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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/07/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 519/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. NORO TIZIANA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, con l'avv. TREVISAN GIULIA, come da mandato in atti CP_1
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
nel merito, in via principale: in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto di € 6.625,27, notificato dal signor alla OR , per compensazione, visto il credito CP_1 Parte_1
della stessa di € 24.028,47 (€ 24.028,47 - € 6.625,27 = € 17.403,20 - residuo credito
OR ) o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di Pt_1
causa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
OR al signor e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le Pt_1 CP_1
intimazioni e/o domande tutte così formulate nell'atto di precetto del 3.07.2024
notificato nonché nelle comparse del 28.10.2024 e del 12.11.2024;
1 nel merito, in via subordinata: in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il signor CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...]
OR , che nulla deve all'opposto; Pt_1
in via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla
OR , per cui, accertato il credito di € 17.403,20, in capo alla OR Pt_1
nei riguardi del signor (dato dal residuo credito di € 5.392,45, Pt_1 CP_1
dalla somma di € 12.788,02 e di € 5.848,00, dedotto l'importo precettato di €
6.625,27, in virtù di compensazione) o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, sia conseguentemente condannato il signor CP_1
a versare alla OR la somma di € 17.403,20, o quella
[...] Parte_1
somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre ai maturandi interessi ed alle spese straordinarie per la figlia Persona_1
in ogni caso: con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese legali e processuali, spese generali, incombenti fiscali e condanna di controparte, ex art. 96 c.p.c.;
in via istruttoria: si confermano e richiamano i documenti fin qui prodotti, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie;
se necessitasse, disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento di divorzio giudiziale tra le parti, sub. RG 328/2020 CC del Tribunale di Belluno.
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare l'opposizione a precetto notificata a parte convenuta opposta il 30.07.2024 perché infondata in fatto ed in diritto e revocare la sospensione dell'efficacia del precetto datato 03.07.2024, notificato alla sig.ra in uno alla sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di Belluno, sub. R.G. 328/2020 in data 13.07.2023, pubblicata in data di Belluno,
sub. R.G. 328/2020 in data 13.07.2023, pubblicata in data 29.01.2024, e, per
2 l'effetto, accogliere le domande formulate nell'atto di 29.01.2024, e, per l'effetto,
accogliere le domande formulate nell'atto di precetto e nella comparsa di costituzione, nonchè accertare e dichiarare il diritto del SI. di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SI.ra ; Parte_1
In via principale
In via principale: accertare e dichiarare il diritto di credito del SI. nei CP_1
confronti della SI.ra della somma di €6.625,27, come risultante Parte_1
dall'atto di precetto, oltre interessi e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto del 03.07.2024, notificato alla SI.ra
, su richiesta del SI. in uno alla sentenza n. 41/2024, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Belluno, sub. RG 328/2020 in data 13.07.2023,
pubblicata il 29.01.2024, nonchè accertare e dichiarare che il SI. CP_1
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SI.ra Pt_1
per il recupero della somma di € 6.625,27, oltre 625,27, oltre interessi,
[...]
condannando quindi quest'ultima al pagamento in favore del SI. CP_1
della somma di €6.625,27, oltre interessi, indicata nell'atto di precetto
[...]
opposto;
Sempre in via principale
Sempre in via principale:: respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla SI.ra nei confronti del SI. , del pagamento Parte_1 CP_1
della somma di €17.403,20 o somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese straordinarie per la figlia perchè Persona_1
infondata in fatto e in diritto e non documentalmente provata, avendo parte convenuta opposta contestato tutti i documenti depositati da parte attrice opponente;
In via subordinata:
In via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione del credito di parte accertare e dichiarare la prescrizione del credito di parte attrice nei confronti di
3 di parte convenuta, per le somme dovute a titolo di assegno convenuta, per le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per le figlie dal gennaio
2019 al luglio 2019 e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice di condanna del SI. al pagamento delle stesse;
CP_1
In via ulteriormente
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che le spese straordinarie richieste da parte attrice non sono dovute perché non documentalmente provate (avendo parte convenuta opposta contestato i relativi documentalmente provate (avendo parte convenuta opposta contestato i relativi documenti) e per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
In via ulteriormente subordinata
In via ulteriormente subordinata: compensare il credito di €6.625,27 vantato :
dal SI. nei confronti della SI.ra , con le somme CP_1 Parte_1
eventualmente dovute da parte convenuta opposta, senza applicazione degli interessi moratori perché per legge non dovuti;
in ogni caso:
in ogni caso: respingere la richiesta di parte attrice opponente di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., perché infondata in fatto ed in diritto, in quanto parte convenuta ha agito per far valer un proprio diritto di credito;
In ogni caso:
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali al 15%,
con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali al 15%, iva al 22% e cpa al 4% come per legge. iva al 22% e cpa al 4% come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di proponendo opposizione avverso l'atto di CP_1
4 precetto notificato nei suoi confronti per l'importo di € 6625,27, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 41/2024 del Tribunale di
Belluno.
