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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 429 c.p.c. 10/04/2025 n. 2509/2021 r.g.
Parte ricorrente Per l'avv. MARCUCCI MASSIMO anche in sostituzione dell'avv. MONTESI Parte_1
YLENIA
Parte resistente Per , presente la dott.ssa Controparte_1 CP_2
[...]
L'avv. Marcucci preliminarmente insiste nella già anticipata richiesta di differimento. L' si oppone alla richiesta di differimento chiedendo la discussione della causa. CP_1
Il Giudice Rigetta istanza di differimento, trattandosi di materiale istruttorio formatosi in differente, separato e autonomo giudizio, che peraltro renderebbe rilevante anche annessa la valutazione del giudicante dell'altro procedimento in relazione alla indicate dichiarazioni e più in generale l'esito dell'altro procedimento, considerato peraltro che i soggetti le cui dichiarazioni si chiede di acquisire erano testi della resistente, di cui parte ricorrente ha chiesto (ed ottenuto) la declaratoria di decadenza.
invita quindi le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte ricorrente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Parte resistente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da memoria note conclusive;
Le parti discutono la causa, Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 429 c.p.c., causa n. 2509/2021 r.g., udienza del 10/04/2025
Parte_1
Avv. MARCUCCI MASSIMO Avv. MONTESI YLENIA parte ricorrente
, Controparte_1
Avv. BENCIVENGA RITA parte resistente
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1) in via preliminare disporre con provvedimento, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 opposta con il presente ricorso;
2) in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
424/2021 per i motivi esposti in narrativa;
nel merito
3) accertare e dichiarare l'infondatezza dei fatti apposti nell'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 e per l'effetto annullarla, revocarla, dichiararla illegittima e/o priva di efficacia per i motivi esposti in narrativa e, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione opposta, condannare la parte resistente alla restituzione delle somme percepite nel corso del giudizio;
4) in subordine, ridurre l'importo delle sanzioni alla misura pari al minimo edittale valutando gli elementi previsti all'art.
11 L. 689/1981.
2 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Per il resistente:
“Voglia l'adito ILL.MO TRIBUNALE rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- preso atto della mancata contestazione della sanzione di cui al punto 2) dell'ingiunzione di pagamento, ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 prot. n. 26858 del 11.11.21 resa nei confronti di in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.
e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs n. 149/2015 secondo cui: “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 – Art. 22 L. 689/1981, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 424/2021, per la somma di euro €
10.532,00, emessa in data 11.11.2021 dall' . Controparte_1
1.1. Con decreto del 11.02.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione in questione.
1.2. In data 24.03.2022 si è costituito in giudizio l' . Controparte_1
1.3. Una volta escussi i testi indicati dalle parti, è stata fissata l'udienza del 10.04.2025 per la discussione della causa.
2. Una volta delineati i salienti aspetti processuali, è opportuno sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. Parte ricorrente, ha specificato che con ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 gli Parte_1 sono state contestate le seguenti violazioni:
- Art.3 Co.3 D.L. 12/2002 conv. il L. 73/2002, sostit. Dall'art. 22 co.1 D.Lgs 151/2015, “per aver impiegato i lavoratori subordinati nato a [...] il [...], irregolarmente occupato dal 29/1/2019 Persona_1
e nato ad [...] il [...], irregolarmente occupato dal 25/2/2019, senza preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.3 co.3 D.L. 12/2002 conv. Il L. 73/2002, sost.
Art. 22 co.1 D.Lgs. n. 151/2015;”
3 - Art. 1 co.910 L. 205/2017 “per aver effettuato i pagamenti in denaro contante della retribuzione e/o i suoi acconti, ai lavoratori irregolarmente occupato dal 29/1/2019 e a irregolarmente occupato dal Persona_1 Parte_2
25/2/2019, e non attraverso gli strumenti di pagamento individuati all'art.1 co.910 della L. 205/2017;”.
2.2. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la “illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa valutazione scritti difensivi ed omessa audizione richiesta dall'interessato ex art. 18 L.689/1981” (si vedano pagg. 3
– 4 - atto introduttivo).
2.3. Il ricorrente ha altresì riferito di non aver commesso le violazioni che gli sono state contestate;
infatti, ha riferito di aver autorizzato a tagliare alcuni “paletti” per necessità personali sul terreno Persona_1 boschivo facendo uso esclusivo della Pt_3
2.4. Parte ricorrente ha precisato di non aver mai avuto contatti con , rilevando la Parte_2 contraddittorietà, sotto molteplici punti di vista, delle dichiarazioni rese da e Persona_1 Pt_2
.
[...]
2.5. Ed ancora, parte ricorrente ha esposto che “da valutazioni tecniche sullo stato di fatto delle aree boschive coinvolte” deve desumersi che “il taglio delle piante non sia stato effettuato da professionisti e sulla base delle direttive di una ditta”; inoltre, rileva che il numero totale di alberi tagliati non coincide con quello dichiarato da e (si veda pag. 8 – atto introduttivo). Persona_1 Parte_2
2.6. Infine, il ricorrente contesta il quantum delle sanzioni elevate affermando che“meritano di essere ridotte sino alla misura del minimo edittale” (si veda pag. 9).
3. Parte resistente, in primo luogo, ha affermato che “gli scritti difensivi con richiesta di audizione non risultano acquisiti dall' Ufficio Legale dell' ” (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione e Controparte_1 memoria difensiva).
3.1. sostiene che “le dichiarazioni contraddittorie sono proprio quelle inveritiere Controparte_1 posteriormente rilasciate dopo confronto e accordo reciproco e col , precisando che “i lavoratori erano stati Pt_1 chiamati proprio per il taglio legna in quanto abili al lavoro” e che la Forestale al momento dell'accesso ha accertato che “il taglio era eseguito a regola d'arte” (si veda pag. 7 – 8 - comparsa di costituzione e memoria difensiva).
