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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/11/2024, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 903/2016 Ruolo Generale promossa
DA
(già e prima Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fulvio Lorigiola, Elena Laverda e Paolo Michiara come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Rossella Sciolti e Maurizio Palladini come da mandato in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto del giudicato amministrativo formatosi il 28.12.2021 in ordine all'invalidità e inopponibilità a dell'accordo transattivo Controparte_1
6.7.2011 e respinte tutte le domande ed eccezioni della ricorrente-opposta: a) posta la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda monitoria azionata, accertato che
[...] non vanta alcun credito nei confronti di dichiarare l'infondatezza della stessa e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma, ordinando la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da con nota n. Controparte_1
8456/1536 in data 18.3.2016 sul fabbricato di proprietà dell'opponente così identificato: Catasto Fabbricati - Provincia di Padova, Noventa Padovana, Via Benvenuto Cellini, Fg. 7, part. 876, sub. 6 (all. 3); b) dichiararsi indebitamente emesse le fatture n. 5/ST in data 31.12.2014 e n. 6/ST in data 27.10.2015 da parte di relative al periodo 1.1.2014-30.9.2015; Controparte_1
pagina 1 di 8 c) fermo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dichiararsi comunque inammissibile e respingersi perché infondata e indimostrata la domanda dedotta in via subordinata da Controparte_1
d) accertata la mala fede di condannarsi la medesima al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura da determinarsi anche in via equitativa. Con la condanna, in ogni caso, di alla rifusione delle spese e onorari per la presente Controparte_1 opposizione”.
Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda rigettata e disattesa:
• In via pregiudiziale e preliminare:
• all'occorrenza ritenere e affermare in favore del G.A. per giurisdizione esclusiva, il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere, in riferimento alla odierna controversia, e statuire, della legittimità e validità delle deliberazioni C.C. nn. 89/20 e 108/25 rispettivamente datate 24.09.2010 e 30.11.2010, oltreché CP_1 Co nel merito del meccanismo successorio del trasferimento da parte del Comune di Parma in capo a di tutte le inerenti obbligazioni attive e passive e della validità di quella procedura di trasferimento delle attività e delle passività in capo al concessionario;
infine, dell'attualità del rapporto concessorio in essere con e Parte_2 della relazione intercorrente tra Comune e sotto il profilo della pretesa di infrastrutture Parte_2 CP_1 dei canoni;
• In via principale nel merito:
- Previa all'occorrenza la declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'accordo sottoscritto in data 6.07.2011 tra (oggi ) e il Comune di Parma, per le ragioni tutte di cui in Controparte_3 Pt_1 narrativa, e comunque di inopponibilità dello stesso a , ut supra emarginata e Controparte_1 rappresentata, rigettare le domande tutte ex adverso promosse nel presente giudizio di opposizione al d.i. 2517/2015 in relazione a tale accordo in relazione a tale accordo, con ogni conseguenza;
- respingere integralmente l'opposizione proposta da (oggi, ) in Controparte_3 Pt_1 persona del Legale rappresentante pro tempore con ogni conseguenza e accertando e statuendo sugli importi residui del credito di , per l'effetto condannare con sentenza in persona del Controparte_1 Pt_1
Legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 770.466,48, quale somma capitale tuttora dovuta dall'Opponente rispetto a quanto pagato da parte di (oggi, ) nel corso del Parte_2 Pt_1 presente giudizio, come da sua dichiarazione in ricorso ex art. 297 cpc pagg. 10 “con bonifici effettuati da febbraio a giugno 2021 ha provveduto a versare i canoni per gli anni dal 2013 al 2021 nella Parte_2 misura convenuta con l'atto transattivo 6.7.2001, per complessivi euro 1.455.000,00, oltre IVA;
…” ed in forza di fatture versate in decreto ingiuntivo n. 2517/15, n. 5/ST in data 31/12/2014 con oggetto “Canone concessione d'uso impianti pubblicitari anno 2014” per € 747.009,42 scaduta il 31/01/2015 e n. 6/ST in data 27/10/2015, con oggetto “Canone concessione d'uso impianti pubblicitari dal 1/1/2015 al 30/9/2015” per € 560.257,06, il tutto oltre interessi ex D. Lvo n. 231/02 come da domanda a far tempo dalla data dei relativi insoluti al saldo e spese, anche successive occorrende;
quanto precede, previa revoca occorrendo del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 cpc e/o conferma dello stesso per la parte residua del credito e comunque condannando in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento in Pt_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che Controparte_1 risulteranno in ogni caso accertate come dovute in corso di causa, all'occorrenza previa CTU tecnico contabile;
pagina 2 di 8 - rigettare integralmente tutte le domande proposte da (oggi in Controparte_3 Parte_1 persona del Legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
• In via subordinata e salvo gravame
- in ogni caso per quanto dedotto, esposto e allegato a riprova nel procedimento monitorio e nel corso del presente giudizio di opposizione, accertare e dichiarare anche in caso di revoca del d.i. 2517/2015 e all'occorrenza disponendo previa CTU tecnico contabile che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Pt_1
CF , in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 770.466,48 oltre P.IVA_1 interessi ex D.lgs. 231/02 a far tempo dalla data degli insoluti al saldo e/o di altra somma, meglio vista e ritenuta, quantificandola a seguito dell'eventuale espletanda istruttoria, con ogni conseguenza;
• In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma il 23.12.2015”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trae origine dal suindicato decreto n. 2517/2015 ottenuto da
[...]
con cui veniva ingiunto a (a seguire, Controparte_1 Controparte_3 per brevità, di pagare immediatamente l'importo di € 1.307.26648, oltre interessi Parte_2
e spese di procedura, a titolo di canoni del periodo 1.1.2014-30.9.2015 per la concessione di spazi pubblicitari così come convenuta il 24.05.2001 con il Comune di Parma. La società ingiungente assumeva nel proprio ricorso monitorio di essere subentrata all'Amministrazione locale nella qualità di concedente dal gennaio 2011, in forza delle delibere adottate dal Consiglio comunale n. 89 e n. 108 del 2010, e così nella convenzione del 24.05.2001 (rep. n. 37830), integrata e modificata mediante due accordi transattivi, l'uno del 28.11.2002, l'altro del 15.06.2007, con riflessi sull'ammontare del canone, sulla durata del rapporto, prorogato fino al 31.12.2012, e sul numero degli spazi in uso a A Parte_2 seguito del subentro nella titolarità del rapporto, aveva provveduto Controparte_1
a emettere le due fatture relative ai canoni dell'anno 2014 (fatt. 5/ST del 31.12.2014) e parte del 2015 (fatt. 6/ST del 27.10.2015), rimaste impagate e azionate con ricorso per decreto ingiuntivo. In sede di opposizione, introduceva una pluralità di rilievi ed eccezioni afferenti, Parte_2 anzitutto, alla intervenuta scadenza della convenzione del 24.05.2001 alla data del 31.12.2012, con conseguente inesistenza del diritto vantato da controparte, peraltro arbitrariamente parametrato nell'ammontare al canone dell'ultimo biennio 2011-2012; negava poi il subentro nella predetta convenzione di e il trasferimento ad essa degli spazi Controparte_1 pubblicitari del Comune di Parma, avuto riguardo al contenuto delle delibere adottate nel 2010 dal Consiglio comunale, privo di riferimenti alla gestione del pubblico servizio pubblicitario, al contratto di concessione e sue successive modificazioni. L'opponente allegava, da ultimo, che tra sé e il Comune di Parma era stato stipulato altro accordo transattivo il 6.7.2011, che aveva esteso il rapporto di concessione fino al 31.12.2021 con rimodulazione dell'ammontare del canone e sua riduzione, giustificata dalla progressiva contrazione del numero degli spazi. Il
pagina 3 di 8 successivo 27.07.2011, il Comune aveva comunicato a la cessione del contratto a Parte_2 favore di come rinegoziato in via transattiva il 6.7.2011, e la Controparte_1 concessionaria, prestato consenso, aveva pagato le fatture relative ai canoni degli anni 2011 e 2012. Tuttavia, con nota del 21.12.2012, vi era stata contestazione di della Controparte_1 validità e opponibilità a sé dell'accordo del 6.7.2011, unita a manifestata volontà di far valere la scadenza del 31.12.2012 come da atto aggiuntivo del 15.06.2007. ritenendo Parte_2 invece valida ed efficace la transazione del luglio 2011, si era rivolta al TAR Emilia Romagna per chiedere che fosse accertata e dichiara la validità ed efficacia della concessione del servizio pubblicitario così come modificata con l'atto transattivo del 6.7.2021 e la sua opponibilità a Sulla base di tali assunti, l'opponente chiedeva in via d'urgenza la Controparte_1 sospensione degli effetti del decreto ingiuntivo, del giudizio civile a norma dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del contenzioso amministrativo, di poter chiamare in causa il Comune di Parma e, nel merito, la revoca del decreto qui opposto. La società ingiungente, costituendosi, ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di essendo a ciò legittimata dal trasferimento Parte_2 deliberato dal Comune di Parma, a decorrere dal 1.1.2011, del compendio immobiliare oggetto della concessione in uso con correlato subentro anche nella convenzione del maggio 2001 e nell'atto aggiuntivo di aggiornamento del canone del 15.06.2007; dava altresì conto della pendenza di altri analoghi contenziosi avanti il Tribunale di Parma per differenti annualità di canone chieste e non pagate da e, con particolare rilevanza in questa sede, del Parte_2 rigetto del ricorso amministrativo avanti il TAR che, con sentenza n. 124/2016, aveva ritenuto e dichiarato che alla data del 6.7.2021 l'Amministrazione comunale non aveva titolo per addivenire alla transazione, poiché il compendio immobiliare interessato dal servizio pubblicitario era già fuoriuscito dalla sua disponibilità e trasferito a , la Controparte_1 quale, pacificamente, era rimasta estranea all'accordo del luglio 2021 che le era, perciò, inopponibile: anche dal rigetto del giudice amministrativo risultava dunque, secondo la prospettazione dell'opposta, la legittimazione attiva a chiedere ed ottenere i canoni di servizio non corrisposti per il 2014-2015, quantificati sulla base della convenzione modificata dall'accordo del 2007. Nel corso del processo è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.06.2016, la chiamata in causa del Comune non è stata autorizzata “determinando un appesantimento della vicenda processuale, non decisiva ai fini di causa” (in questi precisi termini è l'ordinanza 10.11.2016 del precedente Magistrato assegnatario) ed è stata disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti del giudizio di gravame avanti il Consiglio di Stato. A seguito della pronuncia amministrativa, confermativa di quella di primo grado e intervenuta con sentenza del 1.10.2021, irrevocabile il 28.12.2021, la presente causa di opposizione è stata riassunta e, una volta respinta la richiesta di riunione del presente procedimento connesso a quello tra le stesse parti iscritto con il n. 502/2012 r.g., è pervenuta avanti questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, che all'udienza 4.6.2024 ha raccolto le conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, e posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche finali.
pagina 4 di 8 *** Alla luce delle risultanze processuali disponibili e delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo di (fino al 2020 denominata Parte_1 [...]
e dal 2020 al 2023 va accolta. Controparte_3 Parte_2
Pregiudizialmente, sussiste la giurisdizione ordinaria per la controversia e tale convincimento trova sostegno nella consolidata interpretazione del Giudice di legittimità secondo cui, anche in materia di concessioni di pubblici servizi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, ivi incluse le questioni inerenti agli adempimenti o alla risoluzione contrattuale, quante volte venga in discussione "(...) il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio e non già l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. S.U. del 18.12.2019, n. 33691 e le conformi Cass. civ. 13.03.2024 n. 6747; Cass. civ. 21.5.2019 n. 13660; Cass. civ. 5.10.2018, n. 24411). Nella fattispecie, viene in esame l'inadempimento del concessionario all'obbligo di corrispondere il compenso convenzionalmente pattuito per l'utilizzo degli spazi pubblicitari, senza che in alcun modo venga in considerazione il rilievo di atti autoritativi da parte della P.A.: il contenzioso attiene perciò alla fase esecutiva della concessione, nei termini regolati dalla convenzione del maggio 2001 e dai successivi contratti di transazione, privi di connessione con l'esercizio di poteri autoritativi da parte del Comune di Parma. Non ha riflessi sulla ritenuta sussistenza della giurisdizione del G.O. la questione afferente alla durata degli effetti della convenzione per la concessione di spazi pubblicitari in favore di
[...] posto che neppure essa implica esame e valutazione di una determinazione Pt_2 autoritativa dell'Ente locale, essendo la risultante di accordo di natura transattiva, integrativo della pattuizione originaria. Nel merito, si osserva in primo luogo che ha posto alla base della Controparte_1 domanda di pagamento qui proposta, oltreché il proprio subentro al Comune di Parma, fin dal 2011, nella posizione di concedente in uso degli spazi pubblicitari sul territorio locale, la regolamentazione del rapporto risultante dalla più volte citata convenzione del maggio 2001,
“nonché l'atto integrativo dello stesso in data 28.11.2002 (doc. n. 7)” e “l'Accordo in data 15.06.2007 (doc. n. 8) (v. pagg. 2 e 3 ricorso monitorio). L'individuazione della causa petendi della domanda di pagamento canoni è stata mantenuta nei termini suindicati in comparsa di risposta e successiva memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Orbene, il primo atto aggiuntivo del 28.11.2002, prodotto dall'opposta, ha intestazione formale di nuova integrazione al contratto n. 37830 del 24.5.2001 e da esso risulta che le parti, ossia il Comune di Parma e abbiano inteso porre fine alle controversie insorte, Controparte_3 rinegoziando i canoni dovuti dalla concessionaria in 1.348.743,71 Euro, oltre IVA, per il periodo 2011-2012 e prorogando la durata contrattuale fino al 31.12.2012, maggiore durata giustificata anche dalla facoltà riconosciuta al Comune, e di cui al punto 3), di individuare in successivo momento, ed eventualmente variare fino al 31.12.2002, le aree e posizioni in cui avrebbe potuto installare gli impianti pubblicitari. Parte_2
Dal secondo atto aggiuntivo, sempre di natura contrattuale, stipulato il 15.06.2007, si evince che il Comune di Parma e abbiano convenuto modifiche in ordine al Controparte_3
pagina 5 di 8 numero degli impianti pubblicitari installabili negli spazi comunali oggetto della concessione (clausola n. 5) e cristallizzato il canone degli anni 2007-2010 in Euro 1.487.602,00 oltre Iva e quelli “previsti per gli ultimi due anni di concessione (1 gennaio 2011-31 dicembre 2012) nella misura fissata nell'atto aggiuntivo al contratto, stipulato in data 28 dicembre 2002 (…) e cioè nell'importo di 1.348.743,71 oltre IVA”. Ciò posto, la deduzione di contenuta nella nota di udienza del Controparte_1
26.01.2023 e ampiamente sviluppata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale del 2.9.2024, afferente alla legittimità e validità della sola modifica transattiva del 15.06.2007, non anche di quella del 2002 perché strettamente connessa alle sorti del contenzioso allora in essere tra le parti, si rivela, oltreché tardiva, infondata. E' infatti appurato che la durata contrattuale del 31.12.2012 è stata recepita anche nell'accordo del 2007 nei termini sopra riportati, ha trovato giustificazione nella facoltà pattiziamente riconosciuta alla parte concedente di individuare gli spazi pubblicitari, anche variando i preesistenti, e tale scadenza stata invocata dalla stessa nella lettera del 21.12.2012 (doc. 9 opposta) con la finalità di sciogliersi dal Controparte_1 rapporto e procedere a nuova gara: nello scritto a firma dell'amministratore unico di
[...] si legge “Con la presente si comunica che al 31.12.2012 la concessione in essere verrà Controparte_1 in scadenza come da atto di transazione del 15.06.2007”, affermazioni alle quali va riconosciuta portata confessoria della durata contrattuale fino al 31.12.2012, non oltre. Nella consapevolezza di tale circostanza, la società opposta ha tentato una differente qualificazione del titolo della domanda e, a pag. 5 della propria comparsa conclusionale, ha di fatto introdotto una nuova domanda, assumendo che la controparte dovrebbe pagarle l'importo di 1.307.266,48, oltre IVA, a titolo di canone di occupazione del bene: tale domanda è inammissibile, poiché tardiva e, rispetto ad essa - così come a quella originaria di pagamento dei canoni di concessione in forza della convenzione del 2001 -, non è affatto individuabile una valida ragione in fatto e/o in diritto che giustifichi la quantificazione effettuata da
[...] per gli anni 2014-2015 nell'importo espressamente stabilito (e ribadito Controparte_1 nella transazione del 2007) solo per il biennio 2011-2012. Nessuna valida proroga del rapporto fino al 2015 è provata per iscritto, ed essa peraltro contrasterebbe con il divieto dell'art. 23, secondo comma, della L. 62/2005, così come già ampiamente affermato dal TAR Emilia Romagna Sez. di da pagina 11 della sentenza CP_1 depositata il 8.4.2016; una eventuale proroga non potrebbe superare i sei mesi e sarebbe ammissibile per una frazione temporale sì ridotta all'esclusivo fine di assicurare continuità al servizio e indire nuova gara pubblica per individuare il nuovo concessionario. Nessuna proroga può neppure dirsi dimostrata dal protratto l'utilizzo degli spazi pubblicitari e dalla corresponsione di canoni da parte dell'opponente fino al 2021, poiché tali condotte, in conformità a quanto dedotto da appaiono coerenti con il contenuto della Parte_2 transazione del 6.7.2011 stipulata con il Comune di Parma (doc. n 2 parte opponente), contenente previsione di rinnovo novennale del rapporto fino al 31.12.2021, progressiva riduzione del numero dei poster e stendardi gestiti dal concessionario e contrazione del canone, fissato in 220.000,00 Euro per gli anni dal 2013 al 2018. ha dato esecuzione all'accordo transattivo del luglio 2011, assumendone anche Parte_2 avanti il G.A. la validità ed efficacia nei confronti di , e la sentenza del TAR Controparte_1
pagina 6 di 8 Emilia Romagna, di contrario avviso, è stata confermata dal Consiglio di Stato il 1.10.2021, data dopo la quale, all'approssimarsi della definitività della declaratoria sfavorevole, l'opponente ha provveduto alla restituzione degli ultimi trenta poster e cessato l'attività, come da comunicazione del 12.11.2021, indirizzata sia a che al Comune di Parma Controparte_1
(doc. n. 25) e contenente espresso richiamo all'esito del contenzioso amministrativo. I precedenti assunti sono idonei a giustificare il rigetto della domanda di pagamento di
[...] avente ad oggetto i canoni, corrispettivo della concessione di servizi, per Controparte_1 gli anni 2014 e 2015, poiché successivi alla scadenza contrattuale. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, preme valorizzare anche che il trasferimento dal Comune alla società opposta dei beni immobili interessati dal servizio pubblicitario, deliberato dell'Amministrazione locale nel 2010 con effetti dal 2011, non è stato accompagnato dal necessario consenso di (art. 1406 cod. civ.) alla cessione della convenzione d'uso Parte_2 dall'Ente locale a . Controparte_1
Per tutti i precedenti motivi, l'opposizione va accolta e occorre revocare il decreto ingiuntivo, nonché disporre la cancellazione del vincolo immobiliare iscritto da parte di
[...]
in forza del titolo monitorio munito di clausola di esecutività ex art. 642 c.p.c. CP_1
Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della soccombente, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 1.000.001 a 2.000.000 Euro) per la fase di studio, introduttiva e decisionale, su quelli minimi per quella di trattazione/istruzione, stante la concentrazione dei relativi incombenti. Non si ravvisa la temerarietà della lite introdotta da legittimante la Controparte_1 condanna risarcitoria chiesta dall'opponente ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'articolato e temporalmente ampio quadro ricostruttivo della vicenda, a cui hanno fornito autonomo apporto anche soggetti/enti rimasti estranei al giudizio, sì da non potersi affermare che l'opposta abbia agito e coltivato la propria iniziativa nella consapevolezza del proprio torto o con grave colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ora Controparte_3 [...]
nei confronti di così decide: Pt_1 Controparte_1
- ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma il 23.12.2015, disponendo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo qui revocato, con nota n. 8456/1536 il 18.3.2016 sul
[...] fabbricato di proprietà dell'opponente così identificato: Catasto Fabbricati - Provincia di Padova, Noventa Padovana, Via Benvenuto Cellini, Fg. 7, part. 876, sub. 6;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, complessivamente liquidate in 30.864,00 Euro, di cui 29.154,00 Euro per compenso professionale e 1.710,00 Euro per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione respinte.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2024
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 8 di 8
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 903/2016 Ruolo Generale promossa
DA
(già e prima Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fulvio Lorigiola, Elena Laverda e Paolo Michiara come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Rossella Sciolti e Maurizio Palladini come da mandato in atti,
OPPOSTA
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto del giudicato amministrativo formatosi il 28.12.2021 in ordine all'invalidità e inopponibilità a dell'accordo transattivo Controparte_1
6.7.2011 e respinte tutte le domande ed eccezioni della ricorrente-opposta: a) posta la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda monitoria azionata, accertato che
[...] non vanta alcun credito nei confronti di dichiarare l'infondatezza della stessa e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma, ordinando la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da con nota n. Controparte_1
8456/1536 in data 18.3.2016 sul fabbricato di proprietà dell'opponente così identificato: Catasto Fabbricati - Provincia di Padova, Noventa Padovana, Via Benvenuto Cellini, Fg. 7, part. 876, sub. 6 (all. 3); b) dichiararsi indebitamente emesse le fatture n. 5/ST in data 31.12.2014 e n. 6/ST in data 27.10.2015 da parte di relative al periodo 1.1.2014-30.9.2015; Controparte_1
pagina 1 di 8 c) fermo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dichiararsi comunque inammissibile e respingersi perché infondata e indimostrata la domanda dedotta in via subordinata da Controparte_1
d) accertata la mala fede di condannarsi la medesima al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura da determinarsi anche in via equitativa. Con la condanna, in ogni caso, di alla rifusione delle spese e onorari per la presente Controparte_1 opposizione”.
Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda rigettata e disattesa:
• In via pregiudiziale e preliminare:
• all'occorrenza ritenere e affermare in favore del G.A. per giurisdizione esclusiva, il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere, in riferimento alla odierna controversia, e statuire, della legittimità e validità delle deliberazioni C.C. nn. 89/20 e 108/25 rispettivamente datate 24.09.2010 e 30.11.2010, oltreché CP_1 Co nel merito del meccanismo successorio del trasferimento da parte del Comune di Parma in capo a di tutte le inerenti obbligazioni attive e passive e della validità di quella procedura di trasferimento delle attività e delle passività in capo al concessionario;
infine, dell'attualità del rapporto concessorio in essere con e Parte_2 della relazione intercorrente tra Comune e sotto il profilo della pretesa di infrastrutture Parte_2 CP_1 dei canoni;
• In via principale nel merito:
- Previa all'occorrenza la declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'accordo sottoscritto in data 6.07.2011 tra (oggi ) e il Comune di Parma, per le ragioni tutte di cui in Controparte_3 Pt_1 narrativa, e comunque di inopponibilità dello stesso a , ut supra emarginata e Controparte_1 rappresentata, rigettare le domande tutte ex adverso promosse nel presente giudizio di opposizione al d.i. 2517/2015 in relazione a tale accordo in relazione a tale accordo, con ogni conseguenza;
- respingere integralmente l'opposizione proposta da (oggi, ) in Controparte_3 Pt_1 persona del Legale rappresentante pro tempore con ogni conseguenza e accertando e statuendo sugli importi residui del credito di , per l'effetto condannare con sentenza in persona del Controparte_1 Pt_1
Legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 770.466,48, quale somma capitale tuttora dovuta dall'Opponente rispetto a quanto pagato da parte di (oggi, ) nel corso del Parte_2 Pt_1 presente giudizio, come da sua dichiarazione in ricorso ex art. 297 cpc pagg. 10 “con bonifici effettuati da febbraio a giugno 2021 ha provveduto a versare i canoni per gli anni dal 2013 al 2021 nella Parte_2 misura convenuta con l'atto transattivo 6.7.2001, per complessivi euro 1.455.000,00, oltre IVA;
…” ed in forza di fatture versate in decreto ingiuntivo n. 2517/15, n. 5/ST in data 31/12/2014 con oggetto “Canone concessione d'uso impianti pubblicitari anno 2014” per € 747.009,42 scaduta il 31/01/2015 e n. 6/ST in data 27/10/2015, con oggetto “Canone concessione d'uso impianti pubblicitari dal 1/1/2015 al 30/9/2015” per € 560.257,06, il tutto oltre interessi ex D. Lvo n. 231/02 come da domanda a far tempo dalla data dei relativi insoluti al saldo e spese, anche successive occorrende;
quanto precede, previa revoca occorrendo del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 cpc e/o conferma dello stesso per la parte residua del credito e comunque condannando in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento in Pt_1 favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che Controparte_1 risulteranno in ogni caso accertate come dovute in corso di causa, all'occorrenza previa CTU tecnico contabile;
pagina 2 di 8 - rigettare integralmente tutte le domande proposte da (oggi in Controparte_3 Parte_1 persona del Legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
• In via subordinata e salvo gravame
- in ogni caso per quanto dedotto, esposto e allegato a riprova nel procedimento monitorio e nel corso del presente giudizio di opposizione, accertare e dichiarare anche in caso di revoca del d.i. 2517/2015 e all'occorrenza disponendo previa CTU tecnico contabile che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Pt_1
CF , in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 770.466,48 oltre P.IVA_1 interessi ex D.lgs. 231/02 a far tempo dalla data degli insoluti al saldo e/o di altra somma, meglio vista e ritenuta, quantificandola a seguito dell'eventuale espletanda istruttoria, con ogni conseguenza;
• In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma il 23.12.2015”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La controversia trae origine dal suindicato decreto n. 2517/2015 ottenuto da
[...]
con cui veniva ingiunto a (a seguire, Controparte_1 Controparte_3 per brevità, di pagare immediatamente l'importo di € 1.307.26648, oltre interessi Parte_2
e spese di procedura, a titolo di canoni del periodo 1.1.2014-30.9.2015 per la concessione di spazi pubblicitari così come convenuta il 24.05.2001 con il Comune di Parma. La società ingiungente assumeva nel proprio ricorso monitorio di essere subentrata all'Amministrazione locale nella qualità di concedente dal gennaio 2011, in forza delle delibere adottate dal Consiglio comunale n. 89 e n. 108 del 2010, e così nella convenzione del 24.05.2001 (rep. n. 37830), integrata e modificata mediante due accordi transattivi, l'uno del 28.11.2002, l'altro del 15.06.2007, con riflessi sull'ammontare del canone, sulla durata del rapporto, prorogato fino al 31.12.2012, e sul numero degli spazi in uso a A Parte_2 seguito del subentro nella titolarità del rapporto, aveva provveduto Controparte_1
a emettere le due fatture relative ai canoni dell'anno 2014 (fatt. 5/ST del 31.12.2014) e parte del 2015 (fatt. 6/ST del 27.10.2015), rimaste impagate e azionate con ricorso per decreto ingiuntivo. In sede di opposizione, introduceva una pluralità di rilievi ed eccezioni afferenti, Parte_2 anzitutto, alla intervenuta scadenza della convenzione del 24.05.2001 alla data del 31.12.2012, con conseguente inesistenza del diritto vantato da controparte, peraltro arbitrariamente parametrato nell'ammontare al canone dell'ultimo biennio 2011-2012; negava poi il subentro nella predetta convenzione di e il trasferimento ad essa degli spazi Controparte_1 pubblicitari del Comune di Parma, avuto riguardo al contenuto delle delibere adottate nel 2010 dal Consiglio comunale, privo di riferimenti alla gestione del pubblico servizio pubblicitario, al contratto di concessione e sue successive modificazioni. L'opponente allegava, da ultimo, che tra sé e il Comune di Parma era stato stipulato altro accordo transattivo il 6.7.2011, che aveva esteso il rapporto di concessione fino al 31.12.2021 con rimodulazione dell'ammontare del canone e sua riduzione, giustificata dalla progressiva contrazione del numero degli spazi. Il
pagina 3 di 8 successivo 27.07.2011, il Comune aveva comunicato a la cessione del contratto a Parte_2 favore di come rinegoziato in via transattiva il 6.7.2011, e la Controparte_1 concessionaria, prestato consenso, aveva pagato le fatture relative ai canoni degli anni 2011 e 2012. Tuttavia, con nota del 21.12.2012, vi era stata contestazione di della Controparte_1 validità e opponibilità a sé dell'accordo del 6.7.2011, unita a manifestata volontà di far valere la scadenza del 31.12.2012 come da atto aggiuntivo del 15.06.2007. ritenendo Parte_2 invece valida ed efficace la transazione del luglio 2011, si era rivolta al TAR Emilia Romagna per chiedere che fosse accertata e dichiara la validità ed efficacia della concessione del servizio pubblicitario così come modificata con l'atto transattivo del 6.7.2021 e la sua opponibilità a Sulla base di tali assunti, l'opponente chiedeva in via d'urgenza la Controparte_1 sospensione degli effetti del decreto ingiuntivo, del giudizio civile a norma dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del contenzioso amministrativo, di poter chiamare in causa il Comune di Parma e, nel merito, la revoca del decreto qui opposto. La società ingiungente, costituendosi, ribadiva la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di essendo a ciò legittimata dal trasferimento Parte_2 deliberato dal Comune di Parma, a decorrere dal 1.1.2011, del compendio immobiliare oggetto della concessione in uso con correlato subentro anche nella convenzione del maggio 2001 e nell'atto aggiuntivo di aggiornamento del canone del 15.06.2007; dava altresì conto della pendenza di altri analoghi contenziosi avanti il Tribunale di Parma per differenti annualità di canone chieste e non pagate da e, con particolare rilevanza in questa sede, del Parte_2 rigetto del ricorso amministrativo avanti il TAR che, con sentenza n. 124/2016, aveva ritenuto e dichiarato che alla data del 6.7.2021 l'Amministrazione comunale non aveva titolo per addivenire alla transazione, poiché il compendio immobiliare interessato dal servizio pubblicitario era già fuoriuscito dalla sua disponibilità e trasferito a , la Controparte_1 quale, pacificamente, era rimasta estranea all'accordo del luglio 2021 che le era, perciò, inopponibile: anche dal rigetto del giudice amministrativo risultava dunque, secondo la prospettazione dell'opposta, la legittimazione attiva a chiedere ed ottenere i canoni di servizio non corrisposti per il 2014-2015, quantificati sulla base della convenzione modificata dall'accordo del 2007. Nel corso del processo è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.06.2016, la chiamata in causa del Comune non è stata autorizzata “determinando un appesantimento della vicenda processuale, non decisiva ai fini di causa” (in questi precisi termini è l'ordinanza 10.11.2016 del precedente Magistrato assegnatario) ed è stata disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa degli esiti del giudizio di gravame avanti il Consiglio di Stato. A seguito della pronuncia amministrativa, confermativa di quella di primo grado e intervenuta con sentenza del 1.10.2021, irrevocabile il 28.12.2021, la presente causa di opposizione è stata riassunta e, una volta respinta la richiesta di riunione del presente procedimento connesso a quello tra le stesse parti iscritto con il n. 502/2012 r.g., è pervenuta avanti questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, che all'udienza 4.6.2024 ha raccolto le conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, e posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche finali.
pagina 4 di 8 *** Alla luce delle risultanze processuali disponibili e delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo di (fino al 2020 denominata Parte_1 [...]
e dal 2020 al 2023 va accolta. Controparte_3 Parte_2
Pregiudizialmente, sussiste la giurisdizione ordinaria per la controversia e tale convincimento trova sostegno nella consolidata interpretazione del Giudice di legittimità secondo cui, anche in materia di concessioni di pubblici servizi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, ivi incluse le questioni inerenti agli adempimenti o alla risoluzione contrattuale, quante volte venga in discussione "(...) il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio e non già l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. S.U. del 18.12.2019, n. 33691 e le conformi Cass. civ. 13.03.2024 n. 6747; Cass. civ. 21.5.2019 n. 13660; Cass. civ. 5.10.2018, n. 24411). Nella fattispecie, viene in esame l'inadempimento del concessionario all'obbligo di corrispondere il compenso convenzionalmente pattuito per l'utilizzo degli spazi pubblicitari, senza che in alcun modo venga in considerazione il rilievo di atti autoritativi da parte della P.A.: il contenzioso attiene perciò alla fase esecutiva della concessione, nei termini regolati dalla convenzione del maggio 2001 e dai successivi contratti di transazione, privi di connessione con l'esercizio di poteri autoritativi da parte del Comune di Parma. Non ha riflessi sulla ritenuta sussistenza della giurisdizione del G.O. la questione afferente alla durata degli effetti della convenzione per la concessione di spazi pubblicitari in favore di
[...] posto che neppure essa implica esame e valutazione di una determinazione Pt_2 autoritativa dell'Ente locale, essendo la risultante di accordo di natura transattiva, integrativo della pattuizione originaria. Nel merito, si osserva in primo luogo che ha posto alla base della Controparte_1 domanda di pagamento qui proposta, oltreché il proprio subentro al Comune di Parma, fin dal 2011, nella posizione di concedente in uso degli spazi pubblicitari sul territorio locale, la regolamentazione del rapporto risultante dalla più volte citata convenzione del maggio 2001,
“nonché l'atto integrativo dello stesso in data 28.11.2002 (doc. n. 7)” e “l'Accordo in data 15.06.2007 (doc. n. 8) (v. pagg. 2 e 3 ricorso monitorio). L'individuazione della causa petendi della domanda di pagamento canoni è stata mantenuta nei termini suindicati in comparsa di risposta e successiva memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. Orbene, il primo atto aggiuntivo del 28.11.2002, prodotto dall'opposta, ha intestazione formale di nuova integrazione al contratto n. 37830 del 24.5.2001 e da esso risulta che le parti, ossia il Comune di Parma e abbiano inteso porre fine alle controversie insorte, Controparte_3 rinegoziando i canoni dovuti dalla concessionaria in 1.348.743,71 Euro, oltre IVA, per il periodo 2011-2012 e prorogando la durata contrattuale fino al 31.12.2012, maggiore durata giustificata anche dalla facoltà riconosciuta al Comune, e di cui al punto 3), di individuare in successivo momento, ed eventualmente variare fino al 31.12.2002, le aree e posizioni in cui avrebbe potuto installare gli impianti pubblicitari. Parte_2
Dal secondo atto aggiuntivo, sempre di natura contrattuale, stipulato il 15.06.2007, si evince che il Comune di Parma e abbiano convenuto modifiche in ordine al Controparte_3
pagina 5 di 8 numero degli impianti pubblicitari installabili negli spazi comunali oggetto della concessione (clausola n. 5) e cristallizzato il canone degli anni 2007-2010 in Euro 1.487.602,00 oltre Iva e quelli “previsti per gli ultimi due anni di concessione (1 gennaio 2011-31 dicembre 2012) nella misura fissata nell'atto aggiuntivo al contratto, stipulato in data 28 dicembre 2002 (…) e cioè nell'importo di 1.348.743,71 oltre IVA”. Ciò posto, la deduzione di contenuta nella nota di udienza del Controparte_1
26.01.2023 e ampiamente sviluppata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale del 2.9.2024, afferente alla legittimità e validità della sola modifica transattiva del 15.06.2007, non anche di quella del 2002 perché strettamente connessa alle sorti del contenzioso allora in essere tra le parti, si rivela, oltreché tardiva, infondata. E' infatti appurato che la durata contrattuale del 31.12.2012 è stata recepita anche nell'accordo del 2007 nei termini sopra riportati, ha trovato giustificazione nella facoltà pattiziamente riconosciuta alla parte concedente di individuare gli spazi pubblicitari, anche variando i preesistenti, e tale scadenza stata invocata dalla stessa nella lettera del 21.12.2012 (doc. 9 opposta) con la finalità di sciogliersi dal Controparte_1 rapporto e procedere a nuova gara: nello scritto a firma dell'amministratore unico di
[...] si legge “Con la presente si comunica che al 31.12.2012 la concessione in essere verrà Controparte_1 in scadenza come da atto di transazione del 15.06.2007”, affermazioni alle quali va riconosciuta portata confessoria della durata contrattuale fino al 31.12.2012, non oltre. Nella consapevolezza di tale circostanza, la società opposta ha tentato una differente qualificazione del titolo della domanda e, a pag. 5 della propria comparsa conclusionale, ha di fatto introdotto una nuova domanda, assumendo che la controparte dovrebbe pagarle l'importo di 1.307.266,48, oltre IVA, a titolo di canone di occupazione del bene: tale domanda è inammissibile, poiché tardiva e, rispetto ad essa - così come a quella originaria di pagamento dei canoni di concessione in forza della convenzione del 2001 -, non è affatto individuabile una valida ragione in fatto e/o in diritto che giustifichi la quantificazione effettuata da
[...] per gli anni 2014-2015 nell'importo espressamente stabilito (e ribadito Controparte_1 nella transazione del 2007) solo per il biennio 2011-2012. Nessuna valida proroga del rapporto fino al 2015 è provata per iscritto, ed essa peraltro contrasterebbe con il divieto dell'art. 23, secondo comma, della L. 62/2005, così come già ampiamente affermato dal TAR Emilia Romagna Sez. di da pagina 11 della sentenza CP_1 depositata il 8.4.2016; una eventuale proroga non potrebbe superare i sei mesi e sarebbe ammissibile per una frazione temporale sì ridotta all'esclusivo fine di assicurare continuità al servizio e indire nuova gara pubblica per individuare il nuovo concessionario. Nessuna proroga può neppure dirsi dimostrata dal protratto l'utilizzo degli spazi pubblicitari e dalla corresponsione di canoni da parte dell'opponente fino al 2021, poiché tali condotte, in conformità a quanto dedotto da appaiono coerenti con il contenuto della Parte_2 transazione del 6.7.2011 stipulata con il Comune di Parma (doc. n 2 parte opponente), contenente previsione di rinnovo novennale del rapporto fino al 31.12.2021, progressiva riduzione del numero dei poster e stendardi gestiti dal concessionario e contrazione del canone, fissato in 220.000,00 Euro per gli anni dal 2013 al 2018. ha dato esecuzione all'accordo transattivo del luglio 2011, assumendone anche Parte_2 avanti il G.A. la validità ed efficacia nei confronti di , e la sentenza del TAR Controparte_1
pagina 6 di 8 Emilia Romagna, di contrario avviso, è stata confermata dal Consiglio di Stato il 1.10.2021, data dopo la quale, all'approssimarsi della definitività della declaratoria sfavorevole, l'opponente ha provveduto alla restituzione degli ultimi trenta poster e cessato l'attività, come da comunicazione del 12.11.2021, indirizzata sia a che al Comune di Parma Controparte_1
(doc. n. 25) e contenente espresso richiamo all'esito del contenzioso amministrativo. I precedenti assunti sono idonei a giustificare il rigetto della domanda di pagamento di
[...] avente ad oggetto i canoni, corrispettivo della concessione di servizi, per Controparte_1 gli anni 2014 e 2015, poiché successivi alla scadenza contrattuale. Ad abundantiam, sotto il profilo soggettivo, preme valorizzare anche che il trasferimento dal Comune alla società opposta dei beni immobili interessati dal servizio pubblicitario, deliberato dell'Amministrazione locale nel 2010 con effetti dal 2011, non è stato accompagnato dal necessario consenso di (art. 1406 cod. civ.) alla cessione della convenzione d'uso Parte_2 dall'Ente locale a . Controparte_1
Per tutti i precedenti motivi, l'opposizione va accolta e occorre revocare il decreto ingiuntivo, nonché disporre la cancellazione del vincolo immobiliare iscritto da parte di
[...]
in forza del titolo monitorio munito di clausola di esecutività ex art. 642 c.p.c. CP_1
Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico della soccombente, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 1.000.001 a 2.000.000 Euro) per la fase di studio, introduttiva e decisionale, su quelli minimi per quella di trattazione/istruzione, stante la concentrazione dei relativi incombenti. Non si ravvisa la temerarietà della lite introdotta da legittimante la Controparte_1 condanna risarcitoria chiesta dall'opponente ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'articolato e temporalmente ampio quadro ricostruttivo della vicenda, a cui hanno fornito autonomo apporto anche soggetti/enti rimasti estranei al giudizio, sì da non potersi affermare che l'opposta abbia agito e coltivato la propria iniziativa nella consapevolezza del proprio torto o con grave colpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da ora Controparte_3 [...]
nei confronti di così decide: Pt_1 Controparte_1
- ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2517/2015 emesso dal Tribunale di Parma il 23.12.2015, disponendo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo qui revocato, con nota n. 8456/1536 il 18.3.2016 sul
[...] fabbricato di proprietà dell'opponente così identificato: Catasto Fabbricati - Provincia di Padova, Noventa Padovana, Via Benvenuto Cellini, Fg. 7, part. 876, sub. 6;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 opposizione, complessivamente liquidate in 30.864,00 Euro, di cui 29.154,00 Euro per compenso professionale e 1.710,00 Euro per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione respinte.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2024
Il Giudice
Cristina Ferrari
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