L'attrice opponente eccepiva la compensazione, evidenziando di vantare nei confronti del convenuto un maggior credito per somme dovute dal medesimo a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole e di rimborso, pro quota, delle spese straordinarie, per un valore complessivo di € 17927,20, già
detratto l'importo indicato nell'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il convenuto contestava a) il credito di € 5392,45, quale residuo della somma assegnata all'attrice in una precedente procedura esecutiva, deducendo di aver perduto il proprio impiego in data 31.12.2020, b) il credito di € 12788,02 per il mantenimento ordinario delle figlie, eccependo la prescrizione di 5 mensilità,
anteriori al 30.7.2019 e c) il credito di € 6372,00 per spese straordinarie.
Veniva accolta in via cautelare l'istanza di sospensione formulata dalla parte attrice e la causa veniva successivamente rinviata per la rimessione della stessa in decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 189 c.p.c.
***
L'eccezione di compensazione sollevata dalla parte attrice, volta a paralizzare l'azione esecutiva della controparte, va ritenuta ammissibile e fondata
(Cassazione civile sez. III, 12/10/2021, n.27688 “Stante la natura sostanzialmente aperta del giudizio incidentale di opposizione all'esecuzione, con riferimento ai crediti
esistenti tra le parti, non sussistono ragioni per precludere la deducibilità in sede di
opposizione di controcrediti in compensazione, con conseguente pieno radicarsi della
cognizione del giudice adito con opposizione all'esecuzione”).
5 L'opponente risulta infatti creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
di un importo complessivamente maggiore rispetto a quello oggetto di
[...]
precetto, pari ad € 6625,27, non contestato.
Il credito dell'opponente, complessivamente pari ad € 22.102,47 oltre interessi legali, è in particolare dato dalla somma delle seguenti voci:
a) € 5392,45.
All'esito della procedura esecutiva avviata per il recupero dei crediti maturati sino al dicembre 2018 compreso risulta creditrice Parte_1
nei confronti di della somma di € 5392,45 quale residuo CP_1
dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario, in forza di quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La perdita dell'impiego del sig. nell'anno 2020, dedotta dal CP_1
medesimo nel presente giudizio di opposizione, non rende inesigibile il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal medesimo, come previsto dal titolo esecutivo, in mancanza di una formale modifica sul punto (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4170 “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in
cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi,
successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere
direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa
recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario
necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi
dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati
detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni
di legge, le precedenti statuizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha
ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. con il quale il coniuge tenuto al versamento dell'assegno di divorzio, in
6 forza di sentenza passata in giudicato, aveva proposto domanda di accertamento
negativo del credito vantato a tale titolo, nell'ambito di una esecuzione mobiliare,
dalla moglie, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per
l'acquisto di un immobile a lei intestato)”.
b) € 10338,02.
è creditrice nei confronti del convenuto dell'ulteriore Parte_1
somma di € 10338,02 a titolo di contributo ordinario per le mensilità
indicate in atti, dovendosi detrarre dalla somma di € 12788,02
complessivamente quantificata l'importo di € 2450,00, relativo alle mensilità dal gennaio 2019 al luglio 2019, in quanto prescritto;
sul punto si rileva in particolare che l'opposto ha eccepito la prescrizione ex art. 2948
n. 4 c.c. delle predette mensilità e l'opponente non ha specificamente documentato la relativa interruzione.
c) € 6372,00
è infine creditrice della somma di € 6372,00 a titolo di Parte_1
rimborso, pro quota, delle documentate spese straordinarie, sostenute in ambito medico e scolastico per la figlia , in forza della sentenza di Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
In ragione della compensazione, dal predetto credito complessivo di nei confronti di , pari ad € 22.102,47 oltre Parte_1 CP_1
interessi legali, va detratto l'importo di € 6625,27 dovuto dall'opponente nei confronti di azionato con l'atto di precetto. CP_1
L'accertamento del credito in questa sede risulta funzionale a paralizzare l'azione esecutiva della parte convenuta e non alla pronuncia di una azione di condanna, risultando l'attrice già nella titolarità di un titolo esecutivo che consente di agire per il recupero del residuo dovuto,
rappresentato dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del
7 matrimonio, ossia la sentenza del Tribunale di Belluno n. 41/24; secondo la giurisprudenza infatti, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le
spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste
"pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese
nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura,
qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile
ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente
dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva,
per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra
menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità
esulano dall'ordinario regime di vita della prole” Cassazione civile sez. I,
15/02/2021, n.3835; ancora “Le spese scolastiche e mediche non connotate dal
carattere dell'imprevedibilità (nella specie: acquisto di libri e materiale scolastico,
occhiali e cure dentistiche) sono da considerarsi ordinarie e prevedibili esigenze di
mantenimento del figlio che - per quanto non ricomprese nell'assegno mensile di
mantenimento - possono, tuttavia, essere rimborsate al genitore anticipatario
sulla base della loro elencazione in precetto, senza che sia necessario fare
accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza
e quantificazione” v. Tribunale Catanzaro sez. I, 01/06/2023, n.874) - “In
materia di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e quelle
mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di
entrambi i genitori, sebbene non vengano ricomprese nell'assegno periodico
forfettariamente computato, ne condividono la natura ove si presentino
sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando –
in quanto componenti variabili- l'assegno complessivamente dovuto;
pertanto, il
coniuge che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per
conseguire il rimborso della quota spettante sull'altro, in forza del succitato
8 titolo, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto soltanto con riguardo a
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità
non sono riconducibili all'ordinario regime di vita dei figli” - Tribunale Monza
sez. IV, 19/09/2023, n.1946).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertato il credito dell'opponente nei confronti del convenuto nella misura complessiva di € 22.102,47 e operata la compensazione con il credito del convenuto di € 6625,27 azionato con l'atto di precetto, accoglie l'opposizione e dichiara che non ha titolo per agire in esecuzione per il recupero CP_1
del predetto importo, risultando creditrice nei confronti del Parte_2
medesimo del residuo importo di € 15.477,20, detratto il credito di € 6625,27
azionato con l'atto di precetto nei suoi confronti;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed € 195,00 per spese,
oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 22/07/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 519/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. NORO TIZIANA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro
, con l'avv. TREVISAN GIULIA, come da mandato in atti CP_1
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
nel merito, in via principale: in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto di € 6.625,27, notificato dal signor alla OR , per compensazione, visto il credito CP_1 Parte_1
della stessa di € 24.028,47 (€ 24.028,47 - € 6.625,27 = € 17.403,20 - residuo credito
OR ) o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di Pt_1
causa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
OR al signor e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le Pt_1 CP_1
intimazioni e/o domande tutte così formulate nell'atto di precetto del 3.07.2024
notificato nonché nelle comparse del 28.10.2024 e del 12.11.2024;
1 nel merito, in via subordinata: in accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il signor CP_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...]
OR , che nulla deve all'opposto; Pt_1
in via riconvenzionale: accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla
OR , per cui, accertato il credito di € 17.403,20, in capo alla OR Pt_1
nei riguardi del signor (dato dal residuo credito di € 5.392,45, Pt_1 CP_1
dalla somma di € 12.788,02 e di € 5.848,00, dedotto l'importo precettato di €
6.625,27, in virtù di compensazione) o quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, sia conseguentemente condannato il signor CP_1
a versare alla OR la somma di € 17.403,20, o quella
[...] Parte_1
somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre ai maturandi interessi ed alle spese straordinarie per la figlia Persona_1
in ogni caso: con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese legali e processuali, spese generali, incombenti fiscali e condanna di controparte, ex art. 96 c.p.c.;
in via istruttoria: si confermano e richiamano i documenti fin qui prodotti, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie;
se necessitasse, disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento di divorzio giudiziale tra le parti, sub. RG 328/2020 CC del Tribunale di Belluno.
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“In via preliminare: rigettare l'opposizione a precetto notificata a parte convenuta opposta il 30.07.2024 perché infondata in fatto ed in diritto e revocare la sospensione dell'efficacia del precetto datato 03.07.2024, notificato alla sig.ra in uno alla sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale Parte_1
di Belluno, sub. R.G. 328/2020 in data 13.07.2023, pubblicata in data di Belluno,
sub. R.G. 328/2020 in data 13.07.2023, pubblicata in data 29.01.2024, e, per
2 l'effetto, accogliere le domande formulate nell'atto di 29.01.2024, e, per l'effetto,
accogliere le domande formulate nell'atto di precetto e nella comparsa di costituzione, nonchè accertare e dichiarare il diritto del SI. di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SI.ra ; Parte_1
In via principale
In via principale: accertare e dichiarare il diritto di credito del SI. nei CP_1
confronti della SI.ra della somma di €6.625,27, come risultante Parte_1
dall'atto di precetto, oltre interessi e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto del 03.07.2024, notificato alla SI.ra
, su richiesta del SI. in uno alla sentenza n. 41/2024, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Belluno, sub. RG 328/2020 in data 13.07.2023,
pubblicata il 29.01.2024, nonchè accertare e dichiarare che il SI. CP_1
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SI.ra Pt_1
per il recupero della somma di € 6.625,27, oltre 625,27, oltre interessi,
[...]
condannando quindi quest'ultima al pagamento in favore del SI. CP_1
della somma di €6.625,27, oltre interessi, indicata nell'atto di precetto
[...]
opposto;
Sempre in via principale
Sempre in via principale:: respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla SI.ra nei confronti del SI. , del pagamento Parte_1 CP_1
della somma di €17.403,20 o somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e spese straordinarie per la figlia perchè Persona_1
infondata in fatto e in diritto e non documentalmente provata, avendo parte convenuta opposta contestato tutti i documenti depositati da parte attrice opponente;
In via subordinata:
In via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione del credito di parte accertare e dichiarare la prescrizione del credito di parte attrice nei confronti di
3 di parte convenuta, per le somme dovute a titolo di assegno convenuta, per le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per le figlie dal gennaio
2019 al luglio 2019 e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice di condanna del SI. al pagamento delle stesse;
CP_1
In via ulteriormente
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che le spese straordinarie richieste da parte attrice non sono dovute perché non documentalmente provate (avendo parte convenuta opposta contestato i relativi documentalmente provate (avendo parte convenuta opposta contestato i relativi documenti) e per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
In via ulteriormente subordinata
In via ulteriormente subordinata: compensare il credito di €6.625,27 vantato :
dal SI. nei confronti della SI.ra , con le somme CP_1 Parte_1
eventualmente dovute da parte convenuta opposta, senza applicazione degli interessi moratori perché per legge non dovuti;
in ogni caso:
in ogni caso: respingere la richiesta di parte attrice opponente di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., perché infondata in fatto ed in diritto, in quanto parte convenuta ha agito per far valer un proprio diritto di credito;
In ogni caso:
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali al 15%,
con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali al 15%, iva al 22% e cpa al 4% come per legge. iva al 22% e cpa al 4% come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di proponendo opposizione avverso l'atto di CP_1
4 precetto notificato nei suoi confronti per l'importo di € 6625,27, unitamente al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 41/2024 del Tribunale di
Belluno.
L'attrice opponente eccepiva la compensazione, evidenziando di vantare nei confronti del convenuto un maggior credito per somme dovute dal medesimo a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole e di rimborso, pro quota, delle spese straordinarie, per un valore complessivo di € 17927,20, già
detratto l'importo indicato nell'atto di precetto opposto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il convenuto contestava a) il credito di € 5392,45, quale residuo della somma assegnata all'attrice in una precedente procedura esecutiva, deducendo di aver perduto il proprio impiego in data 31.12.2020, b) il credito di € 12788,02 per il mantenimento ordinario delle figlie, eccependo la prescrizione di 5 mensilità,
anteriori al 30.7.2019 e c) il credito di € 6372,00 per spese straordinarie.
Veniva accolta in via cautelare l'istanza di sospensione formulata dalla parte attrice e la causa veniva successivamente rinviata per la rimessione della stessa in decisione, all'esito dell'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ex art. 189 c.p.c.
***
L'eccezione di compensazione sollevata dalla parte attrice, volta a paralizzare l'azione esecutiva della controparte, va ritenuta ammissibile e fondata
(Cassazione civile sez. III, 12/10/2021, n.27688 “Stante la natura sostanzialmente aperta del giudizio incidentale di opposizione all'esecuzione, con riferimento ai crediti
esistenti tra le parti, non sussistono ragioni per precludere la deducibilità in sede di
opposizione di controcrediti in compensazione, con conseguente pieno radicarsi della
cognizione del giudice adito con opposizione all'esecuzione”).
5 L'opponente risulta infatti creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
di un importo complessivamente maggiore rispetto a quello oggetto di
[...]
precetto, pari ad € 6625,27, non contestato.
Il credito dell'opponente, complessivamente pari ad € 22.102,47 oltre interessi legali, è in particolare dato dalla somma delle seguenti voci:
a) € 5392,45.
All'esito della procedura esecutiva avviata per il recupero dei crediti maturati sino al dicembre 2018 compreso risulta creditrice Parte_1
nei confronti di della somma di € 5392,45 quale residuo CP_1
dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario, in forza di quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La perdita dell'impiego del sig. nell'anno 2020, dedotta dal CP_1
medesimo nel presente giudizio di opposizione, non rende inesigibile il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal medesimo, come previsto dal titolo esecutivo, in mancanza di una formale modifica sul punto (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4170 “La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in
cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi,
successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere
direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa
recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario
necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi
dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati
detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni
di legge, le precedenti statuizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha
ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis
c.p.c. con il quale il coniuge tenuto al versamento dell'assegno di divorzio, in
6 forza di sentenza passata in giudicato, aveva proposto domanda di accertamento
negativo del credito vantato a tale titolo, nell'ambito di una esecuzione mobiliare,
dalla moglie, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per
l'acquisto di un immobile a lei intestato)”.
b) € 10338,02.
è creditrice nei confronti del convenuto dell'ulteriore Parte_1
somma di € 10338,02 a titolo di contributo ordinario per le mensilità
indicate in atti, dovendosi detrarre dalla somma di € 12788,02
complessivamente quantificata l'importo di € 2450,00, relativo alle mensilità dal gennaio 2019 al luglio 2019, in quanto prescritto;
sul punto si rileva in particolare che l'opposto ha eccepito la prescrizione ex art. 2948
n. 4 c.c. delle predette mensilità e l'opponente non ha specificamente documentato la relativa interruzione.
c) € 6372,00
è infine creditrice della somma di € 6372,00 a titolo di Parte_1
rimborso, pro quota, delle documentate spese straordinarie, sostenute in ambito medico e scolastico per la figlia , in forza della sentenza di Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
In ragione della compensazione, dal predetto credito complessivo di nei confronti di , pari ad € 22.102,47 oltre Parte_1 CP_1
interessi legali, va detratto l'importo di € 6625,27 dovuto dall'opponente nei confronti di azionato con l'atto di precetto. CP_1
L'accertamento del credito in questa sede risulta funzionale a paralizzare l'azione esecutiva della parte convenuta e non alla pronuncia di una azione di condanna, risultando l'attrice già nella titolarità di un titolo esecutivo che consente di agire per il recupero del residuo dovuto,
rappresentato dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del
7 matrimonio, ossia la sentenza del Tribunale di Belluno n. 41/24; secondo la giurisprudenza infatti, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le
spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste
"pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese
nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura,
qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile
ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente
dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva,
per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra
menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità
esulano dall'ordinario regime di vita della prole” Cassazione civile sez. I,
15/02/2021, n.3835; ancora “Le spese scolastiche e mediche non connotate dal
carattere dell'imprevedibilità (nella specie: acquisto di libri e materiale scolastico,
occhiali e cure dentistiche) sono da considerarsi ordinarie e prevedibili esigenze di
mantenimento del figlio che - per quanto non ricomprese nell'assegno mensile di
mantenimento - possono, tuttavia, essere rimborsate al genitore anticipatario
sulla base della loro elencazione in precetto, senza che sia necessario fare
accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza
e quantificazione” v. Tribunale Catanzaro sez. I, 01/06/2023, n.874) - “In
materia di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e quelle
mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste pro quota a carico di
entrambi i genitori, sebbene non vengano ricomprese nell'assegno periodico
forfettariamente computato, ne condividono la natura ove si presentino
sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando –
in quanto componenti variabili- l'assegno complessivamente dovuto;
pertanto, il
coniuge che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per
conseguire il rimborso della quota spettante sull'altro, in forza del succitato
8 titolo, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto soltanto con riguardo a
quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità
non sono riconducibili all'ordinario regime di vita dei figli” - Tribunale Monza
sez. IV, 19/09/2023, n.1946).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertato il credito dell'opponente nei confronti del convenuto nella misura complessiva di € 22.102,47 e operata la compensazione con il credito del convenuto di € 6625,27 azionato con l'atto di precetto, accoglie l'opposizione e dichiara che non ha titolo per agire in esecuzione per il recupero CP_1
del predetto importo, risultando creditrice nei confronti del Parte_2
medesimo del residuo importo di € 15.477,20, detratto il credito di € 6625,27
azionato con l'atto di precetto nei suoi confronti;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi ed € 195,00 per spese,
oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 22/07/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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