3.2. Parte resistente contesta la perizia di parte ricorrente circa l'accertamento dello stato del terreno boschivo e la quantità di alberi tagliati (si veda pag. 8 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
3.3. Parte resistente conferma la correttezza del quantum sanzionatorio (si veda pag.
8 - comparsa di costituzione e memoria difensiva).
4. Una volta esposte le argomentazioni delle parti, è opportuno procedere ad una loro analisi.
4 4.1. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione fondata da parte ricorrente sulla omessa valutazione degli scritti difensivi e sulla carenza di audizione del soggetto interessato e quindi per violazione dell'art. 18 L. 689/81.
Sebbene la notifica contenente le memorie difensive di parte ricorrente sia stata effettuata nei termini previsti dall'art. 18 L. 689/81, occorre rilevare che la mancata valutazione degli scritti difensivi e la conseguente mancata audizione del soggetto interessato da parte dall'autorità amministrativa non determina la nullità del provvedimento impugnato (si veda doc. all. n. 3 “scritti difensivi” – atto introduttivo).
Invero, per come espressamente stabilito da una recente pronuncia della Suprema Corte che ribadisce un consolidato orientamento “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”; consegue che la carenza di audizione in sede ispettiva su richiesta del trasgressore che ne faccia espressa richiesta successivamente alla sua audizione in sede ispettiva non vale a inficiare il verbale ispettivo (sul punto Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901).
5. Nel merito, quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente circa l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, è opportuno fare le precisazioni che vengono esposte di seguito.
5.1. In primo luogo, occorre muovere dalla pacifica contraddittorietà che vi è tra le prime dichiarazioni
(del 28.02.2019) rese da e e le successive dichiarazioni (del 04.03.2019) Persona_1 Parte_2 rese dai medesimi soggetti.
5.2. Ciò posto deve affermarsi che, nel caso di specie, e , in un primo Persona_1 Parte_2 tempo, hanno affermato di lavorare per “la ditta ”, seguendo le direttive del titolare. Parte_1
5.2.1. In particolare, ha riferito di aver iniziato a lavorare presso il bosco di proprietà di Persona_1
a partire dal 29.01.2019 e di lavorare “6 ore al giorno, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle Parte_1
16:00”. Ha altresì precisato “percepisco 2 euro al quintale e taglio circa 120 quintali di legna al giorno” e che “il Sig.
mi paga in contanti una volta a settimana” e che ad oggi “devo percepire ancora 2.000 euro”. Parte_1
5.2.2. , invece, ha riferito di aver iniziato a lavorare presso il bosco di proprietà di Parte_2 Pt_1
a partire dal 25.02.2019 e di lavorare “6 ore al giorno, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00”.
[...]
Ha inoltre affermato “percepisco 50,00 euro al giorno” e “il Sig. mi paga in contanti” (doc. all. n. Parte_1
4 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.2.3. Perciò, alla luce di quanto riportato, va rilevato che entrambi i soggetti hanno fornito prime dichiarazioni piuttosto specifiche, indicando la data in cui hanno iniziato a svolgere attività lavorativa per
5 conto di l'orario di lavoro concordato con quest'ultima, le mansioni assegnate e la Parte_1 remunerazione pattuita.
5.3. Si deve inoltre evidenziare che, a seguito dell'accesso ispettivo del 28.02.2019, verosimilmente avveniva un incontro tra e Persona_1 Parte_2 Parte_1
5.3.1. Tale circostanza viene riferita da mediante le dichiarazioni rese a seguito dei Persona_1 successivi accertamenti ispettivi del 04.03.2019. In particolare, ha riferito di aver Persona_1 incontrato il giorno in cui è avvenuto il primo controllo “l'ho incontrato, verso le ore 15:00 Parte_1 circa del giorno in cui è avvenuto il controllo, poco più avanti del bar della Stazione di Massa Martana ed ero assieme a
; ha altresì precisato che dopo avergli riferito dell'avvenuta ispezione “il Sig. mi Parte_2 Pt_1 ha detto che mi avrebbe denunciato”. ha, inoltre, precisato che questo appuntamento è stato fissato tramite un conoscente “l'ho Persona_1 contattato tramite il mio amico di Massa l'ho contattato tramite il mio amico di Massa Martana, CP_3 CP_3 che me lo aveva presentato” (si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.3.2. Deve rilevarsi, inoltre, la contraddittorietà nelle dichiarazioni rese da circa il Persona_1 possesso dell'utenza telefonica di Parte_1
Infatti, in un primo momento afferma di non essere in possesso dell'utenza telefonica, Persona_1 subito dopo, però, sembra contraddirsi in quanto riferisce “una sola volta l'ho chiamato, venti/venticinque giorni fa, al quale ho chiesto l'autorizzazione a tagliare dei pali di legno” e che “l'ho chiamato una volta sola sull'utenza telefonica
340.0813398 e poi non c'ho più parlato al telefono, in quanto lo chiamavo al telefono ma l'utenza era sempre irraggiungibile” (si veda doc. all. n. 5 – dichiarazioni 04.03.2019 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.4. Risulta peraltro dato evidente che, a seguito dell'incontro di cui al paragrafo 5.3.1., la prima versione fornita da e è stata rimodulata. Persona_1 Parte_2
Nell'ambito delle dichiarazioni rese il 4.03.2019 ha riferito che da circa un mese si recava Persona_1
“su quella superfice boschiva, per funghi e tartufi, ma non per lavorare. Ho solamente tagliato dei pali” e che Pt_1
“mi ha dato il consenso, dicendomi però di stare attento e di utilizzare una roncola, io invece ho utilizzato la
[...] moto sega”. Ha ulteriormente precisato che non si è mai occupato del taglio della legna affermando “non lavoro in quanto inabile al 100% per malattia professionale riconosciutami dall'INAIL di , nell'anno 1999” CP_1
(doc. all. n. 5 – dichiarazioni 04.03.2019 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.4. Anche ha rimodulato la propria versione riferendo di non conoscere Parte_2 Pt_1
e di essere stato contattato da per chiedergli di “dargli una mano per tagliare della
[...] Persona_1 legna”, precisando che “gli accordi erano che io gli avrei dovuto dare una mano al lavoro e dopo lui qualche cosa mi
6 riconosceva. Ad oggi, mi ha dato solamente dato un acconto di euro 50,00, in denaro contante che mi ha corrisposto venerdì sera” (si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.5. Del medesimo tenore anche le dichiarazioni rese da il quale in data 04.03.2019 ha Parte_1 riferito “faccio presente di aver conosciuto il Sig. due mesi fa circa (…) il quale mi chiedeva di Persona_1 tagliare un po' di pali per il suo orticello, presso il mio cantiere” e che “l'ho autorizzato ad entrare sul mio cantiere per fare solamente 4 pali, con l'utilizzo di una roncola, ma non l'ho mai autorizzato ad entrare con moto sega o altro per il taglio di qualsiasi pianta”. Ha altresì precisato di non aver pattuito alcuna retribuzione e di non conoscere
(si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva). Parte_2
6. Delineati tali aspetti occorre attribuire maggiore credibilità alla prima ricostruzione dei fatti elaborata dai testi, seguendo l'iter logico di seguito delineato.
6.1. In primo luogo, si deve rilevare la particolare specificità delle dichiarazioni rese nella prima audizione di e (si richiama, il paragrafo 5.2.3., sopra riportato). Persona_1 Parte_2
6.2. Ciò posto, non può ritenersi credibile la circostanza per cui e si Persona_1 Parte_2 sarebbero recati nel bosco al solo fine di tagliare dei pali per mero “uso domestico” considerato che, per come rilevato dall'ente accertatore, il taglio veniva effettuato da due soggetti, ambedue dotati di motosega, che avevano già tagliati un significativo numero di piante al momento dell'intervento della pubblica sicurezza (si veda paragrafo 6.3 e ss., in basso riportati e relazione di servizio del 28.02.2019 doc. all. n. 4
“relazione di servizio” – comparsa di costituzione).
Quanto direttamente osservato dagli accertatori e riportato agli atti, consente anche di ritenere inattendibili le affermazioni del teste il quale ha dichiarato “mi sono affacciato sui campi e Testimone_1 ho visto due persone con la roncola che raccoglievano le ramaglie” (si veda verbale di udienza del 17.05.2023).
6.3. Ed ancora, occorre puntualizzare le modalità con cui erano state effettuate le operazioni di taglio boschivo.
A tal riguardo, parte ricorrente ha evidenziato che, a seguito della redazione di consulenza tecnica richiesta dallo stesso ricorrente, è emerso che “le aree sottoposte al taglio siano state scelte senza un criterio razionale” e che generalmente “le ditte boschive svolgono tali operazioni secondo una progressività spaziale (si parte da un punto e poi si procede in una stessa direzione)”, precisando altresì che ciò “fa presumere che il taglio delle piante non sia stato effettuato da professionisti e sulla base delle direttive di una ditta”; dunque, la consulenza tecnica ha evidenziato un taglio
“non riconducibile all'azione di un taglia boschi” (si veda pag. 8 – atto introduttivo).
6.3.1. Tale circostanza, a bene vedere, risulta parzialmente smentita da quanto affermato dall'ente accertatore.
7 Infatti, dalla relazione redatta dalla regione carabinieri forestale “Umbria” emergerebbe una particolare accortezza nella effettuazione dei tagli;
in particolare veniva specificato che “il taglio era stato eseguito a regola
d'arte non violando le massime di Polizia Forestale e le normative vigenti. Lo sterzo delle piante matricine rilasciate con una distribuzione congrua aveva altresì rispettato la proporzione di rilascio delle matricine dell'età multipla del turno prevista
(2/3 degli allievi ed 1/3 dei turni superiori). Il taglio era stato eseguito sulle piante evitando slabbrature ed eseguito correttamente anche sulle ceppaie così da consentire la naturale rinascita della pianta”.
6.4. Un ulteriore elemento che attribuisce scarsa credibilità alla seconda versione riguarda il complessivo numero di alberi oggetto di taglio.
In primo luogo, va evidenziato che parte ricorrente ha attribuito incarico ad esperto al fine di “verificare lo stato dei luoghi all'interno delle aree individuate dalla ditta al fine di rilevare i ceppi rimasti in loco, stabilire la loro posizione spaziale all'interno del quadro catastale del Comune di Massa Martana, stimare la massa legnosa e valutare eventualmente il giusto valore economico da attribuire alle piante tagliate” (si veda doc.all. n.4 - “perizia Dott. – Persona_2 atto introduttivo).
Il consulente si è limitato ad indicare il numero totale di alberi tagliati (49 – corrispondente a circa 31,19 quintali), la massa legnosa stimata ed il relativo valore economico, nulla, però, riferendo circa la diversa specie di alberi tagliati. In altri termini, nella consulenza tecnica di parte viene evidenziata l'articolazione del bosco in tre diverse aree, ma non viene precisato il punto esatto in cui il taglio è stato effettuato, né le specie di alberi presenti, né il numero di alberi tagliato all'interno nello spazio circostante al punto in cui si trovavano e (si veda “doc. all. n.
4 - tabella 8” – “perizia Dott. Persona_1 Parte_2
– atto introduttivo). Persona_2
6.4.1. Al contrario di quanto rilevato in sede di consulenza tecnica di parte, nella relazione di servizio del
28.02.2019 (doc. all. n. 4 – comparsa di costituzione), è stata indicata con precisione l'area oggetto di accertamento (“l'area utilizzata aveva interessato una superficie di circa HA 2,00, compresa tra il sentiero e il versante
a monte con esposizione ad est. La legna tagliata non era stata raccolta ed era distribuita sul letto di caduta e sull'intera superficie, di conseguenza non era stata ancora allestita area per la creazione dell'imposto dove accatastare il legname per il successivo esbosco”).
In secondo luogo, nella relazione di servizio viene indicato con precisione il numero effettivo degli alberi tagliati (70), con specifica indicazione della loro tipologia.
A tal riguardo, nel verbale di contestazione di illecito amministrativo si legge che “il taglio ha interessato un quantitativo di numero 70 piante di specie quercine così suddivise per classi dimetriche: nr. 35 piante con diametro compreso tra cm 6 e cm 15: nr. 30 piante con diametro compreso tra cm 16 e cm 25; nr. 05 piante con diametro compreso tra cm 26
e cm 40” (si veda doc. all n. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
8 6.4.2. Alla luce di ciò, dunque, si deve riconoscere l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, posto che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. 916/1996, Cass., 17 dicembre 2013, n. 28126, Cass.
6 settembre 2012 n. 14965; Cass., 10 novembre 2010, n. 22862 e Cassazione civile sez. lav., 15/12/2015,
(ud. 20/10/2015, dep. 15/12/2015, n.25231).
Nel caso di specie deve rilevarsi che, il numero di alberi tagliati era circostanza direttamente percepita dagli agenti accertatori, con conseguente attribuzione della qualità di fidefacenza.
6.4.3. Deve inoltre rilevarsi che il consulente nominato dalla parte ricorrente è intervenuto in loco in data
09/03/2019, circa dieci giorni dopo il primo controllo;
al riguardo è bene precisare che i luoghi potevano essere facilmente oggetto di modificazione, considerato peraltro che il ricorrente, oltre a essere il titolare della impresa boschiva, era anche proprietario dell'area su cui insisteva il taglio, con conseguente piena accessibilità ai luoghi.
6.4.4. Una volta ritenuto pienamente corretto e utilizzabile l'esito degli accertamenti condensati nella relazione di servizio del 28.02.2019, deve dunque ritenersi che gli alberi indicati erano stati tagliati da e , nell'ambito di attività lavorativa così come indicata agli operanti in Persona_1 Parte_2 sede di primo accesso.
6.4.5. A riprova di ciò, va evidenziato che, ove la finalità del taglio era indirizzato il ricavo di legna utilizzabile per mero uso domestico (come dichiarato in seconda battuta), e Persona_1 Pt_2
avrebbero potuto raccogliere quanto già si trovava in loco fino ad integrale soddisfazione (nello
[...] spazio circostanze si trovavano 70 alberi già tagliati), invece di procedere, con due motoseghe, al taglio di ulteriori piante.
7. Ed ancora, deve ulteriormente rilevarsi la scarsa credibilità dei motivi che i dichiaranti hanno addotto per giustificare il mutamento di versione.
A tal proposito appare corretto rilevare come, contrariamente, risulta verosimile che, a fondamento della rimodulazione della prima versione, vi sia il confessato incontro tra e Persona_1 Parte_2
e la successiva confessata minaccia di denuncia (si veda il paragrafo 5.3.1., sopra Parte_1 riportato).
9 A tal riguardo, infatti, va rilevato che soltanto a seguito dell'incontro intervenuto con il datore di lavoro, entrambi i soggetti, non inverosimilmente intimoriti dalla minaccia di eventuale denuncia, avevano deciso di modificare la iniziale versione offerta agli accertatori, affermando quindi di trovarsi nel bosco soltanto per la raccolta di paletti ad uso domestico e non in qualità di dipendenti della ditta Parte_4
8. Così individuate le ragioni specifiche che hanno condotto ad accogliere la ricostruzione fornita da e nelle dichiarazioni rese in sede di primo accesso ispettivo, occorre Persona_1 Parte_2 comunque rilevare la concordanza delle conclusioni raggiunte con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, con individua la possibilità di attribuire preferenza alle dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto.
Conforme giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio
-, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(ex multis Cass.,n. 24208/2020 Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
9.. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si deve affermare che la presenza di e Parte_2 Per_1 nel bosco non collegato allo svolgimento di lavoro boschivo e pertanto, per tutti i motivi sin qui
[...] esposti, il ricorso merita di essere rigettato.
10. In relazione al “quantum delle sanzioni elevate” si deve rilevare che l'ammontare delle sanzioni amministrative applicate dall'Ispettorato del Lavoro risulta correttamente quantificato, tenendo anche conto che l'accertamento ispettivo riguarda la posizione di due lavoratori.
11. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari in relazione alla
10 complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
11.1. Le spese di lite si liquidano quindi in € 4.237,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale.
A tale importo si dovrà applicare la riduzione del 20% così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 2
D.lgs 149/2015, pertanto l'ammontare complessivo delle spese è pari ad € 3.389,60.
p.q.m.
rigetta il ricorso avverso l'impugnata ordinanza di ingiunzione;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di di a Controparte_1 CP_1 titolo di spese di lite, della somma di € 3.389,60 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 10 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
11
Verbale di udienza art. 429 c.p.c. 10/04/2025 n. 2509/2021 r.g.
Parte ricorrente Per l'avv. MARCUCCI MASSIMO anche in sostituzione dell'avv. MONTESI Parte_1
YLENIA
Parte resistente Per , presente la dott.ssa Controparte_1 CP_2
[...]
L'avv. Marcucci preliminarmente insiste nella già anticipata richiesta di differimento. L' si oppone alla richiesta di differimento chiedendo la discussione della causa. CP_1
Il Giudice Rigetta istanza di differimento, trattandosi di materiale istruttorio formatosi in differente, separato e autonomo giudizio, che peraltro renderebbe rilevante anche annessa la valutazione del giudicante dell'altro procedimento in relazione alla indicate dichiarazioni e più in generale l'esito dell'altro procedimento, considerato peraltro che i soggetti le cui dichiarazioni si chiede di acquisire erano testi della resistente, di cui parte ricorrente ha chiesto (ed ottenuto) la declaratoria di decadenza.
invita quindi le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte ricorrente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Parte resistente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da memoria note conclusive;
Le parti discutono la causa, Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 429 c.p.c., causa n. 2509/2021 r.g., udienza del 10/04/2025
Parte_1
Avv. MARCUCCI MASSIMO Avv. MONTESI YLENIA parte ricorrente
, Controparte_1
Avv. BENCIVENGA RITA parte resistente
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1) in via preliminare disporre con provvedimento, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 opposta con il presente ricorso;
2) in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n.
424/2021 per i motivi esposti in narrativa;
nel merito
3) accertare e dichiarare l'infondatezza dei fatti apposti nell'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 e per l'effetto annullarla, revocarla, dichiararla illegittima e/o priva di efficacia per i motivi esposti in narrativa e, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di ingiunzione opposta, condannare la parte resistente alla restituzione delle somme percepite nel corso del giudizio;
4) in subordine, ridurre l'importo delle sanzioni alla misura pari al minimo edittale valutando gli elementi previsti all'art.
11 L. 689/1981.
2 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Per il resistente:
“Voglia l'adito ILL.MO TRIBUNALE rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- preso atto della mancata contestazione della sanzione di cui al punto 2) dell'ingiunzione di pagamento, ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 prot. n. 26858 del 11.11.21 resa nei confronti di in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.
e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs n. 149/2015 secondo cui: “in caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 – Art. 22 L. 689/1981, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 424/2021, per la somma di euro €
10.532,00, emessa in data 11.11.2021 dall' . Controparte_1
1.1. Con decreto del 11.02.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione in questione.
1.2. In data 24.03.2022 si è costituito in giudizio l' . Controparte_1
1.3. Una volta escussi i testi indicati dalle parti, è stata fissata l'udienza del 10.04.2025 per la discussione della causa.
2. Una volta delineati i salienti aspetti processuali, è opportuno sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. Parte ricorrente, ha specificato che con ordinanza di ingiunzione n. 424/2021 gli Parte_1 sono state contestate le seguenti violazioni:
- Art.3 Co.3 D.L. 12/2002 conv. il L. 73/2002, sostit. Dall'art. 22 co.1 D.Lgs 151/2015, “per aver impiegato i lavoratori subordinati nato a [...] il [...], irregolarmente occupato dal 29/1/2019 Persona_1
e nato ad [...] il [...], irregolarmente occupato dal 25/2/2019, senza preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.3 co.3 D.L. 12/2002 conv. Il L. 73/2002, sost.
Art. 22 co.1 D.Lgs. n. 151/2015;”
3 - Art. 1 co.910 L. 205/2017 “per aver effettuato i pagamenti in denaro contante della retribuzione e/o i suoi acconti, ai lavoratori irregolarmente occupato dal 29/1/2019 e a irregolarmente occupato dal Persona_1 Parte_2
25/2/2019, e non attraverso gli strumenti di pagamento individuati all'art.1 co.910 della L. 205/2017;”.
2.2. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la “illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa valutazione scritti difensivi ed omessa audizione richiesta dall'interessato ex art. 18 L.689/1981” (si vedano pagg. 3
– 4 - atto introduttivo).
2.3. Il ricorrente ha altresì riferito di non aver commesso le violazioni che gli sono state contestate;
infatti, ha riferito di aver autorizzato a tagliare alcuni “paletti” per necessità personali sul terreno Persona_1 boschivo facendo uso esclusivo della Pt_3
2.4. Parte ricorrente ha precisato di non aver mai avuto contatti con , rilevando la Parte_2 contraddittorietà, sotto molteplici punti di vista, delle dichiarazioni rese da e Persona_1 Pt_2
.
[...]
2.5. Ed ancora, parte ricorrente ha esposto che “da valutazioni tecniche sullo stato di fatto delle aree boschive coinvolte” deve desumersi che “il taglio delle piante non sia stato effettuato da professionisti e sulla base delle direttive di una ditta”; inoltre, rileva che il numero totale di alberi tagliati non coincide con quello dichiarato da e (si veda pag. 8 – atto introduttivo). Persona_1 Parte_2
2.6. Infine, il ricorrente contesta il quantum delle sanzioni elevate affermando che“meritano di essere ridotte sino alla misura del minimo edittale” (si veda pag. 9).
3. Parte resistente, in primo luogo, ha affermato che “gli scritti difensivi con richiesta di audizione non risultano acquisiti dall' Ufficio Legale dell' ” (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione e Controparte_1 memoria difensiva).
3.1. sostiene che “le dichiarazioni contraddittorie sono proprio quelle inveritiere Controparte_1 posteriormente rilasciate dopo confronto e accordo reciproco e col , precisando che “i lavoratori erano stati Pt_1 chiamati proprio per il taglio legna in quanto abili al lavoro” e che la Forestale al momento dell'accesso ha accertato che “il taglio era eseguito a regola d'arte” (si veda pag. 7 – 8 - comparsa di costituzione e memoria difensiva).
3.2. Parte resistente contesta la perizia di parte ricorrente circa l'accertamento dello stato del terreno boschivo e la quantità di alberi tagliati (si veda pag. 8 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
3.3. Parte resistente conferma la correttezza del quantum sanzionatorio (si veda pag.
8 - comparsa di costituzione e memoria difensiva).
4. Una volta esposte le argomentazioni delle parti, è opportuno procedere ad una loro analisi.
4 4.1. Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione fondata da parte ricorrente sulla omessa valutazione degli scritti difensivi e sulla carenza di audizione del soggetto interessato e quindi per violazione dell'art. 18 L. 689/81.
Sebbene la notifica contenente le memorie difensive di parte ricorrente sia stata effettuata nei termini previsti dall'art. 18 L. 689/81, occorre rilevare che la mancata valutazione degli scritti difensivi e la conseguente mancata audizione del soggetto interessato da parte dall'autorità amministrativa non determina la nullità del provvedimento impugnato (si veda doc. all. n. 3 “scritti difensivi” – atto introduttivo).
Invero, per come espressamente stabilito da una recente pronuncia della Suprema Corte che ribadisce un consolidato orientamento “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”; consegue che la carenza di audizione in sede ispettiva su richiesta del trasgressore che ne faccia espressa richiesta successivamente alla sua audizione in sede ispettiva non vale a inficiare il verbale ispettivo (sul punto Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901).
5. Nel merito, quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente circa l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, è opportuno fare le precisazioni che vengono esposte di seguito.
5.1. In primo luogo, occorre muovere dalla pacifica contraddittorietà che vi è tra le prime dichiarazioni
(del 28.02.2019) rese da e e le successive dichiarazioni (del 04.03.2019) Persona_1 Parte_2 rese dai medesimi soggetti.
5.2. Ciò posto deve affermarsi che, nel caso di specie, e , in un primo Persona_1 Parte_2 tempo, hanno affermato di lavorare per “la ditta ”, seguendo le direttive del titolare. Parte_1
5.2.1. In particolare, ha riferito di aver iniziato a lavorare presso il bosco di proprietà di Persona_1
a partire dal 29.01.2019 e di lavorare “6 ore al giorno, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle Parte_1
16:00”. Ha altresì precisato “percepisco 2 euro al quintale e taglio circa 120 quintali di legna al giorno” e che “il Sig.
mi paga in contanti una volta a settimana” e che ad oggi “devo percepire ancora 2.000 euro”. Parte_1
5.2.2. , invece, ha riferito di aver iniziato a lavorare presso il bosco di proprietà di Parte_2 Pt_1
a partire dal 25.02.2019 e di lavorare “6 ore al giorno, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00”.
[...]
Ha inoltre affermato “percepisco 50,00 euro al giorno” e “il Sig. mi paga in contanti” (doc. all. n. Parte_1
4 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.2.3. Perciò, alla luce di quanto riportato, va rilevato che entrambi i soggetti hanno fornito prime dichiarazioni piuttosto specifiche, indicando la data in cui hanno iniziato a svolgere attività lavorativa per
5 conto di l'orario di lavoro concordato con quest'ultima, le mansioni assegnate e la Parte_1 remunerazione pattuita.
5.3. Si deve inoltre evidenziare che, a seguito dell'accesso ispettivo del 28.02.2019, verosimilmente avveniva un incontro tra e Persona_1 Parte_2 Parte_1
5.3.1. Tale circostanza viene riferita da mediante le dichiarazioni rese a seguito dei Persona_1 successivi accertamenti ispettivi del 04.03.2019. In particolare, ha riferito di aver Persona_1 incontrato il giorno in cui è avvenuto il primo controllo “l'ho incontrato, verso le ore 15:00 Parte_1 circa del giorno in cui è avvenuto il controllo, poco più avanti del bar della Stazione di Massa Martana ed ero assieme a
; ha altresì precisato che dopo avergli riferito dell'avvenuta ispezione “il Sig. mi Parte_2 Pt_1 ha detto che mi avrebbe denunciato”. ha, inoltre, precisato che questo appuntamento è stato fissato tramite un conoscente “l'ho Persona_1 contattato tramite il mio amico di Massa l'ho contattato tramite il mio amico di Massa Martana, CP_3 CP_3 che me lo aveva presentato” (si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.3.2. Deve rilevarsi, inoltre, la contraddittorietà nelle dichiarazioni rese da circa il Persona_1 possesso dell'utenza telefonica di Parte_1
Infatti, in un primo momento afferma di non essere in possesso dell'utenza telefonica, Persona_1 subito dopo, però, sembra contraddirsi in quanto riferisce “una sola volta l'ho chiamato, venti/venticinque giorni fa, al quale ho chiesto l'autorizzazione a tagliare dei pali di legno” e che “l'ho chiamato una volta sola sull'utenza telefonica
340.0813398 e poi non c'ho più parlato al telefono, in quanto lo chiamavo al telefono ma l'utenza era sempre irraggiungibile” (si veda doc. all. n. 5 – dichiarazioni 04.03.2019 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.4. Risulta peraltro dato evidente che, a seguito dell'incontro di cui al paragrafo 5.3.1., la prima versione fornita da e è stata rimodulata. Persona_1 Parte_2
Nell'ambito delle dichiarazioni rese il 4.03.2019 ha riferito che da circa un mese si recava Persona_1
“su quella superfice boschiva, per funghi e tartufi, ma non per lavorare. Ho solamente tagliato dei pali” e che Pt_1
“mi ha dato il consenso, dicendomi però di stare attento e di utilizzare una roncola, io invece ho utilizzato la
[...] moto sega”. Ha ulteriormente precisato che non si è mai occupato del taglio della legna affermando “non lavoro in quanto inabile al 100% per malattia professionale riconosciutami dall'INAIL di , nell'anno 1999” CP_1
(doc. all. n. 5 – dichiarazioni 04.03.2019 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.4. Anche ha rimodulato la propria versione riferendo di non conoscere Parte_2 Pt_1
e di essere stato contattato da per chiedergli di “dargli una mano per tagliare della
[...] Persona_1 legna”, precisando che “gli accordi erano che io gli avrei dovuto dare una mano al lavoro e dopo lui qualche cosa mi
6 riconosceva. Ad oggi, mi ha dato solamente dato un acconto di euro 50,00, in denaro contante che mi ha corrisposto venerdì sera” (si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva).
