Articolo 46 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 45Articolo 47
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1 gennaio 2006
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Versione
27 gennaio 2018
Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale)) possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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