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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 364/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro G. Bembo (foro di Milano)
- RICORRENTE contro
già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sorrentino (foro di Brescia)
- RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 4 marzo 2022) impugnava il licenziamento intimato in data 1 Parte_1 ottobre 2021 da - sua datrice di lavoro dal 18 febbraio 2015 - e chiedeva il CP_2 riconoscimento di un'indennità risarcitoria di importo pari a sei mensilità.
Inoltre, domandava la condanna della società al pagamento delle ultime due mensilità retributive (agosto e settembre 2021), pari a euro 3.062,64 lordi complessivi e del T.F.R. maturato nel corso del rapporto, pari a euro 8.846,70 lordi, nonché delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dal 30 dicembre 2015 all'1 ottobre 2021, quantificate in euro 38.782,50 netti a titolo di retribuzione ed euro 12.970,80 lordi a titolo di T.F.R.
Conveniva in giudizio anche l' Brescia, per Controparte_5 sentir condannare l'impresa alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, con versamento all'ente previdenziale di euro 22.354,60 a titolo di contributi.
Il tutto, con interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici
I.S.T.A.T., con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Più precisamente, adduceva che:
- era stata assunta in data 18 febbraio 2015 da con un contratto di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dieci con la qualifica di telefonista addetta ai call center per l'informazione;
- alla scadenza di tale contratto - e, dunque, a far data dal 30 dicembre 2015
- aveva sottoscritto con la società un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata amministrativa (doc. 2);
- durante il periodo lavorativo alle dipendenze della convenuta svolgeva mansioni amministrative e, quindi, afferenti:
a) alla selezione e alla formazione di nuovo personale;
2 b) alla gestione degli appuntamenti e alla cura delle pubbliche relazioni di
[...]
volta all'ampliamento della sua rete commerciale;
CP_2
c) alla tenuta ed all'aggiornamento della rubrica e degli ordini della società, oltreché dei rapporti coi clienti;
- successivamente, con quattro distinte raccomandate a./r. del 26 maggio
2021 (docc. 3, 4, 5 e 6), la datrice di lavoro sollevava nei confronti della ricorrente altrettanti addebiti disciplinari, per:
1) la mancata registrazione di alcuni ordini verbali secondo le procedure aziendali e, inoltre, l'atteggiamento maleducato e cafone nei confronti di alcune clienti “in fase di conferma d'ordine e di preavviso di conferma”
(doc. 3);
2) l'utilizzo del computer aziendale per scopi personali “per almeno un'ora al giorno, sottraendo attenzione, tempo ed impegno alle (…) mansioni e comportando per la società sia un uso improprio dei beni aziendali che un danno qualificabile nell'indebito percepimento di retribuzione e nella perdita di possibili guadagni” (doc. 4);
3) essersi rivolta alla collega con un tono offensivo e aggressivo, Per_1 negli uffici della società e alla presenza di altre dipendenti (doc. 5);
4) aver usato, in più occasioni, toni offensivi e denigratori nei confronti di altre dipendenti (doc. 6);
- con comunicazione P.E.C. del 3 giugno 2021 (doc. 7), - a mezzo Pt_1 del suo legale - riscontrava le comunicazioni e contestava gli addebiti disciplinari formulati nei suoi confronti, in quanto deduceva che:
1) i pretesi fatti addebitati non corrispondevano al vero e potevano essere smentiti anche documentalmente;
2) l'invio delle simultanee contestazioni disciplinari appariva strumentale alla volontà di estromettere, senza ragione alcuna, la ricorrente dal posto di lavoro;
3 3) le continue vessazioni che aveva subìto, specie nell'ultimo anno, avevano ingenerato una situazione di grave sofferenza e malattia, che perdurava alla data del ricorso;
4) a causa del sostanziale e prolungato sottoinquadramento di , la Pt_1 società era diffidata a effettuare la regolarizzazione e a corrisponderle le differenze retributive;
- con raccomandata a./r. dell'8 giugno 2021 (doc. 8), la datrice di lavoro elevava alla ricorrente un nuovo addebito disciplinare - a seguito della segnalazione ricevuta da un cliente, - per l'irregolarità di un CP_6 ordine eseguito nel mese di aprile 2021;
- con raccomandata a./r. del 14 giugno 2021 (doc. 9), era ascritto da CP_2
a un ulteriore addebito disciplinare, poiché aveva “trattato molto Pt_1 male” una cliente, , nel corso di un colloquio telefonico Parte_2 intercorso a seguito della conferma di spedizione;
- con comunicazione P.E.C. del 22 giugno 2021 (doc. 10), la lavoratrice - a mezzo del suo legale - riscontrava la contestazione ed eccepiva la non rispondenza al vero del fatto addebitatole, nonché in ogni caso, la genericità dell'addebito, privo di qualsiasi connotazione temporale;
- in data 16 giugno 2021 sporgeva denuncia (doc. 11) nei confronti Pt_1 di una sua collega ( , in cui lamentava che quest'ultima, in data Per_1
11 maggio 2021, durante l'orario di lavoro, senza alcun motivo, inveiva ripetutamente nei suoi confronti, per poi minacciarla di morte;
- a seguito di tale episodio, la ricorrente cominciava a soffrire di ripetuti attacchi di ansia, tanto da doversi sottoporre a plurime visite mediche di controllo presso diverse strutture sanitarie, meglio elencate in ricorso;
- il peggioramento delle condizioni di salute impediva alla lavoratrice, a far data dal mese di maggio 2021, di recarsi quotidianamente in ufficio (come aveva fatto sino ad allora);
4 - nonostante essa non fosse presente in ufficio, la convenuta muoveva altri addebiti disciplinari nei suoi confronti;
- con raccomandata a./r. del 19 luglio 2021 (doc. 21) era contestato l'utilizzo di toni inappropriati con una cliente, Parte_3 nell'evasione di un ordine commerciale;
- con comunicazione P.E.C. del 21 luglio 2021 (doc. 22), la lavoratrice - a mezzo del suo difensore - lamentava nuovamente il proprio errato inquadramento contrattuale, posto che “a far data dal 31 dicembre 2015 sino ad oggi la sig.ra ha svolto la mansione di gerente, Pt_1 inquadrabile al I° livello del citato CCNL, con le conseguenti differenze retributive, contributive e assicurative” e diffidava la datrice a corrisponderle le relative differenze retributive. A mezzo della medesima comunicazione, la ricorrente lamentava altresì che la voce “trasferte Italia” era stata utilizzata dalla società per celare le provvigioni riconosciute al raggiungimento degli obiettivi mensili di fatturato;
- con comunicazione P.E.C. del 9 settembre 2021 (doc. 23), la resistente non accoglieva la richiesta formulata in data 22 luglio 2021 da , per Pt_1 difetto delle specifiche richieste dalla sezione quarta titolo quinto capo quinto del C.C.N.L. Commercio, applicabile al caso di specie;
- con raccomandata a./r. del 25 agosto 2021 (doc. 24) comunicava CP_2 alla donna che le erano state inviate sette contestazioni disciplinari, e, per l'effetto, la convocava presso la sede sociale per il giorno 29 settembre
2021 al fine di ricevere spiegazioni;
- con comunicazione P.E.C. del 31 agosto 2021 (doc. 25), la ricorrente chiedeva - stante la persistenza dello stato patologico - che la società, decorsi 180 giorni di assenza nell'anno solare, le prolungasse il periodo di conservazione del posto di lavoro per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni;
- con raccomandata a./r. del 9 settembre 2021 (doc. 26), la datrice comunicava alla ricorrente che il certificato medico prodotto a mezzo
5 WhatsApp in data 20 agosto 2021, decorrente dal 18 agosto 2021, era stato presentato oltre le 48 ore successive all'inizio o comunque al protrarsi del periodo di malattia, così “ingenerando una assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il giorno 18 agosto 2021”;
- con successiva raccomandata a./r. datata 1 ottobre 2021 (doc. 27) la resistente, preso atto che “le contestazioni disciplinari avanzate, nella loro complessità, risultano aver fatto venir meno il rapporto di fiducia che deve sussistere tra titolare e dipendente”, comunicava a la Pt_1 risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa;
- essa impugnava il licenziamento a mezzo del patrono con comunicazione
P.E.C. del 25 ottobre 2021 (doc. 28). Nella stessa missiva la donna censurava il suo prolungato sottoinquadramento professionale, senza tuttavia che la società le avesse mai corrisposto le differenze retributive;
- l'impresa non riscontrava la comunicazione e non aderiva al procedimento conciliativo promosso in data 16 dicembre 2021 da (doc. 29). Pt_1
lamentava: Pt_1
1) manifesta insussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento comminato in data 1 ottobre 2021, con conseguente obbligo gravante in capo a di corrisponderle una indennità risarcitoria CP_2 omnicomprensiva ex art. 9 d. lgs. n. 23/2015;
2) mancata corresponsione delle ultime due mensilità retributive, oltreché del
T.F.R. maturato, da parte di CP_2
3) retribuzione inferiore al dovuto dal 30 dicembre 2015 alla data del licenziamento, per svolgimento di mansioni superiori, di natura amministrativa, rispetto al livello formale di inquadramento contrattuale attribuitole dalla società, quale telefonista>, donde necessità di regolarizzazione della sua posizione verso l' con versamento CP_4 all'ente medesimo da parte della datrice di lavoro degli oneri previdenziali e assistenziali che essa aveva maturato.
6 Allegava ricca produzione documentale attestante il ruolo effettivamente ricoperto.
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
In via principale e nel merito:
- per le ragioni e le causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare
l'invalidità e/o l'inefficacia del provvedimento di licenziamento intimato dalla
in persona del l.r.p.t., alla sig.ra con raccomandata CP_2 Parte_1 del 01 ottobre 2021 poiché comminato in violazione dei criteri di legge, per
l'effetto
- in accoglimento del presente ricorso ed in applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n.
23/2015 - condannare la società resistente al pagamento - in ragione degli anni di servizio prestati dalla ricorrente - di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di sei mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dunque per complessivi € 9.228,18 - o comunque la diversa somma che l'adito
Tribunale riterrà di giustizia - oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare la mancata corresponsione delle ultime due mensilità retributive e del T.F.R. maturato dalla sig.ra , per l'effetto Parte_1 condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle somma di € CP_2
3.062,64 lordi per le mensilità di agosto 2021 e di settembre 2021, oltre ad €
8.846,70 lordi a titolo di T.F.R. maturato - o comunque la diversa somma che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia - oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT ove dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno per le ragioni e le causali tutte esposte in narrativa;
- accertato e dichiarato che la sig.ra , per tutto il periodo di Parte_1 assunzione presso la ha svolto le mansioni di impiegata CP_2 amministrativa inquadrabili nel I° livello del C.C.N.L. Commercio e Terziario
7 Confcommercio anziché nel V° livello del medesimo C.C.N.L., accertata e dichiarata altresì la conseguente e parziale omissione retributiva e contributiva ad opera della per l'effetto condannare quest'ultima a versare: CP_2
• alla sig.ra , la somma di € 38.782,50 netti - o comunque la Parte_1 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte per il periodo decorrente dal 30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici
ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
• alla sig.ra , la somma di € 12.970,80 lordi - o comunque la Parte_1 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di T.F.R maturato per il periodo decorrente dal 30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
• all' , in persona del Direttore p.t. - a Controparte_7 valere sulla posizione contributiva dell'odierna ricorrente - la somma di €
22.354,60 - o comunque la diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di differenze contributive maturate e non corrisposte per il periodo decorrente dal
30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.>.
2. Con comparsa depositata su ON il 19 giugno 2022 si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava CP_2 tutte le deduzioni e allegazioni avversarie.
In particolare, assumeva che:
8 - aveva lavorato part time alle dipendenze di svolgendo Pt_1 CP_2 sempre le mansioni di operatrice di call-centre. Pertanto, riceveva le telefonate delle clienti che effettuavano ordini dei prodotti cosmetici e contattava telefonicamente le clienti già acquisite per proporre ulteriori ordini o per avvisare delle spedizioni dei prodotti;
- riepilogava e confermava le condotte consumate nel corso dell'anno 2021 che le erano valse contestazioni disciplinari da parte dell'azienda;
- nel mese di settembre 2021, la società informatica DGCOM s.r.l., incaricata da RDV s.r.l., proprietaria del personal computer in uso a Parte_1
, redigeva l'allegata perizia, dalla quale emergeva che nel corso
[...] dell'anno 2021 la lavoratrice, durante l'orario di lavoro, aveva trascorso moltissime ore su pagine web non attinenti con la prestazione lavorativa
(Facebook, Youtube, tgcom24, sfondi, alimenti, cfr. doc. 3);
- a seguito di ulteriori verifiche emergeva, poi, che moltissime clienti (di cui era fornito un elenco nominativo) avevano interrotto l'acquisto dei prodotti commercializzati da a causa dei comportamenti CP_2 maleducati e delle negligenze commesse da (doc. 4, Parte_1 schede prodotti acquistati);
- in ragione del danno all'immagine e della perdita dei clienti causati dalla ricorrente, aveva dovuto risarcire a RDV s.r.l. (società di San CP_2 marino concessionaria dei prodotti cosmetici con i marchi “rituelle de vie”
e “rdu cosmetics” commercializzati dalla datrice di lavoro) la somma di
25.000,00 € (doc.5);
- in data 23 settembre 2021 effettuava, mediante bonifico bancario CP_2 sul conto corrente intestato a il pagamento della Parte_1 retribuzione netta del mese di agosto 2021 (doc. 6);
- la società aveva regolarmente effettuato come per legge il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali delle retribuzioni dovute alla ricorrente relativamente ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021 (doc. 7), ma non aveva, invece, pagato la retribuzione netta indicata nella busta paga di settembre 2021 (916,00 €) e la retribuzione netta indicata nella busta paga del mese di ottobre 2021, cioè le spettanze di fine rapporto e il T.F.R.
9 (7.861,53 €), in quando rivendicava la compensazione con i danni riportati a seguito delle condotte perpetrate da (doc. 8). Parte_1
Inoltre, contestava e disconosceva il carteggio compiegato dalla lavoratrice per dimostrare la funzione asseritamente svolta per anni di impiegata amministrativa, siccome non proveniente da CP_2
Asseriva la legittimità del licenziamento disciplinare, sia per la sussistenza degli addebiti, sia in quanto tempestivo e proporzionato alla gravità dei comportamenti tenuti;
in via subordinata, se non fosse stata riconosciuta la giusta causa di recesso, quantomeno si sarebbe dovuto ritenere integrato un giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/66.
Si evidenziava che aveva pagato alla ricorrente la retribuzione del mese di CP_2 agosto 2021, in base alla relativa busta paga, mediante bonifico bancario in data
23 settembre 2021 (cfr. doc.6).
La datrice di lavoro aveva, inoltre, regolarmente effettuato come per legge il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali delle retribuzioni dovute alla donna relativamente ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021 (cfr. doc. 7).
Invece, non le aveva pagato la retribuzione netta indicata ne lla busta paga di settembre 2021 (916,00 €) e la retribuzione netta indicata nella busta paga del mese di ottobre 2021, cioè le spettanze di fine rapporto e il T.F.R. (7.861,53 €) - unici crediti che poteva vantare la ricorrente - in quanto intendeva eccepire in compensazione i maggiori danni subìti a causa delle condotte illegittime a lei imputate.
Ancora, la domanda di accertamento di mansioni superiori e di pagamento delle asserite differenze retributive era inammissibile in primo luogo poiché la ricorrente aveva omesso di trascrivere la declaratoria contrattuale sul livello di appartenenza, articolare i numerosi profili professionali concernenti la qualifica rivendicata e comparare i livelli previsti dal contratto collettivo alle mansioni effettivamente svolte;
in secondo luogo, per la carenza di allegazioni che non rendevano possibile ricostruire la pretesa retributiva (non erano state versate in atti le buste paga dell'intero periodo lavorativo, né era stato prodotto un
10 conteggio dettagliato mese per mese e voce per voce, né essa aveva indicato i criteri posti alla base dei propri c.d. conteggi, di cui ai docc. 75 e 76 fasc. ricorrente).
In ogni caso la pretesa era infondata nel merito.
A ogni buon conto, si eccepiva la prescrizione quinquennale a ritroso, fino al 4 marzo 2017.
Infine, era spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno causato da per violazione del dovere di diligenza, con danno all'immagine della Pt_1 società e per perdita della clientela, quantificati anche in via equitativa in euro
26.000, da compensarsi con somme a credito della lavoratrice.
Erano dimesse le seguenti conclusioni:
Nel merito ed in via riconvenzionale:
- rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della in quanto inammissibili e/o in quanto del tutto infondate CP_2 in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Parte_1 relativamente ai fatti descritti nella narrativa del presente atto (perdite di clienti e danno all'immagina - utilizzo di parte del tempo da dedicarsi alla prestazione lavorativa per scopi personali) e per l'effetto condannare la stessa a pagare alla la somma di 26.000,00 € o quella diversa somma che verrà CP_2 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
- compensare, in tutto o in parte, eventuali crediti retributivi che dovessero risultare a favore della lavoratrice con il credito che dovesse risultare dall'accoglimento della domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare chi verrà ritenuto a seguito di tale compensazione a pagare la differenza nella misura che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre I.V.A. e C.P.A.>.
11 3. Con comparsa depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022 si costituiva in giudizio tempestivamente l' il quale - premessa una ricostruzione del CP_4 quadro normativo, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità - domandava, in caso di accoglimento del ricorso, l'accertamento dell'omissione contributiva derivante dalle errate denunce della datrice di lavoro e, per l'effetto, la condanna di al pagamento della maggior contribuzione CP_2 relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 1 ottobre 2021.
Con vittoria delle spese di lite.
4. Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, su istanza della ricorrente, pronunciava in data 30 dicembre 2022 ordinanza ex art. 423 c.p.c. con cui ingiungeva a il pagamento in favore di delle somme indicate CP_2 Pt_1 nelle buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2021, pari euro 916,00 netti
(busta paga di settembre 2021) e a euro 7.861,53 netti (busta paga di ottobre
2021).
Infatti, le prove documentali prodotte a sostegno del credito opposto in compensazione da parte della convenuta necessitavano di adeguato riscontro da parte dei testimoni, donde ammissione di prova sul punto (capitoli 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 18 e 19 della memoria).
Dunque, ordinava alla convenuta di versare immediatamente in favore della ricorrente la somma netta di euro 8.777,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Era espletata l'istruttoria con audizione dei testi , Per_1 Testimone_1
e all'udienza 18 giugno 2024; , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza 6 maggio 2025; all'udienza 23 settembre 2025. Testimone_5
Indi le parti rinunciavano ai testi residui.
La Giudice, rigettata la richiesta della lavoratrice di produzione di file audio in merito alla lite con per tardività, ritenuta la causa matura per Per_1 decisione, rinviava per discussione all'udienza 23 ottobre 2025, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
12 Tutte le parti processuali depositavano tempestivamente note finali, in cui si riportavano alle conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei limitati termini di cui in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, si sottolinea che, come dimostrano le visure C.C.I.A.A. prodotte dal difensore della ricorrente l'8 aprile 2025, in data 27 maggio 2024
[...] variava la denominazione in e trasferiva la sede legale da Brescia, CP_2 CP_1 via Zara 6 a Cremona, in via XI febbraio 25, sicché quest'ultima è subentrata nei rapporti processuali e sostanziali.
7. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunta da il 18 febbraio Parte_1 CP_2
2015, inizialmente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dieci con la qualifica di telefonista addetto ai call center per
l'informazione>; poi, dal 30 dicembre 2015 con un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata amministrativa>, come risulta dalla comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego della Provincia di Brescia (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, è irrefutabile che questo contratto di lavoro cessava con il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro l'1 ottobre 2021.
8. Va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
13 Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> - come si legge in
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512 (Rv. 476758 - 01); si veda anche Sez. Lav., sentenza n. 7310 del 29 maggio 2001 (Rv. 547109 - 01).
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che possano senz'altro essere riconosciuti a gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati nei confronti Pt_1 di a titolo di retribuzione netta per le mensilità di settembre e ottobre CP_2
2021, rimaste impagate per stessa ammissione della società datrice di lavoro, la quale - al contrario - affermava e provava il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 - cfr. quietanze con modello F24, doc. 7 fasc. resistente.
Pertanto, si accerta il diritto della lavoratrice al compenso da lei maturato per le mensilità di settembre e ottobre 2021, pari rispettivamente a euro 916,00 netti
(busta paga di settembre 2021) e a euro 7.861,53 netti (busta paga di ottobre
2021).
Si rammenta che, per questi stessi importi era già emessa il 30 dicembre 2022, in accoglimento di istanza del ricorrente, ordinanza anticipatoria ex art. 423 c.p.c. di ingiunzione di pagamento di somme non contestate per la somma netta di euro
8.777,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, che va dunque integralmente confermata.
10. Reputa la Decidente che le censure mosse dal patrono della lavoratrice al licenziamento intimato dalla società l'1 ottobre 2021 non siano persuasive e che vadano rigettate.
Da un lato, si doleva dell'insussistenza di giusta causa posta a Pt_1 fondamento dell'atto di recesso datoriale, siccome negava la veridicità dei
14 contegni stigmatizzati da come illeciti disciplinari per violazione del CP_2 dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c.
Il riferimento è alla galleria di mancanze oggetto, ciascuna, di autonoma missiva, con le quali la società esplicitava in fatto, a partire da maggio 2021, i singoli comportamenti ritenuti fonte di responsabilità disciplinare.
Dall'altro lato, essa sottolineava la genericità e l'inconsistenza delle critiche mosse nei suoi riguardi.
Dall'altro lato ancora, la lavoratrice rilevava l'intempestività della decisione di
[...]
avuto riguardo alla risalenza dei suoi pretesi atteggiamenti illegittimi. CP_2
Si osserva che le lettere di contestazione prodromiche alla cessazione del rapporto sono agli atti, in quanto prodotte dalla stessa ricorrente;
dalla loro semplice lettura si desume che in ogni caso vi era una descrizione chiara e precisa, circostanziata da minuziosi dettagli individualizzanti, che radicava nella concretezza l'agire di ritenuto non conforme alle direttive del datore di Pt_1 lavoro e ai moduli organizzativi aziendali.
Segnatamente:
- il 26 maggio 2021 si riportava che essa non aveva registrato alcuni ordini verbali (tra cui quello di tale ) in modo corretto, donde Persona_2 lamentele della stessa e la sua comunicazione di non voler più effettuare ordini. Da gennaio 2021 questa situazione si era verificata quattro, cinque volte al mese per un valore di circa 100 euro a ordine. Erano altresì pervenute rimostranze di parecchie clienti (indicate nominativamente, tali
, , e ), Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 per il modo con cui la ricorrente si era interfacciata con loro, definito maleducato e cafone>, descritto con parole quali mi ha preso a pesci in faccia> (cfr. doc. 3 fasc. ricorr.);
- il 26 maggio 2021 si rappresentava che usava il computer Pt_1 aziendale per compulsare siti internet a scopo personale almeno un'ora al giorno, con sottrazione di tempo, energie e impegno alle sue mansioni, nonché con uso improprio dei beni aziendali (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.);
15 - il 26 maggio 2021 le era imputata un'aggressione verbale, con toni arroganti e prepotenti, alla collega incaricata da Per_1 Tes_1
(socio di e referente della società cliente RDV s.r.l.) di
[...] CP_2 chiederle chiarimenti su un ordine. Secondo la ricostruzione proposta, davanti a due dipendenti ( e , ad alta Persona_7 Persona_8 voce affinché udissero, diceva: Non sei tu che mi devi dire cosa Pt_1 fare, che sei arrivata l'altro ieri>, cosa vuoi tu che ciucci ancora il latte>, per poi lasciare l'ufficio annunciando di volersi rivolgere ai Carabinieri, così da far sentire l'alterco ai dipendenti degli uffici vicini (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.);
- il 26 maggio 2021 si evidenziava che in più occasioni le colleghe della ricorrente , , e Per_1 Persona_9 Persona_10 Persona_7
avevano riferito che essa aveva usato toni offensivi, Controparte_8 ingiuriosi e denigratori, con epiteti come ignorante>, paesana> e con commenti sull'abbigliamento, le abitudini e la loro persona, fino a apostrofare con l'ingiuria negretta> l'impiegata (cfr. doc. 6 Per_1 fasc. ricorr.);
- l'8 giugno 2021 la datrice deduceva che aveva segnalato CP_6
l'irregolare inserimento di un suo ordine di aprile 2021, di talché aveva espresso il suo disappunto e scritto una recensione negativa (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.);
- il 14 giugno 2021 annotava che , cliente fissa dal CP_2 Parte_2
2019, aveva deliberatamente interrotto gli acquisti a seguito di un colloquio con per una conferma di spedizione, poiché era stata Pt_1 trattata molto male da lei (cfr. doc. 9 fasc. ricorr.).
Emerge in modo plastico la specificità degli argomenti esposti in ciascuna delle comunicazioni, di talché esse integrano corretta e limpida informazione alla lavoratrice, con adeguata contestualizzazione anche sul piano temporale, sicché essa era posta in condizioni di articolare una difesa coerente e puntuale.
In merito allo iato intercorso tra queste lettere e il provvedimento di recesso dell'1 ottobre 2021, va sottolineato che nel caso di specie si imponeva in modo evidente
16 la necessità di una ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte della società, in quanto si trattava di una gamma composita di atti, di diversa natura, che avevano avuto incidenza sia all'interno del posto di lavoro, sia sul versante esterno delle relazioni contrattuali.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo>, come statuito da Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 15649 dell'1/07/2010 (Rv. 614494 -
01). Nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 20719 del 10/09/2013 (Rv. 628278 - 01) e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
14726 del 27/05/2024 (Rv. 671309 - 01).
Si considera altresì che recentemente si è chiosato il principio con questa ulteriore precisazione: In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente
17 certezza>, così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 109 del 3/01/2024 (Rv. 669691 -
01).
Ma vi è di più.
Invero, si assentava dal lavoro sin dal 25 maggio 2021 a seguito di Pt_1 malattia (cfr. doc. 13 fasc. ricorr.) e non rientrava più in ufficio, per la protrazione del suo stato patologico fino al 15 ottobre 2021, come da certificazioni mediche a fascicolo (cfr. doc. 14, 15, 17, 18 e 19 fasc. ricorr.).
L'intervallo di quattro mesi dalle prime contestazioni alla decisione espulsiva, già di per sé contenuto e rispettoso della necessità di consentire alla lavoratrice il tempo adeguato per la propria difesa, non risulta allora sproporzionato e contrastante con i requisiti di immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, proprio in quanto si offriva alla dipendente un lasso temporale ampio per potersi giustificare, anche offrendo il carteggio annunciato a confutazione delle allegazioni datoriali, né ledeva il suo legittimo affidamento.
A ogni buon conto, si sottolinea che alle articolate accuse sopra sunteggiate si limitava a opporre una semplice negatoria e non produceva Pt_1 nemmeno i documenti che assumeva potessero confutarle.
Quanto al profilo della sussistenza della giusta causa, reputa la Giudice che si debba ritenere dimostrato che si macchiava di plurime e reiterate Pt_1 violazioni, di rilevante entità, dei doveri gravanti sul lavoratore, così come declinati dall'art. 233 del C.C.N.L. Commercio (cfr. all. 74 fasc. ricorrente).
Questa previsione, che risulta inscritta nel Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari> e la cui rubrica recita Obbligo del prestatore di lavoro>, così stabilisce: Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa>.
La rilevanza di questa disciplina è apprezzabile ai sensi del successivo art. 238
C.C.N.L., che elenca la gamma dei provvedimenti disciplinari adottabili dal datore
18 di lavoro, tra cui il licenziamento. In particolare, per il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge> si prescrive: Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5)
(licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
(…) - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto>.
Se ne ricava che un'accertata infrazione agli obblighi cristallizzati nell'ampia formula dell'art. 233 è idonea e sufficiente a legittimare il recesso dell'azienda, purché connotata dal requisito della gravità.
Nel caso di specie, l'insubordinazione reiterata e di significativa entità da parte di
è scolpita dalle dichiarazioni convergenti dei testi escussi, ex colleghi Pt_1 della ricorrente.
Infatti, il 18 giugno 2024 erano auditi sia la quale aveva lavorato per Per_1 la società resistente da settembre 2020 a febbraio 2023, con i compiti di gestire le politiche social e le pratiche post-vendita, sia , il quale Testimone_1 all'epoca dei fatti era socio dell'impresa convenuta e, a quel tempo e anche al momento della sua deposizione, era proprietario e amministratore unico di RDV
s.r.l., società di diritto sammarinese che aveva affidato a l'attività di CP_2 promozione e vendita dei cosmetici da essa prodotti.
Entrambi i testi confermavano che, da una verifica condotta a partire dal mese di gennaio 2021 a seguito delle segnalazioni di alcuni clienti era emerso che gli ordini telefonici effettuati dagli stessi (ad esempio, da ), con una Persona_2 media di circa quattro/cinque al mese, non erano stati registrati da Parte_1
, con la conseguenza che gli acquirenti non avevano ricevuto la merce che
[...] pensavano di avere ordinato;
molte clienti (ad esempio, , Persona_3
, e ) avevano protestato con Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...] per la mancata consegna dei prodotti e per l'atteggiamento maleducato con CP_2 cui la lavoratrice si era loro rivolta.
19 Invero, diceva: confermo che lavorando nello stesso ufficio della Per_1
sono venuta a conoscenza della circostanza anche perché le altre Pt_1 colleghe mi segnalavano che la ricorrente in molte occasioni aveva omesso di registrare gli ordini ricevuti dalle clienti. Confermo che più di una cliente si era lamentata di essere stata in più occasioni trattata in malo modo dalla ricorrente facendo presente il fatto all'azienda a cui avevano mandato e-mail, altre avevano inviato messaggi sull'applicativo WhatsApp. Per esempio, ricordo che era capitato che io stessa più volte ho ricontattato una cliente che aveva fatto un ordine e il cui ordine dal gestionale risultava rifiutato e per verificare il perché e ricordo che la cliente mi aveva riferito che era stata contattata da una signora per confermare l'ordine e che era stata molto maleducata e così la signora aveva rifiutato l'ordine. Sono sicura che la signora oggetto delle lamentele fosse proprio la in quanto spettava a lei telefonare al cliente per la Pt_1 conferma dell'ordine e la spedizione. Io entravo in un secondo momento quando
l'ordine risultava rifiutato>.
, dal canto suo, affermava: L'ufficio clienti della RDV raccoglieva Tes_1 tutte le segnalazioni dei clienti dei prodotti da tutta Italia e dall'estero e per tale motivo sono venuto a conoscenza delle problematiche con riferimento alla Co vendita dei prodotti da parte di;
peraltro io aveva assunto un ruolo di supervisore con riferimento alla modalità di vendita dei nostri prodotti da parte di sia l'errato inserimento degli ordini, che le rimostranze che CP_9 erano state fatte da alcuni clienti per il modo in cui erano stato trattati telefonicamente. Ricordo che erano state inviate anche dell'e-mail o chiamate al servizio clienti da svariate persone che si lamentavano. Tant'è che a causa di Co questi disservizi nella gestione degli ordini da parte di ero stato costretto a Co far pagare alla stessa una penale anche con un certo imbarazzo. Non ho mai Co rilevato problemi per quanto riguardo le vendite effettuate dallo staff di , i problemi nascevano quando la palla passava alla ricorrente che sia sui clienti che contattava direttamente lei, che sui clienti che lei contattava per la conferma dell'ordine, aveva un atteggiamento che provocava la caduta dell'ordine stesso.
Preciso che ci sono due momenti nella vendita dei prodotti: un primo momento in cui il cliente viene chiamato dalla venditrice per vendere i prodotti e con
20 riferimento a questo momento non si sono mai registrati particolari problemi;
poi c'è un secondo momento che è il più rilevante in cui il cliente viene contattato dall'operatrice per la conferma dell'ordine. Questa seconda attività era svolta Co per dalla ricorrente se ne occupava solo lei. È proprio con riferimento a questa seconda fase in cui erano sorte le problematiche di cui ho riferito prima.
Ricordo che le ragazze del servizio clienti mi avevano detto che alcuni clienti come non volevano più essere contattati dalla ricorrente perché si Per_3 rivolgeva a loro in modo sgarbato. Anche nei confronti delle mie dipendenti di
San Marino la ricorrente si rivolgeva con gli stesi toni sgarbati e offensivi>.
Ancora, sia sia delineavano gli effetti negativi per l'immagine Per_1 Tes_1 aziendale a seguito delle inadempienze o della sciatteria di Pt_1 nell'inserimento degli ordini, tanto che taluni clienti sporgevano reclamo
( di Lugano, secondo l'una, aveva rifiutato l'ordine e contattato CP_6 da noi aveva riferito che non era stato contento dell'ordine gestito dalla ricorrente e quindi noi avevamo detto di mandare una e-mail per spiegare
l'accaduto>; secondo l'altro, mi sembra di ricordare che questo cliente svizzero avesse lasciato una recensione negativa per un ordine mai arrivato>), interrompevano o disdicevano le forniture, come , cliente Parte_2 storica, che secondo era una delle tante clienti insoddisfatte. Siccome le Per_1 clienti dopo anni avevano con noi una certa confidenza ci ritelefonavano per dirci che l'ordine non lo volevano più perché quando venivano contattate per la conferma della spedizione venivano trattate in malo modo dalla > e Pt_1 per confermo la circostanza lo ricordo bene perché era una delle Tes_1 nostre migliori clienti, che non è stata poi più recuperata. Parecchi clienti abbiamo perso per questa stessa ragione, tant'è che avevo fatto pagare una Co penale di 25 mila euro alla nell'arco di 2 o 3 mesi, per cui i clienti persi erano tanti>; in modo simile sostenevano che si fossero svolti i fatti per la cliente che si era rifiutata di continuare fare ordini poiché Parte_3 durante l'ultima spedizione la sig.ra vostra dipendente è stata così Pt_1 scorbutica e maleducata che ho ritenuto non ordinare più dalla vostra azienda>.
21 Ne derivava un'emorragia di clientela, scaturita negligenze di , che non sempre era rimediabile, come deducevano Parte_1 confermo la circostanza, alcuni li abbiamo recuperati scusandoci altri Per_1 invece no (…) non ricordo il nome preciso dei clienti scontenti né il numero preciso, posso dire che a causa dei suoi comportamenti si erano lamentate anche delle colleghe che non volevano lavorare con lei, ad esempio se ne Persona_10 era andata perché bersaglio continuo dei commenti maligni della ricorrente sui vestiti, sul trucco ecc… e poi dopo aver parlato con il titolare l'aveva convinta a tornare e ancora oggi lavora in azienda> e , confermo la perdita di Tes_1 numerosi clienti anche per come risulta dal documento che mi si rammostra al doc. 4 della memoria e che è proveniente dal gestionale della nostra azienda>.
Trovava riscontro anche l'abitudine della ricorrente di trascorrere molto tempo durante l'orario di lavoro su internet in navigazione libera per coltivare curiosità personali, non solo per ricordo diretto di io stessa ho avuto modo di Per_1 vedere sul computer in uso alla ricorrente la cronologia dei siti web vistati quando il tecnico era venuto in azienda, ricordo che c'erano siti del tipo
Facebook con accesso registrato, youtube e altri che erano estrani ai gestionali che usavamo per lavorare>, ma anche sulla base di un'indagine tecnica commissionata da , il quale rivendicava la paternità dell'iniziativa, Tes_1 poiché i computer erano di proprietà di RDV s.r.l. e dati in concessione a CP_2
La datrice di lavoro versava in giudizio la relazione finale di analisi redatta da
DGCOM s.r.l. (cfr. doc. 3 fasc. resistente), la quale compendiava gli esiti degli approfondimenti forensi svolti dal 19 luglio 2021 su due personal computer aziendali che erano in uso alla stessa dipendente di Da essa si evince che CP_2
l'esame della cronologia attestava ricerche tramite Google, Facebook, Virgilio mail e , svolte da entrambi i supporti, con migliaia di accessi su pagine CP_10 riguardanti argomenti eccentrici rispetto all'attività commerciale cui Pt_1 era dedita.
Questo documento fornisce un argomento di prova che corrobora il narrato della teste Per_1
22 Quanto poi all'increscioso battibecco intercorso tra quest'ultima e la ricorrente, era così ripercorso dalla stessa Io mi trovavo in ufficio a lavorare e a un Per_1 certo punto ho ricevuto la telefonata del sig. che mi chiedeva di Tes_1 verificare la correttezza di un ordine che risultava inserito in modo errato io gli ho detto che non l'avevo inserito io e che era stata la ricorrente. Fra l'altro il
prima di chiamarmi aveva mandato un messaggio WhatsApp sul Tes_1 gruppo aziendale per chiedere spiegazione su questo ordine. Allora lui mi ha detto che io dovevo dire alla ricorrente di correggere l'ordine perché era sbagliato. Allora io sono andata da lei e le ho riferito quanto mi aveva detto il
chiedendole di correggere l'ordine. Lei a qual punto ha reagito in Tes_1 malo modo ha alzato la voce e mi detto: “Tu che sei arrivata ieri non mi devi dire quello che devo fare ragazzina”. Io ho risposto semplicemente che mi ero limitata a riferire quello che mi era stato detto dal . Lei mi ha detto: Tes_1
“Ciucci ancora il latte …”, io ci sono rimasta male anche perché con lei prima di allora non avevo mai avuto problemi andavamo anche a mangiare insieme. Poi lei ha preso sigarette e chiavi è andata in corridoio e ha continuato a dire frasi dello stesso genere: “Ah, ma dove siamo, gente che arriva da poco e si permette di dare ordini … adesso vado dai Carabinieri” fra l'altro so che per questo episodio la ricorrente era anche andata a fare denuncia nei miei confronti perché me lo ha riferito il . Oltre a me c'erano anche altre colleghe, Tes_1 ma non ricordo i nomi perché facevano i turni>.
Si osserva che il resoconto si presenta chiaro, lineare e coerente dal punto di vista intrinseco;
il suo ricordo era preciso e scandito in passaggi logici consequenziali, riportati con toni pacati e sobri, senza indulgere a notazioni astiose o recriminatorie. Essa offriva minuziosi particolari che cesellavano l'episodio, sintomo di aderenza al vero.
Stante l'assenza di relazioni critiche tra la teste e la ricorrente, sia all'epoca della loro convivenza in ufficio, sia in seguito, non vi è motivo per dubitare della sua sincerità e ipotizzare un mendacio, che si presenta come un fuor d'opera.
L'armonia della sua descrizione è rafforzata dalla collimanza con le propalazioni di : Ricordo che a maggio 2021 era sorto un problema su di un Tes_1
23 ordine, avevo chiesto spalla non essendo riuscito a parlare con la Per_1
. La mi aveva detto che non se ne era occupata lei ma la Pt_1 Per_1
, allora io avevo detto alla di andare e parlare con la ricorrente Pt_1 Per_1 per risolvere il problema. Io mi trovavo a San Marino. Dopo 40 minuti mi erano arrivate telefonate e messaggio telefonici deliranti della in cui diceva Pt_1 che sarebbe andata dai Carabinieri che voleva denunciare la che io Per_1 dovevo proteggerla e io non riuscivo a capire il senso. Ricordo che sono stato anche chiamato dai Carabinieri. La mi ha detto che era dispiaciuta e che Per_1 si era sentita offesa pesantemente dalla ricorrente, altre dipendenti Per_10
e avevano confermato la versione della ovvero, che era Per_9 CP_6 Per_1 stata offesa, senza apparente motivo, dalla quando lei le aveva Pt_1 chiesto di correggere l'ordine>.
Anche in questo caso sovvengono, a suffragio della bontà dell'apporto ora del teste, la limpidezza e la precisione con cui rievocava l'episodio, nei suoi termini essenziali;
egli si mostrava lucido e sicuro, si asteneva da considerazioni soggettive e da enfasi retorica.
Pertanto, va assegnata prevalenza alla loro versione rispetto a quella propugnata da , che si dipingeva come vittima di un'inopinata, virulenta Pt_1 esternazione polemica e offensiva di nella denuncia sporta ai Per_1
Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora il 16 giugno 2021 (cfr. all. 14 fasc. ricorrente).
L'inverosimiglianza del suo racconto si palesa da un lato per il contenuto delle parole ascritte a che dopo averla insultata come pazza> e schizzata>, Per_1 addirittura l'avrebbe minacciata di morte, non solo poiché quest'ultima - a detta della stessa ricorrente - non aveva alcun motivo plausibile per attaccarla, ma anche poiché fino a quel momento la loro frequentazione era stata caratterizzata da approcci del tutto neutri e pacifici, sicché una virulenza così spiccata non è plausibile;
dall'altro lato, si sottolinea la tardività della denuncia, sporta il 16 giugno 2025, ossia oltre un mese dopo questi presunti accessi di inusitata veemenza, che avrebbero imposto - laddove autentici - un immediato ricorso alla
24 tutela delle forze dell'ordine. La lunga e immotivata attesa nel cercare protezione tradisce l'inaffidabilità di questa prospettazione.
Ancora, le problematiche relazioni della lavoratrice con le colleghe, frutto della sua propensione a critiche aspre sui loro modi, l'abbigliamento o l'aspetto fisico, erano avallate dagli assunti concordi di (confermo la circostanza in più Per_1 occasioni le colleghe si sono confidate con me piangendo riferendomi che la ricorrente le aveva trattate in malo modo facendo loro anche dei dispetti. Epiteti denigratori nei miei confronti non li ha mai proferiti ho tuttavia sentito la ricorrente in più occasioni proferire frasi poco gentili nei confronti delle colleghe, soprattutto e del tipo “stai zitta, parlo io Persona_9 Persona_10 decido io, faccio quello che voglio …”. Anche con me una volta durante il periodo natalizio aveva avuto uno screzio ma non avevamo litigato, lei però faceva sempre pesare la sua anzianità e maggiore esperienza>) e di (Io Tes_1 direttamente non l'ho mai sentita offendere le colleghe, ma parlando delle colleghe con me la ricorrente si rivolgeva a loro chiamando la Per_9
“ignorante”, “maleducata”; la “sporcacciona”, “disordinata” e con Per_10
“atteggiamento sessuale ambiguo”; la “lavativa”. Poi dopo l'episodio di CP_6 maggio tutte le dipendenti mi avevano riferito degli atteggiamenti offensivi assunti nei loro confronti dalla ricorrente. Preciso che dopo questo episodio quando io ho chiesto che cos'era successo, la ma anche altre mi dissero Per_9 che volevano andare via perché l'ambiente lavorativo non era sereno a causa dei comportamenti della ricorrente. Mi dissero: “O lei o noi”. Poi dopo quell'episodio la ricorrente non si è più vista, quindi sono rimaste>).
Osserva la Decidente che i testi sentiti a prova contraria non riuscivano a scalfire il solido compendio appena tratteggiato.
Invero, non può assumere valore dirimente la positiva rappresentazione offerta da , dal momento che l'intera sua esperienza lavorativa in Testimone_3 CP_2 si esauriva in una settimana, tra l'altro part time e risoltasi nella mera frequenza di un corso di formazione tenuto dalla stessa , di talché era portatrice di Pt_1 una visione troppo parziale e limitata per lumeggiare ad ampio raggio la situazione della ricorrente.
25 Di scarso significato euristico è il contributo conoscitivo di , che Testimone_5 non aveva lavorato con e si limitava a reminiscenze de relato, peraltro Pt_1 così nebulose ed evasive da apparire inintelleggibili. Per un verso, adduceva so solo che ha avuto dei problemi gestionali, più di una volta mi ha riferito che inseriva degli ordini e poi non li ritrovava sul suo p.c. né come dati cioè nome e cognomi, né come prezzi. Di questo si è lamentata più di una volta con me.
Prima non avevo mai sentito di questi problemi ne ha parlato solo negli ultimi mesi del rapporto di lavoro … Posso solo dire che in tutti gli anni che ha lavorato non aveva mai avuto discussioni o problemi>; in merito a eventi enucleati in modo specifico, nulla sapeva.
Per altro verso, interrogata sulla diatriba tra la ricorrente e la collega Per_1 spiegava: io so che la ricorrente a maggio è stata aggredita, ho visto una sua video chiamata mentre si trovava nel pronto soccorso, piangeva ed era disperata. Mentre era in pronto soccorso mi aveva riferito che era stata aggredita dalla compagna del titolare. Mi ha riferito che più di una volta ha avuto una discussione con la compagna del titolare perché non trovava più gli ordini nel computer. Mi ha altresì riferito che la compagna del titolare le aveva detto “Cosa devo fare per mandarti via”. Anche dopo continuava a piangere ed aveva crisi di panico non si poteva avere una conversazione con lei perché era un continuo piangere>.
Rileva la Giudice che questa narrazione è eccentrica, poiché lascia trapelare aspetti di straordinaria pregnanza (quali il rapporto tra la donna scagliatasi contro la ricorrente e il legale rappresentante della società, nonché l'esasperata invettiva con minaccia di licenziamento) mai agitati prima;
peraltro nemmeno rispecchia la dinamica degli eventi risultante dalla denuncia di , di Pt_1 talché pare attinente a un avvenimento diverso.
Rimane l'isolata posizione di , la quale aveva lavorato per Testimone_2 CP_2 secondo cui non vi erano mai stati conflitti degni di nota, ma la sua testimonianza va giudicata recessiva per la sua approssimazione, tanto che nemmeno faceva cenno all'eclatante scontro avvenuto con Poiché restava silente sul fatto Per_1 topico e glissava in merito alla puntigliosa declinazione di inadempienze e
26 trasgressioni accumulatesi nel tempo, secondo quando dedotto da risulta CP_2 poco credibile anche nella parte in cui è sovrapponibile con i dinieghi di
. Pt_1
Infine, per quanto attiene al portato dichiarativo di , è anodino Testimone_4 sia in quanto essa non era mai stata collega di lavoro di , sia in quanto Pt_1 negava di poter rispondere in merito ai fatti di causa. Ammetteva di aver ricevuto confidenze dall'amica in merito a un'aggressione fisica e verbale subìta sul luogo di lavoro presso ma puntualizzava che l'episodio di cui aveva conoscenza CP_2 non corrispondeva a quello descritto nel cap. 9, oggetto della terza contestazione disciplinare del 26 maggio 2021 (doc. 5 fasc. ricorrente) e delal correlata denuncia di . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si devono ritenere acclarate plurime, reiterate e importanti violazioni dei doveri professionali imputabili a (scarsa o Pt_1 nulla diligenza nello svolgimento delle sue mansioni, modi rozzi e inurbani con la clientela, uso improprio dei beni aziendali), donde rottura del patto fiduciario con il datore di lavoro e conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa.
L'irrecuperabilità della situazione si stagliava a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata da RDV s.r.l. nei confronti di per perdita di CP_2 clientela e di immagine, cui seguiva il pagamento della somma di euro 25.000
(cfr. doc. 5 fasc. resistente).
Si dunque di fronte a una sanzione disciplinare legittima e proporzionata, anche tenuto conto che l'art. 238 C.C.N.L. individua sanzioni conservative per contegni di lieve entità.
La domanda della ricorrente di declaratoria di invalidità e inefficacia del licenziamento è rigettata.
11. In merito alle differenze retributive reclamate dalla lavoratrice, siccome di fatto avrebbe svolto mansioni di impiegata amministrativa di 1° livello secondo il
C.C.N.L. Commercio è inammissibile.
Si rammenta che, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per le domande volte ad ottenere emolumenti superiori a quelli contrattualmente
27 previsti, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare le effettive modalità di svolgimento del rapporto.
Con particolare riguardo all'addotta assegnazione di mansioni superiori rispetto al profilo contrattualmente riconosciuto, è pacifico che il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini> [così statuisce, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
22 novembre 2019, n. 30580; nello stesso senso, si legga Sez. Lav., sentenza n.
8589 del 28 aprile 2015 (Rv. 635313 - 01)].
Nel caso che occupa, la lavoratrice ometteva del tutto di esplicitare
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria>, ancor prima di effettuare un paragone tra le stesse e con le mansioni asseritamente da lei svolte.
Ne discende che non è stata effettuata una precisa allegazione dei fatti costituivi della domanda, che - per come formulata - risulta inammissibile.
Ogni altra questione è assorbita.
12. Da ultimo, avanzava domanda riconvenzionale a causa dei danni CP_2 cagionati alla medesima dall'inadempimento (o dal non esatto adempimento) delle obbligazioni gravanti su in forza del contratto di lavoro. Pt_1
Come delineato in precedenza, l'atteggiamento scostante e incivile della ricorrente comportava la disaffezione della migliore clientela, oltre a un danno d'immagine.
Ne scaturivano ripercussioni tra le società RDV s.r.l. (committente) e CP_2
(appaltatrice), poiché la prima, a causa della riduzione del volume di affari, chiedeva e otteneva dalla seconda un ristoro, pari a 25.000 euro.
A ciò si aggiunga che dedicava parte consistente del suo orario di lavoro Pt_1
a visitare il web per esigenze individuali, con sottrazione di tempo ai suoi compiti.
28 Il danno, in via equitativa, può essere quantificato in euro 4.000, da compensarsi con le somme dovute a . Pt_1
13. La parziale soccombenza reciproca tra la ricorrente e l'impresa CP_2 nonché la difficoltà della prova giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento dell'importo netto di euro 8.777,53, a titolo di retribuzione per le mensilità di settembre e ottobre 2021, non versato da già a;
CP_1 CP_2 Parte_1
2) condanna già al pagamento in favore della CP_1 CP_2 ricorrente della somma complessiva netta di euro 8.777,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) accerta la responsabilità di per il danno cagionato a Parte_1
già nei termini meglio precisati in narrativa, CP_1 CP_2 quantificato in via equitativa in euro 4.000;
4) compensa parzialmente il credito vantato da nei Parte_1 confronti di già con la somma dovuta dalla stessa alla CP_1 CP_2 medesima società, nella misura di euro 4.000,00;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro G. Bembo (foro di Milano)
- RICORRENTE contro
già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sorrentino (foro di Brescia)
- RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 4 marzo 2022) impugnava il licenziamento intimato in data 1 Parte_1 ottobre 2021 da - sua datrice di lavoro dal 18 febbraio 2015 - e chiedeva il CP_2 riconoscimento di un'indennità risarcitoria di importo pari a sei mensilità.
Inoltre, domandava la condanna della società al pagamento delle ultime due mensilità retributive (agosto e settembre 2021), pari a euro 3.062,64 lordi complessivi e del T.F.R. maturato nel corso del rapporto, pari a euro 8.846,70 lordi, nonché delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dal 30 dicembre 2015 all'1 ottobre 2021, quantificate in euro 38.782,50 netti a titolo di retribuzione ed euro 12.970,80 lordi a titolo di T.F.R.
Conveniva in giudizio anche l' Brescia, per Controparte_5 sentir condannare l'impresa alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, con versamento all'ente previdenziale di euro 22.354,60 a titolo di contributi.
Il tutto, con interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici
I.S.T.A.T., con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Più precisamente, adduceva che:
- era stata assunta in data 18 febbraio 2015 da con un contratto di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dieci con la qualifica di telefonista addetta ai call center per l'informazione;
- alla scadenza di tale contratto - e, dunque, a far data dal 30 dicembre 2015
- aveva sottoscritto con la società un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata amministrativa (doc. 2);
- durante il periodo lavorativo alle dipendenze della convenuta svolgeva mansioni amministrative e, quindi, afferenti:
a) alla selezione e alla formazione di nuovo personale;
2 b) alla gestione degli appuntamenti e alla cura delle pubbliche relazioni di
[...]
volta all'ampliamento della sua rete commerciale;
CP_2
c) alla tenuta ed all'aggiornamento della rubrica e degli ordini della società, oltreché dei rapporti coi clienti;
- successivamente, con quattro distinte raccomandate a./r. del 26 maggio
2021 (docc. 3, 4, 5 e 6), la datrice di lavoro sollevava nei confronti della ricorrente altrettanti addebiti disciplinari, per:
1) la mancata registrazione di alcuni ordini verbali secondo le procedure aziendali e, inoltre, l'atteggiamento maleducato e cafone nei confronti di alcune clienti “in fase di conferma d'ordine e di preavviso di conferma”
(doc. 3);
2) l'utilizzo del computer aziendale per scopi personali “per almeno un'ora al giorno, sottraendo attenzione, tempo ed impegno alle (…) mansioni e comportando per la società sia un uso improprio dei beni aziendali che un danno qualificabile nell'indebito percepimento di retribuzione e nella perdita di possibili guadagni” (doc. 4);
3) essersi rivolta alla collega con un tono offensivo e aggressivo, Per_1 negli uffici della società e alla presenza di altre dipendenti (doc. 5);
4) aver usato, in più occasioni, toni offensivi e denigratori nei confronti di altre dipendenti (doc. 6);
- con comunicazione P.E.C. del 3 giugno 2021 (doc. 7), - a mezzo Pt_1 del suo legale - riscontrava le comunicazioni e contestava gli addebiti disciplinari formulati nei suoi confronti, in quanto deduceva che:
1) i pretesi fatti addebitati non corrispondevano al vero e potevano essere smentiti anche documentalmente;
2) l'invio delle simultanee contestazioni disciplinari appariva strumentale alla volontà di estromettere, senza ragione alcuna, la ricorrente dal posto di lavoro;
3 3) le continue vessazioni che aveva subìto, specie nell'ultimo anno, avevano ingenerato una situazione di grave sofferenza e malattia, che perdurava alla data del ricorso;
4) a causa del sostanziale e prolungato sottoinquadramento di , la Pt_1 società era diffidata a effettuare la regolarizzazione e a corrisponderle le differenze retributive;
- con raccomandata a./r. dell'8 giugno 2021 (doc. 8), la datrice di lavoro elevava alla ricorrente un nuovo addebito disciplinare - a seguito della segnalazione ricevuta da un cliente, - per l'irregolarità di un CP_6 ordine eseguito nel mese di aprile 2021;
- con raccomandata a./r. del 14 giugno 2021 (doc. 9), era ascritto da CP_2
a un ulteriore addebito disciplinare, poiché aveva “trattato molto Pt_1 male” una cliente, , nel corso di un colloquio telefonico Parte_2 intercorso a seguito della conferma di spedizione;
- con comunicazione P.E.C. del 22 giugno 2021 (doc. 10), la lavoratrice - a mezzo del suo legale - riscontrava la contestazione ed eccepiva la non rispondenza al vero del fatto addebitatole, nonché in ogni caso, la genericità dell'addebito, privo di qualsiasi connotazione temporale;
- in data 16 giugno 2021 sporgeva denuncia (doc. 11) nei confronti Pt_1 di una sua collega ( , in cui lamentava che quest'ultima, in data Per_1
11 maggio 2021, durante l'orario di lavoro, senza alcun motivo, inveiva ripetutamente nei suoi confronti, per poi minacciarla di morte;
- a seguito di tale episodio, la ricorrente cominciava a soffrire di ripetuti attacchi di ansia, tanto da doversi sottoporre a plurime visite mediche di controllo presso diverse strutture sanitarie, meglio elencate in ricorso;
- il peggioramento delle condizioni di salute impediva alla lavoratrice, a far data dal mese di maggio 2021, di recarsi quotidianamente in ufficio (come aveva fatto sino ad allora);
4 - nonostante essa non fosse presente in ufficio, la convenuta muoveva altri addebiti disciplinari nei suoi confronti;
- con raccomandata a./r. del 19 luglio 2021 (doc. 21) era contestato l'utilizzo di toni inappropriati con una cliente, Parte_3 nell'evasione di un ordine commerciale;
- con comunicazione P.E.C. del 21 luglio 2021 (doc. 22), la lavoratrice - a mezzo del suo difensore - lamentava nuovamente il proprio errato inquadramento contrattuale, posto che “a far data dal 31 dicembre 2015 sino ad oggi la sig.ra ha svolto la mansione di gerente, Pt_1 inquadrabile al I° livello del citato CCNL, con le conseguenti differenze retributive, contributive e assicurative” e diffidava la datrice a corrisponderle le relative differenze retributive. A mezzo della medesima comunicazione, la ricorrente lamentava altresì che la voce “trasferte Italia” era stata utilizzata dalla società per celare le provvigioni riconosciute al raggiungimento degli obiettivi mensili di fatturato;
- con comunicazione P.E.C. del 9 settembre 2021 (doc. 23), la resistente non accoglieva la richiesta formulata in data 22 luglio 2021 da , per Pt_1 difetto delle specifiche richieste dalla sezione quarta titolo quinto capo quinto del C.C.N.L. Commercio, applicabile al caso di specie;
- con raccomandata a./r. del 25 agosto 2021 (doc. 24) comunicava CP_2 alla donna che le erano state inviate sette contestazioni disciplinari, e, per l'effetto, la convocava presso la sede sociale per il giorno 29 settembre
2021 al fine di ricevere spiegazioni;
- con comunicazione P.E.C. del 31 agosto 2021 (doc. 25), la ricorrente chiedeva - stante la persistenza dello stato patologico - che la società, decorsi 180 giorni di assenza nell'anno solare, le prolungasse il periodo di conservazione del posto di lavoro per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni;
- con raccomandata a./r. del 9 settembre 2021 (doc. 26), la datrice comunicava alla ricorrente che il certificato medico prodotto a mezzo
5 WhatsApp in data 20 agosto 2021, decorrente dal 18 agosto 2021, era stato presentato oltre le 48 ore successive all'inizio o comunque al protrarsi del periodo di malattia, così “ingenerando una assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il giorno 18 agosto 2021”;
- con successiva raccomandata a./r. datata 1 ottobre 2021 (doc. 27) la resistente, preso atto che “le contestazioni disciplinari avanzate, nella loro complessità, risultano aver fatto venir meno il rapporto di fiducia che deve sussistere tra titolare e dipendente”, comunicava a la Pt_1 risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa;
- essa impugnava il licenziamento a mezzo del patrono con comunicazione
P.E.C. del 25 ottobre 2021 (doc. 28). Nella stessa missiva la donna censurava il suo prolungato sottoinquadramento professionale, senza tuttavia che la società le avesse mai corrisposto le differenze retributive;
- l'impresa non riscontrava la comunicazione e non aderiva al procedimento conciliativo promosso in data 16 dicembre 2021 da (doc. 29). Pt_1
lamentava: Pt_1
1) manifesta insussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento comminato in data 1 ottobre 2021, con conseguente obbligo gravante in capo a di corrisponderle una indennità risarcitoria CP_2 omnicomprensiva ex art. 9 d. lgs. n. 23/2015;
2) mancata corresponsione delle ultime due mensilità retributive, oltreché del
T.F.R. maturato, da parte di CP_2
3) retribuzione inferiore al dovuto dal 30 dicembre 2015 alla data del licenziamento, per svolgimento di mansioni superiori, di natura amministrativa, rispetto al livello formale di inquadramento contrattuale attribuitole dalla società, quale telefonista>, donde necessità di regolarizzazione della sua posizione verso l' con versamento CP_4 all'ente medesimo da parte della datrice di lavoro degli oneri previdenziali e assistenziali che essa aveva maturato.
6 Allegava ricca produzione documentale attestante il ruolo effettivamente ricoperto.
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
In via principale e nel merito:
- per le ragioni e le causali tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare
l'invalidità e/o l'inefficacia del provvedimento di licenziamento intimato dalla
in persona del l.r.p.t., alla sig.ra con raccomandata CP_2 Parte_1 del 01 ottobre 2021 poiché comminato in violazione dei criteri di legge, per
l'effetto
- in accoglimento del presente ricorso ed in applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n.
23/2015 - condannare la società resistente al pagamento - in ragione degli anni di servizio prestati dalla ricorrente - di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di sei mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dunque per complessivi € 9.228,18 - o comunque la diversa somma che l'adito
Tribunale riterrà di giustizia - oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare la mancata corresponsione delle ultime due mensilità retributive e del T.F.R. maturato dalla sig.ra , per l'effetto Parte_1 condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle somma di € CP_2
3.062,64 lordi per le mensilità di agosto 2021 e di settembre 2021, oltre ad €
8.846,70 lordi a titolo di T.F.R. maturato - o comunque la diversa somma che
l'adito Tribunale riterrà di giustizia - oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT ove dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento del danno per le ragioni e le causali tutte esposte in narrativa;
- accertato e dichiarato che la sig.ra , per tutto il periodo di Parte_1 assunzione presso la ha svolto le mansioni di impiegata CP_2 amministrativa inquadrabili nel I° livello del C.C.N.L. Commercio e Terziario
7 Confcommercio anziché nel V° livello del medesimo C.C.N.L., accertata e dichiarata altresì la conseguente e parziale omissione retributiva e contributiva ad opera della per l'effetto condannare quest'ultima a versare: CP_2
• alla sig.ra , la somma di € 38.782,50 netti - o comunque la Parte_1 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte per il periodo decorrente dal 30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici
ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
• alla sig.ra , la somma di € 12.970,80 lordi - o comunque la Parte_1 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di T.F.R maturato per il periodo decorrente dal 30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
• all' , in persona del Direttore p.t. - a Controparte_7 valere sulla posizione contributiva dell'odierna ricorrente - la somma di €
22.354,60 - o comunque la diversa somma che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, anche in applicazione degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. - a titolo di differenze contributive maturate e non corrisposte per il periodo decorrente dal
30 dicembre 2015 al 01 ottobre 2021, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria in misura pari agli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno della maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.>.
2. Con comparsa depositata su ON il 19 giugno 2022 si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava CP_2 tutte le deduzioni e allegazioni avversarie.
In particolare, assumeva che:
8 - aveva lavorato part time alle dipendenze di svolgendo Pt_1 CP_2 sempre le mansioni di operatrice di call-centre. Pertanto, riceveva le telefonate delle clienti che effettuavano ordini dei prodotti cosmetici e contattava telefonicamente le clienti già acquisite per proporre ulteriori ordini o per avvisare delle spedizioni dei prodotti;
- riepilogava e confermava le condotte consumate nel corso dell'anno 2021 che le erano valse contestazioni disciplinari da parte dell'azienda;
- nel mese di settembre 2021, la società informatica DGCOM s.r.l., incaricata da RDV s.r.l., proprietaria del personal computer in uso a Parte_1
, redigeva l'allegata perizia, dalla quale emergeva che nel corso
[...] dell'anno 2021 la lavoratrice, durante l'orario di lavoro, aveva trascorso moltissime ore su pagine web non attinenti con la prestazione lavorativa
(Facebook, Youtube, tgcom24, sfondi, alimenti, cfr. doc. 3);
- a seguito di ulteriori verifiche emergeva, poi, che moltissime clienti (di cui era fornito un elenco nominativo) avevano interrotto l'acquisto dei prodotti commercializzati da a causa dei comportamenti CP_2 maleducati e delle negligenze commesse da (doc. 4, Parte_1 schede prodotti acquistati);
- in ragione del danno all'immagine e della perdita dei clienti causati dalla ricorrente, aveva dovuto risarcire a RDV s.r.l. (società di San CP_2 marino concessionaria dei prodotti cosmetici con i marchi “rituelle de vie”
e “rdu cosmetics” commercializzati dalla datrice di lavoro) la somma di
25.000,00 € (doc.5);
- in data 23 settembre 2021 effettuava, mediante bonifico bancario CP_2 sul conto corrente intestato a il pagamento della Parte_1 retribuzione netta del mese di agosto 2021 (doc. 6);
- la società aveva regolarmente effettuato come per legge il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali delle retribuzioni dovute alla ricorrente relativamente ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021 (doc. 7), ma non aveva, invece, pagato la retribuzione netta indicata nella busta paga di settembre 2021 (916,00 €) e la retribuzione netta indicata nella busta paga del mese di ottobre 2021, cioè le spettanze di fine rapporto e il T.F.R.
9 (7.861,53 €), in quando rivendicava la compensazione con i danni riportati a seguito delle condotte perpetrate da (doc. 8). Parte_1
Inoltre, contestava e disconosceva il carteggio compiegato dalla lavoratrice per dimostrare la funzione asseritamente svolta per anni di impiegata amministrativa, siccome non proveniente da CP_2
Asseriva la legittimità del licenziamento disciplinare, sia per la sussistenza degli addebiti, sia in quanto tempestivo e proporzionato alla gravità dei comportamenti tenuti;
in via subordinata, se non fosse stata riconosciuta la giusta causa di recesso, quantomeno si sarebbe dovuto ritenere integrato un giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/66.
Si evidenziava che aveva pagato alla ricorrente la retribuzione del mese di CP_2 agosto 2021, in base alla relativa busta paga, mediante bonifico bancario in data
23 settembre 2021 (cfr. doc.6).
La datrice di lavoro aveva, inoltre, regolarmente effettuato come per legge il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali delle retribuzioni dovute alla donna relativamente ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021 (cfr. doc. 7).
Invece, non le aveva pagato la retribuzione netta indicata ne lla busta paga di settembre 2021 (916,00 €) e la retribuzione netta indicata nella busta paga del mese di ottobre 2021, cioè le spettanze di fine rapporto e il T.F.R. (7.861,53 €) - unici crediti che poteva vantare la ricorrente - in quanto intendeva eccepire in compensazione i maggiori danni subìti a causa delle condotte illegittime a lei imputate.
Ancora, la domanda di accertamento di mansioni superiori e di pagamento delle asserite differenze retributive era inammissibile in primo luogo poiché la ricorrente aveva omesso di trascrivere la declaratoria contrattuale sul livello di appartenenza, articolare i numerosi profili professionali concernenti la qualifica rivendicata e comparare i livelli previsti dal contratto collettivo alle mansioni effettivamente svolte;
in secondo luogo, per la carenza di allegazioni che non rendevano possibile ricostruire la pretesa retributiva (non erano state versate in atti le buste paga dell'intero periodo lavorativo, né era stato prodotto un
10 conteggio dettagliato mese per mese e voce per voce, né essa aveva indicato i criteri posti alla base dei propri c.d. conteggi, di cui ai docc. 75 e 76 fasc. ricorrente).
In ogni caso la pretesa era infondata nel merito.
A ogni buon conto, si eccepiva la prescrizione quinquennale a ritroso, fino al 4 marzo 2017.
Infine, era spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno causato da per violazione del dovere di diligenza, con danno all'immagine della Pt_1 società e per perdita della clientela, quantificati anche in via equitativa in euro
26.000, da compensarsi con somme a credito della lavoratrice.
Erano dimesse le seguenti conclusioni:
Nel merito ed in via riconvenzionale:
- rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra nei Parte_1 confronti della in quanto inammissibili e/o in quanto del tutto infondate CP_2 in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra Parte_1 relativamente ai fatti descritti nella narrativa del presente atto (perdite di clienti e danno all'immagina - utilizzo di parte del tempo da dedicarsi alla prestazione lavorativa per scopi personali) e per l'effetto condannare la stessa a pagare alla la somma di 26.000,00 € o quella diversa somma che verrà CP_2 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
- compensare, in tutto o in parte, eventuali crediti retributivi che dovessero risultare a favore della lavoratrice con il credito che dovesse risultare dall'accoglimento della domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare chi verrà ritenuto a seguito di tale compensazione a pagare la differenza nella misura che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre I.V.A. e C.P.A.>.
11 3. Con comparsa depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022 si costituiva in giudizio tempestivamente l' il quale - premessa una ricostruzione del CP_4 quadro normativo, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità - domandava, in caso di accoglimento del ricorso, l'accertamento dell'omissione contributiva derivante dalle errate denunce della datrice di lavoro e, per l'effetto, la condanna di al pagamento della maggior contribuzione CP_2 relativa al periodo 30 dicembre 2015 - 1 ottobre 2021.
Con vittoria delle spese di lite.
4. Fallito il tentativo di conciliazione il Giudice, su istanza della ricorrente, pronunciava in data 30 dicembre 2022 ordinanza ex art. 423 c.p.c. con cui ingiungeva a il pagamento in favore di delle somme indicate CP_2 Pt_1 nelle buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2021, pari euro 916,00 netti
(busta paga di settembre 2021) e a euro 7.861,53 netti (busta paga di ottobre
2021).
Infatti, le prove documentali prodotte a sostegno del credito opposto in compensazione da parte della convenuta necessitavano di adeguato riscontro da parte dei testimoni, donde ammissione di prova sul punto (capitoli 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 18 e 19 della memoria).
Dunque, ordinava alla convenuta di versare immediatamente in favore della ricorrente la somma netta di euro 8.777,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Era espletata l'istruttoria con audizione dei testi , Per_1 Testimone_1
e all'udienza 18 giugno 2024; , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza 6 maggio 2025; all'udienza 23 settembre 2025. Testimone_5
Indi le parti rinunciavano ai testi residui.
La Giudice, rigettata la richiesta della lavoratrice di produzione di file audio in merito alla lite con per tardività, ritenuta la causa matura per Per_1 decisione, rinviava per discussione all'udienza 23 ottobre 2025, da celebrarsi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
12 Tutte le parti processuali depositavano tempestivamente note finali, in cui si riportavano alle conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Decidente che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei limitati termini di cui in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Preliminarmente, si sottolinea che, come dimostrano le visure C.C.I.A.A. prodotte dal difensore della ricorrente l'8 aprile 2025, in data 27 maggio 2024
[...] variava la denominazione in e trasferiva la sede legale da Brescia, CP_2 CP_1 via Zara 6 a Cremona, in via XI febbraio 25, sicché quest'ultima è subentrata nei rapporti processuali e sostanziali.
7. Tanto premesso, un primo rilievo: alcune circostanze in fatto sono pacifiche, in quanto non contestate dalle parti.
Innanzitutto, è certo che era assunta da il 18 febbraio Parte_1 CP_2
2015, inizialmente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dieci con la qualifica di telefonista addetto ai call center per
l'informazione>; poi, dal 30 dicembre 2015 con un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata amministrativa>, come risulta dalla comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego della Provincia di Brescia (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
In secondo luogo, è irrefutabile che questo contratto di lavoro cessava con il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro l'1 ottobre 2021.
8. Va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
13 Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> - come si legge in
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512 (Rv. 476758 - 01); si veda anche Sez. Lav., sentenza n. 7310 del 29 maggio 2001 (Rv. 547109 - 01).
9. Ciò posto, ritiene la Giudice che possano senz'altro essere riconosciuti a gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro reclamati nei confronti Pt_1 di a titolo di retribuzione netta per le mensilità di settembre e ottobre CP_2
2021, rimaste impagate per stessa ammissione della società datrice di lavoro, la quale - al contrario - affermava e provava il pagamento delle trattenute fiscali e previdenziali per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 - cfr. quietanze con modello F24, doc. 7 fasc. resistente.
Pertanto, si accerta il diritto della lavoratrice al compenso da lei maturato per le mensilità di settembre e ottobre 2021, pari rispettivamente a euro 916,00 netti
(busta paga di settembre 2021) e a euro 7.861,53 netti (busta paga di ottobre
2021).
Si rammenta che, per questi stessi importi era già emessa il 30 dicembre 2022, in accoglimento di istanza del ricorrente, ordinanza anticipatoria ex art. 423 c.p.c. di ingiunzione di pagamento di somme non contestate per la somma netta di euro
8.777,53, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, che va dunque integralmente confermata.
10. Reputa la Decidente che le censure mosse dal patrono della lavoratrice al licenziamento intimato dalla società l'1 ottobre 2021 non siano persuasive e che vadano rigettate.
Da un lato, si doleva dell'insussistenza di giusta causa posta a Pt_1 fondamento dell'atto di recesso datoriale, siccome negava la veridicità dei
14 contegni stigmatizzati da come illeciti disciplinari per violazione del CP_2 dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c.
Il riferimento è alla galleria di mancanze oggetto, ciascuna, di autonoma missiva, con le quali la società esplicitava in fatto, a partire da maggio 2021, i singoli comportamenti ritenuti fonte di responsabilità disciplinare.
Dall'altro lato, essa sottolineava la genericità e l'inconsistenza delle critiche mosse nei suoi riguardi.
Dall'altro lato ancora, la lavoratrice rilevava l'intempestività della decisione di
[...]
avuto riguardo alla risalenza dei suoi pretesi atteggiamenti illegittimi. CP_2
Si osserva che le lettere di contestazione prodromiche alla cessazione del rapporto sono agli atti, in quanto prodotte dalla stessa ricorrente;
dalla loro semplice lettura si desume che in ogni caso vi era una descrizione chiara e precisa, circostanziata da minuziosi dettagli individualizzanti, che radicava nella concretezza l'agire di ritenuto non conforme alle direttive del datore di Pt_1 lavoro e ai moduli organizzativi aziendali.
Segnatamente:
- il 26 maggio 2021 si riportava che essa non aveva registrato alcuni ordini verbali (tra cui quello di tale ) in modo corretto, donde Persona_2 lamentele della stessa e la sua comunicazione di non voler più effettuare ordini. Da gennaio 2021 questa situazione si era verificata quattro, cinque volte al mese per un valore di circa 100 euro a ordine. Erano altresì pervenute rimostranze di parecchie clienti (indicate nominativamente, tali
, , e ), Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 per il modo con cui la ricorrente si era interfacciata con loro, definito maleducato e cafone>, descritto con parole quali mi ha preso a pesci in faccia> (cfr. doc. 3 fasc. ricorr.);
- il 26 maggio 2021 si rappresentava che usava il computer Pt_1 aziendale per compulsare siti internet a scopo personale almeno un'ora al giorno, con sottrazione di tempo, energie e impegno alle sue mansioni, nonché con uso improprio dei beni aziendali (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.);
15 - il 26 maggio 2021 le era imputata un'aggressione verbale, con toni arroganti e prepotenti, alla collega incaricata da Per_1 Tes_1
(socio di e referente della società cliente RDV s.r.l.) di
[...] CP_2 chiederle chiarimenti su un ordine. Secondo la ricostruzione proposta, davanti a due dipendenti ( e , ad alta Persona_7 Persona_8 voce affinché udissero, diceva: Non sei tu che mi devi dire cosa Pt_1 fare, che sei arrivata l'altro ieri>, cosa vuoi tu che ciucci ancora il latte>, per poi lasciare l'ufficio annunciando di volersi rivolgere ai Carabinieri, così da far sentire l'alterco ai dipendenti degli uffici vicini (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.);
- il 26 maggio 2021 si evidenziava che in più occasioni le colleghe della ricorrente , , e Per_1 Persona_9 Persona_10 Persona_7
avevano riferito che essa aveva usato toni offensivi, Controparte_8 ingiuriosi e denigratori, con epiteti come ignorante>, paesana> e con commenti sull'abbigliamento, le abitudini e la loro persona, fino a apostrofare con l'ingiuria negretta> l'impiegata (cfr. doc. 6 Per_1 fasc. ricorr.);
- l'8 giugno 2021 la datrice deduceva che aveva segnalato CP_6
l'irregolare inserimento di un suo ordine di aprile 2021, di talché aveva espresso il suo disappunto e scritto una recensione negativa (cfr. doc. 8 fasc. ricorr.);
- il 14 giugno 2021 annotava che , cliente fissa dal CP_2 Parte_2
2019, aveva deliberatamente interrotto gli acquisti a seguito di un colloquio con per una conferma di spedizione, poiché era stata Pt_1 trattata molto male da lei (cfr. doc. 9 fasc. ricorr.).
Emerge in modo plastico la specificità degli argomenti esposti in ciascuna delle comunicazioni, di talché esse integrano corretta e limpida informazione alla lavoratrice, con adeguata contestualizzazione anche sul piano temporale, sicché essa era posta in condizioni di articolare una difesa coerente e puntuale.
In merito allo iato intercorso tra queste lettere e il provvedimento di recesso dell'1 ottobre 2021, va sottolineato che nel caso di specie si imponeva in modo evidente
16 la necessità di una ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte della società, in quanto si trattava di una gamma composita di atti, di diversa natura, che avevano avuto incidenza sia all'interno del posto di lavoro, sia sul versante esterno delle relazioni contrattuali.
Si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo>, come statuito da Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 15649 dell'1/07/2010 (Rv. 614494 -
01). Nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 20719 del 10/09/2013 (Rv. 628278 - 01) e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.
14726 del 27/05/2024 (Rv. 671309 - 01).
Si considera altresì che recentemente si è chiosato il principio con questa ulteriore precisazione: In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente
17 certezza>, così Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 109 del 3/01/2024 (Rv. 669691 -
01).
Ma vi è di più.
Invero, si assentava dal lavoro sin dal 25 maggio 2021 a seguito di Pt_1 malattia (cfr. doc. 13 fasc. ricorr.) e non rientrava più in ufficio, per la protrazione del suo stato patologico fino al 15 ottobre 2021, come da certificazioni mediche a fascicolo (cfr. doc. 14, 15, 17, 18 e 19 fasc. ricorr.).
L'intervallo di quattro mesi dalle prime contestazioni alla decisione espulsiva, già di per sé contenuto e rispettoso della necessità di consentire alla lavoratrice il tempo adeguato per la propria difesa, non risulta allora sproporzionato e contrastante con i requisiti di immediatezza e tempestività condizionanti la validità del licenziamento per giusta causa, proprio in quanto si offriva alla dipendente un lasso temporale ampio per potersi giustificare, anche offrendo il carteggio annunciato a confutazione delle allegazioni datoriali, né ledeva il suo legittimo affidamento.
A ogni buon conto, si sottolinea che alle articolate accuse sopra sunteggiate si limitava a opporre una semplice negatoria e non produceva Pt_1 nemmeno i documenti che assumeva potessero confutarle.
Quanto al profilo della sussistenza della giusta causa, reputa la Giudice che si debba ritenere dimostrato che si macchiava di plurime e reiterate Pt_1 violazioni, di rilevante entità, dei doveri gravanti sul lavoratore, così come declinati dall'art. 233 del C.C.N.L. Commercio (cfr. all. 74 fasc. ricorrente).
Questa previsione, che risulta inscritta nel Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari> e la cui rubrica recita Obbligo del prestatore di lavoro>, così stabilisce: Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa>.
La rilevanza di questa disciplina è apprezzabile ai sensi del successivo art. 238
C.C.N.L., che elenca la gamma dei provvedimenti disciplinari adottabili dal datore
18 di lavoro, tra cui il licenziamento. In particolare, per il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge> si prescrive: Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5)
(licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
(…) - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1° e 2° comma;
infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto>.
Se ne ricava che un'accertata infrazione agli obblighi cristallizzati nell'ampia formula dell'art. 233 è idonea e sufficiente a legittimare il recesso dell'azienda, purché connotata dal requisito della gravità.
Nel caso di specie, l'insubordinazione reiterata e di significativa entità da parte di
è scolpita dalle dichiarazioni convergenti dei testi escussi, ex colleghi Pt_1 della ricorrente.
Infatti, il 18 giugno 2024 erano auditi sia la quale aveva lavorato per Per_1 la società resistente da settembre 2020 a febbraio 2023, con i compiti di gestire le politiche social e le pratiche post-vendita, sia , il quale Testimone_1 all'epoca dei fatti era socio dell'impresa convenuta e, a quel tempo e anche al momento della sua deposizione, era proprietario e amministratore unico di RDV
s.r.l., società di diritto sammarinese che aveva affidato a l'attività di CP_2 promozione e vendita dei cosmetici da essa prodotti.
Entrambi i testi confermavano che, da una verifica condotta a partire dal mese di gennaio 2021 a seguito delle segnalazioni di alcuni clienti era emerso che gli ordini telefonici effettuati dagli stessi (ad esempio, da ), con una Persona_2 media di circa quattro/cinque al mese, non erano stati registrati da Parte_1
, con la conseguenza che gli acquirenti non avevano ricevuto la merce che
[...] pensavano di avere ordinato;
molte clienti (ad esempio, , Persona_3
, e ) avevano protestato con Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...] per la mancata consegna dei prodotti e per l'atteggiamento maleducato con CP_2 cui la lavoratrice si era loro rivolta.
19 Invero, diceva: confermo che lavorando nello stesso ufficio della Per_1
sono venuta a conoscenza della circostanza anche perché le altre Pt_1 colleghe mi segnalavano che la ricorrente in molte occasioni aveva omesso di registrare gli ordini ricevuti dalle clienti. Confermo che più di una cliente si era lamentata di essere stata in più occasioni trattata in malo modo dalla ricorrente facendo presente il fatto all'azienda a cui avevano mandato e-mail, altre avevano inviato messaggi sull'applicativo WhatsApp. Per esempio, ricordo che era capitato che io stessa più volte ho ricontattato una cliente che aveva fatto un ordine e il cui ordine dal gestionale risultava rifiutato e per verificare il perché e ricordo che la cliente mi aveva riferito che era stata contattata da una signora per confermare l'ordine e che era stata molto maleducata e così la signora aveva rifiutato l'ordine. Sono sicura che la signora oggetto delle lamentele fosse proprio la in quanto spettava a lei telefonare al cliente per la Pt_1 conferma dell'ordine e la spedizione. Io entravo in un secondo momento quando
l'ordine risultava rifiutato>.
, dal canto suo, affermava: L'ufficio clienti della RDV raccoglieva Tes_1 tutte le segnalazioni dei clienti dei prodotti da tutta Italia e dall'estero e per tale motivo sono venuto a conoscenza delle problematiche con riferimento alla Co vendita dei prodotti da parte di;
peraltro io aveva assunto un ruolo di supervisore con riferimento alla modalità di vendita dei nostri prodotti da parte di sia l'errato inserimento degli ordini, che le rimostranze che CP_9 erano state fatte da alcuni clienti per il modo in cui erano stato trattati telefonicamente. Ricordo che erano state inviate anche dell'e-mail o chiamate al servizio clienti da svariate persone che si lamentavano. Tant'è che a causa di Co questi disservizi nella gestione degli ordini da parte di ero stato costretto a Co far pagare alla stessa una penale anche con un certo imbarazzo. Non ho mai Co rilevato problemi per quanto riguardo le vendite effettuate dallo staff di , i problemi nascevano quando la palla passava alla ricorrente che sia sui clienti che contattava direttamente lei, che sui clienti che lei contattava per la conferma dell'ordine, aveva un atteggiamento che provocava la caduta dell'ordine stesso.
Preciso che ci sono due momenti nella vendita dei prodotti: un primo momento in cui il cliente viene chiamato dalla venditrice per vendere i prodotti e con
20 riferimento a questo momento non si sono mai registrati particolari problemi;
poi c'è un secondo momento che è il più rilevante in cui il cliente viene contattato dall'operatrice per la conferma dell'ordine. Questa seconda attività era svolta Co per dalla ricorrente se ne occupava solo lei. È proprio con riferimento a questa seconda fase in cui erano sorte le problematiche di cui ho riferito prima.
Ricordo che le ragazze del servizio clienti mi avevano detto che alcuni clienti come non volevano più essere contattati dalla ricorrente perché si Per_3 rivolgeva a loro in modo sgarbato. Anche nei confronti delle mie dipendenti di
San Marino la ricorrente si rivolgeva con gli stesi toni sgarbati e offensivi>.
Ancora, sia sia delineavano gli effetti negativi per l'immagine Per_1 Tes_1 aziendale a seguito delle inadempienze o della sciatteria di Pt_1 nell'inserimento degli ordini, tanto che taluni clienti sporgevano reclamo
( di Lugano, secondo l'una, aveva rifiutato l'ordine e contattato CP_6 da noi aveva riferito che non era stato contento dell'ordine gestito dalla ricorrente e quindi noi avevamo detto di mandare una e-mail per spiegare
l'accaduto>; secondo l'altro, mi sembra di ricordare che questo cliente svizzero avesse lasciato una recensione negativa per un ordine mai arrivato>), interrompevano o disdicevano le forniture, come , cliente Parte_2 storica, che secondo era una delle tante clienti insoddisfatte. Siccome le Per_1 clienti dopo anni avevano con noi una certa confidenza ci ritelefonavano per dirci che l'ordine non lo volevano più perché quando venivano contattate per la conferma della spedizione venivano trattate in malo modo dalla > e Pt_1 per confermo la circostanza lo ricordo bene perché era una delle Tes_1 nostre migliori clienti, che non è stata poi più recuperata. Parecchi clienti abbiamo perso per questa stessa ragione, tant'è che avevo fatto pagare una Co penale di 25 mila euro alla nell'arco di 2 o 3 mesi, per cui i clienti persi erano tanti>; in modo simile sostenevano che si fossero svolti i fatti per la cliente che si era rifiutata di continuare fare ordini poiché Parte_3 durante l'ultima spedizione la sig.ra vostra dipendente è stata così Pt_1 scorbutica e maleducata che ho ritenuto non ordinare più dalla vostra azienda>.
21 Ne derivava un'emorragia di clientela, scaturita negligenze di , che non sempre era rimediabile, come deducevano Parte_1 confermo la circostanza, alcuni li abbiamo recuperati scusandoci altri Per_1 invece no (…) non ricordo il nome preciso dei clienti scontenti né il numero preciso, posso dire che a causa dei suoi comportamenti si erano lamentate anche delle colleghe che non volevano lavorare con lei, ad esempio se ne Persona_10 era andata perché bersaglio continuo dei commenti maligni della ricorrente sui vestiti, sul trucco ecc… e poi dopo aver parlato con il titolare l'aveva convinta a tornare e ancora oggi lavora in azienda> e , confermo la perdita di Tes_1 numerosi clienti anche per come risulta dal documento che mi si rammostra al doc. 4 della memoria e che è proveniente dal gestionale della nostra azienda>.
Trovava riscontro anche l'abitudine della ricorrente di trascorrere molto tempo durante l'orario di lavoro su internet in navigazione libera per coltivare curiosità personali, non solo per ricordo diretto di io stessa ho avuto modo di Per_1 vedere sul computer in uso alla ricorrente la cronologia dei siti web vistati quando il tecnico era venuto in azienda, ricordo che c'erano siti del tipo
Facebook con accesso registrato, youtube e altri che erano estrani ai gestionali che usavamo per lavorare>, ma anche sulla base di un'indagine tecnica commissionata da , il quale rivendicava la paternità dell'iniziativa, Tes_1 poiché i computer erano di proprietà di RDV s.r.l. e dati in concessione a CP_2
La datrice di lavoro versava in giudizio la relazione finale di analisi redatta da
DGCOM s.r.l. (cfr. doc. 3 fasc. resistente), la quale compendiava gli esiti degli approfondimenti forensi svolti dal 19 luglio 2021 su due personal computer aziendali che erano in uso alla stessa dipendente di Da essa si evince che CP_2
l'esame della cronologia attestava ricerche tramite Google, Facebook, Virgilio mail e , svolte da entrambi i supporti, con migliaia di accessi su pagine CP_10 riguardanti argomenti eccentrici rispetto all'attività commerciale cui Pt_1 era dedita.
Questo documento fornisce un argomento di prova che corrobora il narrato della teste Per_1
22 Quanto poi all'increscioso battibecco intercorso tra quest'ultima e la ricorrente, era così ripercorso dalla stessa Io mi trovavo in ufficio a lavorare e a un Per_1 certo punto ho ricevuto la telefonata del sig. che mi chiedeva di Tes_1 verificare la correttezza di un ordine che risultava inserito in modo errato io gli ho detto che non l'avevo inserito io e che era stata la ricorrente. Fra l'altro il
prima di chiamarmi aveva mandato un messaggio WhatsApp sul Tes_1 gruppo aziendale per chiedere spiegazione su questo ordine. Allora lui mi ha detto che io dovevo dire alla ricorrente di correggere l'ordine perché era sbagliato. Allora io sono andata da lei e le ho riferito quanto mi aveva detto il
chiedendole di correggere l'ordine. Lei a qual punto ha reagito in Tes_1 malo modo ha alzato la voce e mi detto: “Tu che sei arrivata ieri non mi devi dire quello che devo fare ragazzina”. Io ho risposto semplicemente che mi ero limitata a riferire quello che mi era stato detto dal . Lei mi ha detto: Tes_1
“Ciucci ancora il latte …”, io ci sono rimasta male anche perché con lei prima di allora non avevo mai avuto problemi andavamo anche a mangiare insieme. Poi lei ha preso sigarette e chiavi è andata in corridoio e ha continuato a dire frasi dello stesso genere: “Ah, ma dove siamo, gente che arriva da poco e si permette di dare ordini … adesso vado dai Carabinieri” fra l'altro so che per questo episodio la ricorrente era anche andata a fare denuncia nei miei confronti perché me lo ha riferito il . Oltre a me c'erano anche altre colleghe, Tes_1 ma non ricordo i nomi perché facevano i turni>.
Si osserva che il resoconto si presenta chiaro, lineare e coerente dal punto di vista intrinseco;
il suo ricordo era preciso e scandito in passaggi logici consequenziali, riportati con toni pacati e sobri, senza indulgere a notazioni astiose o recriminatorie. Essa offriva minuziosi particolari che cesellavano l'episodio, sintomo di aderenza al vero.
Stante l'assenza di relazioni critiche tra la teste e la ricorrente, sia all'epoca della loro convivenza in ufficio, sia in seguito, non vi è motivo per dubitare della sua sincerità e ipotizzare un mendacio, che si presenta come un fuor d'opera.
L'armonia della sua descrizione è rafforzata dalla collimanza con le propalazioni di : Ricordo che a maggio 2021 era sorto un problema su di un Tes_1
23 ordine, avevo chiesto spalla non essendo riuscito a parlare con la Per_1
. La mi aveva detto che non se ne era occupata lei ma la Pt_1 Per_1
, allora io avevo detto alla di andare e parlare con la ricorrente Pt_1 Per_1 per risolvere il problema. Io mi trovavo a San Marino. Dopo 40 minuti mi erano arrivate telefonate e messaggio telefonici deliranti della in cui diceva Pt_1 che sarebbe andata dai Carabinieri che voleva denunciare la che io Per_1 dovevo proteggerla e io non riuscivo a capire il senso. Ricordo che sono stato anche chiamato dai Carabinieri. La mi ha detto che era dispiaciuta e che Per_1 si era sentita offesa pesantemente dalla ricorrente, altre dipendenti Per_10
e avevano confermato la versione della ovvero, che era Per_9 CP_6 Per_1 stata offesa, senza apparente motivo, dalla quando lei le aveva Pt_1 chiesto di correggere l'ordine>.
Anche in questo caso sovvengono, a suffragio della bontà dell'apporto ora del teste, la limpidezza e la precisione con cui rievocava l'episodio, nei suoi termini essenziali;
egli si mostrava lucido e sicuro, si asteneva da considerazioni soggettive e da enfasi retorica.
Pertanto, va assegnata prevalenza alla loro versione rispetto a quella propugnata da , che si dipingeva come vittima di un'inopinata, virulenta Pt_1 esternazione polemica e offensiva di nella denuncia sporta ai Per_1
Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora il 16 giugno 2021 (cfr. all. 14 fasc. ricorrente).
L'inverosimiglianza del suo racconto si palesa da un lato per il contenuto delle parole ascritte a che dopo averla insultata come pazza> e schizzata>, Per_1 addirittura l'avrebbe minacciata di morte, non solo poiché quest'ultima - a detta della stessa ricorrente - non aveva alcun motivo plausibile per attaccarla, ma anche poiché fino a quel momento la loro frequentazione era stata caratterizzata da approcci del tutto neutri e pacifici, sicché una virulenza così spiccata non è plausibile;
dall'altro lato, si sottolinea la tardività della denuncia, sporta il 16 giugno 2025, ossia oltre un mese dopo questi presunti accessi di inusitata veemenza, che avrebbero imposto - laddove autentici - un immediato ricorso alla
24 tutela delle forze dell'ordine. La lunga e immotivata attesa nel cercare protezione tradisce l'inaffidabilità di questa prospettazione.
Ancora, le problematiche relazioni della lavoratrice con le colleghe, frutto della sua propensione a critiche aspre sui loro modi, l'abbigliamento o l'aspetto fisico, erano avallate dagli assunti concordi di (confermo la circostanza in più Per_1 occasioni le colleghe si sono confidate con me piangendo riferendomi che la ricorrente le aveva trattate in malo modo facendo loro anche dei dispetti. Epiteti denigratori nei miei confronti non li ha mai proferiti ho tuttavia sentito la ricorrente in più occasioni proferire frasi poco gentili nei confronti delle colleghe, soprattutto e del tipo “stai zitta, parlo io Persona_9 Persona_10 decido io, faccio quello che voglio …”. Anche con me una volta durante il periodo natalizio aveva avuto uno screzio ma non avevamo litigato, lei però faceva sempre pesare la sua anzianità e maggiore esperienza>) e di (Io Tes_1 direttamente non l'ho mai sentita offendere le colleghe, ma parlando delle colleghe con me la ricorrente si rivolgeva a loro chiamando la Per_9
“ignorante”, “maleducata”; la “sporcacciona”, “disordinata” e con Per_10
“atteggiamento sessuale ambiguo”; la “lavativa”. Poi dopo l'episodio di CP_6 maggio tutte le dipendenti mi avevano riferito degli atteggiamenti offensivi assunti nei loro confronti dalla ricorrente. Preciso che dopo questo episodio quando io ho chiesto che cos'era successo, la ma anche altre mi dissero Per_9 che volevano andare via perché l'ambiente lavorativo non era sereno a causa dei comportamenti della ricorrente. Mi dissero: “O lei o noi”. Poi dopo quell'episodio la ricorrente non si è più vista, quindi sono rimaste>).
Osserva la Decidente che i testi sentiti a prova contraria non riuscivano a scalfire il solido compendio appena tratteggiato.
Invero, non può assumere valore dirimente la positiva rappresentazione offerta da , dal momento che l'intera sua esperienza lavorativa in Testimone_3 CP_2 si esauriva in una settimana, tra l'altro part time e risoltasi nella mera frequenza di un corso di formazione tenuto dalla stessa , di talché era portatrice di Pt_1 una visione troppo parziale e limitata per lumeggiare ad ampio raggio la situazione della ricorrente.
25 Di scarso significato euristico è il contributo conoscitivo di , che Testimone_5 non aveva lavorato con e si limitava a reminiscenze de relato, peraltro Pt_1 così nebulose ed evasive da apparire inintelleggibili. Per un verso, adduceva so solo che ha avuto dei problemi gestionali, più di una volta mi ha riferito che inseriva degli ordini e poi non li ritrovava sul suo p.c. né come dati cioè nome e cognomi, né come prezzi. Di questo si è lamentata più di una volta con me.
Prima non avevo mai sentito di questi problemi ne ha parlato solo negli ultimi mesi del rapporto di lavoro … Posso solo dire che in tutti gli anni che ha lavorato non aveva mai avuto discussioni o problemi>; in merito a eventi enucleati in modo specifico, nulla sapeva.
Per altro verso, interrogata sulla diatriba tra la ricorrente e la collega Per_1 spiegava: io so che la ricorrente a maggio è stata aggredita, ho visto una sua video chiamata mentre si trovava nel pronto soccorso, piangeva ed era disperata. Mentre era in pronto soccorso mi aveva riferito che era stata aggredita dalla compagna del titolare. Mi ha riferito che più di una volta ha avuto una discussione con la compagna del titolare perché non trovava più gli ordini nel computer. Mi ha altresì riferito che la compagna del titolare le aveva detto “Cosa devo fare per mandarti via”. Anche dopo continuava a piangere ed aveva crisi di panico non si poteva avere una conversazione con lei perché era un continuo piangere>.
Rileva la Giudice che questa narrazione è eccentrica, poiché lascia trapelare aspetti di straordinaria pregnanza (quali il rapporto tra la donna scagliatasi contro la ricorrente e il legale rappresentante della società, nonché l'esasperata invettiva con minaccia di licenziamento) mai agitati prima;
peraltro nemmeno rispecchia la dinamica degli eventi risultante dalla denuncia di , di Pt_1 talché pare attinente a un avvenimento diverso.
Rimane l'isolata posizione di , la quale aveva lavorato per Testimone_2 CP_2 secondo cui non vi erano mai stati conflitti degni di nota, ma la sua testimonianza va giudicata recessiva per la sua approssimazione, tanto che nemmeno faceva cenno all'eclatante scontro avvenuto con Poiché restava silente sul fatto Per_1 topico e glissava in merito alla puntigliosa declinazione di inadempienze e
26 trasgressioni accumulatesi nel tempo, secondo quando dedotto da risulta CP_2 poco credibile anche nella parte in cui è sovrapponibile con i dinieghi di
. Pt_1
Infine, per quanto attiene al portato dichiarativo di , è anodino Testimone_4 sia in quanto essa non era mai stata collega di lavoro di , sia in quanto Pt_1 negava di poter rispondere in merito ai fatti di causa. Ammetteva di aver ricevuto confidenze dall'amica in merito a un'aggressione fisica e verbale subìta sul luogo di lavoro presso ma puntualizzava che l'episodio di cui aveva conoscenza CP_2 non corrispondeva a quello descritto nel cap. 9, oggetto della terza contestazione disciplinare del 26 maggio 2021 (doc. 5 fasc. ricorrente) e delal correlata denuncia di . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si devono ritenere acclarate plurime, reiterate e importanti violazioni dei doveri professionali imputabili a (scarsa o Pt_1 nulla diligenza nello svolgimento delle sue mansioni, modi rozzi e inurbani con la clientela, uso improprio dei beni aziendali), donde rottura del patto fiduciario con il datore di lavoro e conseguente legittimità del licenziamento per giusta causa.
L'irrecuperabilità della situazione si stagliava a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata da RDV s.r.l. nei confronti di per perdita di CP_2 clientela e di immagine, cui seguiva il pagamento della somma di euro 25.000
(cfr. doc. 5 fasc. resistente).
Si dunque di fronte a una sanzione disciplinare legittima e proporzionata, anche tenuto conto che l'art. 238 C.C.N.L. individua sanzioni conservative per contegni di lieve entità.
La domanda della ricorrente di declaratoria di invalidità e inefficacia del licenziamento è rigettata.
11. In merito alle differenze retributive reclamate dalla lavoratrice, siccome di fatto avrebbe svolto mansioni di impiegata amministrativa di 1° livello secondo il
C.C.N.L. Commercio è inammissibile.
Si rammenta che, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per le domande volte ad ottenere emolumenti superiori a quelli contrattualmente
27 previsti, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare le effettive modalità di svolgimento del rapporto.
Con particolare riguardo all'addotta assegnazione di mansioni superiori rispetto al profilo contrattualmente riconosciuto, è pacifico che il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini> [così statuisce, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,
22 novembre 2019, n. 30580; nello stesso senso, si legga Sez. Lav., sentenza n.
8589 del 28 aprile 2015 (Rv. 635313 - 01)].
Nel caso che occupa, la lavoratrice ometteva del tutto di esplicitare
l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria>, ancor prima di effettuare un paragone tra le stesse e con le mansioni asseritamente da lei svolte.
Ne discende che non è stata effettuata una precisa allegazione dei fatti costituivi della domanda, che - per come formulata - risulta inammissibile.
Ogni altra questione è assorbita.
12. Da ultimo, avanzava domanda riconvenzionale a causa dei danni CP_2 cagionati alla medesima dall'inadempimento (o dal non esatto adempimento) delle obbligazioni gravanti su in forza del contratto di lavoro. Pt_1
Come delineato in precedenza, l'atteggiamento scostante e incivile della ricorrente comportava la disaffezione della migliore clientela, oltre a un danno d'immagine.
Ne scaturivano ripercussioni tra le società RDV s.r.l. (committente) e CP_2
(appaltatrice), poiché la prima, a causa della riduzione del volume di affari, chiedeva e otteneva dalla seconda un ristoro, pari a 25.000 euro.
A ciò si aggiunga che dedicava parte consistente del suo orario di lavoro Pt_1
a visitare il web per esigenze individuali, con sottrazione di tempo ai suoi compiti.
28 Il danno, in via equitativa, può essere quantificato in euro 4.000, da compensarsi con le somme dovute a . Pt_1
13. La parziale soccombenza reciproca tra la ricorrente e l'impresa CP_2 nonché la difficoltà della prova giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento dell'importo netto di euro 8.777,53, a titolo di retribuzione per le mensilità di settembre e ottobre 2021, non versato da già a;
CP_1 CP_2 Parte_1
2) condanna già al pagamento in favore della CP_1 CP_2 ricorrente della somma complessiva netta di euro 8.777,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) accerta la responsabilità di per il danno cagionato a Parte_1
già nei termini meglio precisati in narrativa, CP_1 CP_2 quantificato in via equitativa in euro 4.000;
4) compensa parzialmente il credito vantato da nei Parte_1 confronti di già con la somma dovuta dalla stessa alla CP_1 CP_2 medesima società, nella misura di euro 4.000,00;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025.
La Giudice dr. Elena Stefana
29