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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 1698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 26.06.2025 in trattazione scritta
TRA
Attori
, rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Musto e dall' avv. Lucio Parte_1
Teson giusta delega in atti;
E
Convenuta
rappresentata e difesa dall'Avv Simonetta De Carolis e dall' avv. CP_1
RI TE IN, giusta delega in atti;
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Catelli, giusta delega in atti;
Parte_2
TE CH
rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Scaringella, Controparte_2 giusta delega in atti;
TE CH , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_3
IO Aucone, giusta delega in atti;
TE CH
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità sanitaria;
Conclusioni: all'udienza del 26.06.2025 le parti concludevano come da note di trattazione;
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria proposta dall' attore in epigrafe in proprio e nella qualità di erede (figlio) di , Persona_1 in relazione al decesso del congiunto avvenuto in data 22.12.2017 alle ore 20:45, presso l' Ospedale S.M. Goretti di Latina e causato da un' ulcera duodenale, melena e arresto cardiocircolatorio.
Secondo le prospettazioni attoree il decesso era ascrivibile alla responsabilità della ed in particolare alla responsabilità del personale medico dell' ICOT che CP_1 aveva avuto in cura il paziente durante il ricovero presso la suddetta Persona_1 struttura dal 29.11.2017 sino al 20.12.2017, per terapie fisiche e riabilitative finalizzate alla riabilitazione a seguito di intervento chirurgico all'anca sinistra
(applicazione di protesi) eseguito presso il Policlinico Universitario “Campus –
Biomedico” di Roma in data 25.11.2017; il de cuius è stato ivi ricoverato per 21 giorni, alla data del 29.11.2017, per le complicazioni del suo stato di salute è stato Contr trasferito d'urgenza presso il del presidio ospedaliero S. RI Goretti di Latina.
Deduceva l' attore come il decesso del padre fosse ascrivibile a negligenze ed imperizie poste in essere dai sanitari dell'I.C.O.T. di Latina, che all'epoca dei fatti avevano in cura riabilitativa il Sig. colpevoli di aver trascurato di intervenire Per_1 in modo appropriato sull'ulcera duodenale che aveva colpito il paziente durante la degenza. In particolare, secondo gli assunti attorei - che troverebbero riscontro nelle risultanze della allegata Consulenza redatta dalla dott.essa per conto della Persona_2
Procura della Repubblica di Latina, in relazione al giudizio penale instaurato nei confronti dei sanitari per omicidio colposo, con riferimento ai medesimi fatti storici di cui è giudizio – la causa del decesso sarebbe riconducibile alla perforazione del duodeno causata da un blocco intestinale mal gestito e mal curato dai sanitari dell'I.CO.T. di Latina (omessa gastroscopia, mancata adozione delle regole scientifiche approvate dalla comunità medica di settore, mancata effettuazione dell'EDGS – quale esame diagnostico indispensabile – ed omissione di esofagogastroduodenoscopia) nonché dalla somministrazione eccessiva di farmaci in assenza della dovuta protezione gastrica.
Si è costituita la chiedendo nel merito il rigetto della domanda in ragione CP_1 dell' assenza di profili di censurabilità delle condotte dei sanitari che ebbero in cura il sig. e contestando, in forza di un parere medico allegato, in modo Persona_1 specifico e circostanziato, le argomentazioni sviluppate nel dal consulente della
Procura della Repubblica e poste a sostegno della sentenza penale di condanna nei confronti dei sanitari dott. essa (odierna terza chiamata) e dott. Parte_2
, che ebbero in cura il paziente, sentenza emessa a seguito di Persona_3 giudizio abbreviato e poi confermata in appello come allegato dal difensore dell' attore nelle note per l' udienza cartolare del 26.06.2025
In particolare evidenziava la che i medici della struttura non avrebbero CP_1 potuto approntare trattamenti diversi e/o alternativi a quelli posti in essere nel caso concreto, poiché non esistevano segnali specifici riferibili alla precisa natura della patologia che poi si è manifestata.
A conferma di quanto i prospettato, si evidenziava che, anche successivamente, nel corso del ricovero presso l'Ospedale Santa RI Goretti di Latina (avvenuto alle ore
23,34 del 20.12.2017), i medici hanno optato per l'esecuzione di un esame EGDS solo dopo che il paziente era stato colpito da una duplice scarica di melena (a distanza di oltre 10 ore dall'ingresso nel nosocomio) quindi, solo nel momento in cui si è concretizzato il sospetto di una emorragia del tratto intestinale superiore. Dall'esame accurato del caso clinico, emerge pertanto l'insussistenza di una relazione causale tra il trattamento sanitario de quo complessivamente inteso ed il decesso del Signor per avere i medici correttamente operato in conformità con quanto Per_1 raccomandato dalle linee guida previste per il caso specifico prospettatosi. In via subordianata ( qualora fosse stata accertata una responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura il paziente ) la convenuta agiva in rivalsa nei loro confronti
( dott.essa e dott.essa al fine di essere Parte_2 Controparte_2 manlevata da quanto dovuto all' attore in ragione della loro esclusiva responsabilità.
Si costituivano le convenute le quali resistevano alla domanda chiedendone il rigetto, in ragione dell' insussistenza di errori e/o ritardi diagnostici, atteso che il quadro clinico del paziente fino al trasferimento presso l' ospedale SM Goretti di Latina non evidenziava elementi sintomatici che potessero indurre i sanitari ad ipotizzare un' emorragia del tratto superiore dell' intestino, quanto piuttosto un emorragia del tratto inferiore, correttamente indagata e trattata.
In ogni caso, in via gradata, agivano in manleva nei confronti della Controparte_3 per essere manlevate in caso di accoglimento dell' azione di rivalsa della CP_1
Si costituiva la Compagnia terza chiamata, la quale sollevava eccezioni relative all'operatività della copertura assicurativa e nel merito contestando la fondatezza della domanda principale.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale con conferimento dell' incarico peritale ad un collegio composto da medico-legale e medico specialista (Chirurgo apparato digerente
All' udienza del 26.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art 190 cpc.
________________________________
Preliminarmente, , va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017) , applicabile ratione temporsi al caso in esame, prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno,
l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art
2236c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Ciò premesso ai fini dell' inquadramento giuridico della fattispecie, venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, alla luce della CTU, espletata in questo giudizio da un collegio peritale, composto da un medico-legale e da uno specialista in chiururgia dell' apparato digerente- in conformità all' attuale indirizzo giurisprudenziale della Cassazione Civile secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, comma 1, non può essere derogate, sicchè la mancata disposizione della nomina dei collegio peritale determina “nullità” della consulenza/perizia ( Cass. Civ. Ord n1253/2021)- sono emersi limitati profili di censurabilità della condotta medica dei sanitari che hanno avuto in cura in occasione del ricovero del ricovero del 29.11.2017, Persona_1 ascrivibili alla violazione del parametron della “prudenza” e riconducibili unicamente alla posizione della dott.essa che hanno determinato un danno in termini di Pt_2 perdita di chance di salvezza del paziente.
Invero, il giudicante condivide e fa proprie le risultanze della CTU per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, il Collegio medico è pervenuto a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è pervenuto I CCTTUU nominati dalla Procura nel giudizio penale -che avevano evidenziato la sussistenza di profili di censurabilità della condotta dei sanitari che ebbero in cura il e che ne determinarono il decesso, già sopra descritti- Per_1 motivando in modo puntuale ed analitico ( come peraltro implicitamente richiesto nel quesito articolato) le ragioni del loro dissenso.
In particolare, evidenzia il Collegio che “al momento del ricovero presso l'ICOT di
Latina i segni e i sintomi presentati dal indicavano non inedicavano la Per_1 presenza di un'ulcera peptica, quindi del tratto superiore (stomaco/duodeno), sanguinante.Solamente alle ore 08:09 del 21/12/2017, in occasione della consulenza chirurgica presso il PS del Goretti, è stata constatata per la prima volta la “presenza di abbondanti quantità di feci picee nel pannolone”, segno poi ripresentatosi alle ore
09:20, quando per la prima volta in tutta la vicenda clinica compare il termine melena.
Dovendo ragionare con criteri ex ante, al momento del ricovero ICOT tutti i segni presentati dal paziente . deponevano per un sanguinamento inferiore e non superiore;
motivo per cui erano stati disposti tutti approfondimenti indirizzati in tal senso, secondo le vigenti linee guida. La gestione del particolare caso clinico ha presentato non poche difficoltà, determinate non solo dalle numerose comorbidità del paziente
(che risultava essere già affetto da diabete, insufficienza renale cronica, cardiopatia ischemica, etc.), ma anche -e soprattutto- dalle alterazioni ematologiche determinate dal recente intervento di protesizzazione di anca, in primis lo stato anemico in cui il paziente. già versava al momento del ricovero ICOT
Pertanto, dal momento in cui il p. era già anemico all'ingresso all'ICOT e presentava episodi di rettorragia (non melena, né ematemesi), l'atteggiamento assunto dai sanitari, incentrato sulla ricerca di eventuali “perdite” del basso intestino, era fondato. In altre parole: durante il ricovero ICOT, la rettorragia poteva giustificare
l'ingravescente anemia del p., che presentava già valori al disotto della norma.
Occorre rammentare che si deve valutare la condotta sanitaria posta in essere all'interno di un reparto di riabilitazione, non di chirurgia dove forse l'esperienza e la buona pratica avrebbero potuto suggerire l'esecuzione di approfondimenti non strettamente indicati nelle linee guida, come ad esempio un esame EGDS o
l'esecuzione di una TC dell'addome superiore e non solo inferiore, esami che comunque, è bene sottolineare, in quel preciso momento non trovavano alcuna precisa indicazione/prescrizione da linee guida.
Tuttavia, dal momento che la tendenza anemica era in continua discesa e che gli accertamenti diagnostici disposti non avevano stabilito l'origine certa della rettorragia, il discorso più opportuno da affrontare riguarderebbe tuttalpiù la mancata richiesta/esecuzione di una consulenza chirurgica. Procedendo, quindi, con ragionamento controfattuale, se tale consulenza fosse stata espletata, probabilmente sarebbero state accertate natura ed entità della rettorragia, ponendo le basi per lo step successivo costituito dall'indagine del tratto prossimale dell'intestino, possibilmente con EGDS o con esame TC dell'addome superiore. È a quel punto, quindi, che sarebbe stata probabilmente evidenziata la lesione ulcerativa duodenale
e trattata di conseguenza, evitando l'ulteriore sanguinamento. È questo il punto fondamentale che ci trova in disaccordo con le conclusioni raggiunte nella relazione della Dott.ssa depositata dalla parte attrice, dove la rettorragia viene Per_2 equiparata alla melena, quando in realtà, come già sopra riportato, queste rappresentano due entità ben distinte, molto differenti e facilmente riconoscibili. In quest'ottica, la responsabilità dei sanitari ICOT conduce eventualmente verso un quadro di perdita di chance.”
Nelle conclusioni evidenzia il Collegio medico nominato rileva: “quanto sopra argomentato consente di rispondere ai quesiti posti dal Giudice: 1) In relazione ai trattamenti ricevuti da presso l'ICOT nel periodo che va dal Persona_1
29/11/2017 al 20/12/2017, si ravvisano alcuni elementi critici durante la degenza presso l'ICOT: i sanitari, in virtù della sintomatologia presentata dal p. durante la degenza (caratterizzata da stipsi, successiva diarrea e rettorragia), avrebbero potuto richiedere una consulenza chirurgica da cui -a cascata e a prescindere dall'evidenziazione di segni direttamente riconducibili alsanguinamento dell'ulcera duodenale (melena)- sarebbero probabilmente derivati gli accertamenti (EGDS e TC addome superiore) che avrebbero probabilmente condotto verso la diagnosi di ulcera duodenale, come del resto poi è accaduto al PS dell'Ospedale Goretti di Latina. 2) I primi segni riconducibili allo stato anemico sono comparsi in data 18/12/2017, quando ancora NON erano chiaramente indicativi di un'emorragia alta del tratto gastroenterico prossimale;
piuttosto, in seguito al riscontro di rettorragia, come da linee guida i sanitari hanno disposto accertamenti diagnostici (TC addome con mdc) incentrati sulla ricerca di un sanguinamento del basso intestino, effettuando al contempo terapia trasfusionale cui seguiva un innalzamento dei valori emocromocitometrici. 3) Solamente in data 21/12/2017 è stato possibile identificare per la prima volta i segni clinici chiaramente riconducibili al sanguinamento da ulcera duodenale;
si può ipotizzare che se i sanitari del reparto di riabilitazione ICOT avessero disposto la consulenza chirurgica, questa avrebbe trovato maggiore indicazione dopo il riscontro di rettorragia e quindi dalle ore 15:01 del 18/12. In questo senso, l'eventuale ritardo diagnostico è di circa 3 giorni. 4) Risulta documentato che il p. è stato vigile e cosciente fino all'accesso presso il PS del
Goretti, dove veniva descritto “vigile, orientato, collaborante, eupnoico”. Lo scadimento del quadro cognitivo non può essere chiaramente identificato, dal momento in cui nella diaria clinica del reparto di Chirurgia del Goretti le condizioni del p. sono state definite semplicemente “scadenti” sia il 21/12 che il 22 /12.
Solamente in occasione della consulenza neurologica effettuata il 22/12 alle ore
19:45 veniva descritto uno “stato confusionale”, negatività di segni focali e indicata una possibile “Sun Downing Syndrome”, ovvero una sindrome tipicamente correlata alla demenza tipo Alzheimer caratterizzata da aumento altramonto di sintomatologia tipo confusione, disorientamento, sbalzi d'umore, irritabilità, agitazione, aggressività, allucinazioni visive, etc. 5) Relativamente alla posizione della Dott.ssa
dal diario clinico risulta abbia svolto servizio il 1, 6, 7, 11, 12, 18 e 19 Pt_2 dicembre. La sua condotta è risultata aderente a quanto previsto dalle linee guida per
i sanguinamenti del basso intestino;
si ravvisa un difetto di prudenza dal momento in cui, non essendo stata identificata la causa e l'entità della rettorragia, oltre alla TC addominale e alla trasfusione del 18/12, avrebbe potuto richiedere -per i motivi sopra esposti- la consulenza chirurgica. 6) Relativamente alla posizione della Dott.ssa
, dall'analisi del diario clinico risulta abbia svolto servizio il 16 e il 17 CP_2 dicembre, quando il p. si trovava in condizioni cliniche stabili e in assenza di criticità clinicamente evidenti. In tal senso non si ravvisano elementi di censurabilità nella sua condotta”.
Dunque tali condotte censurate al punto 1) delle conclusioni , consistenti nell' omissione di opportuni approndimenti diagnistici per il traminte di una consulenza chirurgica per quanto non prescritti dalle Linee Guida, avrebbero consentito delle cure più mirate e tempestive omissioni che , nel loro insieme, hanno comportato una perdita di chance di sopravvivenza che, tenuto conto del preesistente quadro clinico del paziente, delle gravi comorbilità riscontrate, nonché dell' età dello stesso, si quantifica nel 30% circa, avendo il perso la possibilità seria e concreta di un Pt_3 risultato migliore nell'ambito della causalità incerta di tale tipologia di danno.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che sul versante “ non patrimoniale” l' attore ha richiesto iure proprio, con la domanda introduttiva il cd danno da “perdita del rapporto parentale” nonché iure successionis il danno subito dalla vittima primaria, sotto il profilo del danno da perdita di chance di sopravvivenza, il danno tanatologico ed il biologico terminale;
sotto il versante patrimoniale hanno domandato “iure proprio” la liquidazione delle spese funerarie ed il danno da lucro cessante
Sul punto, va osservato che in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, come nella fattispecie, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto ( Cass. Civ.n 26851/2023).
Con riferimento specifico poi al danno da perdita di chance, va osservato che tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19) e va determinato tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza) ( Cass. Civ. n.
2861/2025).
Nella fattispecie, la de cuius aveva l' età di anni 81 al momento del decesso, presentava un quadro patologico preesistente importante “in anamnesi presentava diabete mellito, ipertrofia prostatica benigna, insufficienza renale cronica, adenocarcinoma prostatico trattato chirurgicamente nel 2012, cardiopatia ischemica con infarto miocardico nel 2016 trattata in due step con PTCA e stent.” ( pag 12 CTU
), dunque è ipotizzabile un' aspettativa di vita media di anni 4 ; tenuto conto altresì del grado di probabilità di sopravvivenza in caso di correttezza delle condotte sanitarie omesse, percentuale quantificata alla luce della complessità del Quadro clinico nella misura del 30%, valutato altresì un valore medio per ogni anno di aspettativa di vita venuto a mancare nella misura di € 36.500,00 ( circa 100 € giornaliere come da ITT di cui alla Tabella Lesioni Macropermanenti Tribunale di
Milano, parametro di riferimento ai fini meramente analogici) il danno è quantificato equitativamente ex art 1226 c.c., nella somma di € 146.000,00 ( €
36.500,00 x4) che va ridotto percentualmente in ragione delle chances di salvezza quantificate nella misura del 30%, dunque è pari ad € 43.800,00 Tale importo va riconosciuto all' attore nei limiti di 1/3 essendo erede del Per_1
unitamente agli eredi (sorella) e (
[...] Persona_4 Persona_5 cfr nota allegata II memoria 183 VI comma cpc di parte attrice) e dunque per il complessivo import di € 14.600,00
Non potrà trovare ristoro il danno biologico terminale ed il danno catastrofale in quanto entrambi presuppongono, secondo i comuni criteri di regolarità causale ( più probabile che non) la dimostrazione della perdita anticipate della vita a causa della
Condotta medica;
nella fattispecie tale dimostrazione non è stata fornita avendo i
CCTTUU accertato unicamente la perdita di chances di salvezza quantificata in misura inferiore al 50%, tale rilievo ha carattere assorbente ( arg Cass civ. .
26851/2023)
Passando ad affrontare i profili del danno non patrimoniale subiti dall' attore iure proprio, va osservato che è stato chiesto il danno da rottura del rapporto parentale subito, quantificabile, nella fattispecie, in termini di perdita di chance di continuazione del rapporto affettivo con il congiunto, legato alle aspettative di vita del de cuius, e che può essere quantificato avendo come parametri di riferimento le voci tabellari per il danno da rottura del rapporto parentale con decurtazione percentuale legate all' entità di chance di salvezza riconosciute.
Sul punto va osservo come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 81) ed età del congiunto ( 46); 3) composizione del nucleo familiare;
4) intensità affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere minimo in assenza di allegazioni e prove a riguardo.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno nella misura di € 156.400,00 .
Ora deve osservarsi che i suddetti importi vanno a loro volta ridotti nella misura del
70% in ragione dell' entità delle chance di salvezza quantificate,
Dunque, alla luce di quanto sopra devono essere riconosciuto all' attore l' importo di
€ 46.920,00 per tale voce di danno.
Non possono essere riconosciute le spese funerarie atteso anche in tal caso la necessità di dimostrare che il decesso fosse dipeso da malpratice sanitaria prova nella fattispecie non fornita rientrando la fattispecie nel campo della perdita di chance in ogni caso nulla è stato allegato a riguardo.
Dunque, quanto dovuto complessivamente all' attore è la complessiva somma di €
46.920,00 + 14.600,00 per un totale complessivo di € 61.520,00.
Nulla a titolo di ulteriori voci di danno maturate iure proprio in capo al de cuius in quanto dedotte in modo assertivo, non provate e prive di concreti riscontri nella documentazione medica allegata e nella CTU espletata.
Alla luce di quanto sopra, acclarata in capo a la perdita del 30% Persona_1 di chance di salvezza per effetto dei profili di censurabilità della condotta dei sanitari che l' hanno avuto in cura presso l' ICOT di Latina, come evdenziati dal Collegio medico, la deve essere condannata al pagamento in favore dell' attore CP_1 della somma sopra quantificata a titolo risarcitorio per i danni subiti iure proprio e iure hereditario dall' attore.
Con riferimento all' azione di rivalsa della nei confronti della Dott.essa CP_1
e della dott. atteso che ai sensi dell' a Parte_2 Controparte_5 art 9 comma 1 legge L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la CP_6 professione sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Nella fattispecie il Collegio medico non ha ravvisato profili di cesurabilità della condotta medica della dott. “…dall'analisi del diario clinico risulta abbia CP_2 svolto servizio il 16 e il 17 dicembre, quando il p. si trovava in condizioni cliniche stabili e in assenza di criticità clinicamente evidenti. In tal senso non si ravvisano elementi di censurabilità nella sua condotta”.
Con riferimento alla posizione della dott.essa per quanto i CCTTUU abbiano Pt_2 ravvisato profili di censurabilità della sua condotta, riconducibili al parametro della
“prudenza”, evidenziano come in ogni caso il comportamento del fosse stato CP_7 conforme alla Linee Guida, con riferimento al trattamento dei sanguinamenti del tratto inferiore dell' intestino e che la sintomatologia manifestata, il quadro clinic e gli esami ematici, facevano propendere per tale tipologia di patologia;
dunque la condotta del sanitario può essere qualificata come caratterizzata al più da una colpa lieve di tipo omissivo per non aver richiesto una consulenza chirurgica.
Alla luce di quanto sopra la domanda di rivalsa della deve essere rigettata CP_1 con conseguenziale assorbimento dell' azione di manleva proposta dalla dott.essa e dalla dott.essa nei confronti della . Pt_2 CP_2 Controparte_3
.
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno ( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento nella fattispecie indice ISTAT prezzi al consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Le spese di causa tra attori e la , comprensive della fase di mediazione CP_1 in ragione dell' accoglimento parziale della domanda seguiranno la soccombenza e sono a carico della Sanitaria convenuta nella misura di ½ , tenuto conto dei CP_8 parametri di cui al DM 55/2014 in base al “ decisum”
Le spese tra la e i sanitari convenuti meritano integrale compensazione CP_1 atteso che l' accertamento in merito alla responsabilità sanitaria ha implicato la valutazione di questioni tecniche di carattere medico-legale particolarmente complesse, cui peraltro si è giunti a conclusioni parzialmente diverse in sede civile e penale.
Le spese tra i sanitari e la Compagnia terza chiamata meritano integrale compensazione in ragione del rigetto dell' azione di rivalsa della e del CP_1 conseguenziale assorbimento dell' azione di garanzia.
Le spese di CTU graveranno definitivamente sulla essendo comunque CP_1 emersi profili di censurabilità della condotta medica del personale della Struttura convenuta.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata la perdita di chance di salvezza nella misura del 30% in relazione al decesso di per effetto della condotta dei sanitari della Struttura Persona_1 convenuta, condanna la al risarcimento del danno, per le voci di cui alla CP_1 parte motiva in favore dell' attore , iure proprio e iure hereditario, Parte_4 quantificato in complessivi € 61.520,00, oltre lucro cessante come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda di rivalsa della nei confronti dei sanitari CP_1 [...]
e Pt_2 Controparte_2
3) Dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da e Parte_2 [...]
nei confronti della;
CP_2 Controparte_9
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle convenuta CP_1 5) Condanna la al pagamento di ½ delle spese di causa comprensive della CP_1 fase di mediazione , quota liquidata per competenze in favore di parte attrice in €
6800,00 , ed € 350,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge, in favore di parte attrice;
6) Compensa per il resto le spese di causa;
Così deciso, in Latina 17.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 1698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 26.06.2025 in trattazione scritta
TRA
Attori
, rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Musto e dall' avv. Lucio Parte_1
Teson giusta delega in atti;
E
Convenuta
rappresentata e difesa dall'Avv Simonetta De Carolis e dall' avv. CP_1
RI TE IN, giusta delega in atti;
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Catelli, giusta delega in atti;
Parte_2
TE CH
rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Scaringella, Controparte_2 giusta delega in atti;
TE CH , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_3
IO Aucone, giusta delega in atti;
TE CH
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità sanitaria;
Conclusioni: all'udienza del 26.06.2025 le parti concludevano come da note di trattazione;
Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità sanitaria proposta dall' attore in epigrafe in proprio e nella qualità di erede (figlio) di , Persona_1 in relazione al decesso del congiunto avvenuto in data 22.12.2017 alle ore 20:45, presso l' Ospedale S.M. Goretti di Latina e causato da un' ulcera duodenale, melena e arresto cardiocircolatorio.
Secondo le prospettazioni attoree il decesso era ascrivibile alla responsabilità della ed in particolare alla responsabilità del personale medico dell' ICOT che CP_1 aveva avuto in cura il paziente durante il ricovero presso la suddetta Persona_1 struttura dal 29.11.2017 sino al 20.12.2017, per terapie fisiche e riabilitative finalizzate alla riabilitazione a seguito di intervento chirurgico all'anca sinistra
(applicazione di protesi) eseguito presso il Policlinico Universitario “Campus –
Biomedico” di Roma in data 25.11.2017; il de cuius è stato ivi ricoverato per 21 giorni, alla data del 29.11.2017, per le complicazioni del suo stato di salute è stato Contr trasferito d'urgenza presso il del presidio ospedaliero S. RI Goretti di Latina.
Deduceva l' attore come il decesso del padre fosse ascrivibile a negligenze ed imperizie poste in essere dai sanitari dell'I.C.O.T. di Latina, che all'epoca dei fatti avevano in cura riabilitativa il Sig. colpevoli di aver trascurato di intervenire Per_1 in modo appropriato sull'ulcera duodenale che aveva colpito il paziente durante la degenza. In particolare, secondo gli assunti attorei - che troverebbero riscontro nelle risultanze della allegata Consulenza redatta dalla dott.essa per conto della Persona_2
Procura della Repubblica di Latina, in relazione al giudizio penale instaurato nei confronti dei sanitari per omicidio colposo, con riferimento ai medesimi fatti storici di cui è giudizio – la causa del decesso sarebbe riconducibile alla perforazione del duodeno causata da un blocco intestinale mal gestito e mal curato dai sanitari dell'I.CO.T. di Latina (omessa gastroscopia, mancata adozione delle regole scientifiche approvate dalla comunità medica di settore, mancata effettuazione dell'EDGS – quale esame diagnostico indispensabile – ed omissione di esofagogastroduodenoscopia) nonché dalla somministrazione eccessiva di farmaci in assenza della dovuta protezione gastrica.
Si è costituita la chiedendo nel merito il rigetto della domanda in ragione CP_1 dell' assenza di profili di censurabilità delle condotte dei sanitari che ebbero in cura il sig. e contestando, in forza di un parere medico allegato, in modo Persona_1 specifico e circostanziato, le argomentazioni sviluppate nel dal consulente della
Procura della Repubblica e poste a sostegno della sentenza penale di condanna nei confronti dei sanitari dott. essa (odierna terza chiamata) e dott. Parte_2
, che ebbero in cura il paziente, sentenza emessa a seguito di Persona_3 giudizio abbreviato e poi confermata in appello come allegato dal difensore dell' attore nelle note per l' udienza cartolare del 26.06.2025
In particolare evidenziava la che i medici della struttura non avrebbero CP_1 potuto approntare trattamenti diversi e/o alternativi a quelli posti in essere nel caso concreto, poiché non esistevano segnali specifici riferibili alla precisa natura della patologia che poi si è manifestata.
A conferma di quanto i prospettato, si evidenziava che, anche successivamente, nel corso del ricovero presso l'Ospedale Santa RI Goretti di Latina (avvenuto alle ore
23,34 del 20.12.2017), i medici hanno optato per l'esecuzione di un esame EGDS solo dopo che il paziente era stato colpito da una duplice scarica di melena (a distanza di oltre 10 ore dall'ingresso nel nosocomio) quindi, solo nel momento in cui si è concretizzato il sospetto di una emorragia del tratto intestinale superiore. Dall'esame accurato del caso clinico, emerge pertanto l'insussistenza di una relazione causale tra il trattamento sanitario de quo complessivamente inteso ed il decesso del Signor per avere i medici correttamente operato in conformità con quanto Per_1 raccomandato dalle linee guida previste per il caso specifico prospettatosi. In via subordianata ( qualora fosse stata accertata una responsabilità del personale sanitario che ebbe in cura il paziente ) la convenuta agiva in rivalsa nei loro confronti
( dott.essa e dott.essa al fine di essere Parte_2 Controparte_2 manlevata da quanto dovuto all' attore in ragione della loro esclusiva responsabilità.
Si costituivano le convenute le quali resistevano alla domanda chiedendone il rigetto, in ragione dell' insussistenza di errori e/o ritardi diagnostici, atteso che il quadro clinico del paziente fino al trasferimento presso l' ospedale SM Goretti di Latina non evidenziava elementi sintomatici che potessero indurre i sanitari ad ipotizzare un' emorragia del tratto superiore dell' intestino, quanto piuttosto un emorragia del tratto inferiore, correttamente indagata e trattata.
In ogni caso, in via gradata, agivano in manleva nei confronti della Controparte_3 per essere manlevate in caso di accoglimento dell' azione di rivalsa della CP_1
Si costituiva la Compagnia terza chiamata, la quale sollevava eccezioni relative all'operatività della copertura assicurativa e nel merito contestando la fondatezza della domanda principale.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale con conferimento dell' incarico peritale ad un collegio composto da medico-legale e medico specialista (Chirurgo apparato digerente
All' udienza del 26.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all' art 190 cpc.
________________________________
Preliminarmente, , va rilevato che la responsabilita' dell'ente ospedaliero, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco ( legge n. 24/2017) , applicabile ratione temporsi al caso in esame, prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno,
l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.
Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita' professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art
2236c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta' che trascendono la preparazione media (Cass4152/'95), o perche' la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e' stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Ciò premesso ai fini dell' inquadramento giuridico della fattispecie, venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, alla luce della CTU, espletata in questo giudizio da un collegio peritale, composto da un medico-legale e da uno specialista in chiururgia dell' apparato digerente- in conformità all' attuale indirizzo giurisprudenziale della Cassazione Civile secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 24 del 2017 art 15, comma 1, non può essere derogate, sicchè la mancata disposizione della nomina dei collegio peritale determina “nullità” della consulenza/perizia ( Cass. Civ. Ord n1253/2021)- sono emersi limitati profili di censurabilità della condotta medica dei sanitari che hanno avuto in cura in occasione del ricovero del ricovero del 29.11.2017, Persona_1 ascrivibili alla violazione del parametron della “prudenza” e riconducibili unicamente alla posizione della dott.essa che hanno determinato un danno in termini di Pt_2 perdita di chance di salvezza del paziente.
Invero, il giudicante condivide e fa proprie le risultanze della CTU per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.
In particolare, il Collegio medico è pervenuto a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è pervenuto I CCTTUU nominati dalla Procura nel giudizio penale -che avevano evidenziato la sussistenza di profili di censurabilità della condotta dei sanitari che ebbero in cura il e che ne determinarono il decesso, già sopra descritti- Per_1 motivando in modo puntuale ed analitico ( come peraltro implicitamente richiesto nel quesito articolato) le ragioni del loro dissenso.
In particolare, evidenzia il Collegio che “al momento del ricovero presso l'ICOT di
Latina i segni e i sintomi presentati dal indicavano non inedicavano la Per_1 presenza di un'ulcera peptica, quindi del tratto superiore (stomaco/duodeno), sanguinante.Solamente alle ore 08:09 del 21/12/2017, in occasione della consulenza chirurgica presso il PS del Goretti, è stata constatata per la prima volta la “presenza di abbondanti quantità di feci picee nel pannolone”, segno poi ripresentatosi alle ore
09:20, quando per la prima volta in tutta la vicenda clinica compare il termine melena.
Dovendo ragionare con criteri ex ante, al momento del ricovero ICOT tutti i segni presentati dal paziente . deponevano per un sanguinamento inferiore e non superiore;
motivo per cui erano stati disposti tutti approfondimenti indirizzati in tal senso, secondo le vigenti linee guida. La gestione del particolare caso clinico ha presentato non poche difficoltà, determinate non solo dalle numerose comorbidità del paziente
(che risultava essere già affetto da diabete, insufficienza renale cronica, cardiopatia ischemica, etc.), ma anche -e soprattutto- dalle alterazioni ematologiche determinate dal recente intervento di protesizzazione di anca, in primis lo stato anemico in cui il paziente. già versava al momento del ricovero ICOT
Pertanto, dal momento in cui il p. era già anemico all'ingresso all'ICOT e presentava episodi di rettorragia (non melena, né ematemesi), l'atteggiamento assunto dai sanitari, incentrato sulla ricerca di eventuali “perdite” del basso intestino, era fondato. In altre parole: durante il ricovero ICOT, la rettorragia poteva giustificare
l'ingravescente anemia del p., che presentava già valori al disotto della norma.
Occorre rammentare che si deve valutare la condotta sanitaria posta in essere all'interno di un reparto di riabilitazione, non di chirurgia dove forse l'esperienza e la buona pratica avrebbero potuto suggerire l'esecuzione di approfondimenti non strettamente indicati nelle linee guida, come ad esempio un esame EGDS o
l'esecuzione di una TC dell'addome superiore e non solo inferiore, esami che comunque, è bene sottolineare, in quel preciso momento non trovavano alcuna precisa indicazione/prescrizione da linee guida.
Tuttavia, dal momento che la tendenza anemica era in continua discesa e che gli accertamenti diagnostici disposti non avevano stabilito l'origine certa della rettorragia, il discorso più opportuno da affrontare riguarderebbe tuttalpiù la mancata richiesta/esecuzione di una consulenza chirurgica. Procedendo, quindi, con ragionamento controfattuale, se tale consulenza fosse stata espletata, probabilmente sarebbero state accertate natura ed entità della rettorragia, ponendo le basi per lo step successivo costituito dall'indagine del tratto prossimale dell'intestino, possibilmente con EGDS o con esame TC dell'addome superiore. È a quel punto, quindi, che sarebbe stata probabilmente evidenziata la lesione ulcerativa duodenale
e trattata di conseguenza, evitando l'ulteriore sanguinamento. È questo il punto fondamentale che ci trova in disaccordo con le conclusioni raggiunte nella relazione della Dott.ssa depositata dalla parte attrice, dove la rettorragia viene Per_2 equiparata alla melena, quando in realtà, come già sopra riportato, queste rappresentano due entità ben distinte, molto differenti e facilmente riconoscibili. In quest'ottica, la responsabilità dei sanitari ICOT conduce eventualmente verso un quadro di perdita di chance.”
Nelle conclusioni evidenzia il Collegio medico nominato rileva: “quanto sopra argomentato consente di rispondere ai quesiti posti dal Giudice: 1) In relazione ai trattamenti ricevuti da presso l'ICOT nel periodo che va dal Persona_1
29/11/2017 al 20/12/2017, si ravvisano alcuni elementi critici durante la degenza presso l'ICOT: i sanitari, in virtù della sintomatologia presentata dal p. durante la degenza (caratterizzata da stipsi, successiva diarrea e rettorragia), avrebbero potuto richiedere una consulenza chirurgica da cui -a cascata e a prescindere dall'evidenziazione di segni direttamente riconducibili alsanguinamento dell'ulcera duodenale (melena)- sarebbero probabilmente derivati gli accertamenti (EGDS e TC addome superiore) che avrebbero probabilmente condotto verso la diagnosi di ulcera duodenale, come del resto poi è accaduto al PS dell'Ospedale Goretti di Latina. 2) I primi segni riconducibili allo stato anemico sono comparsi in data 18/12/2017, quando ancora NON erano chiaramente indicativi di un'emorragia alta del tratto gastroenterico prossimale;
piuttosto, in seguito al riscontro di rettorragia, come da linee guida i sanitari hanno disposto accertamenti diagnostici (TC addome con mdc) incentrati sulla ricerca di un sanguinamento del basso intestino, effettuando al contempo terapia trasfusionale cui seguiva un innalzamento dei valori emocromocitometrici. 3) Solamente in data 21/12/2017 è stato possibile identificare per la prima volta i segni clinici chiaramente riconducibili al sanguinamento da ulcera duodenale;
si può ipotizzare che se i sanitari del reparto di riabilitazione ICOT avessero disposto la consulenza chirurgica, questa avrebbe trovato maggiore indicazione dopo il riscontro di rettorragia e quindi dalle ore 15:01 del 18/12. In questo senso, l'eventuale ritardo diagnostico è di circa 3 giorni. 4) Risulta documentato che il p. è stato vigile e cosciente fino all'accesso presso il PS del
Goretti, dove veniva descritto “vigile, orientato, collaborante, eupnoico”. Lo scadimento del quadro cognitivo non può essere chiaramente identificato, dal momento in cui nella diaria clinica del reparto di Chirurgia del Goretti le condizioni del p. sono state definite semplicemente “scadenti” sia il 21/12 che il 22 /12.
Solamente in occasione della consulenza neurologica effettuata il 22/12 alle ore
19:45 veniva descritto uno “stato confusionale”, negatività di segni focali e indicata una possibile “Sun Downing Syndrome”, ovvero una sindrome tipicamente correlata alla demenza tipo Alzheimer caratterizzata da aumento altramonto di sintomatologia tipo confusione, disorientamento, sbalzi d'umore, irritabilità, agitazione, aggressività, allucinazioni visive, etc. 5) Relativamente alla posizione della Dott.ssa
dal diario clinico risulta abbia svolto servizio il 1, 6, 7, 11, 12, 18 e 19 Pt_2 dicembre. La sua condotta è risultata aderente a quanto previsto dalle linee guida per
i sanguinamenti del basso intestino;
si ravvisa un difetto di prudenza dal momento in cui, non essendo stata identificata la causa e l'entità della rettorragia, oltre alla TC addominale e alla trasfusione del 18/12, avrebbe potuto richiedere -per i motivi sopra esposti- la consulenza chirurgica. 6) Relativamente alla posizione della Dott.ssa
, dall'analisi del diario clinico risulta abbia svolto servizio il 16 e il 17 CP_2 dicembre, quando il p. si trovava in condizioni cliniche stabili e in assenza di criticità clinicamente evidenti. In tal senso non si ravvisano elementi di censurabilità nella sua condotta”.
Dunque tali condotte censurate al punto 1) delle conclusioni , consistenti nell' omissione di opportuni approndimenti diagnistici per il traminte di una consulenza chirurgica per quanto non prescritti dalle Linee Guida, avrebbero consentito delle cure più mirate e tempestive omissioni che , nel loro insieme, hanno comportato una perdita di chance di sopravvivenza che, tenuto conto del preesistente quadro clinico del paziente, delle gravi comorbilità riscontrate, nonché dell' età dello stesso, si quantifica nel 30% circa, avendo il perso la possibilità seria e concreta di un Pt_3 risultato migliore nell'ambito della causalità incerta di tale tipologia di danno.
Passando ad affrontare i profili connessi al quantum debeatur, va osservato che sul versante “ non patrimoniale” l' attore ha richiesto iure proprio, con la domanda introduttiva il cd danno da “perdita del rapporto parentale” nonché iure successionis il danno subito dalla vittima primaria, sotto il profilo del danno da perdita di chance di sopravvivenza, il danno tanatologico ed il biologico terminale;
sotto il versante patrimoniale hanno domandato “iure proprio” la liquidazione delle spese funerarie ed il danno da lucro cessante
Sul punto, va osservato che in tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, come nella fattispecie, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto ( Cass. Civ.n 26851/2023).
Con riferimento specifico poi al danno da perdita di chance, va osservato che tale danno, non essendo “tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass. 28993/19) e va determinato tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza) ( Cass. Civ. n.
2861/2025).
Nella fattispecie, la de cuius aveva l' età di anni 81 al momento del decesso, presentava un quadro patologico preesistente importante “in anamnesi presentava diabete mellito, ipertrofia prostatica benigna, insufficienza renale cronica, adenocarcinoma prostatico trattato chirurgicamente nel 2012, cardiopatia ischemica con infarto miocardico nel 2016 trattata in due step con PTCA e stent.” ( pag 12 CTU
), dunque è ipotizzabile un' aspettativa di vita media di anni 4 ; tenuto conto altresì del grado di probabilità di sopravvivenza in caso di correttezza delle condotte sanitarie omesse, percentuale quantificata alla luce della complessità del Quadro clinico nella misura del 30%, valutato altresì un valore medio per ogni anno di aspettativa di vita venuto a mancare nella misura di € 36.500,00 ( circa 100 € giornaliere come da ITT di cui alla Tabella Lesioni Macropermanenti Tribunale di
Milano, parametro di riferimento ai fini meramente analogici) il danno è quantificato equitativamente ex art 1226 c.c., nella somma di € 146.000,00 ( €
36.500,00 x4) che va ridotto percentualmente in ragione delle chances di salvezza quantificate nella misura del 30%, dunque è pari ad € 43.800,00 Tale importo va riconosciuto all' attore nei limiti di 1/3 essendo erede del Per_1
unitamente agli eredi (sorella) e (
[...] Persona_4 Persona_5 cfr nota allegata II memoria 183 VI comma cpc di parte attrice) e dunque per il complessivo import di € 14.600,00
Non potrà trovare ristoro il danno biologico terminale ed il danno catastrofale in quanto entrambi presuppongono, secondo i comuni criteri di regolarità causale ( più probabile che non) la dimostrazione della perdita anticipate della vita a causa della
Condotta medica;
nella fattispecie tale dimostrazione non è stata fornita avendo i
CCTTUU accertato unicamente la perdita di chances di salvezza quantificata in misura inferiore al 50%, tale rilievo ha carattere assorbente ( arg Cass civ. .
26851/2023)
Passando ad affrontare i profili del danno non patrimoniale subiti dall' attore iure proprio, va osservato che è stato chiesto il danno da rottura del rapporto parentale subito, quantificabile, nella fattispecie, in termini di perdita di chance di continuazione del rapporto affettivo con il congiunto, legato alle aspettative di vita del de cuius, e che può essere quantificato avendo come parametri di riferimento le voci tabellari per il danno da rottura del rapporto parentale con decurtazione percentuale legate all' entità di chance di salvezza riconosciute.
Sul punto va osservo come secondo i giudici della Suprema Corte in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ( Cass. Civ 26300/2021).
Alla luce di quanto sopra le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed introducono il valore punto pari nella fattispecie a € 3911,00 ( per un massimo di 118 punti) e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti ovvero l' età della vittima primaria, l' età della vittima secondaria, l' eventuale convivenza, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, qualità ed intensità del rapporto affettivo che caratterizza lo specifico rapporto. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Nella fattispecie, per la quantificazione del danno si è tenuto conto delle allegazioni fornite dagli attori in merito alle circostanze di fatto sopra indicate, rilevanti ed apprezzabili ai fini della quantificazione del danno e specificamente : 1) età della vittima primaria ( anni 81) ed età del congiunto ( 46); 3) composizione del nucleo familiare;
4) intensità affettiva in concreto delle relazioni, qualificata di carattere minimo in assenza di allegazioni e prove a riguardo.
Alla luce dei suddetti parametri si perviene alla liquidazione del danno nella misura di € 156.400,00 .
Ora deve osservarsi che i suddetti importi vanno a loro volta ridotti nella misura del
70% in ragione dell' entità delle chance di salvezza quantificate,
Dunque, alla luce di quanto sopra devono essere riconosciuto all' attore l' importo di
€ 46.920,00 per tale voce di danno.
Non possono essere riconosciute le spese funerarie atteso anche in tal caso la necessità di dimostrare che il decesso fosse dipeso da malpratice sanitaria prova nella fattispecie non fornita rientrando la fattispecie nel campo della perdita di chance in ogni caso nulla è stato allegato a riguardo.
Dunque, quanto dovuto complessivamente all' attore è la complessiva somma di €
46.920,00 + 14.600,00 per un totale complessivo di € 61.520,00.
Nulla a titolo di ulteriori voci di danno maturate iure proprio in capo al de cuius in quanto dedotte in modo assertivo, non provate e prive di concreti riscontri nella documentazione medica allegata e nella CTU espletata.
Alla luce di quanto sopra, acclarata in capo a la perdita del 30% Persona_1 di chance di salvezza per effetto dei profili di censurabilità della condotta dei sanitari che l' hanno avuto in cura presso l' ICOT di Latina, come evdenziati dal Collegio medico, la deve essere condannata al pagamento in favore dell' attore CP_1 della somma sopra quantificata a titolo risarcitorio per i danni subiti iure proprio e iure hereditario dall' attore.
Con riferimento all' azione di rivalsa della nei confronti della Dott.essa CP_1
e della dott. atteso che ai sensi dell' a Parte_2 Controparte_5 art 9 comma 1 legge L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la CP_6 professione sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Nella fattispecie il Collegio medico non ha ravvisato profili di cesurabilità della condotta medica della dott. “…dall'analisi del diario clinico risulta abbia CP_2 svolto servizio il 16 e il 17 dicembre, quando il p. si trovava in condizioni cliniche stabili e in assenza di criticità clinicamente evidenti. In tal senso non si ravvisano elementi di censurabilità nella sua condotta”.
Con riferimento alla posizione della dott.essa per quanto i CCTTUU abbiano Pt_2 ravvisato profili di censurabilità della sua condotta, riconducibili al parametro della
“prudenza”, evidenziano come in ogni caso il comportamento del fosse stato CP_7 conforme alla Linee Guida, con riferimento al trattamento dei sanguinamenti del tratto inferiore dell' intestino e che la sintomatologia manifestata, il quadro clinic e gli esami ematici, facevano propendere per tale tipologia di patologia;
dunque la condotta del sanitario può essere qualificata come caratterizzata al più da una colpa lieve di tipo omissivo per non aver richiesto una consulenza chirurgica.
Alla luce di quanto sopra la domanda di rivalsa della deve essere rigettata CP_1 con conseguenziale assorbimento dell' azione di manleva proposta dalla dott.essa e dalla dott.essa nei confronti della . Pt_2 CP_2 Controparte_3
.
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno ( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento nella fattispecie indice ISTAT prezzi al consumo;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Le spese di causa tra attori e la , comprensive della fase di mediazione CP_1 in ragione dell' accoglimento parziale della domanda seguiranno la soccombenza e sono a carico della Sanitaria convenuta nella misura di ½ , tenuto conto dei CP_8 parametri di cui al DM 55/2014 in base al “ decisum”
Le spese tra la e i sanitari convenuti meritano integrale compensazione CP_1 atteso che l' accertamento in merito alla responsabilità sanitaria ha implicato la valutazione di questioni tecniche di carattere medico-legale particolarmente complesse, cui peraltro si è giunti a conclusioni parzialmente diverse in sede civile e penale.
Le spese tra i sanitari e la Compagnia terza chiamata meritano integrale compensazione in ragione del rigetto dell' azione di rivalsa della e del CP_1 conseguenziale assorbimento dell' azione di garanzia.
Le spese di CTU graveranno definitivamente sulla essendo comunque CP_1 emersi profili di censurabilità della condotta medica del personale della Struttura convenuta.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accertata la perdita di chance di salvezza nella misura del 30% in relazione al decesso di per effetto della condotta dei sanitari della Struttura Persona_1 convenuta, condanna la al risarcimento del danno, per le voci di cui alla CP_1 parte motiva in favore dell' attore , iure proprio e iure hereditario, Parte_4 quantificato in complessivi € 61.520,00, oltre lucro cessante come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda di rivalsa della nei confronti dei sanitari CP_1 [...]
e Pt_2 Controparte_2
3) Dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da e Parte_2 [...]
nei confronti della;
CP_2 Controparte_9
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle convenuta CP_1 5) Condanna la al pagamento di ½ delle spese di causa comprensive della CP_1 fase di mediazione , quota liquidata per competenze in favore di parte attrice in €
6800,00 , ed € 350,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge, in favore di parte attrice;
6) Compensa per il resto le spese di causa;
Così deciso, in Latina 17.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Alfonso PICCIALLI