Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5859 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05859/2025REG.PROV.COLL.
N. 02243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2025, proposto da
SI Casà, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2842/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 22 maggio 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Veneto per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 277/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1 giugno 2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l’accredito dell’importo di € 2.500,00.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito (con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario dello stesso ufficio), il quale vi dovrà dare esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente.
Quanto alla statuizione sulle spese, il TAR, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione a numerosi, analoghi, precedenti, ha stabilito la liquidazione in euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 17 marzo 2025 il ricorrente ha depositato ricorso per ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
In data 23 aprile 2025 ha depositato memoria il Ministero appellato.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi.
Più in particolare, secondo l’appellante, la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 300,00 (trecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, sicché il primo giudice avrebbe dovuto liquidare un importo minimo (pari al tabellare ridotto del 50%) ammontante ad euro 1.188,00.
In tale quadro, l’appellante ha, tra l’altro, censurato il difetto assoluto di motivazione, dovendosi ritenere – in tesi - che i riferimenti al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità delle questioni controverse integrano una motivazione meramente apparente e stereotipata, tale, comunque, da non soddisfare il rigoroso onere motivazionale richiesto dall'art. 26, comma 1, del c.p.a. e dall’art. 88, comma 2, lett. d), nonché dagli artt. 91 e 92 del c.p.c.
L’appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l’amministrazione appellata a versare al ricorrente originario, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l’importo complessivo di € 1.313,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
L’appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza ( Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
In relazione all’applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “ modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l’altro, dirette proprio a “ superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale ”, sicché il decreto intendeva “ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l’intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “ di regola ”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “ numerosi, analoghi, precedenti ”.
In conclusione, in parziale accoglimento dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l’importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2243 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell’appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO