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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi,
a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 88/25 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Agosto Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell' resistente dal maggio del 2002, rappresentava di essere CP_1
stato licenziato con provvedimento disciplinare del 28.05.2024, comminato ai sensi dell'art. 55 quater, co. 1, lett. b) D.lgs. n. 165/2001, per essersi assentato dal lavoro, nelle giornate dal 14 al 17 novembre 2023, senza giustificazione, non risultando idonea a tali fini la certificazione medica presentata al datore di lavoro, in quanto cartacea e redatta in data 4 dicembre 2023.
Il ricorrente, impugnato il licenziamento, eccepiva l'illegittimità della sanzione, premettendo che la certificazione medica fornita – e non contestata nel contenuto – escluderebbe il carattere ingiustificato dell'assenza e quindi la riconducibilità della condotta all'illecito disciplinare contestato. Eccepiva,
1 inoltre, la nullità del licenziamento de quo, atteso il suo carattere discriminatorio/ritorsivo, in quanto asseritamente teso a sanzionare il dipendente per aver già impugnato vittoriosamente un precedente licenziamento per giusta causa, ottenendo la reintegra in servizio. Lamentava, infine, che il licenziamento sarebbe stato comunque comminato in violazione del principio di proporzionalità, in quanto l non Controparte_1
avrebbe debitamente valutato né dato conto degli elementi concreti del fatto quali: la lievità della condotta;
la scarsa intensità dell'elemento intenzionale;
il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte;
i danni cagionati all'organizzazione datoriale.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare
l'illegittimità, l'inesistenza, la ritorsività, la nullità ovvero l'annullabilità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa;
2) conseguentemente, condannare l alla Controparte_2
reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra in servizio, pari mensilmente a euro 1.850,62, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ordinandosi a parte convenuta la ricostituzione della posizione previdenziale del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc. in favore del sottoscritto difensore”.
Instaurato il contraddittorio, l' Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare “l'illegittimità, l'inesistenza, la ritorsività, la nullità ovvero l'annullabilità del licenziamento”.
Deve in primo luogo escludersi la declaratoria di nullità del licenziamento, non avendo assolto il lavoratore all'onere della prova - su di lui gravante - in ordine
2 alla dimostrazione del carattere discriminatorio/ritorsivo, che, non sorretto da alcun supporto probatorio, resta dunque una mera allegazione di parte.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il licenziamento irrogato al dipendente sia illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato.
In punto di diritto, si osserva che il licenziamento individuale non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art 2119 c.c. (qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto) e per giustificato motivo, i quali ben possono essere integrati dalla commissione di un illecito disciplinare, laddove per lo stesso sia prevista l'applicazione della sanzione estintiva.
In relazione alle violazioni disciplinari dei pubblici dipendenti – categoria cui appartiene l'odierno ricorrente, lavoratore dell' – si osserva CP_2 CP_1
che il D.lgs. n. 165/2001, all'art. 55-quater, elenca una serie di condotte disciplinarmente rilevanti per le quali prevede, ferma restando l'assenza di qualsivoglia automatismo ed il rispetto del principio di proporzionalità (ex multis, Cass. civ., n. 8231/2023), la sanzione del licenziamento.
Per quanto qui di interesse, la disposizione in questione collega il licenziamento disciplinare al caso di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione” (art. 55 quater, co. 1, lett. b)).
Dall'altro lato, l'art. 55-septies dello stesso D.lgs., che disciplina invece gli oneri comunicativi in ipotesi di assenze per malattie, prevede al quarto comma che il mancato rispetto delle procedure di comunicazione costituisce a sua volta illecito disciplinare, stabilendo che “l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione del licenziamento […]. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo
3 dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”.
Quanto, invece, alla contrattazione collettiva, il CCNL applicabile regola le sanzioni disciplinari all'art. 84 (rubricato “Codice disciplinare”).
La disposizione, al comma 9, prevede che “la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1) con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art.
55-quater, comma 1, lett. b), c), e da f bis) a f) quinquies del D.lgs. n. 165/2001”.
In relazione, invece, al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione per malattia, il comma 3 della medesima disposizione specifica quanto già previsto dall'art. 55-septies, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, prevedendo che “la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a)inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001”. Solo per i casi di maggiore gravità o di recidiva, invece, il comma 4 commina la
“sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni” (art. 84, co. 4, lett. a) e b)).
Ciò posto, all'odierno ricorrente viene addebitato l'illecito disciplinare di cui all'art. 55 quater, co. 1, lett. b) D. Lgs. cit., per essersi assentato per più di 3 giorni consecutivi (dal 14.11.2023 al 17.11.2023) senza fornire idonea giustificazione, dal momento che la certificazione medica – redatta in data
04.12.2023 a fronte di assenze anteriori – non è stata ritenuta dagli organi datoriali idonea allo scopo.
In particolare, con nota del 01.02.2024, l' ha contestato al sig. Controparte_2
che: Pt_1
4 Orbene, la circostanza che il lavoratore non si fosse presentato al lavoro nelle date attenzionate è pacifica tra le parti.
È altresì pacifico che a giustificazione dell'assenza egli abbia fornito una certificazione, a firma del Dott. , che ha dato conto del fatto Persona_1
che è stato assente dal 14 al 17/11/23 per esiti del suo stato di «stati Parte_1
d'ansia»”.
Non è in discussione neppure la veridicità di quanto affermato nella certificazione, atteso che lo stato morboso non è stato contestato in giudizio e che lo stesso licenziamento è stato comminato per l'illecito di cui alla lett. b) dell'art. 55-quater D.lgs. n. 165/2001 e non, invece, per quello previsto dalla lett. a) in merito alla certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La circostanza che nel periodo dal 14 al 17 novembre del 2023 il sig. fosse malato deve dunque considerarsi incontestata. Pt_1
Pertanto, il fulcro su cui poggia l'addebito disciplinare è da rinvenirsi nell'asserita inidoneità del certificato attenzionato a giustificare le assenze.
Ed invero, la certificazione, cartacea, non solo è stata presentata agli organi dell' solo in seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alle assenze, ma è anche stata redatta in data successiva alle giornate di assenza.
5 Tali elementi non lasciano dubbi circa la violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi previsti in tema di comunicazione al datore delle assenze per malattia (art. 55-septies, D.lgs. n. 165/2001).
Resta da chiarire, tuttavia, se tale violazione consenta per ciò solo di considerare le assenze “prive di valida giustificazione” anche in presenza di attestazioni successive.
Ebbene, si tratta di una conclusione che non trova conferma nelle disposizioni di legge e collettive sopra richiamate, che non contengono alcuna espressa equiparazione tra assenza ingiustificata e assenza per malattia non regolarmente comunicata.
Ed invero, una tale equiparazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una disposizione normativa o convenzionale, dal momento che sul piano terminologico (e ontologico) vi è una evidente differenza tra assenza “priva di valida giustificazione” (fattispecie sanzionata dall'art. 55 quater, co. 1, lett. b) col licenziamento) e assenza la cui giustificazione non è stata regolarmente comunicata: l'assenza “priva di valida giustificazione” è una assenza non sorretta da alcuna causa idonea a sospendere l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, rilevando dunque il dato sostanziale (l'obiettiva assenza di causa); nell'ipotesi di assenza per motivi comunicati intempestivamente, invece, rileva esclusivamente il dato formale/procedurale della tardiva comunicazione e non l'obiettiva inesistenza della causa giustificatrice fornita.
Inoltre, sono diversi altresì gli interessi lesi dall'uno e dell'altro inadempimento, dal momento che l'assenza ingiustificata è lesiva dell'interesse datoriale ad ottenere l'esecuzione della prestazione del lavoratore, mentre la violazione degli obblighi comunicativi lede l'interesse ad adottare adeguate misure organizzative a fronte della sua assenza.
Attesa la profonda differenza tra le fattispecie, un'equiparazione tra le stesse non può darsi se non in presenza di un'inequivoca previsione di legge o contrattuale, non potendo derivare ex se dalla natura delle due tipologie di
6 inadempimenti (v. Cass. n. 33134/2022 che conferma Corte d'Appello di
Firenze, n. 737/2019).
Una simile parificazione, a ben vedere, è effettivamente prevista in diversi contratti collettivi – come, ad esempio, accaduto nel caso esaminato dalla Sent.
Cass. n. 15226/2016 della S.C., menzionata dall' – ma, nel caso di specie, non è rinvenibile né nelle previsioni normative né in quelle collettive.
Al contrario, sul piano della sanzione, tanto il legislatore quanto le parti collettive hanno inteso disciplinare separatamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata (art. 55-quater, co. 1, lett. b) D.lgs. n. 165/2001 e art 84, co. 9,
CCNL) rispetto a quella della tardiva o irregolare comunicazione della malattia (art. 55-septies, co. 4, D.lgs. n. 165/2001 e art. 84, commi 3 e 4,
CCNL), riservando la sanzione espulsiva alle ipotesi di assenza ingiustificata superiore a tre giorni e punendo, invece, con sanzioni conservative, le violazioni della procedura di malattia, prevedendo il licenziamento solo in caso di recidiva
(art. 55-septies, co. 4, D.lgs. cit.).
Ne consegue pertanto che, in presenza di una documentazione tardiva attestante la causa dell'assenza, la mera violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dello stato di malattia (illecito disciplinare autonomo) non rende per ciò solo l'assenza ingiustificata ai fini dell'art. 55-quater, co. 1, lett. b), D.lgs.
n. 165/2001. Ciò, a meno che il datore non contesti (e dimostri) la falsità o l'inidoneità della documentazione a dare conto dell'effettività della causa sospensiva.
Ora, in merito a quest'ultimo punto, parte resistente non ha mai inteso, né in sede disciplinare né nel presente giudizio, contestare la veridicità di quanto affermato nel certificato medico, e quindi lo stato morboso che ha afflitto il dipendente in quelle giornate.
Il certificato, infatti, viene considerato “inidoneo” per il solo fatto di essere – per usare la terminologia della resistente – “postumo”, e cioè redatto in giorno successivo alle date della malattia ivi riportata.
7 Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza non privi la documentazione del valore probatorio in ordine alla causa delle assenze.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità non esclude che per valutare la giustificazione delle assenze del lavoratore subordinato il giudice del merito possa avere riguardo anche a certificazioni irrituali. Tanto è affermato, ex multis, da Cass. civ., n. 23326/2004, secondo cui “la procedura prevista per il rilascio, da parte del medico di fiducia del lavoratore, del certificato di inizio della malattia non esclude che il giudice del merito possa prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, anche una certificazione non rilasciata secondo la predetta procedura” (nella specie, trattavasi di licenziamento per assenza giustificata da certificato medico rilasciato il giorno dopo la malattia, non più in atto, dal medico curante).
D'altronde, nel caso di specie, il medico ha attestato che nel periodo dal
14.11.2023 al 17.11.2023 il sig. era affetto da “stati d'ansia” che non gli Pt_1
hanno permesso di presenziare al lavoro, e di tale attestazione si è assunto la relativa responsabilità. Ciò è sufficiente per ritenere che il sanitario abbia avuto effettivamente contezza dello stato morboso che ha afflitto il lavoratore in quei giorni e della correttezza delle valutazioni non vi è ragione di dubitare, giacché neppure l' ha offerto un qualche argomento in proposito diverso dal CP_1
dato (ex se irrilevante) della riferibilità del certificato alle giornate antecedenti alla data di redazione dello stesso.
Ne consegue, che le assenze per cui è causa non possono essere considerate
“prive di valida giustificazione” in quanto validamente giustificate dal certificato fornito dal sig. agli organi datoriali. Pt_2
Conclusivamente, si ritiene che il fatto (assenza ingiustificata per n. 4 giorni) posto alla base del licenziamento disciplinare sia insussistente e che la tardiva comunicazione dell'assenza non valga comunque a giustificare la sanzione estintiva, per essere la violazione punita dalla legge (art. 55-septies, co. 4, D.lgs.
n. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva (art. 84, co. 3, CCNL) con una sanzione conservativa.
8 Si dichiara pertanto l'illegittimità del licenziamento, con la condanna dell' resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro CP_1
precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.850,62 mensili, cfr. all. 11 del ricorso) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità ex art. 18, commi 4 L. 300/70, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
La resistente è condannata, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del
28.05.2024;
- ordina alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento;
- condanna la resistente a risarcirgli il danno causato dall'illegittimo licenziamento, mediante pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.850,62) dovutagli dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione del lavoratore;
9 - condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Agosto ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. M.O.T. Persona_2
nominato con D.M. del 22.10.2024.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi,
a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 88/25 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Agosto Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.01.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell' resistente dal maggio del 2002, rappresentava di essere CP_1
stato licenziato con provvedimento disciplinare del 28.05.2024, comminato ai sensi dell'art. 55 quater, co. 1, lett. b) D.lgs. n. 165/2001, per essersi assentato dal lavoro, nelle giornate dal 14 al 17 novembre 2023, senza giustificazione, non risultando idonea a tali fini la certificazione medica presentata al datore di lavoro, in quanto cartacea e redatta in data 4 dicembre 2023.
Il ricorrente, impugnato il licenziamento, eccepiva l'illegittimità della sanzione, premettendo che la certificazione medica fornita – e non contestata nel contenuto – escluderebbe il carattere ingiustificato dell'assenza e quindi la riconducibilità della condotta all'illecito disciplinare contestato. Eccepiva,
1 inoltre, la nullità del licenziamento de quo, atteso il suo carattere discriminatorio/ritorsivo, in quanto asseritamente teso a sanzionare il dipendente per aver già impugnato vittoriosamente un precedente licenziamento per giusta causa, ottenendo la reintegra in servizio. Lamentava, infine, che il licenziamento sarebbe stato comunque comminato in violazione del principio di proporzionalità, in quanto l non Controparte_1
avrebbe debitamente valutato né dato conto degli elementi concreti del fatto quali: la lievità della condotta;
la scarsa intensità dell'elemento intenzionale;
il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte;
i danni cagionati all'organizzazione datoriale.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare
l'illegittimità, l'inesistenza, la ritorsività, la nullità ovvero l'annullabilità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa;
2) conseguentemente, condannare l alla Controparte_2
reintegra del lavoratore, nonché a corrispondere allo stesso le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra in servizio, pari mensilmente a euro 1.850,62, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ordinandosi a parte convenuta la ricostituzione della posizione previdenziale del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc. in favore del sottoscritto difensore”.
Instaurato il contraddittorio, l' Controparte_1
contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare “l'illegittimità, l'inesistenza, la ritorsività, la nullità ovvero l'annullabilità del licenziamento”.
Deve in primo luogo escludersi la declaratoria di nullità del licenziamento, non avendo assolto il lavoratore all'onere della prova - su di lui gravante - in ordine
2 alla dimostrazione del carattere discriminatorio/ritorsivo, che, non sorretto da alcun supporto probatorio, resta dunque una mera allegazione di parte.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il licenziamento irrogato al dipendente sia illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato.
In punto di diritto, si osserva che il licenziamento individuale non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art 2119 c.c. (qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto) e per giustificato motivo, i quali ben possono essere integrati dalla commissione di un illecito disciplinare, laddove per lo stesso sia prevista l'applicazione della sanzione estintiva.
In relazione alle violazioni disciplinari dei pubblici dipendenti – categoria cui appartiene l'odierno ricorrente, lavoratore dell' – si osserva CP_2 CP_1
che il D.lgs. n. 165/2001, all'art. 55-quater, elenca una serie di condotte disciplinarmente rilevanti per le quali prevede, ferma restando l'assenza di qualsivoglia automatismo ed il rispetto del principio di proporzionalità (ex multis, Cass. civ., n. 8231/2023), la sanzione del licenziamento.
Per quanto qui di interesse, la disposizione in questione collega il licenziamento disciplinare al caso di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione” (art. 55 quater, co. 1, lett. b)).
Dall'altro lato, l'art. 55-septies dello stesso D.lgs., che disciplina invece gli oneri comunicativi in ipotesi di assenze per malattie, prevede al quarto comma che il mancato rispetto delle procedure di comunicazione costituisce a sua volta illecito disciplinare, stabilendo che “l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione del licenziamento […]. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo
3 dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”.
Quanto, invece, alla contrattazione collettiva, il CCNL applicabile regola le sanzioni disciplinari all'art. 84 (rubricato “Codice disciplinare”).
La disposizione, al comma 9, prevede che “la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1) con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art.
55-quater, comma 1, lett. b), c), e da f bis) a f) quinquies del D.lgs. n. 165/2001”.
In relazione, invece, al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione per malattia, il comma 3 della medesima disposizione specifica quanto già previsto dall'art. 55-septies, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, prevedendo che “la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a)inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001”. Solo per i casi di maggiore gravità o di recidiva, invece, il comma 4 commina la
“sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni” (art. 84, co. 4, lett. a) e b)).
Ciò posto, all'odierno ricorrente viene addebitato l'illecito disciplinare di cui all'art. 55 quater, co. 1, lett. b) D. Lgs. cit., per essersi assentato per più di 3 giorni consecutivi (dal 14.11.2023 al 17.11.2023) senza fornire idonea giustificazione, dal momento che la certificazione medica – redatta in data
04.12.2023 a fronte di assenze anteriori – non è stata ritenuta dagli organi datoriali idonea allo scopo.
In particolare, con nota del 01.02.2024, l' ha contestato al sig. Controparte_2
che: Pt_1
4 Orbene, la circostanza che il lavoratore non si fosse presentato al lavoro nelle date attenzionate è pacifica tra le parti.
È altresì pacifico che a giustificazione dell'assenza egli abbia fornito una certificazione, a firma del Dott. , che ha dato conto del fatto Persona_1
che è stato assente dal 14 al 17/11/23 per esiti del suo stato di «stati Parte_1
d'ansia»”.
Non è in discussione neppure la veridicità di quanto affermato nella certificazione, atteso che lo stato morboso non è stato contestato in giudizio e che lo stesso licenziamento è stato comminato per l'illecito di cui alla lett. b) dell'art. 55-quater D.lgs. n. 165/2001 e non, invece, per quello previsto dalla lett. a) in merito alla certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La circostanza che nel periodo dal 14 al 17 novembre del 2023 il sig. fosse malato deve dunque considerarsi incontestata. Pt_1
Pertanto, il fulcro su cui poggia l'addebito disciplinare è da rinvenirsi nell'asserita inidoneità del certificato attenzionato a giustificare le assenze.
Ed invero, la certificazione, cartacea, non solo è stata presentata agli organi dell' solo in seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alle assenze, ma è anche stata redatta in data successiva alle giornate di assenza.
5 Tali elementi non lasciano dubbi circa la violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi previsti in tema di comunicazione al datore delle assenze per malattia (art. 55-septies, D.lgs. n. 165/2001).
Resta da chiarire, tuttavia, se tale violazione consenta per ciò solo di considerare le assenze “prive di valida giustificazione” anche in presenza di attestazioni successive.
Ebbene, si tratta di una conclusione che non trova conferma nelle disposizioni di legge e collettive sopra richiamate, che non contengono alcuna espressa equiparazione tra assenza ingiustificata e assenza per malattia non regolarmente comunicata.
Ed invero, una tale equiparazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una disposizione normativa o convenzionale, dal momento che sul piano terminologico (e ontologico) vi è una evidente differenza tra assenza “priva di valida giustificazione” (fattispecie sanzionata dall'art. 55 quater, co. 1, lett. b) col licenziamento) e assenza la cui giustificazione non è stata regolarmente comunicata: l'assenza “priva di valida giustificazione” è una assenza non sorretta da alcuna causa idonea a sospendere l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, rilevando dunque il dato sostanziale (l'obiettiva assenza di causa); nell'ipotesi di assenza per motivi comunicati intempestivamente, invece, rileva esclusivamente il dato formale/procedurale della tardiva comunicazione e non l'obiettiva inesistenza della causa giustificatrice fornita.
Inoltre, sono diversi altresì gli interessi lesi dall'uno e dell'altro inadempimento, dal momento che l'assenza ingiustificata è lesiva dell'interesse datoriale ad ottenere l'esecuzione della prestazione del lavoratore, mentre la violazione degli obblighi comunicativi lede l'interesse ad adottare adeguate misure organizzative a fronte della sua assenza.
Attesa la profonda differenza tra le fattispecie, un'equiparazione tra le stesse non può darsi se non in presenza di un'inequivoca previsione di legge o contrattuale, non potendo derivare ex se dalla natura delle due tipologie di
6 inadempimenti (v. Cass. n. 33134/2022 che conferma Corte d'Appello di
Firenze, n. 737/2019).
Una simile parificazione, a ben vedere, è effettivamente prevista in diversi contratti collettivi – come, ad esempio, accaduto nel caso esaminato dalla Sent.
Cass. n. 15226/2016 della S.C., menzionata dall' – ma, nel caso di specie, non è rinvenibile né nelle previsioni normative né in quelle collettive.
