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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 314 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A
Parte_1
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Agostino
[...] Parte_1
Equizzi presso il cui studio in Palermo via Catania n.14 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di CP_1
Gloria elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 12.9.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.3371/2021, il Tribunale G.L. di Palermo, confermando
“l'accertamento contenuto nel verbale opposto”, rigettò il ricorso proposto dalla
Parte_1
e da avverso il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_1
n.2016-89971-PCON-I del 10.3.2017 con il quale l' Controparte_2
ritenendo non genuino l'appalto di servizi stipulato con la Fiat
[...]
Group Purchasing s.r.l., aveva ritenuto sussistente una somministrazione illecita ed altresì contestato l'illegittimità dei contratti di apprendistato stipulati con i
Pag.1 lavoratori , e nonchè la sussistenza di contratti di lavoro Pt_2 Pt_3 Pt_4 subordinato full time (e non part-time) con tutti i dipendenti.
Quanto al primo profilo, osservò, in punto di fatto, che in data 10 dicembre 2013 la società opponente aveva “stipulato un contratto di appalto con la
[...] avente ad oggetto la prestazione da parte della prima in favore della seconda Controparte_3 del servizio di riparazione veicoli, montaggio accessori, autocarrozzeria e verniciatura (cfr. contratto d'appalto di cui all'allegato n. 4 del ricorso)” e che nell'ambito di tale rapporto la committente aveva ceduto “all'appaltatrice a titolo di comodato d'uso i locali in cui
l'appalto sarebbe stato eseguito, i quali … facevano parte del medesimo stabilimento ove la committente svolgeva la propria attività imprenditoriale, sostanzialmente affine a quella oggetto di appalto: i servizi resi dalla infatti, si inserivano pienamente nel ciclo Parte_1 produttivo della committente”.
In siffatto contesto, rilevò che la società opponente non aveva “fornito alcuna prova né della proprietà delle attrezzature (cfr. sul punto la specificità delle dichiarazioni del
[...] rispetto a quelle del , né degli esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali di Per_1 Per_2 consumo (circostanza facilmente dimostrabile per via documentale)”.
Sotto altro concorrente profilo, rilevò che “il servizio oggetto di appalto era così intrinsecamente inserito nel ciclo produttivo della committente da perdere qualsivoglia autonomia rispetto al rischio d'impresa di quest'ultima, si svolgeva all'interno dello stesso stabilimento della committente (seppur con postazioni separate, pienamente giustificate dall'organizzazione del ciclo produttivo) con attrezzature ragionevolmente messe a disposizione dalla committente (pur a voler ritenere che i materiali di consumo, invece, fossero reperiti autonomamente dalla Parte_1
circostanza comunque indimostrata) e, soprattutto, era sostanzialmente privo di
[...] un'autonoma organizzazione imprenditoriale (dato che il svolgeva esclusivamente una Parte_1 funzione di coordinamento della manodopera, che, seppur indirettamente – ciò è indubitabile – era nella disponibilità della committente, la quale non soltanto assegnava quotidianamente singole commesse – delimitando in maniera significativa il potere direttivo ed organizzativo dell'appaltatrice: tale potere, in altre parole, si manifestava in maniera non dissimile da un potere direttivo interno all'impresa e, come tale, privo di effettiva autonomia -, ma esercitava costantemente un potere di controllo che, pur astrattamente compatibile con il potere di verifica ex art. 1662 c.c., manifestava un'ingerenza sull'organizzazione del servizio tale renderla praticamente insignificante sotto il profilo dell'autonomia: cfr. sul punto le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ”. Per_1
Che, dunque, “l'assenza di qualsivoglia spiegazione circa l'opportunità di esternalizzare un servizio che rappresentava una fase di lavorazione pienamente integrata nel ciclo produttivo della committente” deponeva “a sfavore della genuinità dell'appalto,
Pag.2 corroborando gli altri elementi (inevitabilmente indiziari, visto lo scostamento tra forma e sostanza che sempre connota l'illecito di cui all'art. 18, comma 5 bis, d.lgs. 276/2003) su cui si basa la presente decisione”.
Per tali ragioni, ritenne che “l'appalto stipulato tra l'
[...]
e Fiat Group Purchasing Parte_1
s.r.l.” fosse “privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 e, come tale, non
… genuino”.
In ordine alla “legittimità dei contratti di apprendistato stipulati dall'opponente con
e ” osservò che gli opponenti non Controparte_4 Parte_5 Parte_6 avessero assolto all'onere probatorio che sugli stessi incombeva.
Premesso “che gli adempimenti formali (specifica indicazione del tutor aziendale nella persona di sottoscrizione del piano formativo allegato al contratto di Parte_1 assunzione e comunicazione obbligazione Unilav)” non fossero in tal senso sufficienti, rilevò che “le dichiarazioni rese dall'unico teste richiesto dai ricorrenti non” avessero “fornito alcuna prova circa l'insegnamento professionale che avrebbe dovuto impartire il tutor”; che, anzi, “le dichiarazioni del deponevano “univocamente circa l'insussistenza di un Per_2 insegnamento da parte del e per la qualificazione del rapporto come un ordinario Parte_1 rapporto di lavoro subordinato”.
Concluse, pertanto, “che il rapporto intercorso tra la società ricorrente ed i dipendenti
e non era un rapporto di apprendistato, bensì un ordinario rapporto di Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_ lavoro subordinato nei termini individuati dall' .
Quanto alla “legittimità dei contratti di lavoro part time stipulati dalla ricorrente con i lavoratori specificamente indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione e, cioè,
, , Pt_7 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Pt_3 Per_7 Per_8 Per_9 Parte_8
e ” evidenziò che i ricorrenti non avevano Per_10 Per_11 Pt_2 Pt_4 Per_2
“prodotto i contratti scritti dei lavoratori interessati, né fornito in alcun modo la prova CP_ dell'orario ridotto”; che in siffatto contesto andava condiviso “il ragionamento dell' nella parte in cui” aveva “dedotto il maggior lavoro prestato dai dipendenti della
[...] dalla fatturazione della manodopera eseguita da quest'ultima nei confronti della Parte_1 committente (cfr. pagina 23 degli allegati nn. 3 e 4 del verbale unico di accertamento laddove si calcola che le ore di lavoro fatturate erano di molto superiori a quelle regolarizzate e si dà atto che all'esito dell'ispezione tutti i rapporti in questione venivano significativamente trasformati in rapporti a tempo pieno)”.
Ritenne, in definitiva, dimostrato “che i rapporti qualificati come part time dall'odierna opponente erano dei rapporti di lavoro a tempo pieno, così come accertato nel verbale opposto”.
Pag.3 Avverso tale decisione hanno interposto appello la
[...]
e, in proprio, Parte_1
. Parte_1
Col primo motivo censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non genuino l'appalto intercorso con la . Controparte_3
Assumono al riguardo che “costantemente, per tutto l'orario di servizio e fin dall'inizio dell'appalto, presso la sede del Motor Village di Palermo, è sempre stato presente il sig. il quale ha, sempre, impartito le direttive e controllato i dipendenti Parte_1 dell' che erano soggetti al potere Parte_1 disciplinare della società, senza alcuna ingerenza della che, tramite i propri Controparte_3 delegati, si rivolgeva al sig. per tutte le necessità derivanti dalla puntuale esecuzione Parte_1 dell'appalto, al solo ed unico scopo di verificarne il risultato”.
Sostengono, in definitiva, di aver “gestito i servizi oggetto dell'appalto con propri mezzi” ed a proprio “rischio” e che “ciascuna attività prevista nell'allegato 3 del contratto di appalto … con riguardo sia alla c.d. messa a punto ordinaria (MAPO), sia al montaggio accessori sia agli interventi di carrozzeria, si” caratterizzava per “l'individuazione di un tempo di esecuzione chiaramente specificato e definito ex ante”.
Col secondo motivo ribadiscono la legittimità dei contratti di apprendistato assumendo di aver dimostrato che l'attività degli apprendisti si era “contraddistinta da un graduale e progressivo inserimento in mansioni semplici, attraverso insegnamenti pratici di altri dipendenti e sotto la continua supervisione del Tutor”.
Col terzo motivo, che si appunta sui contratti in regime di part -time, rilevano che i verbalizzanti avevano determinato induttivamente l'orario di lavoro omettendo di accertare l'effettiva durata della prestazione di ogni singolo lavoratore.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa coma da dispositivo in atti.
2) Occorre, anzitutto, affrontare alcune questioni preliminari.
