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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(RM) alla Via Giacomo Leopardi n. 40, elettivamente domiciliata in Sora (FR), Via Vittorio
Emanuele III n. 31, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede CP_1 di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CONVENUTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda per l'ottenimento dell'assegno sociale in data 31 novembre 2022, respinta in data 19 gennaio
2023 e successivo ricorso amministrativo, anch'esso rigettato il 4 aprile 2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire CP_1
l'assegno sociale, con conseguente condanna dell al pagamento dei relativi ratei a far CP_1
data dalla domanda amministrativa.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l , il quale ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rilevata la natura documentale della causa, la stessa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, l'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si
2 computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Per quanto riguarda il relativo onere della prova, occorre ribadire che spetta al ricorrente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto invocato e, nella specie della sussistenza del requisito reddituale, contestato dall CP_1
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art.
3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza
l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2010, n. 23477; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 2013, n. 13577).
A tal riguardo, inoltre, occorre aggiungere che i redditi rilevanti ai fini che qui interessano sono quelli effettivamente percepiti dall'istante, a nulla rilevando invece la mera titolarità degli stessi, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “In tema di assegno sociale,
l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione
l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”
(Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570).
3 Nel caso di specie, posto che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del requisito reddituale ai fini dell'ottenimento della prestazione richiesta è in capo alla parte ricorrente, si deve ritenere che tale onere non sia stato assolto.
Invero, la parte si è limitata a produrre in giudizio una autodichiarazione (v. allegato n. 2 al ricorso), la quale, tuttavia, è priva di valore probatorio.
A tal riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che
“nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.U.
03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)” (Cass. civ., sez. VI, 11 maggio
2017, n. 11596).
Pertanto, in mancanza della prova in ordine al requisito reddituale, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbite tutte le altre questioni relative all'intervenuta separazione dall'ex coniuge.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Rieti, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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