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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4289/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CARMELITA Parte_1 C.F._1
TI
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._2
BENVENUTO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. IRENE DESOLINA Controparte_1 P.IVA_1
BROLO
Parte convenuta opposta
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni di cui in narrativa,
in via preliminare:
- sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio proposto dal Sig.
, avente RG n. 31/2025 nanti all'Ecc.ma Corte d'Appello di Vicenza. Parte_1
in via principale:
- accertare la carenza di titolarità̀̀̀̀ in del diritto di credito fatto Controparte_1 valere in sede monitoria, e quindi, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo Tribunale di Vincenza n. 1203/2024;
- accertare la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo fondiario per le ragioni di cui alla narrativa;
- accertare il superamento del limite di finanziabilità e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse Controparte_1 di cui si chiede la quantificazione;
- accertare e dichiarare la conformità̀̀̀̀ al modello ABI, in atti, delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta della Signora e in via principale rimettere la controversia Parte_2 al Tribunale Sezione Imprese di Milano, in via subordinata, in caso di ritenuta competenza del
Tribunale di Vicenza, dichiarare la nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione della Signora limitatamente alle clausole conformi al modello ABI indicate in Parte_2 narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria,
2 in via preliminare,
1) concedere, in attesa della prima udienza di comparizione, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2020 (R.g. n. 3020/2024) per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accertato che l'opposizione avversaria non è fondata e di pronta soluzione e, a tal fine,
2) in subordine, fissare un'udienza intermedia al fine della discussione sulla provvisoria esecuzione;
nel merito,
3) respingere le domande proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
4) in via strettamente subordinata, ove si ritenesse la sussistenza della nullità in relazione al superamento del limite di finanziabilità, dichiararsi la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c.;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVAZIONE
FA
Con contratto del 12.5.2011 AY NK plc ha concesso a un mutuo Parte_1 fondiario di € 136.500,00 garantito, oltre che ha ipoteca, da una fideiussione specifica rilasciata da Parte_2
Il 26.8.2016 AY NK plc ha ceduto un ramo d'azienda – comprensivo del credito derivante dal mutuo in discorso - a CheBanca! oggi denominata CP_1 Controparte_1
[...]
Con comunicazione del 3.5.2024 ha comunicato al mutuatario che, Controparte_1 essendo rimaste impagate nove rate del piano di ammortamento, egli veniva dichiarato
3 decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Veniva quindi intimata al debitore l'immediata restituzione del capitale residuo, oltre ad interessi e spese.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 10.7.2024 ha chiesto venisse ingiunto a Controparte_1
e in solido tra loro, il pagamento in proprio favore Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 103.368,69, pari al credito maturato alla data del 22.5.2024, oltre agli interessi convenzionali di mora successivi a tale data e alle spese.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1203/24 del 22.7.2024, emesso da questo Tribunale in accoglimento del ricorso, hanno proposto opposizione e Gli Parte_1 Parte_2 attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità del mutuo (con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto), la dichiarazione di nullità della fideiussione rilasciata da e, in subordine, Parte_2
l'accertamento della non debenza degli interessi applicati sul mutuo.
costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_1 subordine, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione (proposto dall'allora procuratore unico dei due opponenti, solo in seguito sostituito da altro avvocato per la difesa del solo ) viene chiesta la revoca del “decreto ingiuntivo Tribunale di Genova Parte_1
n. 1203/2024” e la convenuta viene citata a comparire “innanzi al Tribunale di Genova”.
4 La convenuta, costituendosi nel presente procedimento, ha evidenziato che non esiste un decreto ingiuntivo n. 1203/24 emesso dal Tribunale di Genova a suo favore e ha, per questo, chiesto sia dichiarata la nullità della citazione.
L'eccezione non ha pregio.
Il refuso in cui è incorsa parte attrice non pregiudica la validità dell'atto di citazione poiché, dal complessivo contenuto dello stesso, l'errore materiale risulta evidente;
l'atto è infatti intestato “Tribunale di Vicenza”. L'errore, peraltro, non ha impedito alla convenuta di svolgere le proprie difese compiutamente nel merito, avuto riguardo al decreto ingiuntivo che costituisce l'effettivo oggetto dell'opposizione.
