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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 801/24 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 801/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA
, C.F. parte nata a ACRI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 19/03/1962, rappresentata e difesa dall'avv. COSCHIGNANO MARIA ROSARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. NATALE E. MORRONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTE contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 17/04/2024, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della figlia , Controparte_1 allegando:
- di aver divorziato dalla madre della resistente, con sentenza del Controparte_2 Tribunale di Cosenza n. 567/2019;
- che dal matrimonio con è nata la figlia in data 5.07.1993, per la Controparte_2 CP_1 quale la sentenza di divorzio ha previsto un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie;
- che egli, tuttavia, vive in gravi difficoltà economiche, percependo un reddito annuo di circa
€ 3.851,00 (circa €320/mese):
- che, infatti, gestisce un bar ad Acri, ma ha perso la licenza per la vendita di tabacchi nel 2018;
- che il bar ha subito un forte calo di clientela, anche a causa del Covid;
- che è costretto a farsi aiutare dai familiari per sopravvivere;
- che, a causa dell'età, non riesce a trovare altra occupazione;
- che la figlia ha oltre 30 anni ed è invalida al 74%, ma non è totalmente inabile al CP_1 lavoro;
- che è iscritta alle categorie protette e potrebbe accedere a percorsi lavorativi agevolati;
- che si presume percepisca l'assegno di inclusione, ma l'INPS non ha ancora fornito conferma ufficiale;
R.G. n.° 801/24 - Pag. 2 di 3
- che la stessa non ha rapporti affettivi con il padre e lo contatta solo per sollecitare i pagamenti. Tanto premesso, ha formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “..che l'On.le Tribunale adito, a modifica delle condizioni economiche previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.567/2021, e per le motivazioni di cui in epigrafe Voglia revocare l'assegno di mantenimento e di ogni altro onere economico a favore della figlia e in via Controparte_1 subordinata, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della figlia nella CP_1 misura di € 100,00 mensili. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite distraende”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata in data 2/11/24 si è costituita , la quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata dal Controparte_1 ricorrente, deducendo:
- Che il padre è proprietario di un immobile signorile di oltre 200 mq ed è intestatario o co- intestatario di conti correnti con somme rilevanti;
- Che il ricorrente ha omesso di produrre la documentazione patrimoniale completa prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c., limitandosi alle sole dichiarazioni dei redditi;
- Che ella ha vissuto con il padre fino al 2017, quando è stata cacciata di casa con interruzione di ogni rapporto;
- Che in quel periodo era in condizioni di salute critiche e le è stata riconosciuta un'invalidità del 74%, poi ridotta al 46%;
- Che attualmente vive con la madre in un piccolo appartamento senza una stanza propria, studiando in cucina o in bagno;
- Che non ha mai percepito reddito di cittadinanza o d'inclusione;
- Che ha svolto lavori saltuari e mal retribuiti, sacrificando gli studi universitari;
- Che ha chiesto più volte di lavorare nel bar del padre, ma che il genitore si è sempre rifiutato;
Tanto premesso, la resistente ha chiesto al Tribunale di: “- Dichiarare la nullità ed inammissibilità ed all'uopo rigettare la richiesta del ricorrente Sig. di Parte_1 annullamento o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente Sig.ra CP_1 perché notificata tardivamente, generica e non adeguatamente provata documentalmente per
[...] come previsto dall'art. 473 bis 12 c.p.c. ed al contrario, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig. all'erogazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento nella maggiore somma di € 500,00 mensili oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero, in via subordinata, della conferma dell'importo di € 300,00 mensili oltre all'importo di € 200,00 mensili quale contributo per il sostegno del pagamento del canone di locazione di un piccolo appartamento e delle relative utenze ove la resistente possa disporre degli
“spazi” necessari al fine di studiare in serenità oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
- Condannare, altresì, il Sig. al pagamento della somma complessiva Parte_1 di € 568,01 quale rimborso delle spese straordinarie, mai corrisposte.
- Condannare, infine, il Sig. al pagamento delle spese di lite tutte oltre Parte_1 accessori come per legge.” All'udienza del 27/11/24 è comparsa personalmente solamente la resistente e, all'esito dell'audizione della stessa, la causa è stata rinviata per la discussione orale. All'udienza del 26 marzo 2025, previa rinuncia all'eccezione di nullità del ricorso per tardività della notifica da parte del difensore della resistente, gli avvocati hanno discusso oralmente la causa (“ Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.”) e il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione.
2. Sull'ammissibilità della domanda principale e riconvenzionale R.G. n.° 801/24 - Pag. 3 di 3
Osserva il Collegio, al fine di delimitare correttamente il perimetro normativo del presente giudizio, che a norma dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”. Pertanto, soltanto coloro che hanno partecipato al giudizio nel quale sono stati resi i provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici possono chiedere la revisione di tali provvedimenti e/o essere destinatari di tale richiesta formulata dall'altra parte. Nel caso in esame, la resistente non è intervenuta nel giudizio di divorzio - e, infatti, non è destinataria diretta dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza del Tribunale di Cosenza n. 567/2019 – da ciò derivando, dunque, che la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne è inammissibile, non essendo quest'ultima titolare della CP_1 legittimazione passiva nel giudizio di modifica. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, spiegata nella comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 2/11/24. Ed infatti, non avendo la resistente alla prima udienza insistito preliminarmente nell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per omesso rispetto del termine di notifica al resistente di almeno 60 giorni liberi prima della fissata udienza, ed anzi, avendovi espressamente rinunciato all'udienza del 26/3/25, la stessa ha, conseguentemente, altresì rinunciato all'esame di tale preliminare eccezione, che - ove fondata - avrebbe determinato la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, con assegnazione di un nuovo termine per la costituzione in giudizio, nella quale spiegare tempestiva domanda riconvenzionale.
3. Le spese di lite L'inammissibilità delle domande formulate da entrambe le parti induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA inammissibile la domanda formulata da;
Parte_1
➢ DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
➢ DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 801/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA
, C.F. parte nata a ACRI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 19/03/1962, rappresentata e difesa dall'avv. COSCHIGNANO MARIA ROSARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. NATALE E. MORRONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTE contumace -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 17/04/2024, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della figlia , Controparte_1 allegando:
- di aver divorziato dalla madre della resistente, con sentenza del Controparte_2 Tribunale di Cosenza n. 567/2019;
- che dal matrimonio con è nata la figlia in data 5.07.1993, per la Controparte_2 CP_1 quale la sentenza di divorzio ha previsto un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie;
- che egli, tuttavia, vive in gravi difficoltà economiche, percependo un reddito annuo di circa
€ 3.851,00 (circa €320/mese):
- che, infatti, gestisce un bar ad Acri, ma ha perso la licenza per la vendita di tabacchi nel 2018;
- che il bar ha subito un forte calo di clientela, anche a causa del Covid;
- che è costretto a farsi aiutare dai familiari per sopravvivere;
- che, a causa dell'età, non riesce a trovare altra occupazione;
- che la figlia ha oltre 30 anni ed è invalida al 74%, ma non è totalmente inabile al CP_1 lavoro;
- che è iscritta alle categorie protette e potrebbe accedere a percorsi lavorativi agevolati;
- che si presume percepisca l'assegno di inclusione, ma l'INPS non ha ancora fornito conferma ufficiale;
R.G. n.° 801/24 - Pag. 2 di 3
- che la stessa non ha rapporti affettivi con il padre e lo contatta solo per sollecitare i pagamenti. Tanto premesso, ha formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “..che l'On.le Tribunale adito, a modifica delle condizioni economiche previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.567/2021, e per le motivazioni di cui in epigrafe Voglia revocare l'assegno di mantenimento e di ogni altro onere economico a favore della figlia e in via Controparte_1 subordinata, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della figlia nella CP_1 misura di € 100,00 mensili. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite distraende”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata in data 2/11/24 si è costituita , la quale ha contestato in fatto e in diritto la domanda formulata dal Controparte_1 ricorrente, deducendo:
- Che il padre è proprietario di un immobile signorile di oltre 200 mq ed è intestatario o co- intestatario di conti correnti con somme rilevanti;
- Che il ricorrente ha omesso di produrre la documentazione patrimoniale completa prevista dall'art. 473 bis 12 c.p.c., limitandosi alle sole dichiarazioni dei redditi;
- Che ella ha vissuto con il padre fino al 2017, quando è stata cacciata di casa con interruzione di ogni rapporto;
- Che in quel periodo era in condizioni di salute critiche e le è stata riconosciuta un'invalidità del 74%, poi ridotta al 46%;
- Che attualmente vive con la madre in un piccolo appartamento senza una stanza propria, studiando in cucina o in bagno;
- Che non ha mai percepito reddito di cittadinanza o d'inclusione;
- Che ha svolto lavori saltuari e mal retribuiti, sacrificando gli studi universitari;
- Che ha chiesto più volte di lavorare nel bar del padre, ma che il genitore si è sempre rifiutato;
Tanto premesso, la resistente ha chiesto al Tribunale di: “- Dichiarare la nullità ed inammissibilità ed all'uopo rigettare la richiesta del ricorrente Sig. di Parte_1 annullamento o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente Sig.ra CP_1 perché notificata tardivamente, generica e non adeguatamente provata documentalmente per
[...] come previsto dall'art. 473 bis 12 c.p.c. ed al contrario, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il Sig. all'erogazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento nella maggiore somma di € 500,00 mensili oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie ovvero, in via subordinata, della conferma dell'importo di € 300,00 mensili oltre all'importo di € 200,00 mensili quale contributo per il sostegno del pagamento del canone di locazione di un piccolo appartamento e delle relative utenze ove la resistente possa disporre degli
“spazi” necessari al fine di studiare in serenità oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
- Condannare, altresì, il Sig. al pagamento della somma complessiva Parte_1 di € 568,01 quale rimborso delle spese straordinarie, mai corrisposte.
- Condannare, infine, il Sig. al pagamento delle spese di lite tutte oltre Parte_1 accessori come per legge.” All'udienza del 27/11/24 è comparsa personalmente solamente la resistente e, all'esito dell'audizione della stessa, la causa è stata rinviata per la discussione orale. All'udienza del 26 marzo 2025, previa rinuncia all'eccezione di nullità del ricorso per tardività della notifica da parte del difensore della resistente, gli avvocati hanno discusso oralmente la causa (“ Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.”) e il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione.
2. Sull'ammissibilità della domanda principale e riconvenzionale R.G. n.° 801/24 - Pag. 3 di 3
Osserva il Collegio, al fine di delimitare correttamente il perimetro normativo del presente giudizio, che a norma dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”. Pertanto, soltanto coloro che hanno partecipato al giudizio nel quale sono stati resi i provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici possono chiedere la revisione di tali provvedimenti e/o essere destinatari di tale richiesta formulata dall'altra parte. Nel caso in esame, la resistente non è intervenuta nel giudizio di divorzio - e, infatti, non è destinataria diretta dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza del Tribunale di Cosenza n. 567/2019 – da ciò derivando, dunque, che la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della figlia maggiorenne è inammissibile, non essendo quest'ultima titolare della CP_1 legittimazione passiva nel giudizio di modifica. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, spiegata nella comparsa di costituzione tardivamente depositata in data 2/11/24. Ed infatti, non avendo la resistente alla prima udienza insistito preliminarmente nell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per omesso rispetto del termine di notifica al resistente di almeno 60 giorni liberi prima della fissata udienza, ed anzi, avendovi espressamente rinunciato all'udienza del 26/3/25, la stessa ha, conseguentemente, altresì rinunciato all'esame di tale preliminare eccezione, che - ove fondata - avrebbe determinato la fissazione di una nuova udienza di comparizione delle parti, con assegnazione di un nuovo termine per la costituzione in giudizio, nella quale spiegare tempestiva domanda riconvenzionale.
3. Le spese di lite L'inammissibilità delle domande formulate da entrambe le parti induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA inammissibile la domanda formulata da;
Parte_1
➢ DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
➢ DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 4 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni