Articolo 191 del Codice della proprietà industriale
Articolo 178Articolo 202
Versione
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
>
Versione
23 agosto 2023
Art. 191. Scadenza dei termini 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.
((2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga))
Entrata in vigore il 23 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente