Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2012, n. 20620
CASS
Sentenza 22 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di risarcimento dei danni da infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'accertamento di un danno all'integrità fisica del lavoratore, addebitabile all'insufficiente predisposizione di strumenti di sicurezza in violazione di un obbligo di legge (e, quindi, l'attribuibilità al datore di lavoro di tale condotta omissiva), costituisce implicita valutazione della ricorrenza dei presupposti astrattamente contemplati per la fattispecie penale del reato di lesioni quantomeno colpose. (Nella specie, la corte territoriale aveva, invece, ritenuto che la responsabilità del datore di lavoro discendesse direttamente dall'art. 2087 cod. civ., in sé suscettibile di assicurare diretto accesso al lavoratore alla tutela anche di tutti i danni non patrimoniali, ivi compreso il danno morale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2012, n. 20620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20620
    Data del deposito : 22 novembre 2012

    Testo completo