Sull'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Nel procedimento n. 3677/24 R.G., già pendente avanti questo Tribunale, ha Parte_1 convenuto AY NK plc e perché fosse dichiarata la nullità Controparte_1 del contratto di mutuo da lui stipulato il 12.5.2011.
Con sentenza n. 1750/24 del 17.10.2024 questo Tribunale ha definito il giudizio rigettando le domande dell'attore e condannandolo a rifondere alla convenuta Controparte_1 parte delle spese di lite.
Parte opponente afferma che la sentenza è stata impugnata da e che il giudizio Parte_1 pende ora avanti la Corte d'Appello di Venezia. Chiede la sospensione del presente processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pendente in appello.
L'istanza non può essere accolta.
In primo luogo non è stata data prova della pendenza del giudizio d'appello indicato come pregiudicante.
In secondo luogo difetta l'identità soggettiva delle parti nei due giudizi (nel giudizio indicato come pregiudicante è parte AY NK plc, estranea a questo giudizio;
nel presente
5 procedimento è parte non coinvolta nel giudizio n. 3677/24 R.G.) e ciò non Parte_2 consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.
Motivi d'opposizione
1) Con il primo motivo di opposizione gli attori deducono che l'ingiungente non avrebbe dato prova della titolarità del credito, di cui si professa cessionaria. L'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB in G.U., dimesso in sede monitoria, non sarebbe idoneo, secondo parte attrice,
a dimostrare che il credito azionato rientri nell'insieme di crediti che AY NK plc ha ceduto a CheBanca! CP_1
L'eccezione non è fondata.
AY NK plc ha ceduto a CheBanca! un ramo d'azienda comprensivo dei “rapporti CP_1 attivi derivanti dai contratti bancari in essere con la clientela … (ivi inclusi … i mutui ipotecari …)” (doc. 5 fasc. monitorio art. 3.2). L'inclusione è provata, quantomeno in via presuntiva, dall'indicazione del rapporto per cui è causa nell'elenco dei contratti di mutuo ceduti prodotti in sede monitoria come doc. 6: nell'elenco è compreso un rapporto indicato con il “codice rapporto n. 431198”. Detto codice corrisponde a quello riportato nel
“documento di sintesi”, allegato sub B al contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio) e nel piano di ammortamento a sua volta allegato al documento di sintesi e ciò fa ragionevolmente ritenere che detto codice identifichi univocamente il contratto di mutuo oggetto di lite.
Si aggiunga che lo stesso risulta avere pagato una parte delle rate del mutuo a Parte_1
CheBanca! come emerge dalla sentenza n. 1750/24, così riconoscendo la banca oggi CP_1 convenuta opposta come nuova titolare del credito derivante dal mutuo.
2) Nel contratto di mutuo 12.5.2011 è prevista – salvo che nel periodo di preammortamento -
l'applicazione di un tasso di interesse variabile indicizzato alla “media mensile euribor 3 mesi divisore 365”, con una maggiorazione di uno spread dell'1%.
6 Parte opponente sostiene che:
a. il contenuto del contratto sarebbe indeterminato con riguardo al regime finanziario applicato per il calcolo degli interessi;
b. il regime di interessi composti nel piano di ammortamento “alla francese” applicato comporterebbe l'applicazione di un costo “occulto, poiché non esplicitato alla parte mutuataria”;
c. tale regime determinerebbe altresì una indebita “capitalizzazione degli interessi” dovuti su ciascuna rata, con un effetto anatocistico vietato dalla normativa vigente;
d. il maggior onere determinato dal regime composto costituirebbe “una delle ulteriori concause nel verificarsi la promessa usuraria ex art. 1815 2 co. c.c.”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo contiene tutte le informazioni necessarie per consentire al cliente della banca di comprendere il costo dell'operazione di finanziamento, tenuto conto dell'allegazione al contratto del piano di ammortamento nonché dell'indicazione del tipo di ammortamento previsto, della natura variabile del tasso e dell'ammontare della rata e della modalità di definizione del saggio di interesse.
Gli argomenti difensivi degli opponenti, che correlano all'adozione del sistema di ammortamento alla francese una serie di conseguenze attinenti alla validità del contratto, sono smentiti dai principi affermati nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130/24.
