
Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747; Sez. II, 27/12/2017, n. 30953).
In particolare la dott.ssa (psichiatra – psicoterapeuta) aveva risposto puntualmente (in data CP_8
15.4.2020, come si desume dal fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado, in cui è contenuta anche la relazione peritale depositata in pari data) sia alle osservazioni del dott. che del prof. Persona_3 [...]
, confermando che l'evento traumatico avesse comportato per e per Per_4 Parte_6 Parte_7
, rispettivamente, per il primo, uno stato depressivo reattivo prima e, in seguito, un disturbo post
[...] traumatico da amarezza o Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) e, per la seconda, uno stato di pagina 17 di 24 depressione mascherata sfociato, poi, anche in tal caso, in un Post Traumatic Embitterment Disorder (PTED) o di disturbo post traumatico da amarezza.
E ha puntualmente chiarito che la condizione di disagio e disturbo dei due periziati non potesse essere ascritta all'età avanzata ed alla lunga esperienza di lutti inevitabilmente accumulati, citando anche la letteratura di riferimento.
Quanto, poi, alla nullità della consulenza, eccepita da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e in primo grado (con le note di trattazione scritta del 22.5.2020, contenute nel
[...] Parte_5 fascicolo di ufficio, in parte telematico, del primo grado) lamentando la violazione dell'art. 201 c.p.c. (attesa la mancata partecipazione alle operazioni peritali dei consulenti delle altre parti coinvolte nel giudizio, essendosi le operazioni peritali svolte mediante videoregistrazioni raccolte in assenza del contraddittorio tra le parti) – doglianza ribadita in questa sede- la Corte ritiene (il che assorbe ogni ulteriore valutazione) che tale mancata partecipazione non possa comunque comportare la nullità dell'intero elaborato peritale (e, di conseguenza, della sentenza impugnata), non essendovi elementi per ritenere che ciò abbia inciso, in concreto, su tale elaborato, avendo comunque le parti, attraverso i propri consulenti, potuto comunque formulare le proprie osservazioni e i propri rilievi alla ctu (che, poi, come detto, ha puntualmente risposto alle stesse).
Al riguardo va, infatti, detto che il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 31/05/2023, n. 15383).
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Risulta fondato il secondo motivo di gravame formulato dalla con riferimento Parte_8 all'applicazione, da parte del Tribunale di Nola, in relazione al danno non patrimoniale riconosciuto agli attori per la perdita del rapporto parentale, dei valori medi (anziché di quelli minimi) previsti per tale tipologìa di danni dal
Tribunale di NO (in base alle tabelle all'epoca vigenti), non considerando: a) l'età avanzata di ciascun congiunto (all'epoca dei fatti già superiore agli 80 anni) e della vittima;
b) la mancata convivenza tra la vittima e ciascun congiunto superstite;
c) l'esistenza di altri congiunti sopravvissuti.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la liquidazione deve essere eseguita secondo un sistema a punti che tenga conto di una serie di indicatori essenziali, quali (proprio come sostenuto dalla compagnia assicuratrice appellante), l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare correttivi in base alle pagina 18 di 24 particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso imponga una liquidazione senza ricorso a tale tabella.
Per tale ragione l'utilizzo di una tabella che preveda (come quella utilizzata dal primo giudice) una liquidazione a forbice, senza articolazione degli indici, è da considerarsi inadeguato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/03/2025, n.
6343).
In sostanza, in tema di risarcimento del danno parentale, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze di fatto rilevanti, come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 06/03/2025, n. 6026).
La liquidazione operata dal primo giudice, pertanto, nel non considerare (applicando, si ribadisce, i valori medi previsti, per la liquidazione c.d. a forbice, dal Tribunale di NO nelle tabelle all'epoca vigenti) l'età avanzata, all'epoca del sinistro, degli attori/danneggiati (avendo 77 anni, e 78 anni), Parte_6 Parte_7 nonché quella (parimenti avanzata) del fratello deceduto, (che aveva 70 anni), nonché la Controparte_6 circostanza (pacifica, in base alle allegazioni difensive delle parti) che i primi non convivessero con il secondo, risulta errata.
Tenuto conto, allora, degli indicatori (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, numero dei familiari superstiti – quindi anche degli eredi legittimi che avevano già ricevuto la liquidazione dei danni da parte della come dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione in primo grado- nonché di un'intensità affettiva Parte_8 media e senza considerare il parametro della convivenza) previsti (per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello) dalle tabelle di NO (da ultimo aggiornate al 5 Giugno 2024) che utilizzano il criterio c.d. a punti, a e spetterebbe (se non vi fosse stato il concorso di colpa di Parte_6 Parte_7
nella detta misura del 30%) l'importo (per ciascuno di loro) pari ad euro 56.034,00. Controparte_6
A tale importo va aggiunta la percentuale del 5% (pari ad euro 2.801,17, per un totale di euro 58.835,17) riconosciuta dal Tribunale per la personalizzazione del danno non patrimoniale patito dagli attori tenuto conto anche del danno biologico psichico riscontrato (essendo stata impugnata, sul punto, si ribadisce, la sussistenza del danno biologico ma non il criterio di personalizzazione adottato dal primo giudice); ciò non costituiva, infatti, una illegittima duplicazione del danno, trattandosi di voci del tutto diverse tra loro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/03/2022, n. 9857; Sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Ragion per cui, tenendo conto del concorso di colpa, nella misura del 30%, di nella Controparte_6 causazione del sinistro, a ciascuno degli attori/appellati ( e ) spetta – in Parte_6 Parte_7 riforma parziale della sentenza impugnata - il complessivo importo, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, di euro 41.184,62 (pari al 70% di euro 58.835,17).
Trattandosi, inoltre, di un credito risarcitorio (e, dunque, di debito c.d. di valore), a ciascuno degli attori/danneggiati vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento pagina 19 di 24 giurisprudenziale, con decorrenza dalla data (21.1.2009) dell'evento dannoso, ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la circostanza che di tale rivalutazione il primo giudice non avesse tenuto conto non impedisce a questa Corte, nel rideterminare (riducendolo) il risarcimento del danno spettante a e , di considerarla. Parte_6 Parte_7
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
14/06/2023, n. 17004; Sez. III, 18/07/2011, n. 15709; Sez. Unite, 05/04/2007, n. 8520).
Così come non è superfluo precisare che la fondatezza, sul punto, dell'appello proposto dalla Parte_8
quale compagnia assicuratrice del veicolo investitore (nel senso del riconoscimento di un risarcimento
[...] inferiore in favore degli attori/appellati, rispetto a quello liquidato dal Tribunale di Nola) giova anche a Parte_1
, , e , dovendosi ravvisare un'ipotesi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/07/2024, n. 18308; Sez. VI - 3, Ord.,
11/09/2017, n. 21098; Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
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Risultano infondati gli ultimi due motivi di gravame proposti da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e . Parte_4 Parte_5
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Quanto all'invocata condanna della nella qualità di impresa designata per la liquidazione Parte_8 dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la Corte rileva che quest'ultima, nel costituirsi in giudizio (cfr. la comparsa di risposta depositata il 19.12.2014, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), aveva esercitato la domanda di regresso nei confronti di e nel caso in cui Parte_1 Persona_1
pagina 20 di 24 avesse dovuto risarcire gli attori (chiedendo, pertanto, di notificare, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., tale comparsa ai nel caso in cui fossero rimasti contumaci, il che era avvenuto); dunque, sostanzialmente, subordinando la Per_1 domanda di regresso all'eventuale accoglimento, nei confronti di essa convenuta, nella detta qualità, della domanda risarcitoria proposta da e . Parte_6 Parte_7
Pertanto, essendo la domanda (principale) risarcitoria formulata dagli attori stata rigettata nei confronti della nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Parte_8 garanzia per le vittime della strada (per carenza di legittimazione passiva della stessa), correttamente il giudice di prime cure non l'ha condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti non potendo la Per_1 prima ritenersi soccombente in senso stretto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., che trova il suo fondamento nel c.d. principio di causazione) nei confronti di questi ultimi (in relazione all'azione di regresso).
In altri termini, la domanda di regresso non è stata rigettata per la mancanza dei relativi presupposti invocati dalla nella detta qualità (ossia per l'assenza di responsabilità dei convenuti SA), ma è Parte_8 stata ritenuta “infondata” quale conseguenza della riscontrata carenza di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia rispetto alla domanda risarcitoria degli attori (nei cui confronti gli appellanti non hanno chiesto, tuttavia, sul punto, la riforma della sentenza impugnata), per essere il veicolo investitore regolarmente coperto da assicurazione.
Dunque, a prescindere dall'espressione utilizzata dal primo giudice (che ha parlato di “infondatezza”), l'esame della domanda di regresso è risultato assorbito, in sostanza, dal rigetto, nei confronti del Fondo di garanzia, della domanda proposta dai (al cui eventuale accoglimento la prima era stata, si ribadisce, subordinata). Parte_7
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Privo di fondamento è, infine, come detto, anche l'ultimo motivo di gravame proposto da Parte_1 Pt_2
, , e .