Al contrario, sul piano della sanzione, tanto il legislatore quanto le parti collettive hanno inteso disciplinare separatamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata (art. 55-quater, co. 1, lett. b) D.lgs. n. 165/2001 e art 84, co. 9,
CCNL) rispetto a quella della tardiva o irregolare comunicazione della malattia (art. 55-septies, co. 4, D.lgs. n. 165/2001 e art. 84, commi 3 e 4,
CCNL), riservando la sanzione espulsiva alle ipotesi di assenza ingiustificata superiore a tre giorni e punendo, invece, con sanzioni conservative, le violazioni della procedura di malattia, prevedendo il licenziamento solo in caso di recidiva
(art. 55-septies, co. 4, D.lgs. cit.).
Ne consegue pertanto che, in presenza di una documentazione tardiva attestante la causa dell'assenza, la mera violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dello stato di malattia (illecito disciplinare autonomo) non rende per ciò solo l'assenza ingiustificata ai fini dell'art. 55-quater, co. 1, lett. b), D.lgs.
n. 165/2001. Ciò, a meno che il datore non contesti (e dimostri) la falsità o l'inidoneità della documentazione a dare conto dell'effettività della causa sospensiva.
Ora, in merito a quest'ultimo punto, parte resistente non ha mai inteso, né in sede disciplinare né nel presente giudizio, contestare la veridicità di quanto affermato nel certificato medico, e quindi lo stato morboso che ha afflitto il dipendente in quelle giornate.
Il certificato, infatti, viene considerato “inidoneo” per il solo fatto di essere – per usare la terminologia della resistente – “postumo”, e cioè redatto in giorno successivo alle date della malattia ivi riportata.
7 Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza non privi la documentazione del valore probatorio in ordine alla causa delle assenze.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità non esclude che per valutare la giustificazione delle assenze del lavoratore subordinato il giudice del merito possa avere riguardo anche a certificazioni irrituali. Tanto è affermato, ex multis, da Cass. civ., n. 23326/2004, secondo cui “la procedura prevista per il rilascio, da parte del medico di fiducia del lavoratore, del certificato di inizio della malattia non esclude che il giudice del merito possa prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, anche una certificazione non rilasciata secondo la predetta procedura” (nella specie, trattavasi di licenziamento per assenza giustificata da certificato medico rilasciato il giorno dopo la malattia, non più in atto, dal medico curante).
D'altronde, nel caso di specie, il medico ha attestato che nel periodo dal
14.11.2023 al 17.11.2023 il sig. era affetto da “stati d'ansia” che non gli Pt_1
hanno permesso di presenziare al lavoro, e di tale attestazione si è assunto la relativa responsabilità. Ciò è sufficiente per ritenere che il sanitario abbia avuto effettivamente contezza dello stato morboso che ha afflitto il lavoratore in quei giorni e della correttezza delle valutazioni non vi è ragione di dubitare, giacché neppure l' ha offerto un qualche argomento in proposito diverso dal CP_1
dato (ex se irrilevante) della riferibilità del certificato alle giornate antecedenti alla data di redazione dello stesso.
Ne consegue, che le assenze per cui è causa non possono essere considerate
“prive di valida giustificazione” in quanto validamente giustificate dal certificato fornito dal sig. agli organi datoriali. Pt_2
Conclusivamente, si ritiene che il fatto (assenza ingiustificata per n. 4 giorni) posto alla base del licenziamento disciplinare sia insussistente e che la tardiva comunicazione dell'assenza non valga comunque a giustificare la sanzione estintiva, per essere la violazione punita dalla legge (art. 55-septies, co. 4, D.lgs.
n. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva (art. 84, co. 3, CCNL) con una sanzione conservativa.
8 Si dichiara pertanto l'illegittimità del licenziamento, con la condanna dell' resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro CP_1
precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.850,62 mensili, cfr. all. 11 del ricorso) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità ex art. 18, commi 4 L. 300/70, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
La resistente è condannata, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- annulla il licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del
28.05.2024;
- ordina alla resistente di reintegrarlo nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento;
- condanna la resistente a risarcirgli il danno causato dall'illegittimo licenziamento, mediante pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.850,62) dovutagli dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge, dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione del lavoratore;
9 - condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'avv. Vincenzo Agosto ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. M.O.T. Persona_2
nominato con D.M. del 22.10.2024.
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