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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/03/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.03.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2002 / 2022
promossa da
' rappresentato e difeso C.F. C.F. 1 Parte 1
dall'avv. GIARDINA GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 05.07.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2014 0000332292 000 e ruoli n. 114/2014 e n. 110/2014, l'avviso di addebito n. 591 2014 0001281910 000 e ruoli n. 582/2014 e n. 579/2014 e l'avviso di addebito n. 591 2014
0002440564 000 e ruoli n. 984/2014 e n. 980/2014. Nel dettaglio, il ricorrente a sostegno del ricorso deduceva: 1) la nullità degli atti impugnati stante la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito impugnati;
2) la nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) la nullità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza giuridica della pretesa previdenziale ossia per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. Con condanna alle spese di giudizio dell'ente previdenziale e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che chiedeva, preliminarmente, disporsi l'integrazione del contraddittorio con il concessionario per la riscossione;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
E' noto che, per agire in giudizio, occorre avervi interesse ex art. 100 c.p.c.
Parte ricorrente, nel caso di specie, ha rappresentato di essere venuta a conoscenza “delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro"; ha agito in giudizio, infatti, sostenendo di non avere mai ricevuto alcuna notifica degli estratti di ruolo e degli avvisi di pagamento impugnati.
Orbene, sul punto, giova richiamare la normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021,
inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R.
n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato,
con argomentazioni che in questa sede si intende richiamare integralmente anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione".
Nella stessa sentenza è stato ribadito che "La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92,
in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)"; pertanto, “"è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione,
regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)".
Tale affermazione rimane valida "pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle
...
doglianze' di chi 'impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché
volto a indurre il debitore all'adempimento...': in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, 'impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20);
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché
ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass.,
sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)".
Orbene, tutto ciò premesso, le seguenti argomentazioni, applicate alla fattispecie in esame -
assorbita ogni altra questione proposta dalle parti - determinano il rigetto della domanda;
infatti, in assenza di atti impositivi a valenza esterna, il ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
La carenza di un presupposto processuale preclude l'esame delle questioni prospettate in ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'intervento in materia della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, il 28/03/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.03.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2002 / 2022
promossa da
' rappresentato e difeso C.F. C.F. 1 Parte 1
dall'avv. GIARDINA GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 05.07.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2014 0000332292 000 e ruoli n. 114/2014 e n. 110/2014, l'avviso di addebito n. 591 2014 0001281910 000 e ruoli n. 582/2014 e n. 579/2014 e l'avviso di addebito n. 591 2014
0002440564 000 e ruoli n. 984/2014 e n. 980/2014. Nel dettaglio, il ricorrente a sostegno del ricorso deduceva: 1) la nullità degli atti impugnati stante la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito impugnati;
2) la nullità degli avvisi di addebito e dei relativi ruoli impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
3) la nullità degli avvisi di addebito impugnati per inesistenza giuridica della pretesa previdenziale ossia per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. Con condanna alle spese di giudizio dell'ente previdenziale e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che chiedeva, preliminarmente, disporsi l'integrazione del contraddittorio con il concessionario per la riscossione;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
E' noto che, per agire in giudizio, occorre avervi interesse ex art. 100 c.p.c.
Parte ricorrente, nel caso di specie, ha rappresentato di essere venuta a conoscenza “delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro"; ha agito in giudizio, infatti, sostenendo di non avere mai ricevuto alcuna notifica degli estratti di ruolo e degli avvisi di pagamento impugnati.
Orbene, sul punto, giova richiamare la normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021,
inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R.
n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato,
con argomentazioni che in questa sede si intende richiamare integralmente anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione".
Nella stessa sentenza è stato ribadito che "La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs.
n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92,
in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)"; pertanto, “"è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione,
regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)".
Tale affermazione rimane valida "pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle
...
doglianze' di chi 'impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché
volto a indurre il debitore all'adempimento...': in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, 'impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20);
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché
ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass.,
sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)".
Orbene, tutto ciò premesso, le seguenti argomentazioni, applicate alla fattispecie in esame -
assorbita ogni altra questione proposta dalle parti - determinano il rigetto della domanda;
infatti, in assenza di atti impositivi a valenza esterna, il ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.
La carenza di un presupposto processuale preclude l'esame delle questioni prospettate in ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'intervento in materia della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, il 28/03/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo