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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 53/2020 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Bruno Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Palazzo e Antinesca CP_1
Petrigliano
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 06.07.2015, ha convenuto CP_1
in giudizio chiedendo, previo accertamento dello sconfinamento da Parte_1
quest'ultimo operato in danno delle particelle 218 e 216 del Foglio 64 del comune di
Tursi, la condanna dello stesso al rilascio delle porzioni di terreno indebitamente occupate nonché al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, con vittoria di spese.
pagina 1 di 17 A fondamento della domanda ha dedotto di essere proprietaria delle particelle sopra indicate in virtù di successione testamentaria di , come da Persona_1 testamento olografo pubblicato in data 26.03.2008 e, che il convenuto avrebbe sconfinato nella sua proprietà al confine con le particelle 181 e 304, coltivando un pescheto, costruendo una pista ed un'area di manovra mezzi pesanti, presumibilmente a servizio del pescheto. Ha precisato che la domanda doveva qualificarsi come azione di regolamentazione dei confini, sussistendo un'evidente incertezza sul confine e sull'esistenza dello stesso.
2. Ritualmente costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della Parte_1
domanda ed in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà sull'area controversa per intervenuta usucapione ventennale o decennale. In via subordinata, nell'ipotesi di condanna alla restituzione del terreno, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per i miglioramenti eseguiti sulla porzione del fondo.
3. Istruita la causa, assunte le prove testimoniali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali, il Tribunale di Matera, con la sentenza n.4/2020, ha così statuito:” 1. ordina al convenuto di rilasciare, in favore dell'attrice, la parte di terreno da lui occupata, sita in agro di Tursi alla contrada “Marone”, in catasto al foglio 64, insistente per mq. 250 sulla particella 216 e per mq. 11.550 sulla particella 218, così come meglio individuata nella relazione del CTU Dott.
[...]
depositata telematicamente il 27.6.2019; 2.dichiara il convenuto Persona_2
tenuto a risarcire i danni subiti dall'attrice, che quantifica in € 20.739,61; 3.dichiara
l'attrice tenuta a corrispondere al convenuto, per i miglioramenti apportati sulla parte di terreno sopra citata, l'indennità di € 15.000,00; 4.compensa i crediti di cui ai punti 2 e 3 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 5.739,61, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo;
5.rigetta ogni altra domanda;
6.compensa le spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti e quelle di CTU;
7.sentenza esecutiva”.
pagina 2 di 17 4. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23.01.2020, La Pt_1
ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata sia nella
[...] parte in cui è stato riconosciuto il risarcimento del danno lamentato dalla sia CP_1
nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale di usucapione lamentando, infine, che l'appellata è stata condannata al pagamento in suo favore della irrisoria somma di euro 15.000,00 a fronte della maggiore somma richiesta. Ha, altresì, proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, successivamente reiterata.
A fondamento dell'appello, ha proposto i seguenti motivi:
a) erronea ripartizione dell'onere della prova in quanto il giudice di prime cure, pur avendo correttamente qualificato la domanda proposta come azione di rivendica, ex art. 948 c.c., non ha considerato che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'acquisto della proprietà a titolo originario o comunque, anche a titolo derivativo, ma ultraventennale;
b) erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali a fondamento delle domande riconvenzionali di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. e decennale ex art. 1159 c.c;
c) erronea condanna dell'appellante al risarcimento del danno da illegittima occupazione;
d) ingiustificata riduzione dell'importo dell'indennizzo riconosciuto a fronte delle migliorie apportate al fondo, ex art. 1150, comma 3, c.c.
Sulla base di tali motivi l'appellante ha concluso chiedendo 1) il rigetto delle domande attoree;
l'accoglimento delle domande riconvenzionali da lui proposte e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto in suo favore, a titolo originario e per usucapione ventennale o decennale, della parte di terreno controversa;
in via gradata, rigettare la domanda attorea di risarcimento dei danni o, in via subordinata, ridurne notevolmente l'importo nella misura di euro 236 per ogni annualità, con la rettifica della decorrenza dal dì della domanda o dall'acquisizione del titolo di proprietà sul cespite da parte dell'appellata; condannare l'appellata al pagamento in suo favore della somma di euro 29.500,00 a titolo di migliorie apportate al terreno controverso,
pagina 3 di 17 senza decurtazione alcuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite dl doppio grado.
5. Si è costituita in giudizio che, in via pregiudiziale, ha eccepito CP_1
l'improcedibilità dell'appello per mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.lgs. n. 28/2010e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
6. All'udienza del 17.07.2025, dopo la declaratoria di inammissibilità della reiterata istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche conclusionali.
MOTIVI DI DIRITTO
7.In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di improcedibilità dell'appello per l'omesso esperimento della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è inammissibile perché tardiva, essendo stata formulata per la prima volta nel giudizio di appello. La mediazione è una condizione di procedibilità della domanda, il cui mancato esperimento rende la stessa improcedibile, purché tale eccezione venga rilevata d'ufficio o sollevata dalla parte, entro la prima udienza di comparizione.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 l'eccezione di improcedibilità deve essere formulata, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza di comparizione, riferendosi all'udienza del giudizio di primo grado.
In ogni caso, l'eccezione oltre che inammissibile è anche infondata, in quanto la stessa parte appellante ha depositato unitamente al fascicolo di parte di primo grado, il verbale di mediazione con esito negativo.
8.Del pari infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata
L'appellante ha, infatti, circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
pagina 4 di 17 9. Con il primo motivo, l'appellante si è doluto della circostanza che, pur avendo il
Giudice di prime cure correttamente qualificato la domanda attrice come azione di rivendicazione, ex art. 948 c.p.c., non l'ha poi rigettata se si considera che l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla proprietà delle particelle in questione producendo un atto di acquisito a titolo originario ovvero ultraventennale, anche attraverso la sommatoria dei titoli dei suoi precedenti danti causa. L'appellata, contestando tale motivo di doglianza, ha sostenuto di non dover fornire tale prova in quanto la domanda che ha azionato con l'atto di citazione azionata è un'actio finium regundorum e non un'azione di rivendicazione del diritto di proprietà, non essendo in contestazione il diritto di proprietà, bensì l'esatta determinazione delle proprietà a confine.
Ciò posto, occorre evidenziare che il Giudice di prime cure nella parte motiva, dopo aver ampiamente argomentato in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, la cui decisione, per motivi di ordine logico, doveva precedere quella della domanda principale, si è limitato ad affermare quanto segue:”
Tenuto conto che la domanda principale, di rivendica e restituzione”.
Posto che con tale inciso il giudice ha utilizzato l'espressione “rivendica” in senso atecnico e non ha proceduto alla qualificazione della domanda, in ogni caso occorre considerare in generale che la qualificazione operata dal primo giudice non è vincolante per il giudice dell'appello, salvo il giudicato sul punto che nel caso in esame non si è formato costituendo proprio la natura della domanda attrice nel giudizio di primo grado uno dei motivi di impugnazione.
A tale riguardo, per procedere all'esatta qualificazione della predetta domanda, si riporta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questa Corte, secondo il quale “mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini,
pagina 5 di 17 oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n.
28349/2011; n. 1006/201; n. 20912/ 2021).
Nel caso di specie, ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
deducendo di essere proprietaria dei terreni siti in località Marone in agro di Tursi, individuati in catasto al Foglio 64, particelle 216 e 218, dell'estensione complessiva di Ha. 8.29.13, per averli acquisiti in forza di successione testamentaria di
[...]
testamento olografo pubblicato in data 26.03.2008; di avere Persona_1 utilizzato una superficie inferiore rispetto a quella di sua spettanza, a causa della confinazione incerta ed inesistente, poiché il convenuto avrebbe occupato Parte_1 abusivamente una porzione delle particelle di sua proprietà, confinanti con le particelle 181 e 304 da lui acquistate realizzando un pescheto, una pista e un'area di manovra per mezzi pesanti.
Si è costituito in giudizio negando di avere realizzato il lamentato Parte_1
sconfinamento nonché sostenendo di avere acquistato le particelle 181 e 304 da nell'estensione e nel confinamento esistente alla data di deposito Controparte_2
della domanda;
di essere stato immesso nel possesso delle particelle 181 e 304 sin dal
2000, quando stipulò con il proprio dante causa un contratto preliminare di compravendita, cui ha fatto seguito, nel 2005, la stipula del contratto definitivo.
Il ha, inoltre, formulato, in via riconvenzionale e subordinata Pt_1 all'accertamento dei diritti dominicali di sulla porzione contestata, la domanda CP_1
di accertamento dell'usucapione decennale ed in via ulteriormente subordinata, di usucapione ventennale per accessione nel possesso di . Controparte_2
Alla luce delle rispettive domande proposte da entrambe le parti e delle argomentazioni a sostegno delle stesse, si ritiene che la domanda proposta da CP_1
possa essere qualificata come azione di regolamento di confini di cui all'art.
[...]
950 c.c., posto che nel caso di specie, non sussiste alcuna incertezza sul diritto di proprietà né una contestazione dei relativi titoli, ma ciò che è controversa è soltanto pagina 6 di 17 la determinazione quantitativa delle proprietà a causa dell'incertezza, oggettiva, ricadente sul confine tra i due fondi.
A tale riguardo, anche secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, si ritiene che “..la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali” (Cass. n. 22645/ 2018; n. 12891/2006).
Né l'azione così qualificata si ritiene che possa essere convertita in azione di rivendica solo perché il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione, posto che con quest'ultima domanda non si contesta il titolo da cui origina il diritto di proprietà ma si oppone una situazione sopravvenuta idonea, ove accolta, ad eliminare l'incertezza sul confine. Del pari, la richiesta di rilascio della zona occupata formulata dall'appellata non incide sull'essenza dell'azione, trasformandola in rivendica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. n. 25354/2017; n. 7041/ 2024).
Ne consegue che parte attrice è esonerata dal rigoroso onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c. consistente nella dimostrazione del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisito originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo necessario per il maturare dell'usucapione.
In particolare, appare chiaro che sin dagli atti introduttivi del giudizio primo grado è emerso che parte attrice ha inteso formulare actio finium regundorum per aver ritenuto incerti i confini tra le particelle di sua proprietà e quelle di proprietà di
[...]
mentre La costituendosi, ha affermato che alcuno sconfinamento si Pt_1 Pt_1
è mai realizzato, per aver acquistato quelle proprietà da nel 2005 Controparte_2
nell'estensione e nel confinamento esistente alla data di proposizione della domanda giudiziale nonché sostenendo che lo stato di fatto era quello da oltre cinquant'anni.
Anche i capitoli di prova testimoniale dallo stesso formulati erano tutti volti a fornire pagina 7 di 17 la prova del possesso utile ad usucapionem e non a contestare il diritto di proprietà della CP_1
D'altra parte anche i quesiti che il giudice ha sottoposto al consulente tecnico d'ufficio sono tutti diretti all'individuazione dell'esatto confine delle particelle in questione e dell'accertamento dell'eventuale sconfinamento.
All'esito della perizia è emersa l'incertezza dei confini non avendo il ctu rinvenuto alcun segno di confine, né tubi e né un dislivello.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
10.Con il secondo motivo, l'appellante si è doluto dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali di usucapione ventennale e decennale.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di usucapione ventennale poiché essendo stata la domanda formulata nel 2015, il possesso sarebbe dovuto iniziare almeno nel 1995, ma dalle testimonianze è emerso che il possesso sarebbe, invece, iniziato al più tardi nell'anno 2000.
Parte appellante ha ritenuto che non sia stato adeguatamente valutato l'istituto dell'usucapione in relazione all'accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., considerato che il successore a titolo particolare ha la facoltà di unire il proprio possesso a quello del predecessore dante causa, purché ciò avvenga con soluzione di continuità.
In particolare, sarebbe stata fortemente viziata l'attività istruttoria, in quanto non è stato valorizzato né l'atto di compravendita e la documentazione allegata alle osservazioni alla CTU, né gli esiti dell'audizione testimoniale.
Secondo l'appellante, da una corretta disamina delle prove precostituite e dichiarative, il Giudicante avrebbe dovuto considerare che anche , il Controparte_2 suo dante causa, era possessore di quella porzione di terreno controversa e che, pertanto, era maturato un possesso ultaventennale.
Il motivo è infondato, sebbene sulla base di motivazioni diverse rispetto a quelle formulate dal Giudice di primo grado.
pagina 8 di 17 L'usucapione è una modalità di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Gli elementi costitutivi dell'usucapione ordinaria ventennale sono, pertanto, il possesso utile ad usucapionem e il decorso del tempo.
Il possesso consta di due elementi, quello oggettivo rappresentato dal corpus possessionis e quello soggettivo che si sostanzia nell'animus possidenti, ossia l'intenzione dell'usucapente di comportarsi nei confronti del bene uti dominus. È necessario che il possesso sia ininterrotto, continuato, pubblico, né violento né clandestino. Perché possa maturare l'usucapione è necessario che il possesso continui per un periodo di venti anni quando lo stesso abbia ad oggetto beni immobili (art. 1158 c.c.). L'usucapiente può avvalersi delle norme in materia di successione e accessione nel possesso, ex art. 1146, c.c. alle condizioni ivi previste.
In particolare colui che formula domanda di usucapione invocando l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. deve fornire la prova della sussistenza di un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido in concreto, a trasferirne la proprietà (Cass. civ., Sez. II, Sent., n. 12034 del 12 settembre 2000; Cass. Civ., Sez.
II, Ord. n. 19940 del 21 giugno 2022).
L'accessione del possesso, quindi, postula un titolo di trasferimento astrattamente idoneo a trasmettere la proprietà o altro diritto reale, ancorché invalido in concreto con la conseguenza che il convenuto in un'azione di regolamento di confini che eccepisce l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, come nel caso di specie, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.
Nel caso di specie, avrebbe dovuto fornire la prova che il contratto di Parte_2
compravendita fosse diretto a trasferire la proprietà anche della porzione del bene in contestazione oppure, qualora l'acquisto da parte del dante causa fosse avvenuto a titolo originario, avrebbe dovuto fornire la prova del titolo in forza del quale l'aveva acquistato (ad esempio una sentenza di accertamento d'intervenuta usucapione).
Di tanto non si ha contezza, non avendo parte appellante né allegato né provato la predetta circostanza.
pagina 9 di 17 Non essendo stata fornita la prova necessaria ad integrare l'accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c. la domanda di usucapione ventennale risulta infondata.
Quanto alla prova testimoniale, della cui inesatta interpretazione si duole parte appellante, si è rivelata in ogni caso influenti ai fini della dimostrazione della sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a legittimare il possesso di di CP_2
quell'area controversa.
In particolare, ha riferito di non sapere nulla circa i confini , posto Controparte_2 che prima della vendita non coltivava personalmente i fondi ma aveva sempre delegato tale attività e dopo la stipulazione del contratto preliminare non si è recato più sui luoghi.
Quanto a , lo stesso risulta inattendibile, a causa delle Persona_3 contraddizioni nella sua dichiarazione. Invero, dapprima il teste ha riferito di essere stato portato sui luoghi per vedere il terreno dallo stesso nell'estate del Parte_1
2000, definendolo un “primo sopralluogo” eseguito sui terreni per cui è causa ma poi ha dichiarato che la situazione dei fondi del 2000 e del 2016 era la stessa dal
1991/1992 quando lui si era recato sugli stessi fondi con sebbene non Parte_1 fosse in grado di ricordare il motivo.
Balza evidente la contraddizione in cui è caduto il teste il quale dapprima ha dichiarato di avere eseguito il primo sopralluogo sui luoghi nell'anno 2000 con
[...]
e poi ha, invece, affermato di esservi recato in compagnia di quest'ultimo Pt_1
nel 1991/1992 periodo in cui addirittura le particelle per cui è causa non erano neanche di proprietà di , dante causa di e nonostante ciò Controparte_2 Parte_1
il teste ha sostenuto di essersi recato a visitare i beni proprio con quest'ultimo. Tale asserzione è in palese contrasto con la prima in cui ha riferito di essersi recato la prima volta con nell'estate 2000. Parte_1
Inoltre, a corroborare il giudizio di inattendibilità del teste vi è Persona_3
anche il rilievo, come evidenziato dalla controparte e dal giudice di prime cure, che il teste pur ricordando a distanza di oltre venticinque anni il periodo in cui si era asseritamente recato sui luoghi non ha tuttavia saputo indicare il motivo del sopralluogo, che non appare comprensibile, tenuto conto che l'odierno appellante non pagina 10 di 17 aveva manifestato, all'epoca dei fatti, alcun interesse all'acquisto del terreno avendo, infatti, proceduto ad acquistarlo dopo circa dieci anni.
Quanto, invece, alla testimonianza di , questi ha dapprima riferito Testimone_1
di non sapere se l'estensione e il confinamento delle proprietà sia stato sempre così e che prima di i terreni erano detenuti da un tale e non era in grado di CP_2 Per_4
riferire sul confinamento delle proprietà controverse, salvo poi confermare le circostanza sub 4 e 5 della memoria istruttoria di e cioè la sussistenza del Parte_1 possesso continuato ed ininterrotto di e di da oltre un Parte_1 CP_2
cinquantennio. Allo stesso modo per il punto 5, in cui si faceva riferimento al possesso di da oltre un trentennio. Anche tale deposizione è costellata da CP_2
evidenti contraddizioni che ne minano l'attendibilità.
Ferma l'inattendibilità dei due testi citati, non può non essere rilevato che le dichiarazioni rese in ogni caso non appaiono idonee a confermare la sussistenza della identità tra il bene compravenduto al e quello da lui posseduto né hanno Parte_1 fatto chiarezza sulla estensione del possesso in capo al dante causa, , Controparte_2
il quale peraltro non è stato in grado di riferire su tale circostanza.
11.Quanto alla domanda di usucapione decennale, il Tribunale di Matera ha ritenuto di rigettarla per mancanza di buona fede nell'acquisto che deve essere correlata al titolo, considerato che il contratto non conteneva la descrizione del trasferimento del bene oggetto di controversia.
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valorizzato la sussistenza degli elementi propri dell'usucapione decennale.
Il motivo è infondato.
I presupposti dell'usucapione decennale, in presenza di acquisto a non domino, sono: il possesso continuato per un periodo di dieci anni - la cui definizione è analoga a quella prevista per l'usucapione ordinaria - la sussistenza di un titolo idoneo debitamente trascritto e la buona fede del possessore al momento dell'acquisto. La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che sia necessaria l'identità tra il bene oggetto del titolo e quello posseduto.
pagina 11 di 17 In particolare, nel caso di specie, si osserva che non è stato maturato il possesso continuato ed interrotto per un decennio, considerato che il termine avrebbe dovuto farsi decorrere dal contratto definitivo di compravendita del 14.07.2005, trascritto in data 15.07.2005 e sarebbe eventualmente maturato il 15 luglio 2015, ma è stato interrotto dalla notifica dell'atto di citazione eseguita in data 06 luglio 2015 ed iscritto a ruolo in data 09 luglio 2015. La notifica di atto giudiziario è idonea, infatti, ad interrompere la decorrenza dei termini per il maturare della prescrizione acquisitiva.
Né può prendersi come periodo di riferimento la data di immissione anticipata nel possesso risalente al 23 dicembre 2000, quando è stato stipulato il preliminare, in quanto l'immissione anticipata nel possesso per effetto di un preliminare ad effetti anticipati non è qualificabile quale possesso ma come detenzione e non integra, pertanto, il possesso nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.
Inoltre, non risulta sussistere un idoneo titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto di proprietà, poiché affinché lo stesso possa dirsi idoneo è necessario che contenga tutti gli elementi utili ad individuare perfettamente il bene oggetto di compravendita e, quindi, estensione, confini e natura, affinché possa risalirsi all'identità tra il bene compravenduto e quello oggetto di possesso, in quanto:” occorre quindi la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale e l'oggetto del possesso, non potendo il possesso integrare il titolo o quest'ultimo integrare il possesso (Cass. Civ., Sez. II,
Ord. n. 10873 del 07 maggio 2018) ed ancora:” il "titolo" stesso è elemento autonomo ed essenziale della fattispecie di cui all'art. 1159c.c., nel senso che esso, oggetto di trascrizione, deve indicare con esattezza l'immobile e il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro (Cass. Civ., Sez. VI – 2, Ord. n.
16152 del 17 giugno 2019). Non si ha, pertanto, evidenza che il bene oggetto di trasferimento, ossia le particelle 181 e 304 del foglio 64 del Comune di Tursi
pagina 12 di 17 comprendano anche le porzioni di terreno oggetto di contestazione. Nel corso dell'istruttoria non è emersa neppure tale circostanza, posto che non CP_2 conoscendo lo stato dei luoghi al momento della dichiarazione testimoniale da lui resa, non è stato in grado di confermare alcunché.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado non è fondata e la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata merita di essere confermata.
12. Quanto alla domanda di regolamentazione di confini vi è da rilevare che secondo la Suprema Corte:” In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco” (Cass.
Civ. Sez. II, Ordinanza n. 6876 del 14/03/2025; Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 6973 del 16/03/2025)
Ciò posto, dall'esame del contratto di compravendita e del contratto preliminare, non
è emerso alcun riferimento all'area oggetto di contestazione. In particolare, all'articolo 1 dell'atto di vendita si legge che oggetto della compravendita è “il fondo rustico alla contrada "Marone", esteso complessivamente ettari venti are settantuno centiare ottantasette, con CONFINI: con altra proprietà della parte acquirente, con fiume Agri, con proprietà , con strada e con proprietà Per_5 demaniale, salvo altri, con DATI CATASTALI: nel Catasto Terreni del Comune di
Tursi foglio 64 particelle: 181 e 304”.
Non vi è, pertanto, alcuna menzione ulteriore rispetto ai terreni controversi o alle particelle confinanti.
Le testimonianze, inoltre, non hanno consentito di definire chiaramente i confini delle particelle 218 e 216 in relazione alle particelle 181 e 304 del foglio 64. Invero
[...]
, quale dante causa di non è stato in grado di riferire sugli esatti CP_2 Parte_1 confini e, se il terreno controverso fosse parte delle particelle 218 e 216 o delle particelle 181 e 304, non avendo cognizione specifica dei luoghi;
i testi Per_3
pagina 13 di 17 e sono inattendibili per i motivi già illustrati e in ogni Per_3 Testimone_1
caso, gli stessi non sono stati in grado di riferire alcunché in merito all'estensione delle particelle di proprietà di . Parte_1
Per quanto riguarda gli altri testimoni escussi, e Testimone_2 [...]
, gli stessi hanno reso dichiarazioni coerenti, lineari e prive di Tes_3
contraddizioni e, tuttavia, si sono limitati a confermare l'occupazione di una parte di terreno di proprietà della lungo le particelle 218 e 216 del foglio 64, per la CP_1 realizzazione di un pescheto, di area di manovra e di una pista, e non hanno poi fornito alcun dato rilevante in ordine alla delimitazione del confine.
Utili si sono rivelati gli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio il quale non si è limitato a verificare soltanto le mappe catastali ma ha acquisito la documentazione utile per effettuare i rilievi topografici e quella relativa alle coordinate della linea di confine catastale. Il rilievo topografico è stato eseguito con distanziometro elettronico e rilevatore GPS. Operando una comparazione tra i rilievi topografici e la documentazione fornita dagli uffici competenti è emerso uno sconfinamento di 11.800 mq, di cui mq. 11.500 sulla particella 218 e 250 sulla particella 216.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano di essere condivise in considerazione dell'accuratezza della indagine svolta, della immunità da vizi logico-giuridici che ne possano inficiare la validità.
Alla luce di quanto esposto, emerge che a causa dell'incertezza oggettiva del confine,
ha occupato senza averne titolo i terreni facenti parte delle particelle 218 e Parte_1
216 del foglio 64 a confine con le particelle 304 e 181 del medesimo foglio per un'estensione di 11.800 mq di cui 11.500 mq in danno della particella 218 e 250 mq in danno della particella 216.
Di conseguenza deve essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui
[...]
è stato condannato al rilascio della porzione di terreno nell'area indicata. Pt_1
13. L'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento del danno da occupazione illegittima contestando la sussistenza di tale voce di danno .
pagina 14 di 17 In particolare ha censurato la decisione sostenendo che il giudice ha
“dogmaticamente” ritenuto sussistente il danno subito dall'attrice; che la tutela risarcitoria sia incompatibile con l'azione di cui all'art. 948 c.c.; che non si comprende il motivo per cui il risarcimento debba essere riconosciuto a decorrere dal
2000 e non dal 2008 e che l'indennità per le migliorie e il risarcimento non possano coesistere.
L'appellante ha concluso sostenendo che la domanda risarcitoria andava, pertanto, dichiarata inammissibile e/o disattesa.
Il motivo è fondato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta, l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare detta circostanza e lo specifico pregiudizio subito.
Non avendo assolto all'onere della prova su di essa incombente, nessuna somma a titolo di risarcimento del danno avrebbe potuto esserle riconosciuto.
A dirimere il contrasto sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno enunciato il seguente principio:” In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più
pagina 15 di 17 ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”(Cass. Sez. U, n. 33645 del 15 novembre 2022; ex multis: Cass. Civ. Sez. II, n. 12879 del 14 maggio 2025; Cass.
Civ., Sez. II, n. 30791 del 3 dicembre 2024).
Né la rilevata lacuna probatoria poteva essere colmata mediante l'espletamento della
Ctu, come avvenuto nel giudizio di primo grado, perché, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, la perizia svolge una inammissibile funzione meramente esplorativa.
Non essendo dovuto alcun risarcimento del danno da occupazione illegittima, stante l'assenza di prova, deve essere riformata la sentenza e la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel giudizio di primo grado deve essere respinta.
Ne consegue che, non potendo operare più alcuna compensazione tra i crediti vantati dalle parti in causa, deve essere condannata al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di euro 15.000 a titolo di indennizzo per le migliorie Parte_1 ex art 1150 cc.. Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
14.Con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha quantificato l'indennizzo per le migliorie ex art. 1150, comma 3, c.c., in euro
15.000,00, senza aver posto lo specifico quesito al consulente tecnico nonostante le numerose richieste in tal senso da parte della difesa del convenuto. A dire dell'appellante, Il Giudice di primo grado ha violato l'art. 1150, comma 3, c.c., per aver operato una riduzione della somma di euro 29.500,00 a causa della vetustà del pescheto che, al momento della restituzione, aveva una capacità produttiva residua.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado non abbia motivato le ragioni della riduzione dell'indennizzo.
L'appellante, inoltre, ha lamentato che essendo l'indennità ex art 1150 cc un debito di valore il giudice nel determinarlo avrebbe dovuto tener conto della svalutazione.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene di condividere la valutazione eseguita dal giudice di primo grado e le ragioni poste a fondamento della riduzione dell'indennizzo per i miglioramenti posto che, correttamente si è tenuto conto dell'incremento di valore subito dal fondo in pagina 16 di 17 relazione alle migliorie ancora esistenti al momento della restituzione e, inoltre, si è proceduto alla sua congrua riduzione essendo emerso che il pescheto impiantato sul terreno occupato è alla fine della sua produttività.
Vi è da rilevare, infine, che non spetta alcuna rivalutazione, come richiesta dall'appellante, atteso che la stima delle migliorie è stata effettuata dal Tribunale all'attualità.
15.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto:
-rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
di euro 15.000,00 a titolo di indennità per le migliorie di cui all'art. 1150 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria Dott. Michele Videtta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa Francesca
Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di Potenza.
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