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Correttamente, infatti, il primo giudice si è limitato a condannare questi ultimi (nelle dette qualità), in solido con la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, senza provvedere sulla Pt_8 domanda di garanzia proposta dai primi.
Tale domanda, infatti, era stata proposta tardivamente, in violazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., non essendosi i detti convenuti costituitisi tempestivamente (ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione il 10.1.2015 e poi differita al 13.1.2015), ma soltanto il 9.6.2015 (chiedendo solo con tale comparsa la chiamata in causa della detta compagnia).
In altri termini gli appellanti, convenuti originariamente in giudizio dagli attori e , Parte_6 Pt_7 avrebbero potuto e dovuto costituirsi tempestivamente in giudizio per chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione (sostenendo la sussistenza della copertura assicurativa;
dunque senza attendere la notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., da parte della comparsa di costituzione della Pt_8
pagina 21 di 24 s.p.a./F.G.V.S.) e formulare, così, ritualmente, la domanda di garanzia in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori nei loro confronti.
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La riforma della sentenza impugnata comporta, con riferimento al rapporto processuale tra gli appellanti nei due giudizi riuniti e gli appellati , che occorra provvedere, in base all'esito complessivo della lite, ad una Parte_7 nuova regolamentazione, anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord.
n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite (tenendo conto, in particolare, delle percentuali di responsabilità del conducente del veicolo e del pedone in ordine al verificarsi del sinistro), ad avviso della Corte risulta giustificato, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dagli attori/appellati (comunque vittoriosi, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e a quanto liquidato dal
Tribunale di Nola) nella misura del 30%.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, e con la riduzione del 50% per quella istruttoria in appello, che è comunque da considerare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/07/2024, n. 18723 ; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (euro
41.184,62) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), nella misura del 30% a carico di e (in solido tra loro) e per il restante 70% a carico di (in Parte_6 Parte_7 Parte_1
pagina 22 di 24 proprio e nella qualità di erede di ), , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nella qualità di eredi di ) e della (in solido tra loro). Parte_5 Persona_1 Parte_8
Quanto, poi, al rapporto processuale (riguardante unicamente il giudizio n. 3847/2021 RG) tra gli appellanti
, , e , e l'appellata Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8
anche in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia, le
[...] spese del secondo grado di giudizio (essendo stato integralmente rigettato l'appello proposto dai primi in relazione alle spese per la domanda di regresso e in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di garanzia), seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Al riguardo i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate – limitate, in tal caso, a due soli motivi di gravame- ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50% per tutte le fasi;
anche per quella istruttoria in appello, che è comunque da considerare anche se non è stata espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez. II, Ord.,
08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561 cit.), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), tenendo conto dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 3847/2021 e 3883/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente gli appelli proposti da (in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
), , , e (nella qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
), e dalla avverso la sentenza n.779/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
[...] Parte_8
21.4.2021 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna (in proprio e Parte_1 nella qualità di erede di ), , , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nella qualità di eredi di ), nonché la in persona del legale rappresentante Persona_1 Parte_8
p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni (non patrimoniali), in solido tra loro:
a) in favore di , del complessivo importo di euro 41.184,62 (anziché del maggiore importo di Parte_6 euro 80.547,07 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Nola), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 41.184,62, devalutato al 21.1.2009 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
pagina 23 di 24 b) in favore di , del complessivo importo di euro 41.184,62 (anziché del maggiore importo di Parte_7 euro 80.547,07 riconosciuto nella detta sentenza del Tribunale di Nola), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 41.184,62, devalutato al 21.1.2009 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuti e condanna (in proprio e nella qualità di erede di ), , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e (nella qualità di eredi di ) e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_8
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro e in favore dell'avv. Alfonso Pepe,
[...] quale difensore, dichiaratosi antistatario, di e di , del 70% delle spese del Parte_6 Parte_7 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 5.881,4 per il primo grado
(di cui euro 550,2 per esborsi ed euro 5.331,2 per compensi professionali) ed in euro 5.927,95 per il secondo grado (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, compensandole nella restante misura del 30%.
3. Dichiara tenuti e condanna (in proprio e nella qualità di erede di ), , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e (nella qualità di eredi di ), al pagamento, in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 solido tra loro e in favore della in persona del legale rappresentante p.t., anche nella qualità Parte_8 di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Pone definitivamente le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado a carico di Parte_6
e di (in solido tra loro) nella misura del 30%, e di (in proprio e nella
[...] Parte_7 Parte_1 qualità di erede di ), , , e (nella Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di ), nonché della (in solido tra loro) nella restante misura del Persona_1 Parte_8
70%.
Napoli, 13.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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