5.5. Del medesimo tenore anche le dichiarazioni rese da il quale in data 04.03.2019 ha Parte_1 riferito “faccio presente di aver conosciuto il Sig. due mesi fa circa (…) il quale mi chiedeva di Persona_1 tagliare un po' di pali per il suo orticello, presso il mio cantiere” e che “l'ho autorizzato ad entrare sul mio cantiere per fare solamente 4 pali, con l'utilizzo di una roncola, ma non l'ho mai autorizzato ad entrare con moto sega o altro per il taglio di qualsiasi pianta”. Ha altresì precisato di non aver pattuito alcuna retribuzione e di non conoscere
(si veda doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e memoria difensiva). Parte_2
6. Delineati tali aspetti occorre attribuire maggiore credibilità alla prima ricostruzione dei fatti elaborata dai testi, seguendo l'iter logico di seguito delineato.
6.1. In primo luogo, si deve rilevare la particolare specificità delle dichiarazioni rese nella prima audizione di e (si richiama, il paragrafo 5.2.3., sopra riportato). Persona_1 Parte_2
6.2. Ciò posto, non può ritenersi credibile la circostanza per cui e si Persona_1 Parte_2 sarebbero recati nel bosco al solo fine di tagliare dei pali per mero “uso domestico” considerato che, per come rilevato dall'ente accertatore, il taglio veniva effettuato da due soggetti, ambedue dotati di motosega, che avevano già tagliati un significativo numero di piante al momento dell'intervento della pubblica sicurezza (si veda paragrafo 6.3 e ss., in basso riportati e relazione di servizio del 28.02.2019 doc. all. n. 4
“relazione di servizio” – comparsa di costituzione).
Quanto direttamente osservato dagli accertatori e riportato agli atti, consente anche di ritenere inattendibili le affermazioni del teste il quale ha dichiarato “mi sono affacciato sui campi e Testimone_1 ho visto due persone con la roncola che raccoglievano le ramaglie” (si veda verbale di udienza del 17.05.2023).
6.3. Ed ancora, occorre puntualizzare le modalità con cui erano state effettuate le operazioni di taglio boschivo.
A tal riguardo, parte ricorrente ha evidenziato che, a seguito della redazione di consulenza tecnica richiesta dallo stesso ricorrente, è emerso che “le aree sottoposte al taglio siano state scelte senza un criterio razionale” e che generalmente “le ditte boschive svolgono tali operazioni secondo una progressività spaziale (si parte da un punto e poi si procede in una stessa direzione)”, precisando altresì che ciò “fa presumere che il taglio delle piante non sia stato effettuato da professionisti e sulla base delle direttive di una ditta”; dunque, la consulenza tecnica ha evidenziato un taglio
“non riconducibile all'azione di un taglia boschi” (si veda pag. 8 – atto introduttivo).
6.3.1. Tale circostanza, a bene vedere, risulta parzialmente smentita da quanto affermato dall'ente accertatore.
7 Infatti, dalla relazione redatta dalla regione carabinieri forestale “Umbria” emergerebbe una particolare accortezza nella effettuazione dei tagli;
in particolare veniva specificato che “il taglio era stato eseguito a regola
d'arte non violando le massime di Polizia Forestale e le normative vigenti. Lo sterzo delle piante matricine rilasciate con una distribuzione congrua aveva altresì rispettato la proporzione di rilascio delle matricine dell'età multipla del turno prevista
(2/3 degli allievi ed 1/3 dei turni superiori). Il taglio era stato eseguito sulle piante evitando slabbrature ed eseguito correttamente anche sulle ceppaie così da consentire la naturale rinascita della pianta”.
6.4. Un ulteriore elemento che attribuisce scarsa credibilità alla seconda versione riguarda il complessivo numero di alberi oggetto di taglio.
In primo luogo, va evidenziato che parte ricorrente ha attribuito incarico ad esperto al fine di “verificare lo stato dei luoghi all'interno delle aree individuate dalla ditta al fine di rilevare i ceppi rimasti in loco, stabilire la loro posizione spaziale all'interno del quadro catastale del Comune di Massa Martana, stimare la massa legnosa e valutare eventualmente il giusto valore economico da attribuire alle piante tagliate” (si veda doc.all. n.4 - “perizia Dott. – Persona_2 atto introduttivo).
Il consulente si è limitato ad indicare il numero totale di alberi tagliati (49 – corrispondente a circa 31,19 quintali), la massa legnosa stimata ed il relativo valore economico, nulla, però, riferendo circa la diversa specie di alberi tagliati. In altri termini, nella consulenza tecnica di parte viene evidenziata l'articolazione del bosco in tre diverse aree, ma non viene precisato il punto esatto in cui il taglio è stato effettuato, né le specie di alberi presenti, né il numero di alberi tagliato all'interno nello spazio circostante al punto in cui si trovavano e (si veda “doc. all. n.
4 - tabella 8” – “perizia Dott. Persona_1 Parte_2
– atto introduttivo). Persona_2
6.4.1. Al contrario di quanto rilevato in sede di consulenza tecnica di parte, nella relazione di servizio del
28.02.2019 (doc. all. n. 4 – comparsa di costituzione), è stata indicata con precisione l'area oggetto di accertamento (“l'area utilizzata aveva interessato una superficie di circa HA 2,00, compresa tra il sentiero e il versante
a monte con esposizione ad est. La legna tagliata non era stata raccolta ed era distribuita sul letto di caduta e sull'intera superficie, di conseguenza non era stata ancora allestita area per la creazione dell'imposto dove accatastare il legname per il successivo esbosco”).
In secondo luogo, nella relazione di servizio viene indicato con precisione il numero effettivo degli alberi tagliati (70), con specifica indicazione della loro tipologia.
A tal riguardo, nel verbale di contestazione di illecito amministrativo si legge che “il taglio ha interessato un quantitativo di numero 70 piante di specie quercine così suddivise per classi dimetriche: nr. 35 piante con diametro compreso tra cm 6 e cm 15: nr. 30 piante con diametro compreso tra cm 16 e cm 25; nr. 05 piante con diametro compreso tra cm 26
e cm 40” (si veda doc. all n. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
8 6.4.2. Alla luce di ciò, dunque, si deve riconoscere l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, posto che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. 916/1996, Cass., 17 dicembre 2013, n. 28126, Cass.
6 settembre 2012 n. 14965; Cass., 10 novembre 2010, n. 22862 e Cassazione civile sez. lav., 15/12/2015,
(ud. 20/10/2015, dep. 15/12/2015, n.25231).
Nel caso di specie deve rilevarsi che, il numero di alberi tagliati era circostanza direttamente percepita dagli agenti accertatori, con conseguente attribuzione della qualità di fidefacenza.
6.4.3. Deve inoltre rilevarsi che il consulente nominato dalla parte ricorrente è intervenuto in loco in data
09/03/2019, circa dieci giorni dopo il primo controllo;
al riguardo è bene precisare che i luoghi potevano essere facilmente oggetto di modificazione, considerato peraltro che il ricorrente, oltre a essere il titolare della impresa boschiva, era anche proprietario dell'area su cui insisteva il taglio, con conseguente piena accessibilità ai luoghi.
6.4.4. Una volta ritenuto pienamente corretto e utilizzabile l'esito degli accertamenti condensati nella relazione di servizio del 28.02.2019, deve dunque ritenersi che gli alberi indicati erano stati tagliati da e , nell'ambito di attività lavorativa così come indicata agli operanti in Persona_1 Parte_2 sede di primo accesso.
6.4.5. A riprova di ciò, va evidenziato che, ove la finalità del taglio era indirizzato il ricavo di legna utilizzabile per mero uso domestico (come dichiarato in seconda battuta), e Persona_1 Pt_2
avrebbero potuto raccogliere quanto già si trovava in loco fino ad integrale soddisfazione (nello
[...] spazio circostanze si trovavano 70 alberi già tagliati), invece di procedere, con due motoseghe, al taglio di ulteriori piante.
7. Ed ancora, deve ulteriormente rilevarsi la scarsa credibilità dei motivi che i dichiaranti hanno addotto per giustificare il mutamento di versione.
A tal proposito appare corretto rilevare come, contrariamente, risulta verosimile che, a fondamento della rimodulazione della prima versione, vi sia il confessato incontro tra e Persona_1 Parte_2
e la successiva confessata minaccia di denuncia (si veda il paragrafo 5.3.1., sopra Parte_1 riportato).
9 A tal riguardo, infatti, va rilevato che soltanto a seguito dell'incontro intervenuto con il datore di lavoro, entrambi i soggetti, non inverosimilmente intimoriti dalla minaccia di eventuale denuncia, avevano deciso di modificare la iniziale versione offerta agli accertatori, affermando quindi di trovarsi nel bosco soltanto per la raccolta di paletti ad uso domestico e non in qualità di dipendenti della ditta Parte_4
8. Così individuate le ragioni specifiche che hanno condotto ad accogliere la ricostruzione fornita da e nelle dichiarazioni rese in sede di primo accesso ispettivo, occorre Persona_1 Parte_2 comunque rilevare la concordanza delle conclusioni raggiunte con le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, con individua la possibilità di attribuire preferenza alle dichiarazioni rese nella immediatezza del fatto.
Conforme giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio
-, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati
(ex multis Cass.,n. 24208/2020 Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
9.. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, si deve affermare che la presenza di e Parte_2 Per_1 nel bosco non collegato allo svolgimento di lavoro boschivo e pertanto, per tutti i motivi sin qui
[...] esposti, il ricorso merita di essere rigettato.
10. In relazione al “quantum delle sanzioni elevate” si deve rilevare che l'ammontare delle sanzioni amministrative applicate dall'Ispettorato del Lavoro risulta correttamente quantificato, tenendo anche conto che l'accertamento ispettivo riguarda la posizione di due lavoratori.
11. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari in relazione alla
10 complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
11.1. Le spese di lite si liquidano quindi in € 4.237,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale.
A tale importo si dovrà applicare la riduzione del 20% così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 2
D.lgs 149/2015, pertanto l'ammontare complessivo delle spese è pari ad € 3.389,60.
p.q.m.
rigetta il ricorso avverso l'impugnata ordinanza di ingiunzione;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di di a Controparte_1 CP_1 titolo di spese di lite, della somma di € 3.389,60 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 10 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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