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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 249 di RACL dell'anno 2021, proposta da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Patta (c.f.
; e-mail: ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Cagliari, al n. 84 della Via Sonnino, in virtù di procura speciale in calce al presente atto;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, C.F. , presso i P.IVA_2 cui uffici, in via Dante n°23, è pure ex lege domiciliata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., si dichiara che l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il fax dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari sono i seguenti:
1 FAX n. 070 – 40476290 Email_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2012 già dipendente Parte_1
del , Controparte_2
attualmente in forze presso con inquadramento nella categoria B, CP_1
livello retributivo B2, del C.C.R.L. per il personale dipendente dell'amministrazione regionale dal 1° agosto 2007, si è rivolto a questo Tribunale per domandare il riconoscimento del proprio diritto di percepire l'importo di € 214,88 mensili maturato a titolo di scatti di anzianità, in quanto direttamente collegato all'anzianità di servizio maturata nel ruolo dell'azienda resistente, da ricomprendersi nella retribuzione di anzianità e da considerarsi, ai sensi dell'art. 80 del C.C.R.L. della Regione Sardegna, quale assegno ad personam non riassorbibile, il tutto previa declaratoria di nullità dell'articolo 28, c. 2 e 3, del C.C.N.L. sottoscritto in data 8 ottobre 2008, nella parte in cui aveva inglobato gli scatti di anzianità e l'assegno ad personam non riassorbibile nel trattamento retributivo fisso.
La stessa domanda ha poi formulato con riferimento all'importo di € 103,21 maturato a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, sempre nel rispetto della disposizione di cui all'art. 80 del CCRL della Regione Sardegna, concludendo per la condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore di tutte le somme corrispondenti alle differenze retributive connesse ai predetti titoli, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Ha infine domandato, previa declaratoria di nullità dell'art. 28, comma 1, del
CCRL sottoscritto in data 8 ottobre 2008, nella parte in cui aveva disposto l'equiparazione all'unica categoria B2 sia del quarto livello degli impiegati d'ordine che del terzo livello degli impiegati di concetto e non, invece, l'inquadramento degli impiegati di concetto di terzo livello nella categoria C1 del medesimo CCRL,
l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella categoria C1 citata dal 1° agosto 2007, avendo ricoperto fin dal 2004 il terzo livello degli impiegati di concetto e
2 la conseguente condanna di parte resistente a procedere al suo corretto inquadramento nella categoria rivendicata sin dal 1° agosto 2007, con ogni consequenziale adempimento e riconoscimento giuridico ed economico.
A fondamento delle proprie pretese ha esposto di essere stato assunto dal sin dal marzo 1976, con applicazione del Controparte_2
contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli ed eventuali contratti integrativi regionali e aziendali, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n.
6/2000, come applicato con deliberazione del CdA n. 89 del 20 dicembre 2000.
Tale contratto, all'articolo 19, aveva suddiviso la classificazione del personale in tre aree, distinguendo sei livelli, di cui i primi tre propri degli impiegati di concetto e gli altri tre, dal quarto al sesto, degli impiegati d'ordine, così come aveva classificato gli operai in operai specializzati super, specializzati, qualificati e comuni.
Egli aveva, perciò, inizialmente ottenuto il riconoscimento del quarto livello dal
12 luglio 2000, successivamente rettificato nel terzo livello dal 1° gennaio 2004, con determinazione n. 386 del 20 settembre 2004, all'esito di un tentativo di conciliazione da lui esperito, per poi essere reinquadrato dal 1° luglio 2006 nel terzo livello della nuova classificazione di cui all'art. 19 dell'ipotesi di accordo relativo al rinnovo del C.C.N.L. dei Consorzi e Cooperative Agricole sottoscritto in data 28 giugno 2006, che aveva previsto una classificazione unica di sette livelli, ricomprendendo nel terzo livello degli impiegati-operai il terzo livello degli ex impiegati e quello degli operai specializzati super.
Con l. r. n. 13/2006 era stata prevista la soppressione del
[...]
(art. 7, c. 1) e la successione dell' Controparte_2 CP_1
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tra gli altri, del consorzio datore di
[...]
lavoro del ricorrente (art. 7, c. 2), poi attuata con deliberazione della giunta regionale sarda n. 28/61 del 26 luglio 2007.
L'art. 32 della citata legge 13/2006 aveva previsto, per il personale proveniente dal , Controparte_2 Controparte_2
l'inquadramento nelle dotazioni organiche dell' dalla data di Controparte_1
entrata in vigore della legge finanziaria della regione per l'anno 2007, con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.
3 Al comma secondo, l'articolo 32 aveva anche previsto, oltre all'applicazione delle disposizioni della l. r. n. 31 del 1998 al personale delle agenzie e dei contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale e degli enti, anche che “2. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio di Cagliari, Oristano el Controparte_2
Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo”, per poi aggiungere al comma quarto che “4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Controparte_2
Oristano in Nuoro e del Consorzio provinciale per la
[...]
frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo”.
A ciò aveva fatto seguito la firma del CCRL in data 8 ottobre 2008, che costituiva la prima contrattazione utile dopo l'emanazione della legge regionale 13 del
2006, che all'articolo 28 aveva previsto la disciplina dell'inquadramento dei dipendenti dei Consorzi provinciali e interprovinciali, stabilendo che, in attuazione della legge 8 agosto 2006 n. 13, i dipendenti dei soppressi consorzi per la frutticoltura, dovessero essere inquadrati secondo una tabella di equiparazione, con effetto dal 1 agosto 2007, che aveva previsto per quanto qui interessa l'equiparazione del primo livello degli impiegati con la categoria regionale D1, del secondo livello degli impiegati con la categoria regionale C1, del terzo livello degli impiegati-operai specializzati super e del quarto livello degli impiegati operai-specializzati con la categoria regionale B2, stabilendo anche che “l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data”, dovesse essere corrisposto con assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali”, dovendosi intendere per trattamento economico annuo in
4 godimento, con riferimento agli impiegati, il minimo nazionale conglobato, l'assegno personale non riassorbibile e quello riassorbibile e gli scatti di anzianità.
In ragione di tali disposizioni, facendo applicazione dell'art. 28 citato, con determinazione D.G. n. 223 del 14 novembre 2008, dopo avere dato CP_1
atto che il ricorrente alla data del 1 agosto di 2007 godeva di un trattamento economico complessivo di € 1.598,41 (di cui € 103,21 quale assegno ad personam non riassorbibile e € 214,88 a titolo di scatti di anzianità), aveva stabilito l'inquadramento del dipendente nella categoria B, con livello retributivo B2, riconoscendo una retribuzione fissa di €
1.592,32 ed un assegno ad personam non riassorbibile di € 6,09, così privandolo ingiustamente dell'anzianità maturata a fini economici per € 214,88 mensili e dell'assegno ad personam non riassorbibile di € 103,21, operando inoltre un'equiparazione al livello retributivo B2, che violava i diritti da lui acquisiti.
Così facendo l'agenzia datrice di lavoro, al momento della rielaborazione del trattamento di retribuzione a lui spettante, aveva operato un illegittimo riassorbimento nel trattamento retributivo fisso degli importi spettanti a titolo di scatti di anzianità e di assegno ad personam non riassorbibile, in violazione di quanto previsto dall'art. 32 della l. r. 13/2006, il cui principio ispiratore coincideva con l'oggettiva prosecuzione ininterrotta dell'originario rapporto di lavoro.
La volontà del legislatore era quella di garantire il diritto dei dipendenti alla conservazione dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e al mantenimento del trattamento retributivo, stipendiale ed accessorio pregresso, nonché alla conservazione delle mansioni già espletate, di cui non aveva dato corretta attuazione il citato articolo 28 del CCRL 2006/2009, nella parte in cui aveva inglobato gli scatti di anzianità e l'assegno ad personam non riassorbibile nel trattamento retributivo fisso, secondo il criterio del riconoscimento del solo maturato economico o, in altri termini, dell'anzianità equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza, con conseguente percezione di una retribuzione corrispondente a quella in godimento al momento del trasferimento e non anche della superiore effettiva anzianità di servizio, secondo un criterio del tutto opposto a quello previsto dalla della legge
13/2006 e dall'art. 80 del CCRL vigente.
L'articolo 32 della l. 13/2006 aveva, infatti, evidenziato in maniera chiara che il passaggio ad del personale altro non era che una mera modifica soggettiva del CP_1
5 datore di lavoro per sopravvenuto trasferimento, riconducibile all'articolo 2112 c.c., al quale doveva necessariamente applicarsi il principio della prosecuzione ininterrotta dell'originario rapporto di lavoro, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, ai fini sia giuridici che economici e del relativo trattamento economico effettivo.
In tal senso l'art. 28 del CCRL 2006/2009, che avrebbe dovuto disciplinare esclusivamente le modalità di passaggio di dipendenti e non determinarne gli effetti, aveva leso il principio della conservazione dell'anzianità maturata, violando il divieto di
“reformatio in peius” del trattamento giuridico ed economico acquisito, peraltro in contrasto anche con le norme regionali, ammettendo notoriamente la giurisprudenza che un nuovo contratto collettivo di lavoro potesse introdurre modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, salvo il rispetto del principio dell'intangibilità della retribuzione e della salvaguardia dei diritti quesiti.
Da ciò la nullità della clausola introdotta con l'articolo 28 citato, nei commi 2 e
3.
Una corretta applicazione dell'art. 80 del CCRL vigente avrebbe CP_1
salvaguardato l'importo percepito dal ricorrente a titolo di scatti di anzianità, e così sarebbe stato se si fosse fatta corretta applicazione del principio della continuità del rapporto di lavoro, con salvaguardia del pregresso trattamento economico e giuridico anche ai sensi degli articoli 37 della l. r. n. 31/1998 e 31 del D. lg. 165/2001, non essendo certamente la contrattazione collettiva abilitata ad incidere in senso negativo sulle garanzie prestate ai dipendenti dall'art. 32 ovvero dagli articoli 37 e 31 sopra citati, trattandosi di disposizioni conformi ai più generali principi in materia dettati dalle direttive europee.
Era, inoltre, errato l'inquadramento nella categoria B disposta ai sensi del citato art. 28, in quanto gli sarebbe più correttamente spettato, quale impiegato di concetto,
l'inquadramento nella categoria C1 del CCRL 2006/2009.
Egli, infatti, era inquadrato nel terzo livello del C.C.N.L. dei consorzi e cooperative agricole, proprio di impiegati che svolgono mansioni di concetto nel ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale, a differenza degli impiegati d'ordine che sono quelli che eseguono le istruzioni per il disbrigo delle diverse pratiche, sotto la guida del datore di lavoro o degli
6 impiegati superiori, come facilmente riscontrabile attraverso la lettura delle declaratorie di riferimento, che avrebbe dovuto essere trasposto nella categoria C del CCRL
1998/2001, essendo rimaste immutate le mansioni svolte nel consorzio di provenienza.
L si è costituita in giudizio per dedurre di non avere Controparte_1
potuto fare altro che dare applicazione alle previsioni del contratto collettivo regionale di lavoro, stipulato dall'agenzia regionale preposta e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui doveva presumersi la legittimità e domandare il rigetto dell'avversa domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 578 del 25-7-2021, ha rigettata la domanda proposta, compensando le spese del giudizio.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' convenuta. La causa è stata CP_1
istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione rigettata, in riforma della Sentenza del Tribunale di Cagliari, in composizione Monocratica, in funzione del Giudice del Lavoro, n. 578/2021, qui gravata, accogliere il presente appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 28, commi 2 e 3, del C.C.R.L. sottoscritto l'8 ottobre 2008, nella parte in cui ingloba gli scatti di anzianità e l'assegno ad personam non riassorbibile (di cui alla precedente espositiva) nel trattamento retributivo fisso;
- accertare e dichiarare che l'importo euro di 214,88 mensili (ovvero quello diverso al quale avrebbe avuto diritto) maturato dal Ricorrente a titolo di scatti di anzianità, in quanto direttamente collegato all'anzianità di servizio maturata nel ruolo dell'Azienda resistente (36 anni di servizio alla data del 1° agosto 2007), deve essere ricompreso nella retribuzione di anzianità e, pertanto, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 80 CCRL della Regione Sardegna, ovvero di qualsiasi altra disposizione di legge che il Giudice ritenesse applicabile, considerato quale assegno ad personam non riassorbibile;
7 - accertare e dichiarare che l'importo di euro 103,21 (ovvero quello diverso al quale avrebbe avuto diritto) maturato dal ricorrente a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 80 CCRL della Regione
Sardegna, ovvero di qualsiasi altra disposizione di legge che il Giudice ritenesse applicabile, deve essere considerato quale assegno ad personam non riassorbibile;
Firmato Da: TA OS Emesso Da: NG CA 3 Controparte_3
Serial#: 19 CodiceFiscale_3
- condannare, per l'effetto, l' resistente alla corresponsione in favore del CP_1
Ricorrente di tutte le somme corrispondenti alle differenze retributive connesse ai titoli sopra indicati, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 28, comma 1, del C.C.R.L sottoscritto l'8 ottobre 2008, nella parte in cui dispone l'equiparazione all'unica categoria B2 sia della 4° livello degli impiegati d'ordine, che del 3° livello degli impiegati di concetto e non, invece, l'inquadramento degli impiegati di concetto di 3° livello nella categoria C1 del C.C.R.L.;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, già inquadrato, fin dal 2004 nel 3° livello degli impiegati di concetto, ha diritto all'inquadramento nella categoria C1 del
C.C.R.L. sin dal 1° agosto 2007;
- condannare, per l'effetto, l' resistente a procedere al corretto CP_1
inquadramento del ricorrente nella categoria C1 del C.C.R.L. sin dal 1° agosto 2007, con ogni consequenziale adempimento e riconoscimento giuridico ed economico.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
Confermare la sentenza appellata e, in ogni caso, rigettare le avverse domande, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte premette che si richiama, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., la sentenza appellata ed il richiamo in essa contenuto ad altra pronuncia del Tribunale di
Cagliari in identica materia. Quanto già trascritto nel provvedimento appellato, riguardo
8 alle fonti normative e contrattuali non verrà ulteriormente trascritto, se non per qualche passo immediatamente funzionale alla comprensione del discorso.
1° motivo d'appello: Erronea valutazione dei presupposti di fatto in riferimento al mantenimento del trattamento economico più favorevole e erronea applicazione del principio di divieto di reformatio in pejus
Con il primo motivo di appello ci si lamenta in sostanza che il giudice abbia verificato il rispetto del principio del divieto di reformatio in pejus sulla base del solo dato aritmetico della comparazione tra la retribuzione precedentemente e successivamente percepita. Si afferma che, invece, la comparazione dovrebbe essere compiuta per singoli istituti contrattuali ed in particolare avendo esclusivamente riguardo alle voci di retribuzione base tabellare. Ci si lamenta in concreto che siano state incluse nel calcolo della retribuzione complessiva l'assegno ad personam non riassorbibile di cui si godeva e l'indennità di anzianità.
Tale affermazione non trova riscontro nelle norme che regolano questa fattispecie: il meccanismo del passaggio dal vecchio al nuovo regime è condensato nell'art. 28 del CCRL 2006-2009, che in materia di trattamento economico afferma:
2. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data viene corrisposto con assegno “ad personam” riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
3. Per trattamento economico annuo in godimento si intende:
a) per gli impiegati: minimo nazionale conglobato;
assegno personale non riassorbibile;
assegno personale riassorbibile;
scatti di anzianità;..”.
Nel provvedere l'amministrazione ha dato esatta applicazione a tale previsione, da cui risulta evidente che tanto l'assegno personale che gli scatti di anzianità, che l'appellate vorrebbe esclusi dalla base di calcolo, ne fanno invece parte, in quanto emolumenti fissi e continuativi. In linea di fatto non è contestato che l'appellante, come si legge, infatti, nella determinazione D.G. in data 14 novembre 2008, che già godeva di uno in stipendio di € 1.598,41 (€ 1280,32 quale minimo nazionale conglobato, € 103,21 quale assegno ad personam non riassorbibile e € 214,88 a titolo di scatti di anzianità) era stata riconosciuta, a seguito dell'inquadramento nella categoria B, con livello retributivo B2, una retribuzione fissa di € 1.592,32, con assegno ad personam
9 riassorbibile di € 6,09. Ciò aveva garantito il mantenimento dell'esatto livello retributivo in corso, attraverso la corresponsione della differenza tra l'importo stipendiale di inquadramento e il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data proprio attraverso un assegno ad personam riassorbibile.
Appare fuorviante ribadire nell'appello che l'assegno ad personam o l'indennità di anzianità hanno natura diversa dalla retribuzione base, il che è abbastanza ovvio, poiché la finalità della previsione contrattuale è quella di garantire il mantenimento del trattamento economico complessivo di provenienza, quanto ad emolumenti fissi e continuativi, non di frazionare gli istituti contrattuali previsti da una contrattazione collettiva che, proprio dalla sottoscrizione del contratto di cui sopra, non era più applicabile al rapporto. Il motivo d'appello non è pertanto basato su alcuna previsione normativa ed è infondato. Ulteriore esame del problema deve avvenire al capo c), in cui l'appello ripropone la questione dell'illegittimità della norma della contrattazione collettiva in oggetto.
2° motivo di appello: B. Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 32
L.R. 8 agosto 2006 n. 13 e del divieto di reformatio in pejus; Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 80 CCRL per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali Sardegna -
Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e del principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici;
Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2112 c.c. e del principio di unicità del rapporto di impiego.
Nel capo d'appello si afferma che l'art. 28 del CCRL di cui sopra non sarebbe corretta attuazione della previsione dell'art. 32 L.R., il quale sarebbe norma derogatoria del D.Lgs. 165-2001 e si afferma che, in pratica, esso avrebbe previsto la conservazione non solo del trattamento economico, ma anche dello stato giuridico e di tutti gli istituti contrattuali precedentemente applicati.
Al riguardo questa Corte deve rilevare che la formulazione dell'art. 32, 1° comma l.r. 13-2006 appare afflitta da magniloquenza nei termini e non esente da equivocità di contenuto, come il legislatore regionale, purtroppo frequentemente, usa fare (esperienza corrente degli Uffici Giudiziari dell'Isola ed anche della Suprema
Corte.
10 In ogni caso, essa non può essere interpretata nel senso propugnato dall'appellante, ovvero sia come garanzia del mantenimento integrale del regime precedente, nel passaggio alla neo-costituita compresi “tutti gli istituti CP_1 previsti dal CCNL per il personale dell'ente di provenienza” (appello pag. 10).
Che ciò non possa essere, anzitutto, è testualmente previsto dallo stesso art. 32 nei commi successivi, nei quali, come già rilevato dalla sentenza appellata, viene istituito un regime transitorio specifico per il personale, tra gli altri, del di CP_2 provenienza dell'appellante, per il quale si prevede: “continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.” (2° comma).
Il perdurare dell'applicazione dei precedenti contratti collettivi è pertanto previsto fino alla stipulazione della prima contrattazione collettiva riguardante il personale in oggetto, che contenesse una compiuta disciplina del rapporto di lavoro.
Tale “compiuta disciplina” è stata adottata in data 8 ottobre 2008, con la firma del
CCRL per il personale dipendente dell'amministrazione regionale, degli enti, aziende e agenzie regionali che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 sopra riportato, costituiva la prima contrattazione utile successiva all'emanazione della legge regionale n. 13 del 2006, in cui è contenuto l'art. 28 di cui sopra. Lo stesso articolo di legge regionale su cui fonda la propria pretesa l'appellante, perciò, esclude il mantenimento sine die del precedente trattamento contrattuale e prevede il trapasso verso un regime di contrattazione collettiva di diritto pubblico, inserita nel sistema Regione CP_1
In aggiunta al dato testuale, molteplici elementi sistematici conducono alla stessa conclusione. Anzitutto non è vero che l'art. 32 L.R. in oggetto possa derogare al D.Lgs.
165-2001, che notoriamente è norma di riforma fondamentale economica e sociale, cui la legge regionale deve adeguarsi, pur essendo titolare di competenza legislativa esclusiva in base allo Statuto della Regione Sardegna. Il punto dell'esistenza di tali limiti è notorio, esaminato molteplici volte in sede giudiziale e non richiede ulteriori esposizioni. E' pur vero che il rispetto del D.Lgs. 165-2001 non può essere integrale e rigido e che esso deve essere circoscritto al rispetto dei suoi principi fondamentali, pena l'annullamento della capacità normativa esclusiva, che è pur sempre garantito dallo
Statuto Regionale.
11 Si richiama sul punto, anche ex art. 118 disp.att. c.p.c., la sentenza di questa
Corte del 21-9-2022, resa nel procedimento n. 84-2020, in cui si afferma, tra l'altro: “In realtà, il problema della compatibilità dell'esistenza di questo limite con la permanenza di un ambito di autonomia per le Regioni nel loro ambito di competenze si pose da subito all'attenzione dei costituenti, tanto che già la manualistica conteneva il concetto che vincolanti fossero solo i principi delle leggi di riforma, pena la soppressione di qualsiasi competenza Regionale in materia, anche se formalmente esistente. Questo concetto venne infatti anche ripreso da Corte Cost. n. 160 del 1969, appunto in questi termini.”
Ad avviso di questa Corte, l'art. 32 L.R. 13-2006, se interpretato nel modo sostenuto dall'appellante, si pone in diretto ed insanabile conflitto con:
1. L'art. 31 D.Lgs. 165-2001, che prevede la disciplina del passaggio di personale tra diverse pubbliche amministrazioni o settori diversi della medesima P.A.
2. L'art. 45, 2° comma che prevede il principio della parità di trattamento contrattuale da parte dell'amministrazione datrice.
3. Il sistema complessivo della contrattazione collettiva, che riserva alla suddetta il potere di disciplinare questi aspetti del rapporto e lo sottrae al potere unilaterale del datore di lavoro, sia esercitato sotto forma di norma secondaria che primaria. (cfr.
Corte Costituzionale, n. 153/2021, che ha recentemente dichiarato l'illegittimità di una legge regionale Sarda che aveva invaso una materia riservata alla contrattazione collettiva.
Questa Corte preferisce un'interpretazione Costituzionalmente orientata, che elimini tali contrasti e consideri l'art. 32, 1° comma legge regionale 13-2006 come espressione del generale principio del rispetto della parità di trattamento già espresso nel
D.Lgs. 165-2001 e sintetizzato, tra le tante, da Cass. 4545-2016:
“Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4545 del 08/03/2016
In tema di lavoro pubblico, nel caso di passaggio di lavoratori da un'amministrazione ad altra, ovvero nell'ipotesi di mutamento di posizione all'interno della stessa amministrazione con assegnazione a settori diversi da quelli di provenienza, dev'essere assicurata la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente o il settore di destinazione, opera secondo la regola del riassorbimento degli assegni "ad
12 personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in pejus" del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento.”
L'interpretazione data dal Tribunale alla portata dell'art. 32 è, pertanto, corretta e le sue conclusioni devono essere confermate. Il relativo motivo d'appello è, pertanto, infondato.
3° motivo di appello: C. Erroneità della sentenza in riferimento al giudizio di legittimità dell'art. 28 CCRL 2006/2009 sottoscritto l'8.10.2008; Erronea applicazione dell'art. 32 della L.R. n. 13/2006; Erronea applicazione del principio dell'inderogabilità in peius e del principio di derogabilità in melius da parte della
Contrattazione Collettiva e del principio di irriducibilità della retribuzione.
Col suddetto motivo si afferma che l'art. 28 del CCRL avrebbe fatto cattiva applicazione del principio di garanzia di mantenimento del trattamento, in quanto, invece di applicare l'art. 80 del C.C.R.L in vigore e determinare l'anzianità di servizio complessiva dell'appellante con la relativa retribuzione, individuato un'anzianità
“convenzionale” attribuendola al dipendente.
A parte il problema che l'appellante afferma che la voce retributiva per scatti di anzianità già maturati andrebbe mantenuta autonoma e non entrare nel calcolo della comparazione, tesi che è già stata ritenuta infondata nell'esame del capo 1° di appello, poiché lo stesso art. 28, 3° comma lett. a) “include”, non “esclude”, gli scatti di anzianità nel calcolo della retribuzione annua in godimento, ai fini della comparazione con quella percipienda, non è chiaro se la doglianza abbia un contenuto ulteriore rispetto all'infondato presupposto di cui sopra. Nessun lume arriva neppure dal ricorso introduttivo al riguardo.
In definitiva, nessun elemento esiste per ritenere che, col sistema di calcolo adottato dal suddetto art. 28, ovvero sia l'assorbimento degli scatti di anzianità nella retribuzione in godimento e l'eventuale attribuzione di un assegno perequativo ad personam, sia derivato il lamentato peggioramento del trattamento economico in concreto goduto. Nessun elemento di fatto è allegato sotto questo profilo nel ricorso e tantomeno nell'appello: posto che, ovviamente, l'anzianità complessiva di servizio ai fini giuridici è stata mantenuta, manca qualsiasi allegazione riguardo alla comparazione tra quello che era il trattamento per l'anzianità di servizio goduto precedentemente e
13 quello previsto dalla contrattazione collettiva di successivo inserimento, ai fini di verificare se vi fosse un peggioramento complessivo del trattamento economico. In definitiva, a seguito dell'applicazione dell'art. 28 come formulato, si deve ritenere accertato che vi sia esatta corrispondenza tra la retribuzione complessiva prima percepita, comprensiva del trattamento collegato all'anzianità di servizio, e quella percepita successivamente, sempre comprensiva del trattamento collegato all'anzianità di servizio nel nuovo regime contrattuale. Sotto ogni profilo, pertanto, il motivo di appello è infondato.
4° motivo d'appello: D. Difetto di Motivazione
Si afferma che l'art. 28 in discussione sarebbe stato oggetto di una espressa riserva formulata in sede di trattative dal sindacato cui aderiva il ricorrente, per cui in relazione allo stesso non si sarebbe formato il consenso della parte sindacale e sarebbe, per questo motivo, inapplicabile.
Non sembra esistere un principio per cui i contratti collettivi vedano un consenso espresso articolo per articolo, né esiste un uso negoziale in tal senso. Il contratto collettivo è unitariamente e complessivamente sottoscritto dagli stipulanti ed unitariamente e complessivamente applicato. Il contratto in questione è stato sottoscritto anche dall'associazione cui era iscritto il ricorrente e le riserve formulate sono superate dalla sottoscrizione poi avvenuta.
Se anche si volesse accedere alla tesi dell'appellante, questa evidenzia la sua infondatezza ove si voglia considerare che non viene neppure allegata (in quanto inesistente), la norma che dovrebbe disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
L'appellante si troverebbe nella condizione di non aver sottoscritto (con il tramite della propria associazione sindacale) alcun accordo collettivo e nello stesso tempo l'Agenzia datrice correttamente applicherebbe anche a lui il CCRL in contestazione, come a tutti i propri dipendenti ed anche senza consenso originario formalizzato da parte del ricorrente.
Il motivo è, pertanto, infondato.
4° motivo d'appello: E. Erroneità della sentenza con riguardo alla valutazione delle declaratorie contrattuali relative alle qualifiche funzionali e della loro corrispondenza e per difetto di motivazione.
14 Il motivo d'appello riguarda il mancato riconoscimento del diritto all'inquadramento nella cat. C della contrattazione collettiva di destinazione.
Si deve anzitutto confermare la valutazione della sentenza appellata, peraltro non contestata, che in questa fattispecie l'appellante non ponga un problema collegato all'esercizio di c.d. mansioni superiori, ma unicamente azioni il proprio diritto all'inquadramento. Quello che a questo punto si pone è perciò un problema d'inquadramento in senso stretto, ovvero sia dell'esercizio di quel potere datoriale che trova il fondamento nell'art. 96 disp. att. c.c. e che con la disciplina della tutela della professionalità contenuta nell'art. 2103 c.c. può trovare punti di contatto in modo non necessario, ma solo eventuale, ove siano collegati a concreti mutamenti di fatto delle mansioni svolte. L'esame andrà perciò condotto unicamente comparando le diverse declaratorie della classificazione del personale, di provenienza e di destinazione.
Si deve inoltre premettere che il sistema classificatorio del CCRL in esame, pur prodotto in primo grado, poiché la sentenza impugnata ne dà atto, non è stato nuovamente prodotto in questo grado e si tratta di lacuna non colmabile d'ufficio, poiché l'applicabilità, in materia, del principio “Jura novit curia”, come enucleato da
Cass. sez. L n. 19507-2014 e successivamente costantemente confermato (da ultimo n.
7641-2022), è pur sempre limitato alla contrattazione collettiva per cui sia previsto un regime di pubblicazione (vedi art. 47, 8° comma D.Lgs. 165-2001). Ciò non avviene per la contrattazione regionale.
In concreto, il sistema classificatorio, secondo la sentenza appellata, che costituisce unico riferimento al riguardo, è contenuto nell'allegato a) al CCRL 1998-
2001 e venne prodotto in corso di causa in primo grado (vedi verb. ud. 1° grado del 4-4
e 19-11-2019). Esso non è, però, agli atti del presente giudizio, per cui ci si deve rifare a quanto riportato nella sentenza stessa.
L'appellante era originariamente inquadrato nel 3° livello C.C.N.L. 2006-2009, come impiegato “di concetto”, per il quale la declaratoria conteneva la dicitura “in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, con relativo potere di iniziativa”.
Nel passaggio al nuovo regime, come espressamente previsto dall'art. 28 CCRL del 2008, per la categoria B assegnata all'appellante è previsto: “…i lavoratori che, nel quadro di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche e
15 di competenze in specifici segmenti operativi, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione”.
Di contro, per la categoria C, pretesa dall'appellante, si prevede che vi siano inseriti: “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza della complessità dei processi e delle problematiche da gestire.
Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni, normative, modalità e/o procedure definite, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori e/o direttive sulla base di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie predeterminate”.
Il ragionamento della sentenza appellata è condivisibile, nell'affermare che la valutazione va condotta indagando i limiti dell'autonomia previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni, che per il 3° livello di provenienza viene indicato come “relativo potere di iniziativa”, da esercitarsi nell'esecuzione delle disposizioni impartite.
Per la categoria B, in cui è stato inquadrato l'appellante, è previsto l'operare in
“specifici segmenti operativi”, per i quali si è in possesso di competenze anche specialistiche nel campo di applicazione, seguendo “indirizzi e procedure definite”.
Di contro, nella categoria C sono inseriti i dipendenti in possesso di competenze definite come “professionali” sia operative che specialistiche, per i quali è prevista la conoscenza della complessità dei processi e delle problematiche da gestire e quindi non solo dello specifico segmento operativo, come per la cat. B. L'autonomia funzionale non è più circoscritta all'esecuzione degli ordini nell'ambito di segmenti di procedura definita, ma si parla di “decisioni”, da esercitarsi nell'ambito di direttive superiori…, ma che possono concorrere a supportare i processi decisionali superiori, sempre sulla base “di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie predeterminate”.
Nella categoria C vi è pertanto un significativo ampliarsi dei margini di autonomia, in corrispondenza della maggior generalità delle direttive da applicarsi, cui si associa la richiesta conoscenza di processi produttivi complessi e non solo più dello specifico segmento di propria competenza. Questo porta a concludere che il livello di autonomia previsto per la cat. C del nuovo sistema classificatorio non si adatta al contenuto professionale del 3° livello di provenienza, che, malgrado la formalistica
16 denominazione di “impiegato di concetto”, individua in concreto delle competenze più circoscritte rispetto alla cat. C, oggetto della domanda.
In definitiva, la sentenza del Tribunale è corretta e va confermata anche sotto questo profilo. L'appello si rivela privo di fondamento e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nell'ambito dei valori medi di tabella, come da dispositivo.
Si dà atto che per errore materiale nel dispositivo emanato è stata inserita la dicitura relativa al raddoppio del contributo unificato, non dovuto in questo caso visti i limiti reddituali dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 6.615,00 per onorari oltre al 15% per spese imponibili ed accessori.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 8-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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