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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.42/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
CE IO OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Foggia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Troia alla Piazza Ettore De Pazzis n.8 presso lo studio dell'avv.
SU LL AS, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Valletta (Malta) Controparte_1
appellata contumace
Nonché
pagina 1 di 16 in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed elettivamente CP_2 domiciliata in Foggia alla via Matteotti 161 presso lo studio dell'avv. Giada Isidoro, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
intervenuta volontaria ex art.111 c.p.c.
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2755/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/11/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.7266/2017 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell' odierna appellata contumace ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 24/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante con le previste note di trattazione:”in via preliminare ed urgente si eccepisce la carenza di legittimazione processuale, sostanziale
e di rappresentanza delle società intervenute a vario titolo, quali sedicenti cessionarie e pedisseque mandatarie, quali servicer, nei cui confronti non si accetta alcun contradittorio
e che devono essere estromesse dal presente giudizio, con condanna delle stesse alle spese e competenze di lite oltreché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria, estranee a questo giudizio;
Ferme tutte le eccezioni già ampiamente sollevate nei precedenti atti e scritti difensivi sul difetto di legittimazione sostanziale e processuale oltre che difetto di procura della società intervenuta che sarebbe rappresentata dalla mandataria, si eccepisce e contesta che la presunta Controparte_3 risulta non iscritta all'Albo 106 TUB e, quindi, risulta assolutamente prova dei requisiti previsti dalla legge 130/1999 per la costituzione e riscossione di crediti. Con riserva di ogni migliore deduzione ed eccezione nelle memorie conclusive, in ogni caso in siste:1)nella sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché del medesimo decreto ingiuntivo opposto, stante le gravi ed irreparabili conseguenze derivanti dalla eventuale esecuzione dei predetti titoli, trattandosi del D'Ecclesia, persona fragile, affetta da molteplici patologie ed il cui unico sostentamento è rappresentato dalla pensione;
2)Nelle istanze istruttorie di cui al primo grado rimaste inevase e disattese dal
CE di Prime cure, nonché nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello che si abbia qui noto e ritrascritto, chiedendone l'accoglimento, con condanna alle spese e competenze
pagina 2 di 16 del doppio grado del giudizio” ; per la società intervenuta, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 21/4/2017 dinanzi il Tribunale ordinario di Foggia, la Pt_2
CP
. in persona del suo legale rappresentante, divenuta cessionaria della pretesa
[...] creditoria di cui appresso, sulla scorta di tre precedenti cessioni, assumeva e premetteva che, sulla scorta di un finanziamento personale, richiesto il 30/6/2011, il Parte_1
, riceveva la somma di €21.000,00 dalla società GO Ducato SP, presso la Credit
[...]
Lift SP, quale banca cedente, identificato in sofferenza, successivamente ceduto, in data
18/12/13, alla e dalla stessa, a sua volta ceduto, in data 30/11/2015 alla CP_5
effettiva dante causa della odierna appellata contumace, , a sua CP_6 CP_1 volta cessionaria del credito con atto del 3/8/2016, debitamente notificato al debitore ceduto ex art.1264 c.c. con comunicazione formale del 10/10/2016, debitamente ricevuta, valendo la stessa quale formale messa in mora, perfezionatasi in data
20/10/2016.
Asserendo trattarsi di un credito certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta, come da allegato estratto conto certificato dalla cedente e essendo risultate vane le operate diffide stragiudiziali, richiedeva concedersi decreto ingiuntivo, dotato di provvisoria Par esecutività ex art.642 2° comma c.p.c. in danno del predetto , Parte_1 per la somma complessiva di€24.715,77, oltre accessori e spese processuali, ottenendo il richiesto provvedimento monitorio per la somma predetta in data 22/6/2017 che tempestivamente notificava al debitore ingiunto.
Con citazione del 20/9/17, introduttiva del giudizio in esame, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto predetto eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, la prospettata violazione del CAD in ordine a molteplici documenti ex adverso prodotti e dettagliatamente elencati, versati nel fascicolo monitorio telematico, in quanto privi della certificazione di legge: disconosceva la propria sottoscrizione asseritamente apposta tanto sul contratto di finanziamento quanto sull'attestato di ricezione della lettera di cessione del credito, con relativo esito notifica;
contestava la inconferenza e non riconducibilità di alcuni documenti di cui all'indice del fascicolo del monitorio in mancanza della dichiarazione di conformità; eccepiva e contestava, ex art.2719 c.c. e 214 215 c.p.c. la conformità agli originali dei documenti analogici versati in quanto mere copie fotostatiche;
pagina 3 di 16 eccepiva la mancanza della prova sia della stipula del contratto che della stessa erogazione della somma finanziata, con correlativa quietanza per ricezione somma non corrisposta.
Nel merito, eccepiva la radicale inesistenza del credito e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mancando finanche il necessario piano di ammortamento e risultando omesso l'obbligatorio tentativo di mediaconciliazione, insistendo quindi per la revoca del decreto opposto con le conseguenze di rito.
Con successiva comparsa del 22/12/17, in previsione della prima udienza di comparizione fissata per il 2/1/2018, si costituiva la società opposta, odierna appellata, deducendo, quanto all'eccezione di omessa procedura di mediazione, che era onere dell'opponente adempiere alla proposizione della procedura e, quanto al merito dell'avversa opposizione, riepilogava la cronistoria della vicenda con l'esatta quantificazione del credito vantato da essa convenuta opposta.
A tale riguardo, evidenziava che la pretesa creditoria azionata in monitorio traeva origine da un allegato contratto di finanziamento dell'1/7/2011 tra la Credit Lift, facente capo alla
GO TI SP e l'opponente, per un totale finanziato di €30.544,44 con RID e piano di ammortamento corrispondente a n.60 rate mensili, con decorrenza dall'8/8/2011, il tutto quale “prestito personale flessibile”, rimasto inadempiuto dal finanziato con uno stato di persistente morosità che induceva la società mutuante a comunicare, in data 30/1/13, la decadenza dal beneficio del termine, con diffida al pagamento del totale credito residuo, all'esito del versamento delle prime cinque rate a tale data, pari ad €21.715,77.
Ribadiva la società opposta la sussistenza del contratto di finanziamento dell'1/7/2011, come incontestabilmente evincibile dalla data apposta in calce al frontespizio ed assumeva, con riguardo alla eccepita conformità degli originali, che la normativa applicabile nella specie dovesse individuarsi in quella relativa al processo telematico civile che imponeva una sottoscrizione digitale solamente in relazione all'atto principale e non agli allegati semplici, trattandosi, in ogni caso, di eccezione rilevabile dall'ufficio e non dalla parte.
Eccepiva la genericità dell'operato disconoscimento, carente di adeguato supporto probatorio, allegando essa società opposta il titolo originale e vari estratti conto emessi pagina 4 di 16 dalle società titolari del credito succedutesi con le varie cessioni, fino a giungere al certificato di conformità alle scritture contabili da parte della Banca Ifis SP.
Con riguardo al disconoscimento del contratto originario di finanziamento, evidenziava che nello stesso si dava atto del deposito di molteplici documenti riferibili al richiedente
, quali il documento d'identità, il codice fiscale, tesserino sanitario e modello Parte_1 cud e che attestava l'effettiva stipula del contratto ad opera del . Parte_1
Circa la contestata effettiva erogazione del credito, valorizzava la rilevanza probatoria di un duplice atto ricognitivo dello stesso di natura stragiudiziale, rappresentato dalla richiesta di moratoria nel versamento delle rate proveniente dall'allora legale di fiducia, debitamente sottoscritta per ratifica dallo stesso , nonché dell'estratto conto da Parte_1 parte della originaria società erogatrice del finanziamento, donde si evinceva l'avvenuto regolare versamento da parte del di cinque rate mensili consecutive, il cui Parte_1 importo di ciascuna corrispondeva esattamente all'ammontare della rata mensile, stabilita in contratto, ovvero della somma di €507,11.
Si opponeva la convenuta all'ammissione di una ctu meramente esplorativa, ribadendo la esattezza e correttezza della somma ingiunta, richiedendo finanche la concessione di provvisoria esecuzione, non configurandosi l'opposizione supportata da prova scritta o di pronta soluzione.
Così radicatosi il giudizio, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/1/18, il
Tribunale, con successiva ordinanza del 15/1/18, denegava la invocata provvisoria esecutività allegando che l'operato disconoscimento della firma rendeva la scrittura privata disconosciuta, con conseguente carenza di sua efficacia probatoria, non essendoci prova del credito in monitorio azionato.
Disponeva, quindi, il primo giudice, l'esperimento del tentativo di mediazione a cura dell'opponente, all'esito negativo del quale, disposta l'acquisizione delle memorie difensive previste dall'art.183 6° comma c.p.c., disattendeva la richiesta attorea di istruttoria testimoniale, ritenendo irrilevanti e superflui i mezzi di prova, e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione con le modalità decisorie ex art.281 sexies c.p.c., in presenza, per il 23/11/2021.
pagina 5 di 16 Con contestale sentenza l'adito Tribunale definiva il giudizio, rigettando la proposta opposizione con le conseguenziali statuizioni in punto di spese giudiziali a carico dell'opponente.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, in relazione all'eccezione dell'opponente di tardiva costituzione della convenuta opposta ex art.167 c.p.c., rilevava che la stessa era da ritenersi infondata, atteso che la tardiva costituzione non precludeva alla convenuta di avvalersi dei documenti allegati alla comparsa, configurandosi, nella specie, una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto o riconvenzionale, potendo poi formulare le istanze istruttorie nei termini di cui all'art.183 c.p.c.
Circa le copie informatiche osservava che, se era innegabile la portata del 2° comma dell'art.2 del CAD, conferente alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, la medesima efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte a condizione che la loro conformità sia attestata da p.u. a ciò autorizzato, con equivalente potere da parte dei difensori in tale veste nell'attestazione di conformità, il successivo 3° comma, tuttavia, prevedeva che le copie per immagine su supporto informatico che dispongano in materia di requisiti tecnici di formazione del documento informatico, avevano la stessa efficacia probatoria degli originali da cui erano estratti se la loro conformità all'originale non era espressamente disconosciuta.
A tale riguardo, tuttavia, rilevava che il disconoscimento operato dall'opponente si configurava generico, in quanto carente di specificazione dei rilievi a supporto dello stesso, non riferendosi precipuamente alla difformità dei documenti all'originale.
Pari rilievo di genericità attribuiva il primo giudice all'ulteriore disconoscimento delle due sottoscrizioni apposte sia sull'originario contratto di finanziamento e sia sulla ricevuta di ricezione della comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Con riguardo all'ulteriore eccezione di mancata prova del credito vantato, valorizzava il
Tribunale la rituale produzione documentale da parte della del correlativo contratto CP_1 di finanziamento dell'1/7/2021, da cui era agevolmente desumibile l'importo finanziato, le spese, gli interessi, l'entità della rata con il loro numero ed il tasso applicato, senza pagina 6 di 16 valida contestazione di alcun fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione debitoria conseguente a carico del mutuatario.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice la rilevanza probatoria dirimente di un chiaro atto ricognitivo del debito, rappresentato da una richiesta scritta da un difensore, ratificata e sottoscritta dallo stesso , con cui si invocava una moratoria nel pagamento delle Parte_1 rate.
Priva di fondamento reputava il primo giudice la contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria, configurandosi anche questa generica e determinando l'inammissibilità della richiesta ctu contabile, avendo, nella specie, la società opposta, attrice in senso sostanziale, comprovato documentalmente la corretta quantificazione del credito, spettando quindi ad esso opponente, convenuto sostanziale, contrapporre la prova di fatto estintivo o modificativo della predetta pretesa creditoria, richiamando a supporto molteplice giurisprudenza di merito a la nota sentenza in chiave nomofilattica in punto di ripartizione dell'onere probatorio di cui a Cass. SS.UU. 30/10/2001 n.13533.
Non mancava, infine, il Tribunale di evidenziare, con riguardo alla circostanza dedotta dall'opponente, relativa alla mancanza di firma e della conformità alle scritture contabili dell'estratto conto originario della dante causa dell'odierna opposta, che, trattandosi, nella specie, non di un' apertura di credito in conto corrente ma di un mutuo, non occorreva supportare il credito monitorio con il certificato di c.d. saldaconto ex art.50 TUB, configurandosi sufficiente, a tale fine, la produzione del contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento, rilevando, peraltro, la complementarità dei due documenti, risultando certamente verosimile l'estratto conto predetto, pervenendo lo stesso ad un saldo identico a quello attestato dalla successiva cessionaria con CP_6 altro saldaconto.
Avverso la predetta statuizione, insorgeva il proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale articolava una duplice motivazione.
Con un primo motivo, prospettava una violazione dell'art.167 c.p.c., reiterando una eccezione di inammissibilità delle difese tardive della convenuta opposta, in conseguenza di una costituzione oltre i termini preclusivi della ridetta norma processuale, oltre a censurare la pretesa genericità delle plurime eccezioni formali circa la mancata sottoscrizione digitale, mancata certificazione di conformità e disconoscimento delle pagina 7 di 16 sottoscrizioni attestanti la stipula del contratto e la stessa erogazione del credito, mentre, con un secondo motivo, si doleva per una violazione degli artt.633 e 634 c.p.c., 2214 c.c.
e 50 TUB, prospettando una violazione di legge per erroneo accertamento della sussistenza del credito malgrado l'inesistenza dei presupposti della certezza e liquidità del credito e della prova.
Notificato ritualmente l'atto di appello, con il quale si invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni addotte a supporto della duplice censura di cui innanzi, con richiesta d'inibitoria della gravata sentenza, si costituiva, quale successore a titolo particolare della , la quale avente causa della società appellata, CP_1 CP_2 che rimaneva contumace, in forza di una cessione in blocco dei crediti di cui dava prova con la produzione dell'estratto di pubblicazione sulla G.U. del correlativo contratto dell'8/3/22, cessione efficace ex arrt.58 TUB e notificata ai sensi di legge mediante produzione della G.U. del 17/3/2022, qualificandosi come successore a titolo particolare e contestando, in tale veste, la fondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa di cui innanzi.
A tale riguardo, deve evidenziarsi che, solamente con le seconde note di trattazione scritta del 13/12/2023 la difesa dell'appellante contestava l'effettiva legittimazione della predetta società, sulla scorta di una insufficiente documentazione di supporto probatorio all'avvenuta successione a titolo particolare, rilevando l'inidoneità della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione predetta non veniva, tuttavia, adeguatamente argomentata nella successiva memoria conclusionale per omesso deposito della stessa, per essere argomentata solamente con la memoria di replica.
In ogni caso, all'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/4/2023, con successiva motivata ordinanza del 13/4/23, il Collegio disattendeva le contrapposte richieste d'inibitoria, per rilevata carenza del presupposto del periculum da parte appellante e di inammissibilità formale del gravame per verosimile infondatezza dello stesso ex art.348 bis c.p.c., da parte appellata, attesa la controvertibilità di alcune questioni riferibili al valore probatorio del credito, rinviando per la p.c. alla successiva udienza del 15/12/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 24/5/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le prescritte note di pagina 8 di 16 trattazione, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti costituite dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidentemente prioritaria, rispetto al merito del gravame, si configura la delibazione della eccezione di difetto di legittimazione passiva, con contestuale richiesta di estromissione e condanna alle spese del grado, a carico della costituita società prospettata CP_7 dall'appellante nella fase decisoria, all'esito della costituzione della società cessionaria dell'originaria appellata, con le evidenziate note di trattazione precedenti la prima udienza decisoria del 13/12/2023, reiterata con la memoria di replica all'avversa conclusionale.
A tale riguardo, occorre premettere che, configurandosi nella specie un'eccezione per difetto di legittimazione processuale ad intervenire, la stessa poteva ritualmente proporsi in ogni stato e grado del giudizio, atteso che il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contradittorio, poteva essere eccepito e rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l'unico limite della formazione della cosa giudicata, presupponendo, questa, che il giudice si sia su di essa pronunciato (v. Cass. 22642 del
3/10/2013), ipotesi chiaramente estranea alla fattispecie in esame, laddove l'eccezione era chiaramente determinata dalla costituzione in questo grado di una società cessionaria, qualificata “sedicente” titolare del diritto di credito, con le rituali note di trattazione preliminari all'udienza decisoria, ben potendo, quindi, la società costituita con la CP_8 successiva memoria conclusionale.
Circa poi il thema probandi ed il valore probatorio dell'avviso in G.U., contestato dall'appellante, questo Collegio, in linea con quanto affermato con il rilevante pronunciamento in punto di nomofiliachia (v. SS.UU. 16/2/2016 n.2951), deve rilevare e valorizzare il riscontro di una effettiva mancata contestazione dell'esistenza della cessione da parte del debitore ceduto.
Viene qui in rilievo il riscontro probatorio rappresentato dalla notifica di cessione del credito del 10/10/2016, debitamente ricevuto dal in data 20/10/2016 (v. Parte_1 sottoscrizione disconosciuta solo genericamente dallo stesso, ma visibilmente identica a quella apposta sul prodotto documento d'identità allegato al contratto di finanziamento) in evidente rapporto complementare con la specifica menzione, inclusa nella prodotta G.U. del 17/3/2022, tra i crediti ceduti, di quelli a suo tempo trasmessi dalla alla CP_6
pagina 9 di 16 con precedente atto del 3/8/2016 con specifico riferimento al credito di CP_9
€24.715,77, ovvero quello derivante dal finanziamento originario per cui è causa.
La mancata contestazione della predetta cessione, espressamente richiamata nell'estratto della G.U. prodotta, rileva ai fini della idoneità della stessa a dimostrare l'avvenuta cessione e, conseguentemente, la piena legittimazione processuale del successore a titolo particolare, quale, nella fattispecie, si individuava nella società costituita in questa fase processuale, rimanendo contumace l'originaria cedente, mai estromessa dal giudizio, atteso che: “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del thema probandum. In questa ipotesi, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco”(v. Cas.
5/6/2025 n.15088).
Nel caso di specie, invero, la comunicazione da parte della società cessionaria del
10/10/2016, debitamente ricevuta dal debitore ceduto, come incontestabilmente avvalorato dalla prodotta documentazione della società costituita in questa fase, indicava nel dettaglio la peculiarità del credito ceduto, determinandone l'importo esattamente corrispondente a quello oggetto della pretesa monitoria ed individuando i due contratti di cessione del 30/11/2015 (intercorso tra la e la Banca Ifis SP) e di quello CP_5 successivo del 3/8/2016 tra la predetta e la così CP_6 Controparte_1 configurandosi una esatta individuazione dell'oggetto della cessione, con esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso con quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
L'estratto della G.U. prodotta dal successore a titolo particolare cui, nelle more del giudizio, la aveva ceduto il credito, attesta, nell'elenco dei crediti oggetto Controparte_1 di cessione, quelli a suo tempo acquistati dalla AL CA con contratto del 3/8/2016 dalla Banca Ifis SP, comprensivi di quello oggetto di causa.
L'omessa contestazione della cessione predetta, rileva, quindi, nel rendere idonea la documentazione prodotta a comprovare la validità dell'avvenuta cessione legittimante il subingresso processuale della in quanto è esattamente individuato, nella CP_7
pagina 10 di 16 cessione in blocco, il credito precedentemente azionato in via monitoria dalla cedente
[...]
CP_1
Venendo, quindi, al merito del gravame, deve rilevarsi l'inidoneità delle articolate censure ad avallare la invocata riforma della gravata sentenza.
Con il primo profilo, strutturato sotto molteplici profili, si duole l'appellante di vari capi motivazionali della sentenza, rilevandosi destituito di pregio alcuno, dovendosi apprezzare e condividere sia la ritenuta inconferenza alla fattispecie processuale dell'eccezione di decadenza ex art.167 c.p.c. e sia l'attribuita genericità ed infondatezza alle eccezioni formali circa la regolarità, meramente formale, della prodotta documentazione e sia, infine la ritenuta idoneità della predetta documentazione ad attestare la stipula del contratto di finanziamento, posto quale fatto costitutivo della pretesa monitoria azionata dalla CP_1
e la stessa erogazione effettiva della somma oggetto del richiesto finanziamento personale del . Parte_1
Con riguardo al primo profilo, rileva il Collegio inconferente la norma processuale che si assume violata, atteso che le correlative preclusioni processuali attengono ad iniziative processuali della difesa convenuta, palesemente estranee alla fattispecie in esame, dovendosi rilevare che in sede di costituzione la società convenuta opposta non proponeva alcuna domanda riconvenzionale, alcuna eccezione in senso stretto ed alcuna domanda di chiamata in causa, così consentendosi la proposizione di mere difese anche al di fuori del termine di decadenza previsto dalla norma predetta, così come avvenuto con le allegazioni difensive addotte con la comparsa di costituzione ed allegata documentazione a supporto delle stesse, adempimento probatorio, tra l'altro, differibile anche alla successiva fase di trattazione con l'appendice processuale ex art.183 6° comma c.p.c., conseguendone l'oggettiva incomprensibilità della doglianza, atteso che la società opposta ben poteva, anche con costituzione tardiva, ovvero non rispettando il termine di venti gg. antecedenti l'udienza di prima comparizione, assolvere all'onere probatorio, sulla stessa gravante quale parte attorea in senso sostanziale, di supportare con pertinente documentazione il fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, ovvero, nel caso in esame,
l'avvenuto contratto di finanziamento personale richiesto dal , con la prova Parte_1 documentale anche della sua corretta determinazione, con conseguente assolvimento dell'onere sulla stessa gravante.
pagina 11 di 16 Non sussiste, quindi, alcuna decadenza processuale ed istruttoria che si assume obliterata dal primo giudice.
Con riferimento all'ulteriore profilo della censura in esame, ovvero alla reiterazione delle eccezioni formali circa la regolarità della produzione in conformità ai requisiti, meramente formali, previsti dall'introdotta disciplina del processo civile telematico, ritiene il Collegio di poter condividere, reiterandola in questa fase, la concisa ma corretta motivazione addotta dal primo giudice circa una palese carenza di specifiche allegazioni difensive a supporto dell'operato disconoscimento.
In relazione poi al disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento e sulla ricevuta della lettera di cessione del credito in capo alla , CP_1 il condivisibile rilievo di genericità operato dal Tribunale, deve integrarsi con l'ulteriore riscontro documentale attestante l'avvenuta consegna da parte del richiedente Parte_1 alla società finanziaria GO, originaria creditrice, di molteplice documentazione di sua esclusiva pertinenza, quale il documento d'identità, il codice fiscale, il modello cud e così via, documenti tutti allegati al contratto di finanziamento dell'1/7/2011, pure prodotto.
Risulta così palese che la allegazione di tali documenti, in una al contratto, supportava la precedente richiesta avanzata dal e, conseguentemente, la plausibile Parte_1 autenticità della firma dallo stesso apposta in calce al contratto (d'altronde verosimilmente conforme, ictu oculi, a quella resa sul proprio documento d'identità).
Destituito di pregio si configura anche il secondo motivo d'impugnativa, con il quale contesta l'appellante l'avvenuta prova della effettiva erogazione del credito e la sua quantificazione.
Anche tale doglianza si configura palesemente sconfessata dalla produzione documentale acquisita in atti, ovvero, nel caso di specie, dalla evidente ricognizione del debito rappresentata dalla corrispondenza precedente al ricorso monitorio ed alla rilevanza dei vari estratti conto delle varie società succedutesi a seguito della molteplice cessione del credito, tutte nel senso corrispondente all'entità del credito monitoriamente azionato oltre che dall'incontestato versamento delle prime cinque rate di ammortamento.
In particolare, assume rilievo dirimente a tale riguardo una prodotta richiesta scritta di moratoria in ordine al piano di ammortamento contrattualmente previsto, proveniente dal difensore del mutuatario e dallo stesso espressamente ratificata e sottoscritta, attestante,
pagina 12 di 16 incontestabilmente, la erogazione del finanziamento richiesto, peraltro parzialmente onorato con il pagamento di cinque rate iniziali evincibili dai vari estratti conto.
Gli stessi estratti o saldaconti attestano l'entità residua dell'obbligazione debitoria e restitutoria gravante in capo al mutuatario il quale, tra l'altro, non ha fornito alcuna rituale contestazione circa eventuali illegittimità delle clausole contrattuali finalizzate alla co0mplessiva determinazione del credito, così avvalorando la ritenuta inammissibilità ed irrilevanza di una invocata ctu meramente esplorativa in primo grado.
In definitiva, il gravame si configura inadeguatamente supportato da non condivisibili argomentazioni, inidonee ad avallare la invocata riforma della gravata sentenza, con le conseguenziali statuizioni di rito.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.2755/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia in composizione monocratica in data 23/11/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione in favore della parte costituita in questo grado quale successore a titolo particolare dell'originario creditore appellato, CP_7 in persona del legale rappresentante, dei compendi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e la società appellata contumace;
4)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari Parte_1 all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il CE IO estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 16 pagina 14 di 16 .
pagina 15 di 16 .
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
CE IO OR
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Foggia ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Troia alla Piazza Ettore De Pazzis n.8 presso lo studio dell'avv.
SU LL AS, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Valletta (Malta) Controparte_1
appellata contumace
Nonché
pagina 1 di 16 in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed elettivamente CP_2 domiciliata in Foggia alla via Matteotti 161 presso lo studio dell'avv. Giada Isidoro, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
intervenuta volontaria ex art.111 c.p.c.
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2755/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 23/11/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.7266/2017 r.g., promosso dall' odierno appellante in danno dell' odierna appellata contumace ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 24/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante con le previste note di trattazione:”in via preliminare ed urgente si eccepisce la carenza di legittimazione processuale, sostanziale
e di rappresentanza delle società intervenute a vario titolo, quali sedicenti cessionarie e pedisseque mandatarie, quali servicer, nei cui confronti non si accetta alcun contradittorio
e che devono essere estromesse dal presente giudizio, con condanna delle stesse alle spese e competenze di lite oltreché al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per lite temeraria, estranee a questo giudizio;
Ferme tutte le eccezioni già ampiamente sollevate nei precedenti atti e scritti difensivi sul difetto di legittimazione sostanziale e processuale oltre che difetto di procura della società intervenuta che sarebbe rappresentata dalla mandataria, si eccepisce e contesta che la presunta Controparte_3 risulta non iscritta all'Albo 106 TUB e, quindi, risulta assolutamente prova dei requisiti previsti dalla legge 130/1999 per la costituzione e riscossione di crediti. Con riserva di ogni migliore deduzione ed eccezione nelle memorie conclusive, in ogni caso in siste:1)nella sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché del medesimo decreto ingiuntivo opposto, stante le gravi ed irreparabili conseguenze derivanti dalla eventuale esecuzione dei predetti titoli, trattandosi del D'Ecclesia, persona fragile, affetta da molteplici patologie ed il cui unico sostentamento è rappresentato dalla pensione;
2)Nelle istanze istruttorie di cui al primo grado rimaste inevase e disattese dal
CE di Prime cure, nonché nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello che si abbia qui noto e ritrascritto, chiedendone l'accoglimento, con condanna alle spese e competenze
pagina 2 di 16 del doppio grado del giudizio” ; per la società intervenuta, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 21/4/2017 dinanzi il Tribunale ordinario di Foggia, la Pt_2
CP
. in persona del suo legale rappresentante, divenuta cessionaria della pretesa
[...] creditoria di cui appresso, sulla scorta di tre precedenti cessioni, assumeva e premetteva che, sulla scorta di un finanziamento personale, richiesto il 30/6/2011, il Parte_1
, riceveva la somma di €21.000,00 dalla società GO Ducato SP, presso la Credit
[...]
Lift SP, quale banca cedente, identificato in sofferenza, successivamente ceduto, in data
18/12/13, alla e dalla stessa, a sua volta ceduto, in data 30/11/2015 alla CP_5
effettiva dante causa della odierna appellata contumace, , a sua CP_6 CP_1 volta cessionaria del credito con atto del 3/8/2016, debitamente notificato al debitore ceduto ex art.1264 c.c. con comunicazione formale del 10/10/2016, debitamente ricevuta, valendo la stessa quale formale messa in mora, perfezionatasi in data
20/10/2016.
Asserendo trattarsi di un credito certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta, come da allegato estratto conto certificato dalla cedente e essendo risultate vane le operate diffide stragiudiziali, richiedeva concedersi decreto ingiuntivo, dotato di provvisoria Par esecutività ex art.642 2° comma c.p.c. in danno del predetto , Parte_1 per la somma complessiva di€24.715,77, oltre accessori e spese processuali, ottenendo il richiesto provvedimento monitorio per la somma predetta in data 22/6/2017 che tempestivamente notificava al debitore ingiunto.
Con citazione del 20/9/17, introduttiva del giudizio in esame, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto predetto eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, la prospettata violazione del CAD in ordine a molteplici documenti ex adverso prodotti e dettagliatamente elencati, versati nel fascicolo monitorio telematico, in quanto privi della certificazione di legge: disconosceva la propria sottoscrizione asseritamente apposta tanto sul contratto di finanziamento quanto sull'attestato di ricezione della lettera di cessione del credito, con relativo esito notifica;
contestava la inconferenza e non riconducibilità di alcuni documenti di cui all'indice del fascicolo del monitorio in mancanza della dichiarazione di conformità; eccepiva e contestava, ex art.2719 c.c. e 214 215 c.p.c. la conformità agli originali dei documenti analogici versati in quanto mere copie fotostatiche;
pagina 3 di 16 eccepiva la mancanza della prova sia della stipula del contratto che della stessa erogazione della somma finanziata, con correlativa quietanza per ricezione somma non corrisposta.
Nel merito, eccepiva la radicale inesistenza del credito e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mancando finanche il necessario piano di ammortamento e risultando omesso l'obbligatorio tentativo di mediaconciliazione, insistendo quindi per la revoca del decreto opposto con le conseguenze di rito.
Con successiva comparsa del 22/12/17, in previsione della prima udienza di comparizione fissata per il 2/1/2018, si costituiva la società opposta, odierna appellata, deducendo, quanto all'eccezione di omessa procedura di mediazione, che era onere dell'opponente adempiere alla proposizione della procedura e, quanto al merito dell'avversa opposizione, riepilogava la cronistoria della vicenda con l'esatta quantificazione del credito vantato da essa convenuta opposta.
A tale riguardo, evidenziava che la pretesa creditoria azionata in monitorio traeva origine da un allegato contratto di finanziamento dell'1/7/2011 tra la Credit Lift, facente capo alla
GO TI SP e l'opponente, per un totale finanziato di €30.544,44 con RID e piano di ammortamento corrispondente a n.60 rate mensili, con decorrenza dall'8/8/2011, il tutto quale “prestito personale flessibile”, rimasto inadempiuto dal finanziato con uno stato di persistente morosità che induceva la società mutuante a comunicare, in data 30/1/13, la decadenza dal beneficio del termine, con diffida al pagamento del totale credito residuo, all'esito del versamento delle prime cinque rate a tale data, pari ad €21.715,77.
Ribadiva la società opposta la sussistenza del contratto di finanziamento dell'1/7/2011, come incontestabilmente evincibile dalla data apposta in calce al frontespizio ed assumeva, con riguardo alla eccepita conformità degli originali, che la normativa applicabile nella specie dovesse individuarsi in quella relativa al processo telematico civile che imponeva una sottoscrizione digitale solamente in relazione all'atto principale e non agli allegati semplici, trattandosi, in ogni caso, di eccezione rilevabile dall'ufficio e non dalla parte.
Eccepiva la genericità dell'operato disconoscimento, carente di adeguato supporto probatorio, allegando essa società opposta il titolo originale e vari estratti conto emessi pagina 4 di 16 dalle società titolari del credito succedutesi con le varie cessioni, fino a giungere al certificato di conformità alle scritture contabili da parte della Banca Ifis SP.
Con riguardo al disconoscimento del contratto originario di finanziamento, evidenziava che nello stesso si dava atto del deposito di molteplici documenti riferibili al richiedente
, quali il documento d'identità, il codice fiscale, tesserino sanitario e modello Parte_1 cud e che attestava l'effettiva stipula del contratto ad opera del . Parte_1
Circa la contestata effettiva erogazione del credito, valorizzava la rilevanza probatoria di un duplice atto ricognitivo dello stesso di natura stragiudiziale, rappresentato dalla richiesta di moratoria nel versamento delle rate proveniente dall'allora legale di fiducia, debitamente sottoscritta per ratifica dallo stesso , nonché dell'estratto conto da Parte_1 parte della originaria società erogatrice del finanziamento, donde si evinceva l'avvenuto regolare versamento da parte del di cinque rate mensili consecutive, il cui Parte_1 importo di ciascuna corrispondeva esattamente all'ammontare della rata mensile, stabilita in contratto, ovvero della somma di €507,11.
Si opponeva la convenuta all'ammissione di una ctu meramente esplorativa, ribadendo la esattezza e correttezza della somma ingiunta, richiedendo finanche la concessione di provvisoria esecuzione, non configurandosi l'opposizione supportata da prova scritta o di pronta soluzione.
Così radicatosi il giudizio, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/1/18, il
Tribunale, con successiva ordinanza del 15/1/18, denegava la invocata provvisoria esecutività allegando che l'operato disconoscimento della firma rendeva la scrittura privata disconosciuta, con conseguente carenza di sua efficacia probatoria, non essendoci prova del credito in monitorio azionato.
Disponeva, quindi, il primo giudice, l'esperimento del tentativo di mediazione a cura dell'opponente, all'esito negativo del quale, disposta l'acquisizione delle memorie difensive previste dall'art.183 6° comma c.p.c., disattendeva la richiesta attorea di istruttoria testimoniale, ritenendo irrilevanti e superflui i mezzi di prova, e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione con le modalità decisorie ex art.281 sexies c.p.c., in presenza, per il 23/11/2021.
pagina 5 di 16 Con contestale sentenza l'adito Tribunale definiva il giudizio, rigettando la proposta opposizione con le conseguenziali statuizioni in punto di spese giudiziali a carico dell'opponente.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, in relazione all'eccezione dell'opponente di tardiva costituzione della convenuta opposta ex art.167 c.p.c., rilevava che la stessa era da ritenersi infondata, atteso che la tardiva costituzione non precludeva alla convenuta di avvalersi dei documenti allegati alla comparsa, configurandosi, nella specie, una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto o riconvenzionale, potendo poi formulare le istanze istruttorie nei termini di cui all'art.183 c.p.c.
Circa le copie informatiche osservava che, se era innegabile la portata del 2° comma dell'art.2 del CAD, conferente alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, la medesima efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte a condizione che la loro conformità sia attestata da p.u. a ciò autorizzato, con equivalente potere da parte dei difensori in tale veste nell'attestazione di conformità, il successivo 3° comma, tuttavia, prevedeva che le copie per immagine su supporto informatico che dispongano in materia di requisiti tecnici di formazione del documento informatico, avevano la stessa efficacia probatoria degli originali da cui erano estratti se la loro conformità all'originale non era espressamente disconosciuta.
A tale riguardo, tuttavia, rilevava che il disconoscimento operato dall'opponente si configurava generico, in quanto carente di specificazione dei rilievi a supporto dello stesso, non riferendosi precipuamente alla difformità dei documenti all'originale.
Pari rilievo di genericità attribuiva il primo giudice all'ulteriore disconoscimento delle due sottoscrizioni apposte sia sull'originario contratto di finanziamento e sia sulla ricevuta di ricezione della comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Con riguardo all'ulteriore eccezione di mancata prova del credito vantato, valorizzava il
Tribunale la rituale produzione documentale da parte della del correlativo contratto CP_1 di finanziamento dell'1/7/2021, da cui era agevolmente desumibile l'importo finanziato, le spese, gli interessi, l'entità della rata con il loro numero ed il tasso applicato, senza pagina 6 di 16 valida contestazione di alcun fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione debitoria conseguente a carico del mutuatario.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice la rilevanza probatoria dirimente di un chiaro atto ricognitivo del debito, rappresentato da una richiesta scritta da un difensore, ratificata e sottoscritta dallo stesso , con cui si invocava una moratoria nel pagamento delle Parte_1 rate.
Priva di fondamento reputava il primo giudice la contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria, configurandosi anche questa generica e determinando l'inammissibilità della richiesta ctu contabile, avendo, nella specie, la società opposta, attrice in senso sostanziale, comprovato documentalmente la corretta quantificazione del credito, spettando quindi ad esso opponente, convenuto sostanziale, contrapporre la prova di fatto estintivo o modificativo della predetta pretesa creditoria, richiamando a supporto molteplice giurisprudenza di merito a la nota sentenza in chiave nomofilattica in punto di ripartizione dell'onere probatorio di cui a Cass. SS.UU. 30/10/2001 n.13533.
Non mancava, infine, il Tribunale di evidenziare, con riguardo alla circostanza dedotta dall'opponente, relativa alla mancanza di firma e della conformità alle scritture contabili dell'estratto conto originario della dante causa dell'odierna opposta, che, trattandosi, nella specie, non di un' apertura di credito in conto corrente ma di un mutuo, non occorreva supportare il credito monitorio con il certificato di c.d. saldaconto ex art.50 TUB, configurandosi sufficiente, a tale fine, la produzione del contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento, rilevando, peraltro, la complementarità dei due documenti, risultando certamente verosimile l'estratto conto predetto, pervenendo lo stesso ad un saldo identico a quello attestato dalla successiva cessionaria con CP_6 altro saldaconto.
Avverso la predetta statuizione, insorgeva il proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale articolava una duplice motivazione.
