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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - C.lla Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - Via Xx Settembre, 10 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Consorzio Di Bonifica NI AT - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202590010204200000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2025 900 10204200000, limitatamente a diciassette distinte cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento del Comune di
Mesoraca, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la prescrizione dei crediti tributari.
Le cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata sono le seguenti:
1) n. 133 2011 001130112700, tassa automobilistica;
2) n. 133 2011 0009336092000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
3) n. 133 2012 0004449939000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
4) n. 133 2012 0012737956000, contributi consortili;
5) n. 133 2013 0006602969000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
6) n. 133 2015 0007215523000, tassa automobilistica;
7) n. 133 2016 0004118909000, tassa automobilistica;
8) n. 133 2014 0000717668000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
9) n. 133 2014 0002023009000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
10) n. 133 2014 0015434215000, contributi consortili;
11) n. 133 2015 0007215523000, tassa automobilistica;
12) n. 133 2016 00004118909000, tassa automobilistica;
13) n. 133 2020 0004811376000, tassa automobilistica;
14) n. 133 2021 0003974965000, tassa automobilistica;
15) n. 133 2021 0008199084000, TARI del Comune di Mesoraca;
16) n. 133 2020 0004811376000, tassa automobilistica.
Ad esse si aggiungono gli avvisi di accertamento n. 673 e n. 125 per la TARI del Comune di Mesoraca.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di tardività del ricorso deve essere rigettata, posto che l'agente della riscossione ha affermato, nella propria memoria costitutiva, che l'atto impugnato in questa sede è stato notificato il 7 aprile 2025.
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto il 14 aprile 2025, risulta rispettato il termine di sessanta giorni posto dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
3.1. Giova premettere che mentre le imposte locali (come la tassa sui rifiuti) ed i contributi consortili si prescrivono in cinque anni, la tassa automobilistica ha un termine di prescrizione triennale.
3.2. Ciò premesso, si osserva che le cartelle n. 133 2011 001130112700, n. 133 2015 0007215523000, n.
133 2016 00004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, tutte relative alla tassa automobilistica, sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n. 133 2024 900 0586266000, ritualmente notificata al contribuente in data 2 marzo 2024 a mezzo raccomandata AR.
Tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ne consegue che qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento risulta ormai preclusa, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di contestare l'atto esattoriale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la data di notificazione della intimazione n. 133 2024 900 0586266000 (2 marzo 2024) e la data di notificazione dell'intimazione impugnata (7 aprile 2025), che, tuttavia, risulta manifestamente infondata, tenuto conto del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica.
3.3. Ad identica conclusione deve giungersi in relazione alle cartelle n. 133 2011 0009336092000, n. 133
2012 0004449939000, n. 133 2012 0012737956000, n. 133 2013 0006602969000, n. 133 2014
0000717668000, n. 133 2014 0002023009000, n. 133 2014 0015434215000, relative alla tassa rifiuti del
Comune di Mesoraca ed a contributi consortili, che sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n.
133 2021 900 1162218000, ritualmente notificata al contribuente in data 23 febbraio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Anche tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Può dunque ritenersi precluso lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore alla notifica dell'intimazione n. 133 2021 900 1162218000 e certamente infondata l'eccezione per il periodo compreso tra la notifica di detta intimazione e la notifica dell'atto impugnato in questa sede (7 aprile 2025).
3.4. Ancora, i crediti portati dagli avvisi di accertamento (mai impugnati e notificati, per stessa ammissione del ricorrente, in data 25 gennaio 2021) e dalla cartella n. 133 2021 0008199084000 (mai impugnata e ritualmente notificata, giusta documentazione prodotta dall'agente della riscossione, in data 26 ottobre 2022) non possono essere prescritti, non essendo decorso il termine di cinque anni tra la data della loro notificazione e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (6 aprile 2025).
3.5. Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella n. 133 2021 0003974965000, relativa alla tassa automobilistica, che risulta ritualmente notificata al contribuente in data 11 giugno 2022, mediante raccomandata AR.
Tra la data di notifica della cartella – mai impugnata – e la data di notifica dell'atto impugnato in questa sede
(7 aprile 2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
3.6. Il ricorso è invece fondato relativamente alle cartelle n. 133 2015 0007215523000, n. 133 2016
0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, tutte relative alla tassa automobilistica.
Invero, le prime due cartelle sono richiamante nella intimazione di pagamento n. 133 2021 900 1162218000, notificata il 23 febbraio 2022, mentre la terza risulta notificata il 7 marzo 2022.
Ne consegue che, alla data del 7 aprile 2025 (data di notifica dell'atto impugnato in questa sede), il termine triennale di prescrizione del tributo risultava prescritto, non rivenendosi nella documentazione processuale atti idonei ad interrompere la prescrizione medio tempore notificati al contribuente.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti portati dalle cartelle n. 133 2015
0007215523000, n. 133 2016 0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, che risultano prescritti.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato limitatamente ai crediti portati dalle cartelle n. 133 2015 0007215523000, n. 133
2016 0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
UC AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente e Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - C.lla Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mesoraca - Via Xx Settembre, 10 88838 Mesoraca KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Consorzio Di Bonifica NI AT - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 133202590010204200000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 133 2025 900 10204200000, limitatamente a diciassette distinte cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento del Comune di
Mesoraca, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la prescrizione dei crediti tributari.
Le cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata sono le seguenti:
1) n. 133 2011 001130112700, tassa automobilistica;
2) n. 133 2011 0009336092000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
3) n. 133 2012 0004449939000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
4) n. 133 2012 0012737956000, contributi consortili;
5) n. 133 2013 0006602969000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
6) n. 133 2015 0007215523000, tassa automobilistica;
7) n. 133 2016 0004118909000, tassa automobilistica;
8) n. 133 2014 0000717668000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
9) n. 133 2014 0002023009000, tassa rifiuti del Comune di Mesoraca;
10) n. 133 2014 0015434215000, contributi consortili;
11) n. 133 2015 0007215523000, tassa automobilistica;
12) n. 133 2016 00004118909000, tassa automobilistica;
13) n. 133 2020 0004811376000, tassa automobilistica;
14) n. 133 2021 0003974965000, tassa automobilistica;
15) n. 133 2021 0008199084000, TARI del Comune di Mesoraca;
16) n. 133 2020 0004811376000, tassa automobilistica.
Ad esse si aggiungono gli avvisi di accertamento n. 673 e n. 125 per la TARI del Comune di Mesoraca.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di tardività del ricorso deve essere rigettata, posto che l'agente della riscossione ha affermato, nella propria memoria costitutiva, che l'atto impugnato in questa sede è stato notificato il 7 aprile 2025.
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto il 14 aprile 2025, risulta rispettato il termine di sessanta giorni posto dall'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
3.1. Giova premettere che mentre le imposte locali (come la tassa sui rifiuti) ed i contributi consortili si prescrivono in cinque anni, la tassa automobilistica ha un termine di prescrizione triennale.
3.2. Ciò premesso, si osserva che le cartelle n. 133 2011 001130112700, n. 133 2015 0007215523000, n.
133 2016 00004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, tutte relative alla tassa automobilistica, sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n. 133 2024 900 0586266000, ritualmente notificata al contribuente in data 2 marzo 2024 a mezzo raccomandata AR.
Tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ne consegue che qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento risulta ormai preclusa, poiché avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione di tale atto.
Diversamente opinando, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di contestare l'atto esattoriale.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la data di notificazione della intimazione n. 133 2024 900 0586266000 (2 marzo 2024) e la data di notificazione dell'intimazione impugnata (7 aprile 2025), che, tuttavia, risulta manifestamente infondata, tenuto conto del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica.
3.3. Ad identica conclusione deve giungersi in relazione alle cartelle n. 133 2011 0009336092000, n. 133
2012 0004449939000, n. 133 2012 0012737956000, n. 133 2013 0006602969000, n. 133 2014
0000717668000, n. 133 2014 0002023009000, n. 133 2014 0015434215000, relative alla tassa rifiuti del
Comune di Mesoraca ed a contributi consortili, che sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n.
133 2021 900 1162218000, ritualmente notificata al contribuente in data 23 febbraio 2022 a mezzo raccomandata AR.
Anche tale intimazione non risulta essere stata impugnata.
Può dunque ritenersi precluso lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore alla notifica dell'intimazione n. 133 2021 900 1162218000 e certamente infondata l'eccezione per il periodo compreso tra la notifica di detta intimazione e la notifica dell'atto impugnato in questa sede (7 aprile 2025).
3.4. Ancora, i crediti portati dagli avvisi di accertamento (mai impugnati e notificati, per stessa ammissione del ricorrente, in data 25 gennaio 2021) e dalla cartella n. 133 2021 0008199084000 (mai impugnata e ritualmente notificata, giusta documentazione prodotta dall'agente della riscossione, in data 26 ottobre 2022) non possono essere prescritti, non essendo decorso il termine di cinque anni tra la data della loro notificazione e la data di notificazione dell'atto impugnato in questa sede (6 aprile 2025).
3.5. Altresì infondata è l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella n. 133 2021 0003974965000, relativa alla tassa automobilistica, che risulta ritualmente notificata al contribuente in data 11 giugno 2022, mediante raccomandata AR.
Tra la data di notifica della cartella – mai impugnata – e la data di notifica dell'atto impugnato in questa sede
(7 aprile 2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
3.6. Il ricorso è invece fondato relativamente alle cartelle n. 133 2015 0007215523000, n. 133 2016
0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, tutte relative alla tassa automobilistica.
Invero, le prime due cartelle sono richiamante nella intimazione di pagamento n. 133 2021 900 1162218000, notificata il 23 febbraio 2022, mentre la terza risulta notificata il 7 marzo 2022.
Ne consegue che, alla data del 7 aprile 2025 (data di notifica dell'atto impugnato in questa sede), il termine triennale di prescrizione del tributo risultava prescritto, non rivenendosi nella documentazione processuale atti idonei ad interrompere la prescrizione medio tempore notificati al contribuente.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai crediti portati dalle cartelle n. 133 2015
0007215523000, n. 133 2016 0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000, che risultano prescritti.
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato limitatamente ai crediti portati dalle cartelle n. 133 2015 0007215523000, n. 133
2016 0004118909000 e n. 133 2020 0004811376000;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL PRESIDENTE E RELATORE
UC AN