CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...]° Strada n. 7, in C.F._1
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale NI ET GL
(P.IVA ), con sede a NI (CT) in Via Vittorio Emanuele P.IVA_1
n. 214, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Piccitto (C.F.:
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il di lui studio, sito a NI (CT) in Via Vittorio Emanuele n. 164;
Appellante
CONTRO con sede in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Roma in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Mancini C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._3 quest'ultimo in Roma Via Ovidio 26, giusta procura in atti;
Appellata
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna appellante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2018 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 31.07.2018, n. 596/18 R G, su richiesta di Controparte_1
col quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva
[...] somma di €. 53.132,91 oltre interessi dalla domanda e spese legali, a seguito di un ricalcolo dei consumi atteso il ritrovamento, in sede di verifica, di un magnete apposto sul contatore.
L'opponente deduceva l'eccessività dell'importo ingiunto che chiedeva dichiarare non dovuto.
Si costituiva l'opposta contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte, insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU con la sentenza n.
14/2024 pubbl. il 08/01/2024, il Tribunale di Caltagirone, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il D.I. opposto e condannando la al pagamento in favore di della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 50.156, 09, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 5/7/24, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto, del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, condannato l'appellante al pagamento del conguaglio per i consumi stimati per un quinquennio, in quanto, la stessa delibera AEEG n. 200/99 afferma che, in caso di prelievo irregolare di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
energia elettrica, la stima dei consumi non può essere operata per un lasso temporale superiore ad un anno.
1.1) Il motivo è infondato.
Si rileva, preliminarmente che, nel caso che ci occupa, la delibera n. 200/99 della ARERA non è applicabile, in quanto la stessa è finalizzata alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas;
l'art. 10 della detta delibera, infatti, regola il periodo di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura e non nel caso di manomissione dello stesso con conseguente prelievo fraudolento di energia.
2.) Con il secondo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale condannato l'appellante al pagamento della somma statuita in sentenza, avallando il metodo di stima della massima potenza prelevabile, effettuato dall'appellata.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Si ribadisce che nella specie, gli artt. 10 e 11 della delibera n. 200/99 della non sono applicabili, essendo gli stessi finalizzati alla tutela degli CP_2 utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas nel solo caso di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 1 settembre 2016, presso l'utenza intestata al Mini ET GL di cui l 'odierna appellante è titolare veniva effettuata una verifica, a seguito della quale si riscontrava la manomissione del contatore, attraverso l'applicazione di un magnete, e da verifica strumentale eseguita con strumento campione si rilevava un errore nella misura del 93,10 %.
La nessuna contestazione muoveva alla suddetta verifica, Pt_1
sottoscrivendo il relativo verbale senza riserva.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui” Occorre premettere, in via generale, che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia…..
B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente.
L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett.
B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa) In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. Cass.
13605/19).
Il caso di specie, per quanto fin qui esposto, concreta l'ipotesi di cui al punto
“C”, in quanto la non ha mai contestato l'avvenuta manomissione;
Pt_1
inoltre, come risulta dalle fotografie prodotte dall'appellante, il contatore era posizionato, all'interno dell'esercizio commerciale, pertanto al di fuori della portata di terzi.
Alla luce della sopra indicata giurisprudenza, pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
, per quantificare i consumi effettuati dall'appellante, Controparte_3
ha applicato, come sopra specificato, il criterio statistico della potenza tecnicamente prelevabile, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione moltiplicato per le ore medie statistiche di utilizzo che, per forniture in bassa tensione ad uso diverso dall'abitazione, sono fissate in 1800 ore/anno da apposite tabelle autorizzate dall'
[...]
di Roma per validare il recupero delle imposte (IVA, accise ed CP_4
addizionali) nei casi di frode, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale.
Nel primo grado di giudizio, inoltre, è stata disposta CTU, al fine di verificare la ricostruzione effettuata da , le cui risultanze, in Controparte_1
merito al prelievo di energia a seguito della manomissione, appaiono attendibili, ed alle quali la Corte, per linearità di argomentazioni, si adegua.
Il CTU, sui prelievi di energia effettuati, ha ritenuto che l'energia non misurata, nel periodo di un anno dalla accertata manomissione, ammonti a un prelievo complessivo 55.514 KWh;
tale consumo, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non allontanandosi da quello determinato dall'appellata, pari a 58.793 KWh annui, deve essere, pertanto ritenuto congruo.
Per quanto sopra, avendo l'odierna appellata fornito prova presuntiva dell'entità dei prelievi, utilizzando criteri statistici, per la ricostruzione dei consumi fraudolentemente prelevati, così come previsto dagli arresti Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
giurisprudenziali indicati, era onere dell'appellante provare rigorosamente i consumi effettuati negli anni in questione, e, certamente, la detta prova non può dirsi fornita dalla consulenza di parte, in quanto la stessa è stata effettuata ben 6 anni dopo l'accertamento di Enel Distribuzione e nulla prova circa lo stato dei luoghi e le apparecchiature presenti nel ET nel periodo del prelievo fraudolento di energia.
Per quanto attiene al periodo di prelievo fraudolento, attesa la sopra evidenziata non applicabilità della delibera ARERA 200/99, deve ritenersi corretta la quantificazione dei prelievi nel periodo di 5 anni precedenti il verbale di accertamento, come, peraltro, ritenuto dall'appellante nella propria consulenza di parte.
4) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 50.156,09) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 14/2024 pubbl.
[...]
il 08/01/2024, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €. 8.469,00 di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18/3/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente a [...]° Strada n. 7, in C.F._1
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale NI ET GL
(P.IVA ), con sede a NI (CT) in Via Vittorio Emanuele P.IVA_1
n. 214, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Piccitto (C.F.:
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il di lui studio, sito a NI (CT) in Via Vittorio Emanuele n. 164;
Appellante
CONTRO con sede in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Roma in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Mancini C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._3 quest'ultimo in Roma Via Ovidio 26, giusta procura in atti;
Appellata
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna appellante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2018 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 31.07.2018, n. 596/18 R G, su richiesta di Controparte_1
col quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva
[...] somma di €. 53.132,91 oltre interessi dalla domanda e spese legali, a seguito di un ricalcolo dei consumi atteso il ritrovamento, in sede di verifica, di un magnete apposto sul contatore.
L'opponente deduceva l'eccessività dell'importo ingiunto che chiedeva dichiarare non dovuto.
Si costituiva l'opposta contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte, insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU con la sentenza n.
14/2024 pubbl. il 08/01/2024, il Tribunale di Caltagirone, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il D.I. opposto e condannando la al pagamento in favore di della somma di Pt_1 Controparte_1
€ 50.156, 09, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 5/7/24, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto, del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 4/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, condannato l'appellante al pagamento del conguaglio per i consumi stimati per un quinquennio, in quanto, la stessa delibera AEEG n. 200/99 afferma che, in caso di prelievo irregolare di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
energia elettrica, la stima dei consumi non può essere operata per un lasso temporale superiore ad un anno.
1.1) Il motivo è infondato.
Si rileva, preliminarmente che, nel caso che ci occupa, la delibera n. 200/99 della ARERA non è applicabile, in quanto la stessa è finalizzata alla tutela degli utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas;
l'art. 10 della detta delibera, infatti, regola il periodo di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura e non nel caso di manomissione dello stesso con conseguente prelievo fraudolento di energia.
2.) Con il secondo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale condannato l'appellante al pagamento della somma statuita in sentenza, avallando il metodo di stima della massima potenza prelevabile, effettuato dall'appellata.
2.1) Il motivo è infondato per le argomentazioni che seguono.
Si ribadisce che nella specie, gli artt. 10 e 11 della delibera n. 200/99 della non sono applicabili, essendo gli stessi finalizzati alla tutela degli CP_2 utenti del servizio di fornitura dell'energia elettrica e di gas nel solo caso di malfunzionamento del gruppo di misura.
Dalla documentazione versata in atti risulta che in data 1 settembre 2016, presso l'utenza intestata al Mini ET GL di cui l 'odierna appellante è titolare veniva effettuata una verifica, a seguito della quale si riscontrava la manomissione del contatore, attraverso l'applicazione di un magnete, e da verifica strumentale eseguita con strumento campione si rilevava un errore nella misura del 93,10 %.
La nessuna contestazione muoveva alla suddetta verifica, Pt_1
sottoscrivendo il relativo verbale senza riserva.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui” Occorre premettere, in via generale, che la manomissione del contatore od il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente ignaro possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
A-) Si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia…..
B -) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente.
L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett.
B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
C -) La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa) In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente. Cass.
13605/19).
Il caso di specie, per quanto fin qui esposto, concreta l'ipotesi di cui al punto
“C”, in quanto la non ha mai contestato l'avvenuta manomissione;
Pt_1
inoltre, come risulta dalle fotografie prodotte dall'appellante, il contatore era posizionato, all'interno dell'esercizio commerciale, pertanto al di fuori della portata di terzi.
Alla luce della sopra indicata giurisprudenza, pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
, per quantificare i consumi effettuati dall'appellante, Controparte_3
ha applicato, come sopra specificato, il criterio statistico della potenza tecnicamente prelevabile, ossia la massima potenza che può essere assorbita tramite il cavo di minor sezione moltiplicato per le ore medie statistiche di utilizzo che, per forniture in bassa tensione ad uso diverso dall'abitazione, sono fissate in 1800 ore/anno da apposite tabelle autorizzate dall'
[...]
di Roma per validare il recupero delle imposte (IVA, accise ed CP_4
addizionali) nei casi di frode, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale.
Nel primo grado di giudizio, inoltre, è stata disposta CTU, al fine di verificare la ricostruzione effettuata da , le cui risultanze, in Controparte_1
merito al prelievo di energia a seguito della manomissione, appaiono attendibili, ed alle quali la Corte, per linearità di argomentazioni, si adegua.
Il CTU, sui prelievi di energia effettuati, ha ritenuto che l'energia non misurata, nel periodo di un anno dalla accertata manomissione, ammonti a un prelievo complessivo 55.514 KWh;
tale consumo, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non allontanandosi da quello determinato dall'appellata, pari a 58.793 KWh annui, deve essere, pertanto ritenuto congruo.
Per quanto sopra, avendo l'odierna appellata fornito prova presuntiva dell'entità dei prelievi, utilizzando criteri statistici, per la ricostruzione dei consumi fraudolentemente prelevati, così come previsto dagli arresti Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
giurisprudenziali indicati, era onere dell'appellante provare rigorosamente i consumi effettuati negli anni in questione, e, certamente, la detta prova non può dirsi fornita dalla consulenza di parte, in quanto la stessa è stata effettuata ben 6 anni dopo l'accertamento di Enel Distribuzione e nulla prova circa lo stato dei luoghi e le apparecchiature presenti nel ET nel periodo del prelievo fraudolento di energia.
Per quanto attiene al periodo di prelievo fraudolento, attesa la sopra evidenziata non applicabilità della delibera ARERA 200/99, deve ritenersi corretta la quantificazione dei prelievi nel periodo di 5 anni precedenti il verbale di accertamento, come, peraltro, ritenuto dall'appellante nella propria consulenza di parte.
4) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 50.156,09) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 14/2024 pubbl.
[...]
il 08/01/2024, che conferma;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €. 8.469,00 di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €.
1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 18/3/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro