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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5667/24 e iniziato con ricorso depositato in data 21/10/24 da
, con avv. C. VERGINE Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. G. FREZZA Controparte_1
EM IO VIERO, con avv. C. TORRE
- resistente - nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n.
898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario in data 1/9/1991 con in Brescia, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
Comune di Rovato (Brescia) sub anno 1991, parte II serie A n. 33. Dal matrimonio sono nati i figli: Per_1
, il 20/6/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Emma Viero, il 5/10/2003, maggiorenne,
[...] studentessa universitaria economicamente non autosufficiente. Tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale, omologata con decreto dd 21/03/20 del Tribunale di Trieste. Il ricorrente ha altresì chiesto la revoca degli obblighi economici in quella sede stabiliti specie in funzione del mantenimento dei figli.
pagina 1 di 2 La nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, ma ha proposto una CP_1 diversa regolamentazione degli altri aspetti, instando fra l'altro per un assegno divorzile.
Il G.I. delegato ha sentito le parti e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza del ricorrente e nulla avendo eccepito al riguardo la resistente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2020; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n.
74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
1/09/91, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rovato (Brescia) sub anno 1991, parte II seria A
n. 33; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 30/04/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5667/24 e iniziato con ricorso depositato in data 21/10/24 da
, con avv. C. VERGINE Parte_1
- ricorrente -
contro con avv. G. FREZZA Controparte_1
EM IO VIERO, con avv. C. TORRE
- resistente - nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione effetti civili matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n.
898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito concordatario in data 1/9/1991 con in Brescia, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
Comune di Rovato (Brescia) sub anno 1991, parte II serie A n. 33. Dal matrimonio sono nati i figli: Per_1
, il 20/6/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Emma Viero, il 5/10/2003, maggiorenne,
[...] studentessa universitaria economicamente non autosufficiente. Tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale, omologata con decreto dd 21/03/20 del Tribunale di Trieste. Il ricorrente ha altresì chiesto la revoca degli obblighi economici in quella sede stabiliti specie in funzione del mantenimento dei figli.
pagina 1 di 2 La nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, ma ha proposto una CP_1 diversa regolamentazione degli altri aspetti, instando fra l'altro per un assegno divorzile.
Il G.I. delegato ha sentito le parti e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza del ricorrente e nulla avendo eccepito al riguardo la resistente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2020; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n.
74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data Parte_1 Controparte_1
1/09/91, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rovato (Brescia) sub anno 1991, parte II seria A
n. 33; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 30/04/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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