Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06135/2025REG.PROV.COLL.
N. 05101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5101 del 2022, proposto da Autodemolizione LI e C. Snc di LI IO e AN Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Menniti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 1074/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Autodemolizione LI e C. S.n.c. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 437 del 9 agosto 2016, emessa dal Servizio Edilizia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ingiungeva la rimozione di un piazzale e di un deposito di autovetture realizzati nel Comune di Alfonsine.
2. La società appellata esercita l’attività autorizzata di autodemolizione presso un impianto ubicato in Alfonsine; in data 18 maggio 2015 l’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aveva effettuato presso l’impianto un sopralluogo all’esito del quale era redatto apposito verbale nel quale era stato rilevato:
a) l’utilizzo di un’area esterna all’impianto, insistente sui Mapp. 317/parte e 102/parte, utilizzata come deposito di autovetture non targate;
b) la realizzazione di un piazzale, con quota finale superiore al piano di campagna esistente, con fondo di misto stabilizzato di circa mq. 1158 insistente sui Mapp. 317/parte, 299/parte e 102/parte.
Veniva emessa l’ordinanza impugnata ed il deposito di autovetture veniva rimosso dalla società prima della notifica dell’ingiunzione di ripristino che veniva impugnata solamente quanto all’ingiunzione della rimozione del piazzale con fondo di misto stabilizzato di circa mq. 1158.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché la realizzazione del piazzale ha comportato una rilevante modifica dello stato dei luoghi e del territorio che avrebbe richiesto apposito titolo edilizio.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che contesta la violazione dell’art. 13 della l.r. Emilia Romagna n. 23/2004, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. p, della l.r. n. 15/2013.
L’Amministrazione aveva qualificato l’intervento realizzativo del piazzale come movimento terra soggetto a S.C.I.A. senza però sanzionarlo con provvedimento di natura pecuniaria, bensì con la sanzione ripristinatoria prevista per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; inoltre non era stato contestato il mutamento della destinazione d’uso come avvenuto per l’altro piazzale dove erano depositate le autovetture senza targa che sono state rimosse.
L’intervento era stato effettuato per migliorare le condizioni del terreno in grave stato di abbandono e degrado, privo di un efficiente sistema di drenaggio con conseguente ristagno di acqua.
Il semplice livellamento del terreno, eventualmente accompagnato dalla stesura di stabilizzato sulla superficie, non era tuttavia di per sé sufficiente a far ritenere che fosse stato realizzato un “piazzale”, inteso come area scoperta permanentemente destinata al deposito di merci e materiali.
5. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
Nel terreno non destinato al mero deposito dei veicoli da demolire era stato realizzato un piazzale con quota finale superiore al piano campagna esistente con fondo di misto/stabilizzato della dimensione totale di circa mq.1.158.
Tale piazzale, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, costituisce nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire.
La non necessità di un titolo edilizio presuppone che si sia operato un semplice livellamento naturalistico del terreno, non un piazzale con presenza di stabilizzato adiacente allo stabilimento.
Costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza che l’artificializzazione di un terreno naturale mediante livellamento e spargimento di cemento dia luogo ad una “nuova costruzione” bisognosa di permesso di costruire ed assoggettata alle relative sanzioni (vedasi ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 31 ottobre 2023 n. 9349; 19 ottobre 2023 n. 9106; Sez., VI, 2 novembre 2022 n. 9511).
7. L’appello è pertanto da respingere.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO