Sentenza 30 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00871/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2017, proposto da
AN PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Caracuta in Lecce, via Augusto Imperatore 16;
contro
Comune di Taurisano, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Taurisano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di sanatoria presentata dall'odierno ricorrente in data 14.11.2015;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: a) il verbale redatto a seguito del sopralluogo del 14.5.2015 (successivamente conosciuto); b) l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 19 del 11.6.2015 (successivamente conosciuta); c) l'ordinanza di demolizione n. 32 del 23.7.2015 (successivamente conosciuta); d) la nota prot. n. 0023007 del 16.12.2015 (successivamente conosciuta dal ricorrente); e) la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento in data 30.03.2016; f) la nota prot. n. 0008469 del 20.4.2016 recante preavviso di diniego (conosciuta dal ricorrente il 29.4.2016).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formato sull’istanza di sanatoria ex art. 36 TUE da lui presentata in data 14.11.2015.
A sostegno di tale ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 31, 32, 33, 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 64 n.t.a. del p.r.g. comunale vigente. Violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia n. 14/09; eccesso di potere; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, 10, 10-bis l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27 e 31, 32, 33, 36, d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione dell’art. 64 n.t.a. del p.r.g. comunale. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’implicito atto di rigetto sull’istanza di sanatoria da lui presentata, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per le Amministrazioni intimate.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità di tale diniego, sia per la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo in sanatoria (per tutte le opere realizzate, ovvero, in subordine, per talune di esse), e sia per il difetto di motivazione da parte dell’Amministrazione.
Le censure sono infondate.
Premette anzitutto il Collegio che le opere di cui si è ingiunta la demolizione (ordinanza n. 32/2015, impugnata nel ricorso n. 2737/15 R.G.) sono le seguenti:
“ Al piano seminterrato è stato aggiunto un vano adibito a centrale termica, di circa mq. 16,00, ed è stata eseguita una modifica interna per realizzare un vano WC;
- al piano rialzato, oltre ad alcune modifiche eseguite all'interno del fabbricato sanato, è stata aggiunta una camera, della superficie coperta di circa mq. 16,00 ed un volume di circa mc. 48,00 ed un porticato in adiacenza, della superficie coperta di circa mq. 44,00 ed un volume di circa mc. 132,00;
- è stata realizzata una mansarda a piano primo, con copertura in legno e tegole della superficie coperta di circa mq. 94,00 ed una volumetria di circa mc. 268,00 composta da un vano pluriuso ed un WC;
- è stata realizzata la recinzione del lotto costituita da un muro in pietra dell'altezza di circa mt 2,00 sulla strada e da muratura in blocchi di cemento dell'altezza di circa 1,60 sugli altri confini ”.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come è noto, al fine del rilascio del titolo in sanatoria, è necessario il requisito della c.d. doppia conformità, dovendo le opere essere assentibili in base alla normativa vigente sia al momento dell’edificazione, e sia a quello della richiesta di rilascio del titolo in sanatoria.
4. Orbene, con riferimento al manufatto eseguito al piano seminterrato, il ricorrente deduce che esso doveva essere escluso dal computo delle superfici e dei volumi, trattandosi di vano adibito a centrale tecnica.
Il motivo è infondato.
Nel verbale di accertamento del 29.5.2015 (depositato nel giudizio n. 2737/15), e nell’ordinanza di demolizione n. 32/15 (impugnata nel ricorso n. 2737/15 R.G.), si legge quanto quanto segue:
“ Al piano seminterrato è stato aggiunto un vano adibito a centrale termica, di circa mq. 16,00, ed è stata eseguita una modifica interna per realizzare un vano WC ”.
Ebbene, è sufficiente leggere la tipologia di manufatto, nonché le foto allegate al relativo verbale di accertamento del 29.5.2015 (depositato dal Comune nel giudizio n. 2737/15), per avvedersi che quello lui realizzato dal ricorrente non è affatto un vano tecnico, sia per le dimensioni (mq 16), e sia, soprattutto, per il fatto che in adiacenza ad esso è stato realizzato un ampio vano wc.
All’evidenza, trattasi di un vano dotato di caratteristiche autonome, e del tutto incompatibile con la nozione di vano tecnico, essendo di intuitiva evidenza che la presenza di wc finito in tutte le sue parti – e arredato con i normali elementi occorrenti per il bagno (cfr. foto allegate al suddetto verbale di accertamento) – è necessario al soddisfacimento delle esigenze fisiche del ricorrente, e non certo a quelle delle caldaie e/o dei corpi tecnici di fabbrica.
Per tali ragioni, non solo la relativa superficie e volumetria va computata ai fini in esame, ma occorreva un titolo, che nella specie manca.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
5. Venendo ora alla camera aggiunta al piano rialzato, ad avviso del ricorrente si tratterebbe di intervento di ristrutturazione edilizia consentito dall’art. 68 NTA del locale PRG, il quale afferma che nell’ambito degli edifici esistenti è consentita la: “ ristrutturazione con aumento una tantum del 10% della superficie utile Su preesistente per un valore massimo comunque non maggiore di mq.10,00, per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative ”.
La censura è infondata.
5.1. Emege dal verbale di accertamento, nonché dall’ordinanza di demolizione n. 32/15 che: “ al piano rialzato, oltre ad alcune modifiche eseguite all'interno del fabbricato sanato, è stata aggiunta una camera, della superficie coperta di circa mq. 16,00 ”.
Pertanto, anche a voler considerare soltanto tale camera, essa sviluppa una superficie di 16 mq, maggiore pertanto dei 10 mq massimi assentibili ai sensi dell’art. 68 NTA, invocato dal ricorrente.
Già soltanto per tale ragione, la doglianza del ricorrente è infondata, e va disattesa.
5.2. A ciò aggiungasi altresì che alla suddetta superficie (già di per sé maggiore di quella massima assentibile ex art. 68 NTA) occorre aggiungere – per le ragioni prima dette (cfr. supra, punto n. 4) – quella del piano seminterrato, nonché quella della mansarda al primo piano (su cui v. infra ), che determinano un ampio superamento della superficie massima assentibile, rispetto a quella, di natura minima (non maggiore di 10 mq), prevista dal locale strumento urbanistico.
5.3. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
6. Venendo ora alla mansarda realizzata al primo piano, ad avviso del ricorrente la relativa superficie va esclusa dal computo della superficie massima assentibile, in quanto essa sarebe legittimamente realizzata in attuazione della L.R. n. 14/09 (c.d. Piano casa).
Il motivo è infondato.
6.1. Emerge dal verbale di accertamento, nonché dall’ordinanza di demolizione n. 32/15, che trattasi di: “ mansarda a piano primo, con copertura in legno e tegole della superficie coperta di circa mq. 94,00 ed una volumetria di circa mc. 268,00 composta da un vano pluriuso ed un WC ”.
6.2. Ciò premesso, si legge nella nota del Comune di Taurisano del 16.12.2015 (depositata nel giudizio n. 2737/15) che: “ dalla cartografia comunale relativa ai rilievi aerofotogrammetrici effettuati nel 2002, l’immobile di che trattasi è stato realizzato in data anteriore al 2002 ”.
Dunque, l’abuso risale a data antecedente al 2002, e pertanto ad un’epoca precedente l’emanazione della citata L.R. n. 14/09.
6.3. Da ciò discende che, all’epoca di realizzazione del manufatto, lo stesso era senz’altro abusivo, in quanto, semplicemente, non esisteva ancora la citata legge regionale n. 14/09, che il ricorrente invoca a fondamento della propria pretesa.
Ciò fa sì, inoltre, che non sussiste il requisito della doppia conformità, posto, che, per le ragioni sopra dette, l’abuso in esame, essendo realizzato prima del 2009 (data della L.R. sul c.d. piano casa), non era assistito da alcun titolo edilizio.
6.4. Va da sé, infine, che per tali ragioni la superficie della mansarda in esame (94 mq) va senz’altro computata ai fini del calcolo della superficie massima assentibile ex art. 68 NTA (10 mq); superficie ampiamente superata nel caso in esame.
6.5. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
7. Venendo ora al porticato, è sufficiente visionare le foto allegate al verbale di accertamento 29.5.2015 (depositato nel giudizio n. 2737/15) per rendersi conto che trattasi di struttura in legno massiccio, di carattere assolutamente stabile, che poggia non solo sul muro perimetrale del manufatto abusivo, ma anche su due colonne massicce in pietra grezza, e che è altresì delimitata da ringhiera di recinzione.
All’evidenza, trattasi di opera che, per caratteristiche strutturali e dimensioni, necessitava di un titolo edilizio, nella specie del tutto inesistente.
Per tali ragioni, neanche tale opera era assentibile in via postuma, sicché le relative censure vanno senz’altro disattese.
8. Venendo infine al muro di recinzione, ad avviso del ricorrentesi tratterebbe di un intervento di edilizia libera, scaturente dalla previsione di cui all’art. 844 c.c.
La censura è infondata.
Emerge dal verbale di accertamento, nonché dall’ordinanza di demolizione n. 32/15, che: “ è stata realizzata la recinzione del lotto costituita da un muro in pietra dell'altezza di circa mt 2,00 sulla strada e da muratura in blocchi di cemento dell'altezza di circa 1,60 sugli altri confini ”.
All’evidenza, non di semplice chiusura di un fondo si tratta nel caso di specie, ma di attività in muratura di consistente altezza (mt 2 sulla strada, e mt 1,60 sugli altri confini), realizzata con materiali idonei a rendere l’opera assolutamente stabile e duratura (muro in pietra; blocchi di cemento).
Pertanto, trattasi, anche in tal caso, di intervento di nuova costruzione, che richiedeva un titolo, mancante nel caso di specie.
9. Va da sé, infine, che avuto riguardo alla tipologia di abusi realizzata dal ricorrente, nessuna particolare motivazione occorreva spendere da parte dell’Amministrazione, sicché la relativa censura di difetto motivazionale va rigettata, in quanto infondata.
10. Alla luce di tali considerazioni, il diniego di sanatoria deve ritenersi legittimo, stante l’assenza – per tutte le opere in esame – del requisito della doppia conformità, nei termini sinora esposti.
11. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
12. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO