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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 22 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6068 dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE Roberto Francesco Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, al viale Orazio Flacco, n. 11/7
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del Rettore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSARELLI Bianca e dall'avv. SARACINO
Lucrezia ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura interna in Bari, alla piazza Umberto I, n. 1 (Palazzo Ateneo)
– Resistente –
E
in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. DI LANDRO Michele ed elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Terzo chiamato in causa – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, dipendente Parte_1 dell' dal 03.12.2012 con qualifica di tecnico Controparte_1 amministrativo, cat. C, in servizio presso l
[...]
e dal Controparte_4
16.09.2013 , chiedeva il Parte_2 riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione, di cui all'art. 1 della legge n.
200 del 1974 e all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché ai sensi dell'art. 28 del
C.C.N.L. 2002-2005, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla qualifica di funzionario di VIII livello del Settore Sanità (cat. D1) e, per l'effetto, la condanna dell' a corrispondere le relative differenze retributive, nella Controparte_1 misura di euro 34.171,21, maturate a far data dal 01.01.2013, oltre interessi e rivalutazione.
L si costituiva in giudizio, chiedendo in via Controparte_1 preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio con l
[...] ed eccependo nel merito l'infondatezza Controparte_2 della domanda in fatto e diritto.
Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 20.11.2023, l
[...] si costituiva in giudizio ed Controparte_2 eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
La questione sottesa al caso di specie è stata affrontata da questo Tribunale, con sentenze n. 2803 e 3368 del 2023, le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pag. 2/6 L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 dispone che, a decorrere dal 1 marzo 1974, “a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” è corrisposta una “indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità”.
Viene così estesa al personale universitario non medico, che svolge attività assistenziale, la disciplina, di cui all'art. 4 della legge n. 213 del 1971, prevista per il personale universitario medico e finalizzata all'equiparazione del trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità, come sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, “sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto”.
L'emolumento in questione, dunque, dev'essere liquidato dall , nel caso in CP_1 esame datore di lavoro. Infatti, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 09.11.1982, la Regione e l “convengono che le assicurano il personale non medico necessario CP_1 Pt_3 allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture convenzionate. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche, oltre che assistenziali, sarà fornito dalla Università e dalla proporzionalmente alla entità Pt_3 ed alla natura dei compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative”.
Ciò posto, l'art. 5 del d.l. n. 255 del 1981 (convertito in legge n. 391 del 1981), che ha sostituito l'art. 95, comma 1 della legge n. 312 del 1980, prevede che “l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici
pag. 3/6 universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni”.
A conferma di ciò, l'art. 53 del C.C.N.L. Comparto del personale delle Università 1994-
1997, richiamato dall'art. 51, C.C.N.L. 1998-2001, nonché dall'art. 28, C.C.N.L. 2002-
2005, secondo cui, “fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le , i a gestione Controparte_2 CP_2 diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i e CP_2 cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761”.
In altri termini, il personale con il quale l'Università concorre alla realizzazione dei fini del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato, secondo quanto precisato anche dall'art. 12 del citato D.M. 09.11.1982, “in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università e allegati alla convenzione attuativa”.
Sul punto, si richiama il Protocollo d'Intesa dell'11.04.2018, stipulato da e CP_1
ai sensi del quale “il personale universitario docente e tecnico CP_5 amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra assolve gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente Parte_4 ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta”. La dotazione organica del personale di ciascuna A.O.U., “adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della
Regione ai fini dei controlli […]”; entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, “il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda
o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza,
pag. 4/6 dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza […]”.
Pertanto, dal tenore letterale della normativa e dal suddetto protocollo d'intesa, emergono i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979: 1) il formale conferimento in convenzione, concordato tra Università e Regione in forma scritta, tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa;
2) il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione, facendo parte del personale tecnico-amministrativo dell' in CP_1 forze presso l'A.O.U.C. Policlinico di Bari, ma non ha dato prova del conferimento formale dell'incarico da parte della resistente . CP_1
La parte si è, infatti, limitata a versare in atti copia della richiesta di conferimento in convenzione presentata all' (nota prot. 0254/16) e del sollecito con cui Controparte_1 invitava l'A.O.U.C. Policlinico di Bari a regolarizzare la propria posizione (nota prot.
196577 del 21.07.2022), non ricevendo riscontro.
Di talché, atteso che la non è mai stata ricompresa nell'elenco del personale Pt_1 conferito in convenzione, né risulta essere stata autorizzata allo svolgimento di attività assistenziali presso il , la domanda deve essere rigettata per difetto di prova. CP_2
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
La natura interpretativa della questione sottesa al caso in esame giustifica la compensazione integrale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1 dell' terzo chiamato Controparte_2 in causa, con ricorso depositato in data 22/05/2023, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 22 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 22 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6068 dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE Roberto Francesco Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, al viale Orazio Flacco, n. 11/7
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del Rettore pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASSARELLI Bianca e dall'avv. SARACINO
Lucrezia ed elettivamente domiciliata presso la propria Avvocatura interna in Bari, alla piazza Umberto I, n. 1 (Palazzo Ateneo)
– Resistente –
E
in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. TRAVI Raffaella e dall'avv. DI LANDRO Michele ed elettivamente domiciliata in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Terzo chiamato in causa – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, dipendente Parte_1 dell' dal 03.12.2012 con qualifica di tecnico Controparte_1 amministrativo, cat. C, in servizio presso l
[...]
e dal Controparte_4
16.09.2013 , chiedeva il Parte_2 riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione, di cui all'art. 1 della legge n.
200 del 1974 e all'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché ai sensi dell'art. 28 del
C.C.N.L. 2002-2005, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla qualifica di funzionario di VIII livello del Settore Sanità (cat. D1) e, per l'effetto, la condanna dell' a corrispondere le relative differenze retributive, nella Controparte_1 misura di euro 34.171,21, maturate a far data dal 01.01.2013, oltre interessi e rivalutazione.
L si costituiva in giudizio, chiedendo in via Controparte_1 preliminare disporsi l'integrazione del contraddittorio con l
[...] ed eccependo nel merito l'infondatezza Controparte_2 della domanda in fatto e diritto.
Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 20.11.2023, l
[...] si costituiva in giudizio ed Controparte_2 eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
La questione sottesa al caso di specie è stata affrontata da questo Tribunale, con sentenze n. 2803 e 3368 del 2023, le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pag. 2/6 L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 dispone che, a decorrere dal 1 marzo 1974, “a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” è corrisposta una “indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità”.
Viene così estesa al personale universitario non medico, che svolge attività assistenziale, la disciplina, di cui all'art. 4 della legge n. 213 del 1971, prevista per il personale universitario medico e finalizzata all'equiparazione del trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità, come sancito dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, “sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto”.
L'emolumento in questione, dunque, dev'essere liquidato dall , nel caso in CP_1 esame datore di lavoro. Infatti, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 09.11.1982, la Regione e l “convengono che le assicurano il personale non medico necessario CP_1 Pt_3 allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture convenzionate. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche, oltre che assistenziali, sarà fornito dalla Università e dalla proporzionalmente alla entità Pt_3 ed alla natura dei compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative”.
Ciò posto, l'art. 5 del d.l. n. 255 del 1981 (convertito in legge n. 391 del 1981), che ha sostituito l'art. 95, comma 1 della legge n. 312 del 1980, prevede che “l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici
pag. 3/6 universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni”.
A conferma di ciò, l'art. 53 del C.C.N.L. Comparto del personale delle Università 1994-
1997, richiamato dall'art. 51, C.C.N.L. 1998-2001, nonché dall'art. 28, C.C.N.L. 2002-
2005, secondo cui, “fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le , i a gestione Controparte_2 CP_2 diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni per le Aziende Policlinico, i e CP_2 cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761”.
In altri termini, il personale con il quale l'Università concorre alla realizzazione dei fini del Servizio sanitario nazionale deve essere indicato, secondo quanto precisato anche dall'art. 12 del citato D.M. 09.11.1982, “in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università e allegati alla convenzione attuativa”.
Sul punto, si richiama il Protocollo d'Intesa dell'11.04.2018, stipulato da e CP_1
ai sensi del quale “il personale universitario docente e tecnico CP_5 amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra assolve gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente Parte_4 ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta”. La dotazione organica del personale di ciascuna A.O.U., “adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della
Regione ai fini dei controlli […]”; entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, “il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda
o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza,
pag. 4/6 dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza […]”.
Pertanto, dal tenore letterale della normativa e dal suddetto protocollo d'intesa, emergono i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979: 1) il formale conferimento in convenzione, concordato tra Università e Regione in forma scritta, tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa;
2) il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione, facendo parte del personale tecnico-amministrativo dell' in CP_1 forze presso l'A.O.U.C. Policlinico di Bari, ma non ha dato prova del conferimento formale dell'incarico da parte della resistente . CP_1
La parte si è, infatti, limitata a versare in atti copia della richiesta di conferimento in convenzione presentata all' (nota prot. 0254/16) e del sollecito con cui Controparte_1 invitava l'A.O.U.C. Policlinico di Bari a regolarizzare la propria posizione (nota prot.
196577 del 21.07.2022), non ricevendo riscontro.
Di talché, atteso che la non è mai stata ricompresa nell'elenco del personale Pt_1 conferito in convenzione, né risulta essere stata autorizzata allo svolgimento di attività assistenziali presso il , la domanda deve essere rigettata per difetto di prova. CP_2
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
La natura interpretativa della questione sottesa al caso in esame giustifica la compensazione integrale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1 dell' terzo chiamato Controparte_2 in causa, con ricorso depositato in data 22/05/2023, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 22 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6