All'udienza del 14.3.2024 parte appellante ha eccepito l'incompletezza del documenti contenuti nel fascicolo di parte dell' CP_1
In particolare, ha rilevato che il verbale di accertamento risultava mancante delle pag. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24 e che, quanto al “prospetto riepilogativo”, mancavano le
“pag. 6/7/8”; che ancora “il Verbale di I accesso ispettivo (doc. n.3 indice di produzione CP_
” era “assolutamente mancante”; infine che era “stata prodotta una ricevuta
Pag.4 11/04/2017 di cui si sconosce il riferimento al documento che dovrebbe contenere”.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Quanto al “verbale di accertamento” (pag. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 24) e al “prospetto riepilogativo” (pag. 6,7,8), assorbente di ogni altra considerazione è il fatto che tali documenti sono stati prodotti integralmente dalla stessa parte appellante, talchè,
l'eventuale mancanza di alcune pagine nelle copie versate in atti dall' non CP_1 ha determinato e non determina alcuna lesione del diritto di difesa.
Nel resto, l'assenza di un documento denominato “verbale di I accesso ispettivo”
(come indicato dall' sia nella memoria di primo grado che in quella di CP_1 appello) e la produzione di un documento rappresentativo di una ricevuta datata 11 aprile 2017 costituiscono circostanze del tutto ininfluenti ai fini della decisione (né,
d'altro canto parte appellante ne ha prospettato la rilevanza rispetto all'oggetto del contendere).
Parte appellante, inoltre, all'udienza del 13.6.2024, ha eccepito il sopravvenuto giudicato per effetto “della sentenza del Tribunale di Palermo
n.2503/2024 che richiama come passata in giudicato altra sentenza del Tribunale”.
Concesso apposito termine, parte appellante, in data 2.9.2024, ha provveduto al deposito di tali sentenze evidenziando che “entrambe le sentenze sono state emesse nei giudizi di opposizione R.G. 13076/2023 ed R.G. 2503/20244 sanzioni amministrative irrogate alla Società e al sig. dall'Ispettorato Territoriale del Parte_1
Lavoro di Palermo ed il cui giudicato formatosi sulla insussistenza dell'illecito amministrativo si estende e fa stato nei confronti dell' nel giudizio di opposizione avverso il verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione del 10.3.2017 definito in primo grado con la sentenza del
Tribunale di Palermo, giudice del lavoro, n° 3371/2021 impugnata dinanzi codesta On. Corte
(R.G. 314/2022)”.
L'eccezione di giudicato deve essere disattesa.
Dalla piana lettura delle due sentenze prodotte dall'appellante, invero, risulta evidente che le stesse hanno ad oggetto un'opposizione a sanzioni amministrative
(quella definita con sentenza n.430/2023) e un'opposizione a cartella di pagamento
(quella definita con sentenza n.2503/2024) in cui le controparti erano, rispettivamente, l' e l' Controparte_5 [...]
Controparte_6
[... Palermo.
In altri termini risulta, chiaro che l' non è stato parte processuale di CP_1 tali procedimenti.
Pag.5 Orbene, contrariamente a quanto prospettato dagli appellanti (i quali hanno depositato a sostegno dell'eccezione di giudicato una risalente sentenza della Corte di Cassazione, ossia la n. 16550/2004), costituisce, ormai, granitico e consolidato orientamento della Suprema Corte quello secondo cui “tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che
l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell' del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad CP_2 un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (Cass. n.23045/2018, cfr. anche Cass.
n.20395/2021, Cass. n.11539/2020, Cass. n.33312/2022).
Nel medesimo solco gli stessi Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che “tra il giudizio avente ad oggetto contributi previdenziali e quello relativo all'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non sussiste un rapporto di pregiudizialità, con eventuale possibilità di riconoscere il giudicato esterno o l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo perché gli Enti impositori sono titolari di autonomi interessi che fa qualificare come res inter alios, rispetto a ciascuna delle posizioni di cui sono titolari, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente l'altro rapporto”
(Cass. n.29362/2022).
Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
3) Esaurite le questioni processuali e passando al merito del gravame, ritiene la Corte che lo stesso sia infondato e, come tale, debba essere disatteso.
Quanto al primo motivo, che si appunta sulla ritenuta genuinità dell'appalto stipulato con la ritiene la Corte che il primo Giudice abbia Controparte_3 fatto buon governo delle risultanze processuali e del tutto correttamente abbia confermato il contenuto del verbale ispettivo.
Al riguardo, si osserva, assolutamente decisive (unitamente alle risultanze di cui al verbale ispettivo in atti) si disvelano le dichiarazioni rese da Tes_1
in sede di s.i.t. rese il 21.4.2016 innanzi il Comando Carabinieri per la
[...]
Tutela del Lavoro Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo (cfr. doc. fascicolo di
Pag.6 parte . CP_1
Il (“Capo Officina della Motor Village Palermo Center Italia s.p.a.”) ha Per_1 infatti riferito:
- “…Io personalmente consegno la richiesta di lavorazione con le specificità del caso direttamente al sig. o al titolare Nella Persona_12 Parte_1 commessa stessa è riportato il tipo dell'intervento, il nominativo del cliente, targa, modello, telaio del veicolo. Completato il lavoro mi viene riconsegnato il mezzo e il documento, viene fatta la verifica di quanto effettuato. Se è tutto regolare chiudiamo la commessa di lavorazione/riparazione ed emettiamo regolare documento fiscale così detta fattura”;
- “…. Nel documento contabile non è indicato che la lavorazione viene svolta dalla
; Parte_1
- La fornisce solo la manodopera. Tutto il resto come Parte_1 olio utilizzato per il tagliando, vernici, lamierati, vetri, lunotti, parabrezza, testate, motori e frizioni vengono forniti dalla Motor Village Palermo Center Italia Spa. Ripeto, loro operano sulla base della diagnosi che faccio io sulle autovetture loro assegnate. Non hanno nessun margine di autonomia decisionale. Sono obbligati a comunicarsi eventuali lavorazioni aggiuntive non individuate nella mia diagnosi senza procedere in alcun modo d'iniziativa”.
Il , inoltre, ha precisato che sia gli operai della Motor Village Per_1
Palermo Center Italia s.p.a. (“facente parte del gruppo FCA Cener Italia S.p.A.” – cfr. verbale ispettivo) che quelli della “lavorano nello stesso capannone” Parte_1 pur avendo “differenti postazioni di lavoro all'interno delle quali rimangono a svolgere le proprie mansioni o attività”.
Trattasi di circostanze di fatto chiare e specifiche riferite da un teste particolarmente qualificato (capo officina della società committente, sulla cui attendibilità non sembra lecito dubitare) che restituiscono in maniera patente un quadro nitido ed esauriente che depone univocamente per l'esistenza di una somministrazione illecita di forza lavoro.
Dichiarazioni, quelle del , che sotto alcun profilo appaiono Per_1 scalfite da quelle rese (cfr. verbale udienza 26.5.2021) da Testimone_2
(elettrauto della dal 2014 al 2021) il quale se, da un lato, si è Parte_1 limitato a riferire che i lavoratori prendevano “disposizioni da ”, Parte_1 dall'altro, ha confermato che quest'ultimo si “interfacciava con la Fiat”.
In altri termini - posta l'ingerenza dei preposti della committente nell'esecuzione dei lavori effettuati (nei termini descritti dal ) – non è Per_1 stata provata, per come rilevato nel verbale ispettivo opposto, un'autonomia
“dell'appaltatore che si esplica nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella
Pag.7 scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” né tampoco è stata dimostrata l'assunzione di un reale rischio di impresa.
A ciò si aggiunga che i verbalizzanti hanno appurato (cfr. verbale di accertamento - fascicolo di parte appellante): “il mancato pagamento: delle spese di elettricità; delle spese di consumo dell'acqua; del canone di locazione delle aree di lavoro;
il mancato pagamento delle spese di smaltimento dei rifiuti poiché tale costo verrebbe imputato al committente;
il materiale di consumo che ed i pezzi di ricambio dell'officina e della carrozzeria non vengono acquistati presso terzi da parte dell'appaltatore ma vengono “dati” dall'appaltante, Contr a parte qualche residuale pezzo relativo alle riparazioni di usato non del gruppo ”;
Da quanto sopra esposto, consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori due doglianze che si appuntano sui contratti di apprendistato e sui contratti part-time.
Quanto all'apprendistato (che investe le posizioni dei lavoratori , Pt_2
e ) ritiene la Corte che il percorso motivazionale seguito dal primo Pt_3 Pt_4
Giudice resista alle censure mosse in quanto, per come osservato (per l'appunto) nella sentenza impugnata con puntuale e pertinente richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la prova dell'esistenza di tale tipologia di rapporto deve essere provata dalla parte datoriale “mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato”.
Prova che parte appellante non ha minimamente fornito non avendo il teste
(cfr. verbale udienza 26.5.2021) riferito nulla in punto di “insegnamento Per_2 professionale” (segnatamente riferito al contenuto formativo di cui a contratti in atti che prevedevano l'acquisizione di competenze trasversali per 20 ore annue e di competenze tecnico-professionali per 60 ore annue).
Al contrario, dal tenore della deposizione acquisita risulta che i predetti lavoratori disimpegnavano una normale attività di lavoro subordinato caratterizzata soltanto da minore responsabilità (“un lavoro di meno responsabilità”) in quanto
“pulivano le autovetture, le spostavano e svolgevano mansioni di movimentazioni” con il
(che “era il loro tutor”) che “dava le direttive”. Parte_1
In altri termini non vi è traccia alcuna, non solo, dell'attività di addestramento professionale intimamente correlata alla tipologia di contratto di lavoro stipulato tra le parti, ma anche del ruolo formativo svolto dal Tutor loro assegnato.
Pag.8 In definitiva dalle risultane processuali non emerge nulla, neanche in incidentalmente, che dimostri lo svolgimento di un'attività paradigmaticamente riconducibile allo schema dell'apprendistato.
Come è noto, infatti, "la funzione giuridica del contratto di apprendistato è caratterizzata, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, anche da un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Consegue che, ove siffatta peculiare caratteristica manchi e le mansioni dell'apprendista non siano in realtà intrinsecamente formative, deve riconoscersi l'esistenza di un comune rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla disciplina ordinaria anche in relazione alla stabilità del posto di lavoro, tenendo conto che incombe su chi allega l'esistenza del contratto di apprendistato l'onere di fornirne la relativa e completa prova" (Cass. n. 6972/1987 – Cass. n.1781/97).
Quanto ai contratti di lavoro in regime di part-time il motivo di gravame non si confronta adeguatamente col percorso motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha, anzitutto, rilevato come i ricorrenti non avessero
“prodotto i contratti scritti dei lavoratori interessati, né fornito in alcun modo la prova dell'orario ridotto”.
In siffatto contesto, si osserva, del tutto correttamente il primo Giudice ha confermato, sul punto, il verbale di accertamento opposto, costituendo formidabile elemento di riscontro oggettivo (circa la sussistenza di un rapporto di lavoro full time), non solo, il fatto che tutti lavoratori formalmente dipendenti della
[...] fossero stati trovati intenti al lavoro al momento dell'accesso ispettivo Parte_1 del 13.4.2016, ma anche che, immediatamente dopo, gli stessi vennero regolarizzati con trasformazione del medesimo rapporto in full-time.
Non è dato comprendersi, infatti, per quale plausibile ragione (ove l'esigenza economica ed organizzativa fosse stata realmente quella del part -time e ove effettivamente il rapporto avesse assunto tali caratteristiche) l'impresa avrebbe dovuto, improvvisamente, procedere alla detta trasformazione (soltanto in coincidenza, si sottolinea, con l'accesso ispettivo).
Che, poi, il rapporto di lavoro degli stessi lavoratori non potesse ritenersi a tempo parziale risulta graniticamente suffragato dal certosino esame delle fatture emesse per i lavori svolti che ha consentito agli ispettori verbalizzanti di ricavare
(previa epurazione dei pagamenti relativi ai ricambi) che le ore effettive di lavoro remunerato era circa il doppio rispetto a quello registrato nel Libro Unico del
Lavoro (cfr. differenza tra ore registrate nel LUL e ore fatturate – allegati 3 – 4 verbale in atti).
Pag.9 In altri conclusivi termini, posto che parte appellante nulla ha specificamente dedotto e dimostrato circa la sussistenza del part-time, deve concludersi, conformemente alle conclusioni rassegnate nel verbale ispettivo, che tutti i lavoratori della avevano disimpegnato, nel periodo oggetto di Parte_1 causa, attività lavorativa a tempo pieno.
Consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3371/2021 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 22.9.2021.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 12 settembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Maria G. Di Marco
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