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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/08/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1835/24 R.G. tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Romina Avigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Guerrini per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.ta in Laurenzana presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Trivigno che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 16.05.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 24.06.2000 in Barberino di Mugello con e che con sentenza n. 2037/2023 del Controparte_1
30.06.2023 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio (n. 09.07.2004), Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, che convive con lui nella casa coniugale;
che a suo carico è stato posto l'integrale mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e a suo favore l'integrale percezione dell'assegno unico universale;
che a decorrere dal mese di luglio 2023 è stato concordato il versamento dell'assegno di mantenimento per la coniuge di 600,00 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat Foi.
Ha dichiarato che la resistente dopo la separazione ha trasferito la residenza anagrafica a Laurenzana ma, di fatto, ha continuato a vivere in
Barberino di Mugello svolgendo attività di estetista, non dichiarata;
che la madre ha interrotto la frequentazione con il figlio, alle cui necessità ha sempre continuato a provvedere esso ricorrente.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'imposizione a suo carico del mantenimento ordinario e straordinario per lo stesso,
l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio con la conferma delle condizioni della separazione, ha proposto domanda riconvenzionale di riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di 1.000 euro mensili, sul presupposto del proprio stato di disoccupazione, della disparità di condizione economica con il coniuge, delle sue precarie condizioni di salute e dei sacrifici fatti durante il matrimonio in favore del coniuge e della famiglia.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, confermate in via temporanea e urgente le condizioni della separazione, ammesso l'interrogatorio formale deferito dalla resistente al ricorrente, ammesse le prove testimoniali chieste da entrambe le parti, nel corso dell'istruttoria il giudice ha formulato proposta conciliativa sull'assegno divorzile.
All'udienza del 28.03.2025 le parti, in adesione alla suddetta proposta, hanno depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai difensori, del seguente testuale tenore:
1- “Le parti accettano la proposta formulata dal giudice all'udienza del
07.02.2025, conseguentemente il sig. si impegna a Pt_1 corrispondere alla sig.ra l'importo di € 400,00 CP_1
(quattrocento euro), soggetto a rivalutazione annuale Istat, entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal prossimo mese di aprile, a titolo di assegno divorzile, contestualmente la sig.ra CP_1 rinuncia ad ogni maggiore pretesa a titolo di assegno divorzile, e in particolare alla relativa domanda già formulata in giudizio, nonché al maggior importo concordato in sede di separazione e confermato in via temporanea con l'ordinanza del 2 gennaio scorso, ed il marito accetta tale rinuncia;
2- Le parti si impegnano a chiedere congiuntamente al giudice del divorzio (Tribunale di Potenza -rg. 1835/2024), l'immediata pronuncia di cessazione dello stato coniugale, e l'integrale compensazione delle spese di lite...”.
All'udienza dell'11.06.2025, svoltasi a trattazione scritta, il ricorrente ha così concluso: “Il sottoscritto, in qualità di difensore del sig. Parte_1 nel procedimento in epigrafe, rileva che le parti in corso di causa sono risultate d'accordo: - sul dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sull'an, il quantum e la decorrenza dell'assegno di divorzio;
- sul confermare ogni altro aspetto già disciplinato in sede di separazione;
- sull'integrale compensazione delle spese di lite. Si chiede pertanto che il Tribunale Voglia accogliere le suddette richieste congiunte delle parti”.
La resistente ha così concluso: “Chiede che la causa venga decisa alle condizioni di cui all'accordo tra le parti sottoscritto e versato in atti con compensazione delle spese di lite”.
Sulla base delle conclusioni, come riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Fin dai rispettivi scritti introduttivi entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 2037/2023 del 30.06.2023, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'accordo sulle condizioni del divorzio, come sopra trascritto, non presenta, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, profili di illiceità ovvero di contrarietà all'ordine pubblico od alle norme imperative, mentre fin dagli atti introduttivi i coniugi hanno chiesto che, come da accordo di separazione, il figlio maggiorenne – che Per_1 convive con il padre ma è decisamente avviato sulla strada dell'indipendenza economica – sia mantenuto esclusivamente dal ricorrente, che percepisce integralmente l'assegno unico universale.
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti, considerato l'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
16.05.2024 e sulla domanda riconvenzionale della resistente, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Barberino di Parte_1 Controparte_1
Mugello il 24.06.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barberino di Mugello dell'anno 2000, parte II, serie A, n. 11;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne, percependo integralmente l'assegno unico universale;
d) dà atto che le parti hanno concordato l'assegno divorzile a carico del ricorrente ed in favore della resistente come da accordo integralmente trascritto in motivazione;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.07.2025
La Presidente est.