In tema di doveri di trasparenza nella stipula di un contratto di finanziamento, la citata pronuncia delle SSUU ha evidenziato che l'allegazione del piano di ammortamento assicura al cliente “la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, così realizzando l'obbiettivo della disciplina in tema di trasparenza. Le deduzioni di parte opponente circa la pretesa maggiore onerosità del contratto
7 dovuta all'adozione non esplicitata del regime finanziario composto non considerano come detto regime sia chiaramente riportato nella documentazione contrattuale. Esse, inoltre, non trovano riscontro nella ricostruzione del regime in questione fatta propria dalla S.C. Il maggior carico di interessi del prestito, quando siano adottati i piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionale, non dipende – ha chiarito la Cassazione – “da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”. Nel regime composto “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”. La produzione di interessi sugli interessi è quindi un'evenienza che va verificata concretamente nel rapporto, non una naturale conseguenza dell'adozione del regime composto, né tale pratica si rinviene nei piani di ammortamento "alla francese" tradizionali.
La denuncia di anatocismo indebito, sulla quale insiste parte opponente, non può fondarsi, quindi, sulla mera constatazione dell'applicazione di un regime finanziario composto, dovendo essere invece dimostrata in concreto.
I principi tratti dalla sentenza n. 15130/24 delle Sezioni Unite e sopra richiamati sono validi anche nel caso in esame, nel quale le parti hanno concordato l'applicazione di un tasso di interesse variabile e nonostante le Sezioni Unite abbiano chiarito di non essere chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile. Difatti i detti principi, per quanto utile ai fini della presente decisione, risultano riferibili ad ogni argomentazione che faccia leva sull'adozione di regimi finanziari composti nel calcolo degli interessi per affermare la nullità del contratto di mutuo.
8 Quanto sostiene parte attrice riguardo al superamento del tasso soglia previsto in tema di usura è, poi, privo di qualsiasi riscontro concreto, non essendo neppure indicata la misura dell'interesse pattuito che, in tesi, sarebbe eccedente dalla soglia suddetta.
3) Gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2 TUB. I beni ipotecati avrebbero avuto infatti, alla data del finanziamento, un valore di € 147.757,30 e ciò, alla luce dei limiti imposti dalla delibera CICR del 22.4.1995, attuativa del citato art. 38, non avrebbe consentito l'erogazione a mutuo di un importo superiore ad € 106.385,26.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Sul tema delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/22 che ha enunciato i seguenti principi:
- “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”;
9 - “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Tali principi portano ad escludere ogni rilevanza, con riguardo alla validità del mutuo, dell'ipotizzata violazione della regola di cui all'art. 38 TUB secondo comma.
4) eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata in quanto attuativa di Parte_2 un'intesa conclusa da diversi istituti di credito, in violazione della legge n. 287/90, circa il contenuto del contratto di fideiussione. Ella sostiene che la propria fideiussione riprodurrebbe
“esattamente il modello 'ABI' che, secondo quanto emerso dal provvedimento n. 55 del
2/05/2005 reso dalla Banca d'Italia in esercizio della funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, contiene delle clausole che sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990”.
Da ciò conseguirebbe la nullità integrale della fideiussione. In via subordinata, l'attrice eccepisce la nullità parziale delle clausole della fideiussione conformi al modello ABI. In tale seconda ipotesi, , sul presupposto della nullità della clausola della fideiussione che Parte_2 deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., eccepisce l'intervenuta decadenza del creditore dalla facoltà di agire contro il garante, per non avere tempestivamente agito nei confronti del debitore principale.
10 L'eccezione relativa alla nullità della fideiussione non è fondata.
La fideiussione rilasciata è specifica, cioè riferita al mutuo cui accede, sicché essa non può riprodurre pedissequamente il modello contrattuale predisposto da ABI per le fideiussioni omnibus, che ha costituito oggetto delle censure di cui al provvedimento di Banca d'Italia citato dall'attrice.
Ove anche si ipotizzasse una intesa anticoncorrenziale tra banche diversa da quella cui si riferisce il provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia, relativa alle fideiussioni specifiche e ricavabile dalla omogeneità nel contenuto di simili contratti stipulati negli anni dagli istituti di credito, varrebbero comunque le considerazioni che si rinvengono in Cass. SSUU n.
41994/21. Secondo tale pronuncia la nullità in discorso non travolge, di regola, l'intera fideiussione ma determina solo la nullità parziale di singole clausole della fideiussione.
L'attrice sostiene che, in difetto di queste clausole, il contratto non sarebbe stato concluso dall'istituto di credito, essendo questo interessato a conservare i privilegi che simili pattuizioni gli garantiscono. Ne conseguirebbe la nullità integrale della fideiussione.
Ciò appare contrario a logica, non essendovi ragione per ritenere che la mutuante non avrebbe comunque scelto di munirsi di una garanzia come quella fideiussoria, rinunciandovi solo per l'impossibilità di inserire nel testo contrattuale le specifiche clausole attinte da invalidità.
Anche ritenendo non operativa la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., la questione resterebbe comunque priva di rilievo nella fattispecie concreta in esame. Risulta infatti che l'obbligazione della garante sia divenuta esigibile il 3.5.2024, quando la convenuta Parte_2 ha dichiarato la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine. La banca ha poi agito giudizialmente nei confronti di il 10.7.2024, mediante il deposito del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo che ha dato origine a questo processo. Non risulta quindi che il semestre previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza sia decorso prima che la creditrice agisse in via giudiziale nei confronti del debitore principale.
11 5) Gli attori accusano la convenuta di “abuso del diritto” per non avere atteso l'esito della causa n. 3677/21 R.G., introdotta da per far accertare la nullità del mutuo, Parte_1 prima di agire in via monitoria.
La deduzione è infondata.
Nulla imponeva alla creditrice di attendere l'esito del processo per accertamento negativo del debito instaurato dal mutuatario prima di agire contro lo stesso e la garante Pt_1
, estranea al giudizio n. 3677/21 R.G. Parte_2
Conclusioni e spese
L'opposizione a decreto ingiuntivo va integralmente rigettata e, di conseguenza, gli attori vanno condannati a rifondere la convenuta delle spese di difesa del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese viene effettuata, come richiesto dalla convenuta nella nota spese dimessa, in considerazione del valore e della complessità della lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e le altre domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 8.109,80, di cui € 7.052,00 per compensi ed il resto per
[...] rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CARMELITA Parte_1 C.F._1
TI
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._2
BENVENUTO
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. IRENE DESOLINA Controparte_1 P.IVA_1
BROLO
Parte convenuta opposta
Oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni di cui in narrativa,
in via preliminare:
- sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio proposto dal Sig.
, avente RG n. 31/2025 nanti all'Ecc.ma Corte d'Appello di Vicenza. Parte_1
in via principale:
- accertare la carenza di titolarità̀̀̀̀ in del diritto di credito fatto Controparte_1 valere in sede monitoria, e quindi, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, annullare il decreto ingiuntivo Tribunale di Vincenza n. 1203/2024;
- accertare la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo fondiario per le ragioni di cui alla narrativa;
- accertare il superamento del limite di finanziabilità e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse Controparte_1 di cui si chiede la quantificazione;
- accertare e dichiarare la conformità̀̀̀̀ al modello ABI, in atti, delle clausole contenute nella fideiussione sottoscritta della Signora e in via principale rimettere la controversia Parte_2 al Tribunale Sezione Imprese di Milano, in via subordinata, in caso di ritenuta competenza del
Tribunale di Vicenza, dichiarare la nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione della Signora limitatamente alle clausole conformi al modello ABI indicate in Parte_2 narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria,
2 in via preliminare,
1) concedere, in attesa della prima udienza di comparizione, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2020 (R.g. n. 3020/2024) per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accertato che l'opposizione avversaria non è fondata e di pronta soluzione e, a tal fine,
2) in subordine, fissare un'udienza intermedia al fine della discussione sulla provvisoria esecuzione;
nel merito,
3) respingere le domande proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
4) in via strettamente subordinata, ove si ritenesse la sussistenza della nullità in relazione al superamento del limite di finanziabilità, dichiararsi la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario ex art. 1424 c.c.;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVAZIONE
FA
Con contratto del 12.5.2011 AY NK plc ha concesso a un mutuo Parte_1 fondiario di € 136.500,00 garantito, oltre che ha ipoteca, da una fideiussione specifica rilasciata da Parte_2
Il 26.8.2016 AY NK plc ha ceduto un ramo d'azienda – comprensivo del credito derivante dal mutuo in discorso - a CheBanca! oggi denominata CP_1 Controparte_1
[...]
Con comunicazione del 3.5.2024 ha comunicato al mutuatario che, Controparte_1 essendo rimaste impagate nove rate del piano di ammortamento, egli veniva dichiarato
3 decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Veniva quindi intimata al debitore l'immediata restituzione del capitale residuo, oltre ad interessi e spese.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 10.7.2024 ha chiesto venisse ingiunto a Controparte_1
e in solido tra loro, il pagamento in proprio favore Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 103.368,69, pari al credito maturato alla data del 22.5.2024, oltre agli interessi convenzionali di mora successivi a tale data e alle spese.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1203/24 del 22.7.2024, emesso da questo Tribunale in accoglimento del ricorso, hanno proposto opposizione e Gli Parte_1 Parte_2 attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità del mutuo (con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto), la dichiarazione di nullità della fideiussione rilasciata da e, in subordine, Parte_2
l'accertamento della non debenza degli interessi applicati sul mutuo.
costituitasi in causa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_1 subordine, la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione (proposto dall'allora procuratore unico dei due opponenti, solo in seguito sostituito da altro avvocato per la difesa del solo ) viene chiesta la revoca del “decreto ingiuntivo Tribunale di Genova Parte_1
n. 1203/2024” e la convenuta viene citata a comparire “innanzi al Tribunale di Genova”.
4 La convenuta, costituendosi nel presente procedimento, ha evidenziato che non esiste un decreto ingiuntivo n. 1203/24 emesso dal Tribunale di Genova a suo favore e ha, per questo, chiesto sia dichiarata la nullità della citazione.
L'eccezione non ha pregio.
Il refuso in cui è incorsa parte attrice non pregiudica la validità dell'atto di citazione poiché, dal complessivo contenuto dello stesso, l'errore materiale risulta evidente;
l'atto è infatti intestato “Tribunale di Vicenza”. L'errore, peraltro, non ha impedito alla convenuta di svolgere le proprie difese compiutamente nel merito, avuto riguardo al decreto ingiuntivo che costituisce l'effettivo oggetto dell'opposizione.
Sull'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
Nel procedimento n. 3677/24 R.G., già pendente avanti questo Tribunale, ha Parte_1 convenuto AY NK plc e perché fosse dichiarata la nullità Controparte_1 del contratto di mutuo da lui stipulato il 12.5.2011.
Con sentenza n. 1750/24 del 17.10.2024 questo Tribunale ha definito il giudizio rigettando le domande dell'attore e condannandolo a rifondere alla convenuta Controparte_1 parte delle spese di lite.
Parte opponente afferma che la sentenza è stata impugnata da e che il giudizio Parte_1 pende ora avanti la Corte d'Appello di Venezia. Chiede la sospensione del presente processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento pendente in appello.
L'istanza non può essere accolta.
In primo luogo non è stata data prova della pendenza del giudizio d'appello indicato come pregiudicante.
In secondo luogo difetta l'identità soggettiva delle parti nei due giudizi (nel giudizio indicato come pregiudicante è parte AY NK plc, estranea a questo giudizio;
nel presente
5 procedimento è parte non coinvolta nel giudizio n. 3677/24 R.G.) e ciò non Parte_2 consente l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.
Motivi d'opposizione
1) Con il primo motivo di opposizione gli attori deducono che l'ingiungente non avrebbe dato prova della titolarità del credito, di cui si professa cessionaria. L'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB in G.U., dimesso in sede monitoria, non sarebbe idoneo, secondo parte attrice,
a dimostrare che il credito azionato rientri nell'insieme di crediti che AY NK plc ha ceduto a CheBanca! CP_1
L'eccezione non è fondata.
AY NK plc ha ceduto a CheBanca! un ramo d'azienda comprensivo dei “rapporti CP_1 attivi derivanti dai contratti bancari in essere con la clientela … (ivi inclusi … i mutui ipotecari …)” (doc. 5 fasc. monitorio art. 3.2). L'inclusione è provata, quantomeno in via presuntiva, dall'indicazione del rapporto per cui è causa nell'elenco dei contratti di mutuo ceduti prodotti in sede monitoria come doc. 6: nell'elenco è compreso un rapporto indicato con il “codice rapporto n. 431198”. Detto codice corrisponde a quello riportato nel
“documento di sintesi”, allegato sub B al contratto di mutuo (doc. 1 fasc. monitorio) e nel piano di ammortamento a sua volta allegato al documento di sintesi e ciò fa ragionevolmente ritenere che detto codice identifichi univocamente il contratto di mutuo oggetto di lite.
Si aggiunga che lo stesso risulta avere pagato una parte delle rate del mutuo a Parte_1
CheBanca! come emerge dalla sentenza n. 1750/24, così riconoscendo la banca oggi CP_1 convenuta opposta come nuova titolare del credito derivante dal mutuo.
2) Nel contratto di mutuo 12.5.2011 è prevista – salvo che nel periodo di preammortamento -
l'applicazione di un tasso di interesse variabile indicizzato alla “media mensile euribor 3 mesi divisore 365”, con una maggiorazione di uno spread dell'1%.
6 Parte opponente sostiene che:
a. il contenuto del contratto sarebbe indeterminato con riguardo al regime finanziario applicato per il calcolo degli interessi;
b. il regime di interessi composti nel piano di ammortamento “alla francese” applicato comporterebbe l'applicazione di un costo “occulto, poiché non esplicitato alla parte mutuataria”;
c. tale regime determinerebbe altresì una indebita “capitalizzazione degli interessi” dovuti su ciascuna rata, con un effetto anatocistico vietato dalla normativa vigente;
d. il maggior onere determinato dal regime composto costituirebbe “una delle ulteriori concause nel verificarsi la promessa usuraria ex art. 1815 2 co. c.c.”.
Il motivo di opposizione è infondato.
Il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo contiene tutte le informazioni necessarie per consentire al cliente della banca di comprendere il costo dell'operazione di finanziamento, tenuto conto dell'allegazione al contratto del piano di ammortamento nonché dell'indicazione del tipo di ammortamento previsto, della natura variabile del tasso e dell'ammontare della rata e della modalità di definizione del saggio di interesse.
Gli argomenti difensivi degli opponenti, che correlano all'adozione del sistema di ammortamento alla francese una serie di conseguenze attinenti alla validità del contratto, sono smentiti dai principi affermati nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130/24.
In tema di doveri di trasparenza nella stipula di un contratto di finanziamento, la citata pronuncia delle SSUU ha evidenziato che l'allegazione del piano di ammortamento assicura al cliente “la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, così realizzando l'obbiettivo della disciplina in tema di trasparenza. Le deduzioni di parte opponente circa la pretesa maggiore onerosità del contratto
7 dovuta all'adozione non esplicitata del regime finanziario composto non considerano come detto regime sia chiaramente riportato nella documentazione contrattuale. Esse, inoltre, non trovano riscontro nella ricostruzione del regime in questione fatta propria dalla S.C. Il maggior carico di interessi del prestito, quando siano adottati i piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionale, non dipende – ha chiarito la Cassazione – “da un fenomeno di produzione di 'interessi su interessi', cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi 'scaduti' (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario”. Nel regime composto “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”. La produzione di interessi sugli interessi è quindi un'evenienza che va verificata concretamente nel rapporto, non una naturale conseguenza dell'adozione del regime composto, né tale pratica si rinviene nei piani di ammortamento "alla francese" tradizionali.
La denuncia di anatocismo indebito, sulla quale insiste parte opponente, non può fondarsi, quindi, sulla mera constatazione dell'applicazione di un regime finanziario composto, dovendo essere invece dimostrata in concreto.
I principi tratti dalla sentenza n. 15130/24 delle Sezioni Unite e sopra richiamati sono validi anche nel caso in esame, nel quale le parti hanno concordato l'applicazione di un tasso di interesse variabile e nonostante le Sezioni Unite abbiano chiarito di non essere chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile. Difatti i detti principi, per quanto utile ai fini della presente decisione, risultano riferibili ad ogni argomentazione che faccia leva sull'adozione di regimi finanziari composti nel calcolo degli interessi per affermare la nullità del contratto di mutuo.
8 Quanto sostiene parte attrice riguardo al superamento del tasso soglia previsto in tema di usura è, poi, privo di qualsiasi riscontro concreto, non essendo neppure indicata la misura dell'interesse pattuito che, in tesi, sarebbe eccedente dalla soglia suddetta.
3) Gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2 TUB. I beni ipotecati avrebbero avuto infatti, alla data del finanziamento, un valore di € 147.757,30 e ciò, alla luce dei limiti imposti dalla delibera CICR del 22.4.1995, attuativa del citato art. 38, non avrebbe consentito l'erogazione a mutuo di un importo superiore ad € 106.385,26.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Sul tema delle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719/22 che ha enunciato i seguenti principi:
- “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta
a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”;
9 - “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Tali principi portano ad escludere ogni rilevanza, con riguardo alla validità del mutuo, dell'ipotizzata violazione della regola di cui all'art. 38 TUB secondo comma.
4) eccepisce la nullità della fideiussione rilasciata in quanto attuativa di Parte_2 un'intesa conclusa da diversi istituti di credito, in violazione della legge n. 287/90, circa il contenuto del contratto di fideiussione. Ella sostiene che la propria fideiussione riprodurrebbe
“esattamente il modello 'ABI' che, secondo quanto emerso dal provvedimento n. 55 del
2/05/2005 reso dalla Banca d'Italia in esercizio della funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, contiene delle clausole che sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990”.
Da ciò conseguirebbe la nullità integrale della fideiussione. In via subordinata, l'attrice eccepisce la nullità parziale delle clausole della fideiussione conformi al modello ABI. In tale seconda ipotesi, , sul presupposto della nullità della clausola della fideiussione che Parte_2 deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., eccepisce l'intervenuta decadenza del creditore dalla facoltà di agire contro il garante, per non avere tempestivamente agito nei confronti del debitore principale.
10 L'eccezione relativa alla nullità della fideiussione non è fondata.
La fideiussione rilasciata è specifica, cioè riferita al mutuo cui accede, sicché essa non può riprodurre pedissequamente il modello contrattuale predisposto da ABI per le fideiussioni omnibus, che ha costituito oggetto delle censure di cui al provvedimento di Banca d'Italia citato dall'attrice.
Ove anche si ipotizzasse una intesa anticoncorrenziale tra banche diversa da quella cui si riferisce il provvedimento n. 55/05 di Banca d'Italia, relativa alle fideiussioni specifiche e ricavabile dalla omogeneità nel contenuto di simili contratti stipulati negli anni dagli istituti di credito, varrebbero comunque le considerazioni che si rinvengono in Cass. SSUU n.
41994/21. Secondo tale pronuncia la nullità in discorso non travolge, di regola, l'intera fideiussione ma determina solo la nullità parziale di singole clausole della fideiussione.
L'attrice sostiene che, in difetto di queste clausole, il contratto non sarebbe stato concluso dall'istituto di credito, essendo questo interessato a conservare i privilegi che simili pattuizioni gli garantiscono. Ne conseguirebbe la nullità integrale della fideiussione.
Ciò appare contrario a logica, non essendovi ragione per ritenere che la mutuante non avrebbe comunque scelto di munirsi di una garanzia come quella fideiussoria, rinunciandovi solo per l'impossibilità di inserire nel testo contrattuale le specifiche clausole attinte da invalidità.
Anche ritenendo non operativa la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., la questione resterebbe comunque priva di rilievo nella fattispecie concreta in esame. Risulta infatti che l'obbligazione della garante sia divenuta esigibile il 3.5.2024, quando la convenuta Parte_2 ha dichiarato la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine. La banca ha poi agito giudizialmente nei confronti di il 10.7.2024, mediante il deposito del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo che ha dato origine a questo processo. Non risulta quindi che il semestre previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza sia decorso prima che la creditrice agisse in via giudiziale nei confronti del debitore principale.
11 5) Gli attori accusano la convenuta di “abuso del diritto” per non avere atteso l'esito della causa n. 3677/21 R.G., introdotta da per far accertare la nullità del mutuo, Parte_1 prima di agire in via monitoria.
La deduzione è infondata.
Nulla imponeva alla creditrice di attendere l'esito del processo per accertamento negativo del debito instaurato dal mutuatario prima di agire contro lo stesso e la garante Pt_1
, estranea al giudizio n. 3677/21 R.G. Parte_2
Conclusioni e spese
L'opposizione a decreto ingiuntivo va integralmente rigettata e, di conseguenza, gli attori vanno condannati a rifondere la convenuta delle spese di difesa del presente giudizio.
La liquidazione di tali spese viene effettuata, come richiesto dalla convenuta nella nota spese dimessa, in considerazione del valore e della complessità della lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e le altre domande proposte dagli attori;
2) condanna e in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 8.109,80, di cui € 7.052,00 per compensi ed il resto per
[...] rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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