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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 597/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D.Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. URCIUOLO Parte_1 P.IVA_1
ALDO
RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
RECLAMATI- CONTUMACI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 35/2025 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27 febbraio 2025
CONCLUSIONI
In data 16 settembre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni altra eccezione ed azione disattesa e reietta: revocare la sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27/02/2025 Rep 40/2025 del 27.02.2025 emessa dal Tribunale di Firenze che ha così statuito (…) DICHIARA l'apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti della (c.f./p.i. Parte_1
con sede in VIA DI CAMERATA 23, FIRENZE(...) e per l'effetto revocare P.IVA_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di per carenza dei requisiti Parte_1 soggettivi ed oggettivi in capo alla stessa società;
Con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della in Parte_1 accoglimento dell'istanza proposta da (già lavoratore Parte_2 dipendente della società, creditore di € 6.501,03 in forza di sentenza del Tribunale di
Firenze – Sezione Lavoro n. 50/2023) ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto: stato di insolvenza, soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII, assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte della società debitrice, rimasta contumace nel procedimento nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo posta elettronica certificata ex art. 40, comma sesto CCII.
2. Proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la Parte_1 dando preliminarmente atto di aver “avuto contezza dell'esistenza della procedura solo con la comunicazione della sentenza in quanto per un mero disguido tecnico la pec
pagina 2 di 7 afferente la comunicazione della procedura prefallimentare non è stata aperta né vista” e deducendo, come unico motivo di impugnazione la insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale ex artt. 121, 2, comma primo lettera d) CCII.
La curatela della liquidazione giudiziale ed il creditore istante in primo grado rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite informazioni dal Curatore, la causa veniva trattenuta in decisione in data 16 settembre
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è fondato.
Secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce “impresa minore” quella che
“presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Nella fattispecie risulta in effetti dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge.
Dalla relazione ex 130 CCII trasmessa dalla curatela emerge in sintesi:
- che la società è inattiva dal febbraio 2022;
pagina 3 di 7 - che l'attivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti alla domanda (2022, 2023,
2024) è al di sotto dei trecentomila euro;
- che il curatore non ha rinvenuto “beni di significativo importo da apprendere all'attivo”, né “disponibilità liquide di proprietà della società sottoposta a procedura”;
- che i ricavi nei tre esercizi antecedenti alla domanda (2022, 2023, 2024) sono al di sotto dei duecentomila euro
- che l'ammontare dei debiti è inferiore a cinquecentomila euro pagina 4 di 7 Il mancato raggiungimento delle soglie emerge anche dalla relazione successivamente trasmessa dal curatore.
(vedi relazione:
“Attivo patrimoniale.
Nei bilanci relativi ai 10 anni precedenti e approvati prima dell'apertura della
Liquidazione Giudiziale (esercizi 2014-2019) l'attivo massimo raggiunto è pari ad euro
159.415 (2019).
Nei bilanci approvati post apertura della LG (2020-2024) il massimo valore raggiunto è pari ad euro 147.157 nell'esercizio 2021. Si richiama, ancora, che a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2022 il valore dell'attivo nei bilanci rimane fermo ad euro
131.534, senza variazione alcuna, circostanza da considerarsi anomala.
Si segnala che tali valori di attività non sono state ad oggi rinvenute dal
Curatore, anche in considerazione della documentazione trasmessa, risultata incompleta;
ciò nonostante esse risultino indicate nel bilancio al 31/12/2024, ossia il più prossimo all'apertura della liquidazione giudiziale. Tale circostanza lascia presumere che il valore dell'attivo potesse essere stato anche inferiore a quello riportato nei bilanci.
Ricavi.
Dalla ricostruzione del curatore l'attività risulta cessata a partire dal 31/01/2022.
Nei bilanci approvati relativi ai 10 anni precedenti e prima dell'apertura della
Liquidazione Giudiziale (esercizi 2014-2019) i ricavi massimi raggiunto è pari ad euro
451.432 (2014) e nell'ultimo approvato prima dell'apertura della procedura (2019) i ricavi sono pari ad euro 359.871.
Nei bilanci approvati post apertura della LG (2020-2024) il massimo valore raggiunto è pari ad euro 101.378 nell'esercizio 2021.
Essendo nel periodo di riferimento (2022-2024) la società stata attiva per solo un mese (Gennaio 2022) e considerati i valori storici si ritiene poco probabile che in alcuno di questi periodi i ricavi siano stati maggiori a 200.000 euro.
Debiti.
pagina 5 di 7 Il curatore alla data odierna ha ricevuto istanze di insinuazione per un totale di euro 224,486, di questi euro 157,075 sono relative ad insinuazioni tempestive di cui nessuna ad oggi rigettata in udienza sebbene per alcune sia stata richiesta una integrazione documentale dal giudice come da provvedimento che si allega (Allegato
1). Per le insinuazioni tardive non ha ancora invece avuto luogo udienza ex art 208
CCII”)
4. Le spese possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per i medesimi motivi, attesa la ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex art. 121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico del debitore reclamante, che, usando l'ordinaria diligenza, costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all'onere probatorio di legge avrebbe potuto evitare l'apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di
[...]
(CF dichiarata aperta dal Tribunale di Firenze con Parte_1 P.IVA_1 sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27 febbraio 2025;
2) dichiara compensate le spese di giudizio;
3) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;
4) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 597/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D.Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( con il patrocinio dell'Avv. URCIUOLO Parte_1 P.IVA_1
ALDO
RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
RECLAMATI- CONTUMACI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 35/2025 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27 febbraio 2025
CONCLUSIONI
In data 16 settembre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per la parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni altra eccezione ed azione disattesa e reietta: revocare la sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27/02/2025 Rep 40/2025 del 27.02.2025 emessa dal Tribunale di Firenze che ha così statuito (…) DICHIARA l'apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti della (c.f./p.i. Parte_1
con sede in VIA DI CAMERATA 23, FIRENZE(...) e per l'effetto revocare P.IVA_1
l'apertura della liquidazione giudiziale di per carenza dei requisiti Parte_1 soggettivi ed oggettivi in capo alla stessa società;
Con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27 febbraio 2025 il Tribunale di Firenze dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della in Parte_1 accoglimento dell'istanza proposta da (già lavoratore Parte_2 dipendente della società, creditore di € 6.501,03 in forza di sentenza del Tribunale di
Firenze – Sezione Lavoro n. 50/2023) ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto: stato di insolvenza, soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII, assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte della società debitrice, rimasta contumace nel procedimento nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo posta elettronica certificata ex art. 40, comma sesto CCII.
2. Proponeva tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la Parte_1 dando preliminarmente atto di aver “avuto contezza dell'esistenza della procedura solo con la comunicazione della sentenza in quanto per un mero disguido tecnico la pec
pagina 2 di 7 afferente la comunicazione della procedura prefallimentare non è stata aperta né vista” e deducendo, come unico motivo di impugnazione la insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale ex artt. 121, 2, comma primo lettera d) CCII.
La curatela della liquidazione giudiziale ed il creditore istante in primo grado rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite informazioni dal Curatore, la causa veniva trattenuta in decisione in data 16 settembre
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è fondato.
Secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce “impresa minore” quella che
“presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Nella fattispecie risulta in effetti dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge.
Dalla relazione ex 130 CCII trasmessa dalla curatela emerge in sintesi:
- che la società è inattiva dal febbraio 2022;
pagina 3 di 7 - che l'attivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti alla domanda (2022, 2023,
2024) è al di sotto dei trecentomila euro;
- che il curatore non ha rinvenuto “beni di significativo importo da apprendere all'attivo”, né “disponibilità liquide di proprietà della società sottoposta a procedura”;
- che i ricavi nei tre esercizi antecedenti alla domanda (2022, 2023, 2024) sono al di sotto dei duecentomila euro
- che l'ammontare dei debiti è inferiore a cinquecentomila euro pagina 4 di 7 Il mancato raggiungimento delle soglie emerge anche dalla relazione successivamente trasmessa dal curatore.
(vedi relazione:
“Attivo patrimoniale.
Nei bilanci relativi ai 10 anni precedenti e approvati prima dell'apertura della
Liquidazione Giudiziale (esercizi 2014-2019) l'attivo massimo raggiunto è pari ad euro
159.415 (2019).
Nei bilanci approvati post apertura della LG (2020-2024) il massimo valore raggiunto è pari ad euro 147.157 nell'esercizio 2021. Si richiama, ancora, che a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2022 il valore dell'attivo nei bilanci rimane fermo ad euro
131.534, senza variazione alcuna, circostanza da considerarsi anomala.
Si segnala che tali valori di attività non sono state ad oggi rinvenute dal
Curatore, anche in considerazione della documentazione trasmessa, risultata incompleta;
ciò nonostante esse risultino indicate nel bilancio al 31/12/2024, ossia il più prossimo all'apertura della liquidazione giudiziale. Tale circostanza lascia presumere che il valore dell'attivo potesse essere stato anche inferiore a quello riportato nei bilanci.
Ricavi.
Dalla ricostruzione del curatore l'attività risulta cessata a partire dal 31/01/2022.
Nei bilanci approvati relativi ai 10 anni precedenti e prima dell'apertura della
Liquidazione Giudiziale (esercizi 2014-2019) i ricavi massimi raggiunto è pari ad euro
451.432 (2014) e nell'ultimo approvato prima dell'apertura della procedura (2019) i ricavi sono pari ad euro 359.871.
Nei bilanci approvati post apertura della LG (2020-2024) il massimo valore raggiunto è pari ad euro 101.378 nell'esercizio 2021.
Essendo nel periodo di riferimento (2022-2024) la società stata attiva per solo un mese (Gennaio 2022) e considerati i valori storici si ritiene poco probabile che in alcuno di questi periodi i ricavi siano stati maggiori a 200.000 euro.
Debiti.
pagina 5 di 7 Il curatore alla data odierna ha ricevuto istanze di insinuazione per un totale di euro 224,486, di questi euro 157,075 sono relative ad insinuazioni tempestive di cui nessuna ad oggi rigettata in udienza sebbene per alcune sia stata richiesta una integrazione documentale dal giudice come da provvedimento che si allega (Allegato
1). Per le insinuazioni tardive non ha ancora invece avuto luogo udienza ex art 208
CCII”)
4. Le spese possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per i medesimi motivi, attesa la ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex art. 121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico del debitore reclamante, che, usando l'ordinaria diligenza, costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all'onere probatorio di legge avrebbe potuto evitare l'apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di
[...]
(CF dichiarata aperta dal Tribunale di Firenze con Parte_1 P.IVA_1 sentenza n. 35/2025 pubblicata il 27 febbraio 2025;
2) dichiara compensate le spese di giudizio;
3) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;
4) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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