CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
NA IA, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6321/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026997116505 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7650/2025 depositato il 21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Milazzo, depositato il
11.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295202100269971165051 , notificata il 25/06/2025, nella pretesa sua qualità di “EREDE DI Nominativo_2”, per il pagamento della somma di € 5.864,00 a titolo di imposta IMU, sanzioni ed interessi di mora, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 1684 del 29/09/2017, anno d'imposta 2012, indicato come notificato dal Comune di Milazzo il 19/12/2017.
La ricorrente ha contestato in via preliminare la legittimazione tributaria passiva, allegando la propria qualità di legataria, e non di erede, del Nominativo_2, come da testamento versato in atti. Ha comunque censurato la violazione del termine decadenziale per la riscossione, di cui all'art. 1, comma 163, L. 296/2006.
In data 21.11.2025 il Comune si è costituito con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha dato atto di aver proceduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, ruolo n. 2021/000271 contenuto nella cartella impugnata, con integrale annullamento della pretesa creditoria. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Il 28.11.2025 si è costituito anche AdER che ha dedotto la carenza di responsabilità per il merito della pretesa e rivendicato la legittimità della propria attività.
All'udienza cautelare del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa nel merito, sussistendone le condizioni.
Deve accedersi infatti alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non vi è luogo, tuttavia, per la compensazione delle spese, atteso che il testamento olografo era stato pubblicato già nel 2019 e non è emerso per quale ragione, se non legata alla assenza di verifiche in ordine allo status di erede, sia stata emessa la cartella impugnata, intestata alla ricorrente quale erede. Il superamento del termine decadenziale di cui all'art. 1 co. 163 L. 27/12/2006 Nominativo_3 giustifica la condanna in solido di AdER.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna i resistenti
Comune di Milazzo e ADER, in solido tra loro, alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori, ed al rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
NA IA, RE
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6321/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 10 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210026997116505 IMU 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7650/2025 depositato il 21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Milazzo, depositato il
11.09.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295202100269971165051 , notificata il 25/06/2025, nella pretesa sua qualità di “EREDE DI Nominativo_2”, per il pagamento della somma di € 5.864,00 a titolo di imposta IMU, sanzioni ed interessi di mora, oltre oneri di riscossione e spese di notifica, in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 1684 del 29/09/2017, anno d'imposta 2012, indicato come notificato dal Comune di Milazzo il 19/12/2017.
La ricorrente ha contestato in via preliminare la legittimazione tributaria passiva, allegando la propria qualità di legataria, e non di erede, del Nominativo_2, come da testamento versato in atti. Ha comunque censurato la violazione del termine decadenziale per la riscossione, di cui all'art. 1, comma 163, L. 296/2006.
In data 21.11.2025 il Comune si è costituito con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha dato atto di aver proceduto allo sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, ruolo n. 2021/000271 contenuto nella cartella impugnata, con integrale annullamento della pretesa creditoria. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
Il 28.11.2025 si è costituito anche AdER che ha dedotto la carenza di responsabilità per il merito della pretesa e rivendicato la legittimità della propria attività.
All'udienza cautelare del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa nel merito, sussistendone le condizioni.
Deve accedersi infatti alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Non vi è luogo, tuttavia, per la compensazione delle spese, atteso che il testamento olografo era stato pubblicato già nel 2019 e non è emerso per quale ragione, se non legata alla assenza di verifiche in ordine allo status di erede, sia stata emessa la cartella impugnata, intestata alla ricorrente quale erede. Il superamento del termine decadenziale di cui all'art. 1 co. 163 L. 27/12/2006 Nominativo_3 giustifica la condanna in solido di AdER.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
condanna i resistenti
Comune di Milazzo e ADER, in solido tra loro, alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori, ed al rimborso del CUT, se versato, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.