Decreto 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 16/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona del C.D., dott.ssa Marialuisa Crucitti, ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 78/2025 R.G.V.G., promosso DA
, nato a [...] il [...] e residente in San Sosti (CS) Parte_1 alla Via Vittorio Emanuele II n 8, C.F. , rappresentato e difeso dall' C.F._1 Avv. Stefania Fasano del Foro di Castrovillari (Cs), elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Cosenza Via Panebianco 311, fax 0981.60125, pec Email_1 CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
1 Con atto depositato in data 17.02.2025, il ricorrente ha proposto domanda, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 89/2001, per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 848 del 1955. Ha chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo per Controparte_1 l'irragionevole durata del procedimento penale n. 3383/2014 R.G.N.R. – 769/2020 R.G.T., celebratosi innanzi al Tribunale di Palmi, nel quale l'odierno istante era imputato dei reati p. e p. dagli artt. 416, comma 1,2,3 e 5 c.p. (capo 1); dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 c.p.v. e 642 comma 1, 2 c.p. (capo 14); dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, 110, 479, 481,c.p. 61 n. 2, (capo 15); de reati previsti e puniti dagli artt. 81,110, 61 n.2, e 485 c.p.(capo 16); dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 c.p.v.,642 comma 1,2, c.p. (capo 53); dei reati previsti e puniti dagli artt. 81,110,479, 481 c.p. 61 n.2 (capo 54) e dei reati previsti e puniti dagli artt. 81,110,61 n.2 e 485 c.p., (capo 55). Il giudizio era stato definito con sentenza n. 880/2024, depositata il 24.10.2024, irrevocabile il 24.12.2024, la quale era stato dichiarato non potersi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta prescrizione. Il giudizio aveva avuto una durata complessiva di anni dieci, dal 2014, anno di iscrizione nel registro notizie di reato, ed una durata irragionevole di anni sette. Ha chiesto, pertanto, la liquidazione di un indennizzo pari a € 5600,00, € 800,00 per ciascun anno di irragionevole durata, o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre spese di procedura da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Il ricorso è tempestivo. Va, preliminarmente, rilevato che il ricorrente non ha dedotto né documentato quale sia stato il primo atto a mezzo del quale egli abbia avuto conoscenza legale dell'avvio delle indagini o della pendenza del giudizio a suo carico, conoscenza che segna il dies a quo ai fini del computo della durata del processo. Infatti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza
della chiusura delle indagini preliminari, secondo il testo della norma a seguito della sent. Corte Costituzionale, 30 luglio 2021, n. 175. La norma, ai fin per i quali in questa sede si procede, non identifica, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il dies a quo nella data di iscrizione nel registro notizie di reato. Ciò posto, per le ragioni che appresso ci si accinge ad esporre, un'eventuale attività di sollecitazione ed integrazione in tal senso si risolverebbe in un mero dispendio temporale, non dirimente a fini decisori.
3. Invero, il procedimento è stato definito con sentenza n.880/2024 del 27.09.2024, con la quale il Tribunale di Palmi ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, riconosciuta la recidiva semplice, in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. La declaratoria di prescrizione implica che non potesse procedersi ad una diversa pronuncia assolutoria, non emergendo dagli atti il requisito dell'evidenza della non commissione del fatto o del difetto dell'elemento psicologico, richiesto dal comma 2° dell'art. 129 c.p.p.. Non sussistevano, dunque, elementi in forza dei quali la prova dell'innocenza potesse dirsi evidente e l'imputato non hanno rinunciato alla prescrizione per poter vedere affermata la propria eventuale estraneità ai fatti. Deve, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2 comma 2 sexies lettera a) L. 89/2001, secondo cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salva prova contraria, nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato per la posizione dell'imputato. Nel corpo del ricorso per equa riparazione non sono state offerte allegazioni idonee a delineare la sussistenza del pregiudizio subito a causa del protrarsi del procedimento oltre la durata ragionevole, pur a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione. Invero, la fattispecie contemplata dal citato art. 2 comma 2 sexies L. 89/2001, secondo cui si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di … dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, codifica una presunzione semplice di insussistenza del danno da irragionevole durata, determinando l'inversione dell'onere della prova, che grava sul ricorrente, il quale è onerato della prova del danno morale, da offrirsi anche per via di elementi di giudizio relativi all'andamento del processo. Tale onere non è stato assolto neanche a termini assertivi, posto che il ricorso per conseguire l'indennizzo per irragionevole durata non confuta, con adeguate allegazioni in punto di fatto, la presunzione di insussistenza del danno in raffronto alla dichiarata prescrizione del reato.
Per i motivi esposti, il ricorso va rigettato. Le spese di questo procedimento restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Le spese del presente procedimento vanno poste definitivamente a carico della parte che le ha anticipate. Reggio Calabria 15 marzo 2025.
Il C.D. dott.ssa Marialuisa Crucitti