Art. 3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Versione
1 marzo 1998
1 marzo 1998
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/10/2015, n. 4850Provvedimento: […] e) non sussisteva l'incompetenza del Comune dedotta da Co.Tr.A.B. e dalla OR & Tenore, in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Basilicata n. 22 del 1998, i servizi di trasporto pubblico locali, in relazione all'ambito amministrativo, sono comunali “ se svolgono servizi su direttrici comunali o in parte nei comuni finitimi purché le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nel comune origine del percorso” e nel caso le utenze si svolgono in maniera del tutto prevalente nel territorio comunale di RA, […] L'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 1998, infatti, distingue i servizi di trasporto pubblico locale in relazione all'ambito amministrativo in:Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- reviviscenza delle norme·
- trasporto pubblico locale·
- ripartizione delle competenze tra enti territoriali·
- conferenza di servizi·
- art. 3 legge regionale Basilicata n. 22 del 1998·
- principio di sussidiarietà·
- competenza amministrativa·
- abrogazione delle comunità locali·
- giusto procedimento·
- modifica del programma di esercizio