Con un primo motivo, prospettava una violazione dell'art.167 c.p.c., reiterando una eccezione di inammissibilità delle difese tardive della convenuta opposta, in conseguenza di una costituzione oltre i termini preclusivi della ridetta norma processuale, oltre a censurare la pretesa genericità delle plurime eccezioni formali circa la mancata sottoscrizione digitale, mancata certificazione di conformità e disconoscimento delle pagina 7 di 16 sottoscrizioni attestanti la stipula del contratto e la stessa erogazione del credito, mentre, con un secondo motivo, si doleva per una violazione degli artt.633 e 634 c.p.c., 2214 c.c.
e 50 TUB, prospettando una violazione di legge per erroneo accertamento della sussistenza del credito malgrado l'inesistenza dei presupposti della certezza e liquidità del credito e della prova.
Notificato ritualmente l'atto di appello, con il quale si invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni addotte a supporto della duplice censura di cui innanzi, con richiesta d'inibitoria della gravata sentenza, si costituiva, quale successore a titolo particolare della , la quale avente causa della società appellata, CP_1 CP_2 che rimaneva contumace, in forza di una cessione in blocco dei crediti di cui dava prova con la produzione dell'estratto di pubblicazione sulla G.U. del correlativo contratto dell'8/3/22, cessione efficace ex arrt.58 TUB e notificata ai sensi di legge mediante produzione della G.U. del 17/3/2022, qualificandosi come successore a titolo particolare e contestando, in tale veste, la fondatezza di entrambi i motivi d'impugnativa di cui innanzi.
A tale riguardo, deve evidenziarsi che, solamente con le seconde note di trattazione scritta del 13/12/2023 la difesa dell'appellante contestava l'effettiva legittimazione della predetta società, sulla scorta di una insufficiente documentazione di supporto probatorio all'avvenuta successione a titolo particolare, rilevando l'inidoneità della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione predetta non veniva, tuttavia, adeguatamente argomentata nella successiva memoria conclusionale per omesso deposito della stessa, per essere argomentata solamente con la memoria di replica.
In ogni caso, all'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/4/2023, con successiva motivata ordinanza del 13/4/23, il Collegio disattendeva le contrapposte richieste d'inibitoria, per rilevata carenza del presupposto del periculum da parte appellante e di inammissibilità formale del gravame per verosimile infondatezza dello stesso ex art.348 bis c.p.c., da parte appellata, attesa la controvertibilità di alcune questioni riferibili al valore probatorio del credito, rinviando per la p.c. alla successiva udienza del 15/12/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 24/5/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le prescritte note di pagina 8 di 16 trattazione, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti costituite dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidentemente prioritaria, rispetto al merito del gravame, si configura la delibazione della eccezione di difetto di legittimazione passiva, con contestuale richiesta di estromissione e condanna alle spese del grado, a carico della costituita società prospettata CP_7 dall'appellante nella fase decisoria, all'esito della costituzione della società cessionaria dell'originaria appellata, con le evidenziate note di trattazione precedenti la prima udienza decisoria del 13/12/2023, reiterata con la memoria di replica all'avversa conclusionale.
A tale riguardo, occorre premettere che, configurandosi nella specie un'eccezione per difetto di legittimazione processuale ad intervenire, la stessa poteva ritualmente proporsi in ogni stato e grado del giudizio, atteso che il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contradittorio, poteva essere eccepito e rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l'unico limite della formazione della cosa giudicata, presupponendo, questa, che il giudice si sia su di essa pronunciato (v. Cass. 22642 del
3/10/2013), ipotesi chiaramente estranea alla fattispecie in esame, laddove l'eccezione era chiaramente determinata dalla costituzione in questo grado di una società cessionaria, qualificata “sedicente” titolare del diritto di credito, con le rituali note di trattazione preliminari all'udienza decisoria, ben potendo, quindi, la società costituita con la CP_8 successiva memoria conclusionale.
Circa poi il thema probandi ed il valore probatorio dell'avviso in G.U., contestato dall'appellante, questo Collegio, in linea con quanto affermato con il rilevante pronunciamento in punto di nomofiliachia (v. SS.UU. 16/2/2016 n.2951), deve rilevare e valorizzare il riscontro di una effettiva mancata contestazione dell'esistenza della cessione da parte del debitore ceduto.
Viene qui in rilievo il riscontro probatorio rappresentato dalla notifica di cessione del credito del 10/10/2016, debitamente ricevuto dal in data 20/10/2016 (v. Parte_1 sottoscrizione disconosciuta solo genericamente dallo stesso, ma visibilmente identica a quella apposta sul prodotto documento d'identità allegato al contratto di finanziamento) in evidente rapporto complementare con la specifica menzione, inclusa nella prodotta G.U. del 17/3/2022, tra i crediti ceduti, di quelli a suo tempo trasmessi dalla alla CP_6
pagina 9 di 16 con precedente atto del 3/8/2016 con specifico riferimento al credito di CP_9
€24.715,77, ovvero quello derivante dal finanziamento originario per cui è causa.
La mancata contestazione della predetta cessione, espressamente richiamata nell'estratto della G.U. prodotta, rileva ai fini della idoneità della stessa a dimostrare l'avvenuta cessione e, conseguentemente, la piena legittimazione processuale del successore a titolo particolare, quale, nella fattispecie, si individuava nella società costituita in questa fase processuale, rimanendo contumace l'originaria cedente, mai estromessa dal giudizio, atteso che: “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del thema probandum. In questa ipotesi, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, dall'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco”(v. Cas.
5/6/2025 n.15088).
Nel caso di specie, invero, la comunicazione da parte della società cessionaria del
10/10/2016, debitamente ricevuta dal debitore ceduto, come incontestabilmente avvalorato dalla prodotta documentazione della società costituita in questa fase, indicava nel dettaglio la peculiarità del credito ceduto, determinandone l'importo esattamente corrispondente a quello oggetto della pretesa monitoria ed individuando i due contratti di cessione del 30/11/2015 (intercorso tra la e la Banca Ifis SP) e di quello CP_5 successivo del 3/8/2016 tra la predetta e la così CP_6 Controparte_1 configurandosi una esatta individuazione dell'oggetto della cessione, con esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso con quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.
L'estratto della G.U. prodotta dal successore a titolo particolare cui, nelle more del giudizio, la aveva ceduto il credito, attesta, nell'elenco dei crediti oggetto Controparte_1 di cessione, quelli a suo tempo acquistati dalla AL CA con contratto del 3/8/2016 dalla Banca Ifis SP, comprensivi di quello oggetto di causa.
L'omessa contestazione della cessione predetta, rileva, quindi, nel rendere idonea la documentazione prodotta a comprovare la validità dell'avvenuta cessione legittimante il subingresso processuale della in quanto è esattamente individuato, nella CP_7
pagina 10 di 16 cessione in blocco, il credito precedentemente azionato in via monitoria dalla cedente
[...]
CP_1
Venendo, quindi, al merito del gravame, deve rilevarsi l'inidoneità delle articolate censure ad avallare la invocata riforma della gravata sentenza.
Con il primo profilo, strutturato sotto molteplici profili, si duole l'appellante di vari capi motivazionali della sentenza, rilevandosi destituito di pregio alcuno, dovendosi apprezzare e condividere sia la ritenuta inconferenza alla fattispecie processuale dell'eccezione di decadenza ex art.167 c.p.c. e sia l'attribuita genericità ed infondatezza alle eccezioni formali circa la regolarità, meramente formale, della prodotta documentazione e sia, infine la ritenuta idoneità della predetta documentazione ad attestare la stipula del contratto di finanziamento, posto quale fatto costitutivo della pretesa monitoria azionata dalla CP_1
e la stessa erogazione effettiva della somma oggetto del richiesto finanziamento personale del . Parte_1
Con riguardo al primo profilo, rileva il Collegio inconferente la norma processuale che si assume violata, atteso che le correlative preclusioni processuali attengono ad iniziative processuali della difesa convenuta, palesemente estranee alla fattispecie in esame, dovendosi rilevare che in sede di costituzione la società convenuta opposta non proponeva alcuna domanda riconvenzionale, alcuna eccezione in senso stretto ed alcuna domanda di chiamata in causa, così consentendosi la proposizione di mere difese anche al di fuori del termine di decadenza previsto dalla norma predetta, così come avvenuto con le allegazioni difensive addotte con la comparsa di costituzione ed allegata documentazione a supporto delle stesse, adempimento probatorio, tra l'altro, differibile anche alla successiva fase di trattazione con l'appendice processuale ex art.183 6° comma c.p.c., conseguendone l'oggettiva incomprensibilità della doglianza, atteso che la società opposta ben poteva, anche con costituzione tardiva, ovvero non rispettando il termine di venti gg. antecedenti l'udienza di prima comparizione, assolvere all'onere probatorio, sulla stessa gravante quale parte attorea in senso sostanziale, di supportare con pertinente documentazione il fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, ovvero, nel caso in esame,
l'avvenuto contratto di finanziamento personale richiesto dal , con la prova Parte_1 documentale anche della sua corretta determinazione, con conseguente assolvimento dell'onere sulla stessa gravante.
pagina 11 di 16 Non sussiste, quindi, alcuna decadenza processuale ed istruttoria che si assume obliterata dal primo giudice.
Con riferimento all'ulteriore profilo della censura in esame, ovvero alla reiterazione delle eccezioni formali circa la regolarità della produzione in conformità ai requisiti, meramente formali, previsti dall'introdotta disciplina del processo civile telematico, ritiene il Collegio di poter condividere, reiterandola in questa fase, la concisa ma corretta motivazione addotta dal primo giudice circa una palese carenza di specifiche allegazioni difensive a supporto dell'operato disconoscimento.
In relazione poi al disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento e sulla ricevuta della lettera di cessione del credito in capo alla , CP_1 il condivisibile rilievo di genericità operato dal Tribunale, deve integrarsi con l'ulteriore riscontro documentale attestante l'avvenuta consegna da parte del richiedente Parte_1 alla società finanziaria GO, originaria creditrice, di molteplice documentazione di sua esclusiva pertinenza, quale il documento d'identità, il codice fiscale, il modello cud e così via, documenti tutti allegati al contratto di finanziamento dell'1/7/2011, pure prodotto.
Risulta così palese che la allegazione di tali documenti, in una al contratto, supportava la precedente richiesta avanzata dal e, conseguentemente, la plausibile Parte_1 autenticità della firma dallo stesso apposta in calce al contratto (d'altronde verosimilmente conforme, ictu oculi, a quella resa sul proprio documento d'identità).
Destituito di pregio si configura anche il secondo motivo d'impugnativa, con il quale contesta l'appellante l'avvenuta prova della effettiva erogazione del credito e la sua quantificazione.
Anche tale doglianza si configura palesemente sconfessata dalla produzione documentale acquisita in atti, ovvero, nel caso di specie, dalla evidente ricognizione del debito rappresentata dalla corrispondenza precedente al ricorso monitorio ed alla rilevanza dei vari estratti conto delle varie società succedutesi a seguito della molteplice cessione del credito, tutte nel senso corrispondente all'entità del credito monitoriamente azionato oltre che dall'incontestato versamento delle prime cinque rate di ammortamento.
In particolare, assume rilievo dirimente a tale riguardo una prodotta richiesta scritta di moratoria in ordine al piano di ammortamento contrattualmente previsto, proveniente dal difensore del mutuatario e dallo stesso espressamente ratificata e sottoscritta, attestante,
pagina 12 di 16 incontestabilmente, la erogazione del finanziamento richiesto, peraltro parzialmente onorato con il pagamento di cinque rate iniziali evincibili dai vari estratti conto.
Gli stessi estratti o saldaconti attestano l'entità residua dell'obbligazione debitoria e restitutoria gravante in capo al mutuatario il quale, tra l'altro, non ha fornito alcuna rituale contestazione circa eventuali illegittimità delle clausole contrattuali finalizzate alla co0mplessiva determinazione del credito, così avvalorando la ritenuta inammissibilità ed irrilevanza di una invocata ctu meramente esplorativa in primo grado.
In definitiva, il gravame si configura inadeguatamente supportato da non condivisibili argomentazioni, inidonee ad avallare la invocata riforma della gravata sentenza, con le conseguenziali statuizioni di rito.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.2755/2021, resa dal Tribunale ordinario di Foggia in composizione monocratica in data 23/11/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione in favore della parte costituita in questo grado quale successore a titolo particolare dell'originario creditore appellato, CP_7 in persona del legale rappresentante, dei compendi difensivi attinenti il presente grado, liquidati gli stessi in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e la società appellata contumace;
4)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante,
, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari Parte_1 all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 30/9/2025
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il CE IO estensore
( avv. Leonardo Nota)
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